Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 271/2014 – Conflitto di attribuzioni tra Corte d’appello di Palermo e Senato per insindacabilità parlamentare (Garraffa)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Corte d’appello di Palermo nei confronti del Senato della Repubblica, che aveva deliberato la insindacabilità ai sensi dell’art. 68 comma 1 Cost. delle dichiarazioni del senatore Garraffa in una conferenza stampa.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni, il senatore Costantino Garraffa aveva dichiarato in una conferenza stampa del 3 novembre 2003 di aver ricevuto una minaccia di morte, aggiungendo che la telefonata era arrivata il giorno successivo alla scadenza dell’incarico del commissario Stapino Greco. Il Senato aveva deliberato che si trattasse di opinioni insindacabili ex art. 68 comma 1 Cost., collegandole a una precedente interrogazione parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo, giudice rimettente, ha sollevato conflitto di attribuzioni chiedendo di dichiarare che non spettava al Senato di affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni, in quanto non sussisteva un «nesso funzionale» tra le dichiarazioni extra moenia e l’attività parlamentare. La pronuncia è un’ordinanza della fase di ammissibilità. Giudice relatore: Giuseppe Frigo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni, riconoscendo: la legittimazione della Corte d’appello di Palermo (organo giurisdizionale indipendente competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario); la legittimazione del Senato; l’esistenza di materia di conflitto di attribuzioni rientrante nella propria competenza. Ha disposto la notifica al Senato per proseguire il giudizio nel merito.

    Il principio

    Per l’ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, è sufficiente verificare l’esistenza dei requisiti soggettivo (legittimazione delle parti) e oggettivo (lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita), restando impregiudicato ogni ulteriore esame nel merito. Il nesso funzionale tra dichiarazioni extra moenia e attività parlamentare è questione di merito da trattare nel prosieguo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68 comma 1 Cost. prevede che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La guarentigia copre le dichiarazioni rese nell’esercizio della funzione parlamentare, non qualsiasi dichiarazione del parlamentare.

    Quando sussiste il «nesso funzionale» tra dichiarazioni extraparlamentari e funzione?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale e della CEDU, il nesso funzionale richiede una corrispondenza contenutistica tra l’atto parlamentare (es. interrogazione) e la manifestazione di pensiero extraparlamentare: non basta che i temi siano analoghi, occorre che le dichiarazioni esterne riproducano sostanzialmente il contenuto dell’atto parlamentare.

    Chi può promuovere un conflitto di attribuzioni tra poteri?

    Ogni organo costituzionale competente a dichiarare definitivamente la propria volontà nell’esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuite: Parlamento, Governo, autorità giurisdizionali (incluse le Corti d’appello in sede di appello finale) e altri organi in posizione di indipendenza garantita dalla Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità e irrisponsabilità dei parlamentari per opinioni e voti espressi nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 270/2014 – Motivazione dell’ordinanza cautelare e potere integrativo del Tribunale del riesame

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 292 e 309 c.p.p. sollevate dal Tribunale del riesame di Brescia, in quanto il giudice rimettente non era più legittimato a sollevare la questione dopo la pronuncia vincolante della Cassazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale del riesame di Brescia aveva sollevato questione di costituzionalità delle norme del codice di procedura penale che consentono al Tribunale del riesame di integrare la motivazione carente dell’ordinanza cautelare, invece di annullarla per difetto di motivazione. Il caso riguardava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in cui il giudice aveva recepito per relationem la comunicazione di reato della polizia giudiziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano censurati gli artt. 292 commi 1 e 2 lett. c) e 309 comma 9 c.p.p., in riferimento agli artt. 111 commi 2 e 6, 24 e 13 comma 2 della Costituzione. La questione era promossa dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione del riesame, con due ordinanze del 13 e 14 novembre 2013. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni per difetto di rilevanza. Il Tribunale del riesame era giudice del rinvio dopo annullamento della Cassazione, la quale aveva già definitivamente deciso che il Tribunale non poteva annullare l’ordinanza cautelare per difetto di motivazione in quel caso. La questione si traduceva in realtà in una richiesta di revisione in grado ulteriore della sentenza della Cassazione.

