Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 352/2002 – Restituzione atti riforma Titolo V gestioni USL

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Genova affinché riesamini la questione sulla legge della Regione Liguria relativa alle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali. L’ordinanza di rimessione era stata depositata prima dell’entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V, che aveva modificato l’art. 117 Cost. invocato come parametro.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000 — che aveva disposto la cessazione delle gestioni liquidatorie delle vecchie unità sanitarie locali e il trasferimento dei debiti alle nuove aziende USL — prima che la legge costituzionale n. 3 del 2001 riformasse il Titolo V. La situazione è analoga a quella della n. 351/2002, ma il procedimento di rimessione si era svolto in tempi diversi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, per le stesse ragioni prospettate dalla Corte d’appello di Genova nella n. 351/2002: la sostituzione coattiva del debitore senza consenso del creditore e la lesione dell’uguaglianza processuale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Genova. Poiché dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione era entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001 che aveva sostituito integralmente l’art. 117 Cost., il mutamento del quadro normativo impone al giudice a quo di riesaminare i termini della questione. Nel caso della n. 352, a differenza della n. 351, il deposito era antecedente alla riforma, quindi la risposta della Corte è la restituzione degli atti anziché la declaratoria di inammissibilità.

    Il principio

    Quando, dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione ma prima della decisione della Corte, viene modificato un parametro costituzionale invocato nella questione, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché riesamini la questione alla luce del mutato quadro normativo, anziché pronunciarsi nel merito o dichiarare la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra la restituzione degli atti e la dichiarazione di inammissibilità?

    La restituzione degli atti avviene quando un sopravvenuto mutamento normativo impone al giudice a quo di riesaminare la propria questione: il giudice potrà risollevarla adeguandola al nuovo contesto. L’inammissibilità si pronuncia invece quando la questione è mal posta ab origine (ad es. perché il rimettente non ha valutato l’impatto di modifiche già vigenti al momento della rimessione).

    Come si distingue la n. 352 dalla n. 351, che trattava la stessa questione?

    La n. 351 era stata sollevata dopo l’entrata in vigore della riforma del Titolo V: il rimettente aveva dunque l’obbligo di confrontarsi con la modifica, e l’omissione ha reso inammissibile la questione. La n. 352 era stata sollevata prima: il rimettente non poteva anticipare la modifica, quindi la risposta della Corte è la restituzione degli atti.

    Il trasferimento dei debiti delle vecchie USL alle nuove ASL è legittimo?

    La Corte non si è pronunciata nel merito in nessuno dei due giudizi. La questione è stata rimessa al giudice di Genova per il riesame alla luce del nuovo art. 117 Cost.

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  • Corte cost. n. 351/2002 – Gestioni liquidatorie USL Liguria art. 117

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla legge della Regione Liguria che disponeva il trasferimento dei debiti delle vecchie unità sanitarie locali alle nuove aziende USL. Il rimettente aveva invocato come parametro l’art. 117 della Costituzione senza considerare che tale articolo era stato interamente sostituito dalla riforma costituzionale del 2001, già in vigore al momento del deposito dell’ordinanza.

    Di cosa si tratta

    A seguito del riordino del Servizio sanitario nazionale del 1992, le regioni avevano istituito gestioni liquidatorie per smaltire i debiti delle soppresse unità sanitarie locali, senza gravare le nuove aziende sanitarie. La Regione Liguria, con la legge n. 26 del 2000, aveva invece disposto la cessazione di quelle gestioni e il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende sanitarie locali. La Corte di appello di Genova sosteneva che tale trasferimento violasse vari parametri costituzionali, tra cui l’art. 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Genova ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, denunciando la sostituzione coattiva del soggetto debitore e la lesione del diritto di difesa delle parti creditrici nel processo già iniziato.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 aveva sostituito integralmente il testo dell’art. 117 della Costituzione prima del deposito dell’ordinanza di rimessione. Il rimettente non aveva motivato se il mutamento di questo parametro incidesse sui termini della questione sollevata. Omettere di confrontarsi con la modifica di un parametro già vigente al momento della rimessione rende la questione inammissibile.

    Il principio

    Quando, alla data di deposito dell’ordinanza di rimessione, uno dei parametri costituzionali invocati è già stato modificato da una legge costituzionale, il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare sull’incidenza di tale mutamento sui termini della questione. L’omessa motivazione su questo punto rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la riforma del Titolo V del 2001 ha reso inammissibili molte questioni?

