Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie disposizioni di una legge della Regione Umbria in materia di commercio e distribuzione dei carburanti, in contrasto con i principi statali di liberalizzazione e con la tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
Dopo le manovre di liberalizzazione del 2011-2012, lo Stato ha posto principi volti a rimuovere vincoli e restrizioni all’attività commerciale. La Regione Umbria aveva invece introdotto limiti e adempimenti ulteriori in materia di commercio e di rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Il Governo ha impugnato tali norme.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 9, l’art. 43 e l’art. 44 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, che incidevano sulla disciplina del commercio e della rete distributiva dei carburanti, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per contrasto con i principi statali di liberalizzazione e con la tutela della concorrenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, dell’art. 43 e dell’art. 44 della legge reg. Umbria n. 10 del 2013.
Il principio
La Regione non può reintrodurre vincoli e restrizioni all’attività commerciale e alla distribuzione dei carburanti in contrasto con i principi statali di liberalizzazione, riconducibili alla tutela della concorrenza riservata allo Stato.
Domande e risposte
Che cosa prevedono i principi di liberalizzazione?
Mirano a rimuovere limiti e restrizioni non necessari all’accesso e all’esercizio delle attività economiche, favorendo la concorrenza sul mercato.
Perché le norme regionali sono state annullate?
Perché reintroducevano vincoli e adempimenti in contrasto con i principi statali di liberalizzazione del commercio e della distribuzione dei carburanti, in una materia riconducibile alla tutela della concorrenza.
Quali effetti ha la dichiarazione di illegittimità?
Le disposizioni regionali colpite sono rimosse dall’ordinamento e non possono più essere applicate.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.