    Il principio

    Il giudice del rinvio che sia vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione non è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme che non può più applicare per effetto del dictum vincolante. La questione sarebbe priva di rilevanza perché il suo esito non inciderebbe sulla decisione del giudice a quo.

    Domande e risposte

    Un’ordinanza cautelare può essere annullata se il giudice copia integralmente la comunicazione di reato della polizia?

    Secondo l’interpretazione della Cassazione (poi vincolante per il giudice del rinvio), il Tribunale del riesame non può annullare per difetto di motivazione salvo i casi di carenza grafica o uso di clausole di stile, e ha invece il potere-dovere di integrare la motivazione.

    Qual è la differenza tra il giudice che solleva una questione e il giudice del rinvio?

    Il giudice del rinvio è vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Se la questione di costituzionalità riguarda una norma che il giudice del rinvio non può più applicare, la questione è irrilevante e dunque inammissibile.

    Quali sono i requisiti minimi di motivazione di un’ordinanza cautelare?

    L’art. 292 c.p.p. richiede che l’ordinanza contenga gli elementi e le condizioni che giustificano la misura, con indicazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La motivazione per relationem è ammessa entro certi limiti, ma non può ridursi a un mero rinvio acritico agli atti di polizia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 269/2014 – Legge finanziaria della Provincia autonoma di Trento e coordinamento della finanza pubblica

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    La Corte costituzionale ha esaminato diverse disposizioni della legge finanziaria della Provincia autonoma di Trento 2012 (l.p. n. 18/2011), impugnate dallo Stato per presunta violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell’autonomia legislativa. La Corte ha dichiarato alcune questioni estinte, altre inammissibili, una cessata la materia del contendere, e ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 77 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge finanziaria provinciale 2012 della Provincia autonoma di Trento, contestando norme relative alla spesa per il personale, alle aliquote dell’imposta sulle assicurazioni RCA, alle progressioni di carriera, agli incarichi dirigenziali e ad altre materie. Si trattava di un tipico conflitto tra legislazione provinciale e principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 9, 16, 17, 21, 27, 51, 57 e 77 della legge prov. Trento 27 dicembre 2011, n. 18, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117 Cost. e agli artt. 4, 8 e 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972). Il giudice relatore era Marta Cartabia; il giudizio era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: estinto il giudizio per gli artt. 9 comma 5, 21 comma 11 e 51 commi 4, 9 e 18 (a seguito di ius superveniens o rinuncia); inammissibile la questione sull’art. 77 in riferimento allo Statuto speciale; cessata la materia del contendere per l’art. 27 comma 6, lett. c) quanto ai parametri dell’art. 117 comma 2 lett. l) Cost. e art. 8 n. 1) Statuto; non fondata la questione sull’art. 77 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

    Il principio

    Le Province autonome, nell’esercitare la propria autonomia normativa in materia di personale e finanza locale, devono rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, inclusi quelli di coordinamento della finanza pubblica. Tuttavia, la Corte non ravvisa irragionevolezza nella norma provinciale relativa alla struttura organizzativa (art. 77) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono modificare le aliquote di tributi erariali?

    No, in linea di principio. Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige disciplina in modo specifico le competenze tributarie provinciali. Modifiche alle aliquote di tributi istituiti dallo Stato richiedono i limiti e le condizioni previste dalla legislazione statale.

    Cosa succede quando la norma provinciale impugnata viene modificata durante il giudizio?

    Se le modifiche normative sopravvenute soddisfano le esigenze che avevano dato origine all’impugnazione, il Presidente del Consiglio dei ministri può rinunciare al ricorso, determinando l’estinzione del giudizio per le questioni corrispondenti.

    Il principio della terzietà del giudice si applica anche ai dirigenti del servizio sanitario?