    La legge cost. n. 3 del 2001 ha riscritto integralmente il Titolo V della Parte II della Costituzione, modificando in particolare l’art. 117 sul riparto di competenze legislative. Ogni questione che invocava l’art. 117 nella vecchia formulazione doveva riesaminare il proprio fondamento alla luce del nuovo testo, pena l’inammissibilità.

    I creditori delle vecchie USL possono opporsi al trasferimento del debito alle nuove ASL?

    La Corte non ha risposto nel merito. Le questioni di costituzionalità della legge regionale ligure sono state dichiarate inammissibili senza entrare nel merito della validità del meccanismo di trasferimento dei debiti.

    Cosa distingue questa ordinanza da quella n. 352/2002?

    La n. 351 riguarda la rimessione della Corte d’appello di Genova, depositata dopo l’entrata in vigore della riforma; la n. 352 riguarda la rimessione del Tribunale di Genova, depositata prima della riforma. Nel secondo caso la Corte ha restituito gli atti al giudice per il riesame, invece di dichiarare inammissibile la questione.

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  • Corte cost. n. 350/2002 – Cognome minore adottato all’estero identità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’automatica attribuzione al minore adottato all’estero del solo cognome degli adottanti. Il rimettente non era competente ad applicare le norme impugnate sull’adozione — già applicate dal Tribunale per i minorenni — e aveva omesso di valutare una disposizione che già consentiva al minore di mantenere il cognome originario.

    Di cosa si tratta

    Un minore straniero adottato all’estero aveva vissuto negativamente la perdita del proprio cognome originario, percepita come una «amputazione della personalità». I genitori adottivi avevano chiesto che il minore potesse mantenere anche il cognome d’origine. Il Tribunale di Vicenza, investito della formazione dell’atto di stato civile, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sull’adozione internazionale che prevedono l’attribuzione automatica del solo cognome degli adottanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vicenza ha impugnato il combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge n. 184 del 1983 (nel testo modificato dalla legge n. 149 del 2001), nella parte in cui, per l’adozione di minori stranieri, prevedono l’automatica attribuzione del solo cognome degli adottanti senza consentire al giudice di disporre che il minore conservi anche il cognome originario. Parametri: artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza. Il giudice a quo era investito della formazione dell’atto di stato civile, non dell’adozione: le norme impugnate erano già state applicate dal Tribunale per i minorenni di Venezia. Soprattutto, il rimettente non aveva esaminato l’art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 (ordinamento dello stato civile), che già consente all’interessato di chiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originario quando questo costituisce ormai un autonomo segno distintivo della sua identità personale.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per irrilevanza quando le norme impugnate non devono essere applicate dal giudice rimettente nel procedimento pendente. Il giudice investito della formazione dell’atto di stato civile non può censurare le norme sull’adozione già applicate dal tribunale minorile, e deve prima verificare se le norme vigenti — nella specie l’art. 95 del d.P.R. n. 396/2000 — già offrano tutela alla situazione dedotta.

    Domande e risposte

    Il minore adottato all’estero può mantenere il proprio cognome originario?

    Sì, sulla base dell’art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000, l’interessato può chiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli quando questo costituisce ormai un autonomo segno distintivo della propria identità personale. Questa disposizione non era stata considerata dal rimettente.

    Perché la questione è stata giudicata irrilevante?

    Perché il Tribunale di Vicenza stava procedendo alla formazione dell’atto di stato civile, non all’adozione. Le norme sull’adozione erano già state applicate dal Tribunale per i minorenni di Venezia: il rimettente non doveva applicarle e quindi non poteva impugnarle.

    La perdita del cognome originario nell’adozione lede il diritto all’identità personale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito, avendo dichiarato la questione inammissibile. Il problema dell’identità personale del minore adottato è riconosciuto dal diritto vigente attraverso lo strumento dell’art. 95 del d.P.R. n. 396/2000, che consente di tutelare il cognome originario quando sia divenuto segno distintivo dell’identità.

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  • Corte cost. n. 349/2002 – Udienza camerale archiviazione imputato ignoto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla mancata partecipazione all’udienza camerale sull’archiviazione della persona cui la parte offesa ha attribuito il reato, quando il procedimento è gestito contro ignoti. Il rimettente aveva frainteso la funzione di quell’udienza, che serve proprio ad individuare il soggetto ancora non identificato.