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla norma che assoggettava la dirigenza sanitaria al cosiddetto spoils system (art. 27 comma 6, lett. c), per sopravvenute modifiche normative, senza pronunciarsi nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2014 – Immunità giurisdizionale Germania, crimini di guerra e controlimiti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che imponevano ai giudici italiani di adeguarsi alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 sull’immunità della Germania dalla giurisdizione civile italiana per crimini di guerra e contro l’umanità. È la prima attivazione dei «controlimiti» nei confronti di una pronuncia della CIG.

    Di cosa si tratta

    La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) aveva stabilito nel 2012 che la Germania godeva di immunità dalla giurisdizione civile italiana anche in relazione ad atti qualificabili come crimini di guerra e contro l’umanità commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. La norma consuetudinaria internazionale sull’immunità degli Stati e le norme italiane di esecuzione dello Statuto ONU e della sentenza CIG venivano per ciò a collidere con i principi costituzionali italiani di tutela dei diritti inviolabili della persona e del diritto al giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma consuetudinaria internazionale sull’immunità degli Stati, come recepita nell’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 10, co. 1, Cost., nonché delle norme di esecuzione dello Statuto ONU (legge n. 848/1957) e della legge n. 5/2013 che adattava l’ordinamento alla sentenza CIG, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato incostituzionale l’art. 3 della legge n. 5/2013 (adeguamento alla sentenza CIG); 2) dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge n. 848/1957 limitatamente all’esecuzione dell’art. 94 della Carta ONU, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia CIG del 2012; 3) dichiarato non fondata la questione sulla norma consuetudinaria internazionale sull’immunità in sé. I giudici italiani quindi non devono declinare la giurisdizione nei confronti della Germania per i crimini di guerra e contro l’umanità lesivi di diritti inviolabili.

    Il principio

    Il diritto internazionale consuetudinario sull’immunità degli Stati non può operare nell’ordinamento italiano quando contrasti con i principi supremi della Costituzione — in particolare il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e la tutela dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) — anche se affermato da una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia vincolante per l’Italia. Sono i cosiddetti «controlimiti».

    Domande e risposte

    Cosa sono i «controlimiti» costituzionali?

    Sono i principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano che fungono da limite all’ingresso di norme internazionali (anche consuetudinarie) nell’ordinamento interno: nessuna norma internazionale, neppure recepita ai sensi dell’art. 10 Cost., può violare tali principi.

    Perché la Corte ha ritenuto che l’immunità della Germania violasse la Costituzione?

    Perché escludere la giurisdizione italiana su crimini di guerra che hanno violato diritti inviolabili (come il divieto di lavori forzati, la protezione dei civili) priva le vittime di qualsiasi accesso alla giustizia, ledendo il nucleo irriducibile del diritto al giudice garantito dall’art. 24 Cost.

    La Germania deve pagare i danni alle vittime italiane?

    La sentenza n. 238/2014 afferma che i giudici italiani non devono declinare la giurisdizione. Tuttavia la questione dell’esecuzione dei giudicati e del pagamento effettivo dei risarcimenti è rimasta aperta e ha generato un lungo contenzioso diplomatico e giurisdizionale italo-tedesco.

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  • Corte cost. n. 237/2014 – Spesa per consulenze PA, Provincia autonoma di Trento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 5 e 8, e 4, comma 10, del d.l. n. 101/2013 sull’applicabilità dei vincoli di contenimento della spesa per consulenze alle Province autonome. Le norme statali si applicano ma in modo compatibile con l’autonomia finanziaria della Provincia.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 101/2013 aveva stabilito che la spesa annua delle amministrazioni pubbliche per studi e incarichi di consulenza non potesse superare l’80% del limite dell’anno precedente nel 2014 e il 75% nel 2015. La Provincia autonoma di Trento contestava che queste norme, pur formalmente applicabili, ledessero l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 5 e 8, e 4, comma 10, del d.l. n. 101 del 2013, in riferimento a numerosi articoli dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 8, 16, 79, 80, 81, 87, 88, 103, 104), alle relative norme di attuazione e agli artt. 117, 118 e 119, co. 1, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative al comma 5 (limite di spesa): la norma è applicabile alla Provincia, che deve però assolverla fissando con proprio atto interno i criteri di razionale distribuzione delle risorse. Non fondate «nei sensi di cui in motivazione» anche le questioni relative al comma 8 (ispezioni): le visite ispettive dello Stato non possono estendersi ai profili organizzativi provinciali coperti dall’autonomia statutaria. Il comma 4, art. 10, non era direttamente applicabile alla Provincia.