    Di cosa si tratta

    Quando il pubblico ministero chiede l’archiviazione e la parte offesa si oppone, il giudice per le indagini preliminari deve fissare un’udienza camerale (art. 409, comma 2, e art. 410, comma 3, c.p.p.) con la sola partecipazione del PM e dell’opponente. In questo caso il procedimento era stato trattato contro ignoti, sebbene il medico querelato fosse agevolmente identificabile. Il GIP di Torino si chiedeva se la persona pur identificabile ma non ancora identificata dovesse essere chiamata all’udienza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità dell’art. 410, comma 3, c.p.p. in relazione all’art. 409, comma 2, dello stesso codice, in riferimento all’art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’udienza camerale si svolga in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa ha attribuito la commissione dei reati.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. La Corte ha osservato che la doglianza del rimettente era frutto della patologica gestione delle indagini: il PM avrebbe dovuto immediatamente iscrivere il nominativo del soggetto identificabile nel registro degli indagati. L’udienza camerale deve essere proprio finalizzata a permettere le ulteriori indagini per individuare la persona; ammettere la partecipazione di soggetto non ancora identificato non aggiungerebbe nulla. La pronuncia additiva richiesta era quindi priva di qualsiasi risalto costituzionale.

    Il principio

    L’udienza camerale ex artt. 409-410 c.p.p. è funzionale a disporre ulteriori indagini per individuare il responsabile, non a far partecipare chi non è ancora stato identificato come indagato. La mancata iscrizione nel registro degli indagati di un soggetto agevolmente identificabile è un vizio della fase investigativa, non un problema di legittimità costituzionale della disciplina dell’archiviazione.

    Domande e risposte

    Quando il PM procede contro ignoti, la persona segnalata nella querela deve partecipare all’udienza di archiviazione?

    No, se non è ancora stata identificata e iscritta nel registro degli indagati. L’udienza serve proprio a disporre ulteriori indagini per identificarla. Ammettere la partecipazione di un soggetto non formalmente identificato non ha senso logico né costituzionale.

    Cosa avrebbe dovuto fare il PM in questo caso?

    Secondo la Corte, il PM avrebbe dovuto procedere alla pronta identificazione e iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. del soggetto agevolmente identificabile (il medico). La mancata iscrizione era una «patologica gestione delle indagini», non una lacuna normativa da colmare in via costituzionale.

    Il principio del contraddittorio vale anche nell’udienza camerale sull’archiviazione?

    Il procedimento contro ignoti per definizione non ha ancora un indagato, quindi il contraddittorio con quest’ultimo non è possibile. L’udienza si svolge tra PM e parte offesa opponente, con la funzione di vagliare la necessità di ulteriori indagini prima dell’archiviazione.

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  • Corte cost. n. 348/2002 – Competenza territoriale foro magistrati inderogabilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’inderogabilità del foro speciale previsto per le cause in cui siano parti dei magistrati (art. 30-bis c.p.c.). Il rimettente aveva omesso di verificare se fosse praticabile un’interpretazione che già riconoscesse tale inderogabilità, come indicato da una recente pronuncia della Cassazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto nel 1998, prevede che le cause in cui sono parti magistrati siano di competenza del giudice del capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p., evitando così che il magistrato sia giudicato da colleghi dello stesso distretto. Il Tribunale di Napoli era investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato-giudice di pace dello stesso circondario e si chiedeva se tale competenza speciale fosse derogabile per accordo delle parti o se il giudice potesse rilevarla d’ufficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità degli artt. 28, 30-bis, primo comma, e 38 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non contemplano come inderogabile la competenza territoriale dell’art. 30-bis e non prevedono il potere del giudice di rilevarla d’ufficio.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il rimettente aveva assunto come scontato che la competenza ex art. 30-bis fosse liberamente derogabile, ma una recentissima pronuncia della Cassazione (sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7119) aveva invece già ritenuto tale competenza inderogabile, in quanto «compiutamente e specificamente determinata dalla legge» e idonea a derogare a qualsiasi altro foro anche se inderogabile. Il giudice a quo aveva dunque il compito di esaminare la praticabilità di questa interpretazione conforme, che avrebbe potuto superare i dubbi di costituzionalità senza necessità di intervento della Corte.

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se esista un’interpretazione delle norme impugnate che superi i prospettati dubbi. Quando una recente pronuncia della Corte di cassazione offre un’interpretazione costituzionalmente orientata, omettere di valutarne la praticabilità rende la questione inammissibile per carenza di motivazione sulla non praticabilità dell’interpretazione adeguatrice.

    Domande e risposte

    Il foro speciale per le cause con parti magistrati è derogabile?

    Secondo la Corte di cassazione (n. 7119/2002, richiamata dalla Corte costituzionale) la competenza territoriale dell’art. 30-bis c.p.c. è inderogabile, essendo specificamente determinata dalla legge e idonea a derogare anche ai fori ordinari inderogabili. La questione di inderogabilità era già stata risolta in via interpretativa senza bisogno di intervento costituzionale.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

    Perché il rimettente non aveva valutato la praticabilità dell’interpretazione adeguatrice. L’inammissibilità in questi casi segnala che spettava al giudice a quo risolvere il problema con gli strumenti interpretativi prima di rivolgersi alla Corte.

    Il giudice di pace è considerato «magistrato» ai sensi dell’art. 30-bis c.p.c.?

    Il rimettente ha sostenuto, con motivazione non implausibile secondo la Corte, che il termine «magistrati» dell’art. 30-bis si estende anche ai magistrati onorari, tra cui i giudici di pace, in forza dell’ampia formulazione della norma. La Corte ha dichiarato ammissibile la questione sotto questo profilo.

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  • Corte cost. n. 347/2002 – Appello PM sentenze giudizio abbreviato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa al divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato. Anche dopo la riforma che ha eliminato il consenso del PM per l’accesso al rito speciale, la limitazione trova giustificazione nelle esigenze di rapida definizione del processo e nelle caratteristiche del rito abbreviato.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio abbreviato è un rito speciale del processo penale che consente di definire il giudizio allo stato degli atti, con una riduzione di pena di un terzo. In origine il rito richiedeva il consenso del pubblico ministero; la legge n. 479 del 1999 ha eliminato tale consenso, rendendo la scelta del rito esclusiva dell’imputato. L’art. 443, comma 3, del codice di procedura penale vieta però al PM di appellare le sentenze di condanna emesse in esito a giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenze che modificano il titolo del reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 443, comma 3, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. Il rimettente sosteneva che, una volta eliminato il consenso del PM al rito abbreviato, il divieto di appello avverso le sentenze di condanna costituisse una disparità di trattamento irragionevole e violasse il principio di parità tra le parti sancito dal nuovo art. 111 Cost., oltre che il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha richiamato la propria ordinanza n. 421 del 2001, che aveva già scrutinato con esito negativo la compatibilità della disposizione con l’art. 111 Cost. Il principio di parità tra accusa e difesa non comporta l’identità dei poteri processuali del PM e dell’imputato, potendo una disparità essere giustificata, nei limiti della ragionevolezza, dalla peculiare posizione istituzionale del PM e da esigenze di corretta amministrazione della giustizia. Il limite all’appello del PM trova ancora giustificazione nell’obiettivo primario di rapida definizione dei processi con rito abbreviato, basati sul materiale probatorio raccolto fuori del contraddittorio. Il potere di impugnazione del PM non è inoltre estrinsecazione necessaria dell’azione penale.

    Il principio

    Il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna emesse in esito a giudizio abbreviato è costituzionalmente legittimo anche dopo la riforma che ha reso il rito una scelta esclusiva dell’imputato. Il principio di parità tra le parti non impone l’identità dei poteri di impugnazione, e il limite trova razionale giustificazione nelle caratteristiche del rito e nell’esigenza di celere definizione dei processi.

    Domande e risposte

    Il PM può sempre fare appello in caso di giudizio abbreviato?

    No. Il PM può appellare solo le sentenze che modificano il titolo del reato. Per le sentenze di condanna che non modificano il titolo, il divieto di appello del PM rimane costituzionalmente legittimo.

    Il principio di parità delle parti vale anche per le impugnazioni?

    Il principio di parità tra accusa e difesa, sancito dall’art. 111 Cost., non impone una perfetta identità dei poteri di impugnazione. Disparità ragionevoli, giustificate dalla posizione istituzionale del PM e da esigenze di buona amministrazione della giustizia, sono compatibili con la Costituzione.

    Perché il limite all’appello del PM è rimasto valido anche dopo l’eliminazione del suo consenso al rito?

    Perché la ratio del limite non era solo il consenso al rito, ma l’esigenza di chiudere rapidamente i processi abbreviati, fondati su prove raccolte fuori dal contraddittorio dal PM stesso. Questa finalità sussiste indipendentemente da chi scelga il rito.

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  • Corte cost. n. 346/2002 – Contributi regionali culto senza intesa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Lombardia che subordinava i contributi per la realizzazione di edifici di culto alla condizione che la confessione religiosa avesse stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. L’assenza di intesa non può costituire motivo di discriminazione tra confessioni religiose nell’accesso a benefici pubblici che facilitano l’esercizio del diritto di libertà religiosa.