    Il principio

    Le norme statali di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle Province autonome, ma queste devono attuarle con propri atti interni nel rispetto dell’autonomia finanziaria garantita dagli Statuti speciali; i controlli ispettivi dello Stato non possono travalicare i confini dell’autonomia provinciale.

    Domande e risposte

    Le Province autonome sono soggette ai vincoli di spesa statali?

    Sì, ma devono attuarli secondo le modalità compatibili con il proprio Statuto speciale. Non si applicano direttamente, ma la Provincia deve adottare misure equivalenti con propri atti.

    Lo Stato può ispezionare le Province autonome sulla spesa per consulenze?

    Solo in misura compatibile con l’autonomia statutaria: le ispezioni non possono spingersi a sindacare scelte organizzative riservate all’autonomia della Provincia.

    Cosa sono le norme di attuazione degli Statuti speciali?

    Sono decreti legislativi adottati con procedimento speciale (commissione paritetica) che specificano come si applicano alle Regioni e Province autonome le materie coperte dallo Statuto, integrando i rapporti tra ordinamento statale e autonomo.

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  • Corte cost. n. 236/2014 – Crediti d’imposta ricerca, questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.l. n. 185/2008 in materia di monitoraggio e selezione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. I giudici rimettenti non avevano adeguatamente valutato le norme sopravvenute che avevano modificato il quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 aveva introdotto un credito d’imposta per le imprese che svolgevano attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. Il d.l. n. 185/2008 aveva poi subordinato la fruizione di tali crediti a un meccanismo di selezione basato sulla priorità cronologica di presentazione telematica delle domande all’Agenzia delle Entrate, con il risultato che alcune imprese erano rimaste escluse per «esaurimento delle risorse finanziarie».

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e la Commissione tributaria provinciale di Treviso hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.l. n. 185/2008, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di tutela dell’affidamento e di parità di trattamento tra contribuenti titolari di crediti d’imposta per attività già avviate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile: i giudici rimettenti avevano omesso di valutare le norme sopravvenute intervenute a modificare il regime dei crediti d’imposta. Prima di sollevare la questione di costituzionalità, era necessario verificare se il quadro normativo aggiornato non risolvesse già i profili di irragionevolezza denunciati. L’omessa analisi del diritto sopravvenuto rende il ricorso incompleto e la questione inammissibile.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di esaminare tutte le norme sopravvenute rilevanti nel giudizio principale prima di sollevare questione di legittimità costituzionale; l’omissione di tale verifica rende la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non nel merito?

    Perché i giudici rimettenti non avevano verificato se le norme successivamente emanate avessero già risolto il problema denunciato. La Corte non può esaminare la questione se il rimettente non ha preliminarmente sgombrato il campo dalle norme sopravvenute.

    Il meccanismo del click-day per i crediti d’imposta è costituzionale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito su questo punto. L’inammissibilità non equivale a un giudizio di legittimità della norma.

    Cos’è il principio di tutela dell’affidamento in materia fiscale?

    Impone che il legislatore non modifichi retroattivamente le regole del gioco in modo da frustrare le aspettative già consolidate dei contribuenti, come il diritto già acquisito a un credito d’imposta per attività regolarmente avviate.