    Di cosa si tratta

    La Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova aveva chiesto al Comune di Cremona i contributi previsti dalla legge regionale lombarda n. 20 del 1992 per la realizzazione di attrezzature destinate a servizi religiosi. Il Comune aveva però negato il contributo perché i Testimoni di Geova non avevano stipulato un’intesa con lo Stato. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale rilevando che una norma analoga era già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte nella sentenza n. 195 del 1993 con riferimento a una legge della Regione Abruzzo, ma che quella pronuncia non poteva estendere automaticamente i propri effetti alla legge lombarda.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Lombardia ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Lombardia 9 maggio 1992, n. 20, nella parte in cui subordinava la corresponsione dei contributi alla condizione che i rapporti della confessione religiosa con lo Stato fossero «disciplinati ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione». Il parametro invocato era l’art. 8, primo comma (eguale libertà di tutte le confessioni religiose) e l’art. 19 della Costituzione (libertà di professare la propria fede e di esercitarne il culto).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale lombarda n. 20 del 1992, limitatamente alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, e». La questione era fondata: le intese di cui all’art. 8, terzo comma, Cost. sono lo strumento per regolare i rapporti delle confessioni con lo Stato per aspetti specifici o derogatori del diritto comune, non una condizione per usufruire di norme di favore generali. La stipulazione delle intese dipende dall’iniziativa delle confessioni, dal consenso del Governo (non vincolato a negoziare) e dall’approvazione del Parlamento: rendere l’assenza di intesa un criterio di discriminazione equivale a penalizzare confessioni che potrebbero non voler ricorrere alle intese, avvalendosi solo del generale regime di libertà.

    Il principio

    I contributi pubblici finalizzati a facilitare l’esercizio del culto — che incidono positivamente sul diritto fondamentale di libertà religiosa garantito dall’art. 19 Cost. — non possono essere condizionati all’avvenuta stipulazione di un’intesa tra la confessione religiosa e lo Stato. L’eguale libertà delle confessioni sancita dall’art. 8, primo comma, Cost., in collegamento con il divieto di discriminazione dell’art. 3, impedisce qualsiasi discriminazione nell’accesso a tali benefici fondata sull’esistenza o meno di un’intesa.

    Domande e risposte

    Una confessione religiosa priva di intesa con lo Stato può essere esclusa dai contributi pubblici per gli edifici di culto?

    No. La Corte ha chiarito che l’assenza di intesa non può costituire un criterio di discriminazione nell’accesso a contributi pubblici che facilitano l’esercizio del culto. L’eguale libertà di tutte le confessioni religiose sancita dall’art. 8, primo comma, Cost. lo impedisce.

    Le Regioni possono legiferare in materia di sostegno agli edifici di culto?

    Sì, ma nei limiti dei principi costituzionali. La legge regionale può prevedere contributi per la realizzazione di attrezzature religiose, purché non introduca requisiti discriminatori — come l’obbligo di intesa con lo Stato — che violino il principio di eguale libertà delle confessioni.

    Qual è la differenza tra il regime dell’intesa e il generale regime di libertà religiosa?

    Le intese ex art. 8, terzo comma, Cost. regolano aspetti specifici o derogatori del diritto comune per singole confessioni. Il generale regime di libertà garantisce a tutte le confessioni il diritto di organizzarsi e operare: condizionare i benefici pubblici all’intesa significa trasformare uno strumento facoltativo in un requisito imposto, il che è costituzionalmente illegittimo.

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  • Corte cost. n. 330/2002 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico e delega legislativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, secondo comma, della legge 5/1975 (istituzione del Ministero per i beni culturali), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. La norma disciplinava i poteri regionali in materia di dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni ambientali. La questione era stata sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), ma la Corte l’ha dichiarata inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La legge 29 gennaio 1975, n. 5 ha convertito il decreto-legge istitutivo del Ministero per i beni culturali e ambientali. L’art. 2, secondo comma, disciplinava i rapporti tra le attribuzioni del nuovo ministero e le competenze delle regioni in materia di beni ambientali, inclusa la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La Regione Siciliana — con competenza speciale in materia — aveva emesso un decreto di vincolo su una località costiera (la punta orientale della baia di Lido Rossello), e alcuni ricorrenti ne contestavano la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 29 gennaio 1975, n. 5, contestando che la norma attuasse la delega legislativa oltre i limiti consentiti.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza depositata il 9 luglio 2002, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 5/1975, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega legislativa) deve essere adeguatamente motivata in ordine al nesso tra il contenuto della delega e la disposizione delegata impugnata. La sola affermazione generica di un eccesso di delega non è sufficiente.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «dichiarazione di notevole interesse pubblico» in materia di beni ambientali?