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  • Corte cost. n. 235/2014 – Tabelle micropermanenti RC auto, risarcimento non incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), che prevede tabelle ministeriali per il risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità (cosiddette «micropermanenti») derivanti da sinistri stradali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 139 del Codice delle assicurazioni fissa parametri rigidi per il risarcimento del danno biologico permanente o temporaneo da incidenti stradali, quando le lesioni siano di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente). Diversi giudici di pace e tribunali avevano dubitato che tali tabelle limitassero irragionevolmente il diritto al risarcimento integrale del danno alla persona, impedendo un’adeguata personalizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Torino, il Tribunale di Brindisi (sez. distaccata di Ostuni), il Tribunale di Tivoli e il Giudice di pace di Recanati hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 76 della Costituzione e all’art. 117, co. 1, Cost. in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali UE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i quattro giudizi e dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha ritenuto che le tabelle ministeriali costituiscano un sistema bilanciato tra le esigenze di certezza (e contenimento dei premi assicurativi) e il diritto al risarcimento: il giudice può aumentare fino a un quinto i valori tabellari per personalizzare il danno. Le direttive europee sull’assicurazione RC auto non impongono un risarcimento integrale del danno biologico secondo i criteri generali.

    Il principio

    Il legislatore può fissare tabelle ministeriali per il risarcimento del danno biologico da micropermanenti RC auto senza violare la Costituzione, purché le tabelle consentano una personalizzazione del danno (fino al + 20%) e il sistema non renda illusorio il diritto al risarcimento.

    Domande e risposte

    Cosa sono le micropermanenti?

    Lesioni fisiche di lieve entità (invalidità permanente non superiore al 9%) derivanti da incidenti stradali: tipicamente colpi di frusta, contusioni, distorsioni cervicali. Il loro risarcimento è soggetto alle tabelle ministeriali dell’art. 139 Cod. ass.

    Il giudice può discostarsi dalle tabelle ministeriali?

    Sì, ma solo in misura limitata: il comma 3 dell’art. 139 consente un aumento fino al 20% per tenere conto delle specifiche circostanze del caso concreto. Non è possibile andare oltre tale limite applicando le tabelle dei tribunali per lesioni di diversa natura.

    Questa sentenza vale ancora oggi?

    Il quadro normativo di riferimento è poi cambiato con il d.lgs. n. 209/2005 come modificato dalla legge n. 124/2017, che ha aggiornato le tabelle. Il principio della legittimità delle tabelle ministeriali per micropermanenti è tuttavia rimasto fermo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2014 – Correzione errore materiale sentenza n. 141/2014

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    La Corte costituzionale ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 141 del 2014, inserendo il comma 169 tra i commi 168 e 170 nel «Considerato in diritto», correggendo il riferimento da «sub comma 27» a «sub comma 37» e eliminando il comma 75 dal dispositivo.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 234/2014, la Corte costituzionale ha provveduto alla correzione di tre errori materiali che inficiavano la sentenza n. 141 del 2014: un numero di comma omesso nella motivazione («169» tra «168» e «170»), un riferimento errato («comma 27» invece di «comma 37») e l’inserimento nel dispositivo del comma 75 tra le disposizioni dichiarate incostituzionali, che invece andava eliminato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi è una questione di legittimità costituzionale in senso proprio: l’ordinanza n. 234/2014 è un provvedimento di rettifica adottato ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per correggere meri errori materiali della sentenza n. 141/2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione dei tre errori materiali nella sentenza n. 141 del 2014: nel «Considerato in diritto» (punti 2 e 6) e nel dispositivo (punto 1), conformemente a quanto previsto dall’art. 32 delle norme integrative.

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere gli errori materiali contenuti nelle proprie decisioni con ordinanza adottata nella medesima composizione, senza riaprire il merito della controversia già decisa.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale?

    Un errore di trascrizione, di numerazione o di riferimento che non incide sul ragionamento giuridico della Corte, ma che rende il testo impreciso o contraddittorio rispetto alla volontà espressa nell’iter decisionale.

    Come si corregge un errore materiale della Corte costituzionale?

    Tramite ordinanza adottata ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative, senza necessità di nuova udienza pubblica.

    La correzione dell’errore materiale modifica il contenuto della sentenza n. 141/2014?

    No nel merito: si limita ad allineare il testo pubblicato alla decisione effettivamente adottata dalla Corte, eliminando i refusi.

  • Corte cost. n. 233/2014 – Sospensiva legge elettorale Calabria, rinuncia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione della legge elettorale della Regione Calabria n. 8/2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della rinuncia dell’istante dopo che la Regione aveva nel frattempo modificato le disposizioni contestate.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale Calabria n. 8/2014, che modificavano la legge elettorale regionale, chiedendo contestualmente la sospensione cautelare dell’efficacia della legge impugnata ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87/1953. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la Regione Calabria aveva adottato una nuova legge (n. 19/2014) che aveva riformulato le disposizioni censurate, risolvendo il contrasto con il Governo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, co. 1, lett. e), e l’art. 4, co. 1, lett. e), della legge regionale Calabria n. 8/2014, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha preso atto della rinuncia all’istanza di sospensione depositata il 17 settembre 2014 dal Presidente del Consiglio dei ministri (dopo che la legge regionale n. 19/2014 aveva modificato le disposizioni impugnate) e ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza cautelare.

    Il principio

    In presenza di rinuncia all’istanza di sospensiva, la Corte dichiara non luogo a provvedere senza entrare nel merito. L’intervento legislativo regionale che rimuove il contrasto con la normativa statale può rendere superflua la tutela cautelare.

    Domande e risposte

    Quando il Governo può chiedere la sospensione di una legge regionale?

    Ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87/1953, il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere la sospensione dell’efficacia di una legge regionale insieme al ricorso principale, quando sussiste il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile.

    Perché il Governo ha rinunciato alla sospensiva?

    Perché la Regione Calabria aveva nel frattempo adottato la legge n. 19/2014, che aveva modificato le disposizioni impugnate «al fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali».

    Il giudizio principale è proseguito?

    L’ordinanza n. 233/2014 riguarda solo la fase cautelare sull’istanza di sospensiva. Il giudizio principale, iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014, ha poi avuto il suo corso separatamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2014 – Terre e rocce da scavo, competenza statale in materia ambientale

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni promosso dal Governo contro la Regione Veneto, annullando la delibera della Giunta regionale che disciplinava la gestione delle terre e rocce da scavo di piccoli cantieri. La materia appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Giunta regionale del Veneto aveva approvato con delibera n. 179/2013 le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte da cantieri di piccole dimensioni (fino a 6.000 m³). Il Governo ha contestato che la Regione avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, disciplinata a livello nazionale dal d.m. n. 161/2012 adottato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Veneto, deducendo la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione: la tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso statale: ha dichiarato che non spettava alla Giunta regionale del Veneto deliberare in materia di gestione delle terre e rocce da scavo di piccoli cantieri e ha annullato la delibera n. 179/2013. La Regione non poteva adottare regole suppletive in attesa dell’intervento statale, in quanto la competenza in materia ambientale è interamente riservata allo Stato.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.): le Regioni non possono adottare discipline suppletive in materia di gestione dei rifiuti o delle terre da scavo, neppure quando il legislatore statale non abbia ancora disciplinato una fattispecie specifica.

    Domande e risposte

    Le Regioni non possono mai legiferare in materia ambientale?

    Possono intervenire in materie di propria competenza (es. governo del territorio) con implicazioni ambientali, ma non possono dettare discipline generali in materia di tutela dell’ambiente, che è di competenza esclusiva statale.

    Cosa sono le terre e rocce da scavo?

    Sono i materiali provenienti dagli scavi di cantieri (terreno, sabbia, roccia) che, se rispettano certi requisiti, possono essere riutilizzati come sottoprodotti invece di essere smaltiti come rifiuti. La loro disciplina incide sulla normativa ambientale e sui costi dei cantieri.

    Cosa prevede l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost.?

    Riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2014 – Revoca incarico dirigenziale con legge regionale Molise

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 2 della legge regionale Molise n. 14/2010, che aveva revocato con legge l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale. La norma non viola gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, co. 7, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva adottato una legge che, al fine di razionalizzare la spesa sul personale, aveva revocato l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale e risolto il relativo contratto a tempo determinato. Il dirigente incaricato aveva impugnato la norma, sostenendo che la revoca «ad personam» con legge gli impedisse di ottenere tutela diretta davanti al giudice ordinario, determinando una disparità rispetto agli altri dirigenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Molise n. 14 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, 113, secondo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate nei termini esaminati. Ha rilevato che la revoca per legge di un incarico dirigenziale non è di per sé incostituzionale, se rispetta le garanzie minime del lavoratore (rispetto dei termini contrattuali). Alcune ulteriori censure (artt. 97, 98, 117 co. 2, lett. l) Cost.) non rientravano nel thema decidendum sollevato dal rimettente e non potevano essere esaminate.

    Il principio

    Una legge regionale che revoca un singolo incarico dirigenziale può essere compatibile con la Costituzione se rispetta i diritti contrattuali del lavoratore e non introduce irragionevoli disparità processuali. Il fatto che il lavoratore debba adire la Corte costituzionale per contestare la norma non lede di per sé il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Una legge regionale può revocare un incarico dirigenziale individuale?

    Sì, ma con limiti: deve rispettare i termini contrattuali già previsti e non violare i diritti fondamentali del lavoratore. La Corte non ha escluso che in altri casi specifici possano emergere profili di illegittimità.

    Perché il lavoratore non poteva impugnare direttamente la legge regionale davanti al giudice del lavoro?

    Perché il giudice ordinario non può disapplicare una legge regionale: deve sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, che poi decide.

    L’art. 117, co. 7, Cost. tutela il lavoro nelle regioni?

    L’art. 117, settimo comma, Cost. riguarda i rapporti tra leggi regionali e contratti collettivi e accordi sindacali. Il rimettente lo aveva invocato ma la Corte ha ritenuto la questione non fondata.

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  • Corte cost. n. 230/2014 – Concorso vigili del fuoco e graduatorie previgenti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, co. 4, d.l. n. 79/2012, che disciplinava le procedure straordinarie per la promozione a capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma non viola gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 79/2012 aveva introdotto procedure straordinarie per coprire i posti vacanti di capo squadra dei vigili del fuoco attraverso concorsi per soli titoli. Alcuni vigili del fuoco inseriti in graduatorie già approvate impugnavano i nuovi bandi, sostenendo che la normativa sopravvenuta frustrasse le aspettative maturate con il sistema precedente e violasse i principi di uguaglianza e imparzialità dell’amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima bis, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 79 del 2012, convertito dalla legge n. 131 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ritenuto che la norma impugnata presenti una coerenza intrinseca con le finalità del regime transitorio voluto dal legislatore per razionalizzare i ruoli del Corpo. Le scelte di selezionare mediante procedure straordinarie per titoli e di limitare i canali di accesso rientrano nella discrezionalità legislativa in materia di organizzazione degli uffici pubblici.

    Il principio

    Il legislatore può modificare le procedure concorsuali per i dipendenti pubblici anche in corso d’opera, quando le nuove regole rispondono a coerenti finalità organizzative e non violano il nucleo essenziale dei diritti di accesso agli uffici pubblici garantiti dagli artt. 51 e 97 Cost.

    Domande e risposte

    Un vigile del fuoco inserito in una graduatoria ha diritto di essere assunto in base a quella graduatoria?

    No, in linea generale. Il legislatore può modificare le procedure concorsuali e le modalità di utilizzo delle graduatorie, purché le nuove scelte siano ragionevoli e non arbitrarie.

    Cosa prevede l’art. 51 Cost. sull’accesso agli uffici pubblici?

    Garantisce il diritto dei cittadini ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Viene violato solo se le differenze di trattamento sono irragionevoli.

    Perché la questione era stata sollevata dal TAR e non da un giudice ordinario?

    Perché il ricorso riguardava l’annullamento di decreti ministeriali che indivevano le procedure concorsuali: la giurisdizione spettava al giudice amministrativo.

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