    La dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 139 del d.lgs. 42/2004 oggi; prima art. 1-sexies della l. 431/1985 c.d. legge Galasso) è il provvedimento amministrativo con cui si appone un vincolo paesaggistico su un bene naturale, impedendo o limitando le trasformazioni che ne alterino i caratteri. In Sicilia la competenza spettava alla Regione.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha ritenuto che la questione mancasse dei presupposti di ammissibilità per ragioni che emergono dalla pronuncia (inammissibilità manifesta), senza entrare nel merito dell’eccesso di delega contestato.

    Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 Cost. stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo solo entro limiti definiti dalla legge di delega (oggetto, tempo, principi e criteri direttivi). Se il decreto legislativo eccede questi limiti, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 76.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 329/2002 – Assegno invalidità civile e studente maggiorenne

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata — nei sensi di cui in motivazione — la questione sull’art. 13, primo comma, della legge 118/1971 (assegno mensile di invalidità civile). L’invalido parziale maggiorenne che frequenta regolarmente la scuola può essere considerato «incollocato al lavoro» ai fini del diritto all’assegno, senza dover iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio: la frequenza scolastica è condizione alternativa che integra il requisito di legge.

    Di cosa si tratta

    La legge 118/1971 prevede un assegno mensile per i mutilati e invalidi civili di età compresa tra 18 e 64 anni con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, a condizione che siano «incollocati al lavoro». La Cassazione a sezioni unite aveva interpretato questo requisito nel senso che l’invalido dovesse essere iscritto (o aver chiesto l’iscrizione) nelle liste del collocamento obbligatorio. Un invalido parziale maggiorenne ancora a scuola non si iscrive a queste liste, rischiando così di perdere l’assegno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 (secondo comma), 31 (primo comma), 32, 34 e 38 (terzo comma) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui non prevede il diritto all’assegno per gli studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un regolare corso di studi e non iscritti alle liste del collocamento obbligatorio.

    La decisione della Corte

    Con sentenza depositata il 9 luglio 2002, la Corte ha dichiarato non fondata la questione, ma «nei sensi di cui in motivazione»: il requisito dell’incollocazione al lavoro va interpretato in modo conforme a Costituzione, includendo tra le condizioni che lo integrano anche la frequenza scolastica. L’invalido maggiorenne che frequenta la scuola deve provare la ricorrenza dello stato di incollocazione con il certificato di frequenza scolastica.

    Il principio

    Il requisito della «incollocazione al lavoro» previsto dall’art. 13 della legge 118/1971, letto alla luce dei principi di uguaglianza sostanziale e di tutela del disabile, deve essere inteso come comprensivo dell’ipotesi della frequenza scolastica. Lo studente invalido maggiorenne non deve iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio per mantenere il diritto all’assegno: gli è sufficiente presentare il certificato di frequenza.

    Domande e risposte

    Un invalido parziale maggiorenne che frequenta la scuola ha diritto all’assegno mensile di invalidità?

    Sì, dopo questa sentenza, purché sussistano i requisiti sanitari (invalidità superiore ai due terzi) ed economici. L’invalido deve dimostrare il proprio stato di incollocazione attraverso il certificato di frequenza scolastica, senza dover effettuare la formale iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio.

    Qual è la differenza tra assegno mensile di invalidità e indennità di frequenza?

    L’indennità di frequenza spetta agli invalidi minorenni (fino a 18 anni) che frequentino la scuola o centri di riabilitazione. L’assegno mensile è invece la prestazione prevista per i maggiorenni invalidi parziali incollocati al lavoro. Questa sentenza estende di fatto la tutela economica anche al maggiorenne invalido ancora a scuola.

    Questa sentenza ha cambiato la legge o solo la sua interpretazione?

    La Corte ha dichiarato «non fondata nei sensi di cui in motivazione»: ha così indicato l’interpretazione costituzionalmente corretta senza modificare il testo della legge. Questo tipo di pronuncia vincola i giudici a interpretare la norma nel senso indicato dalla motivazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 328/2002 – Plusvalenze terreni edificabili acquistati per donazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 82, comma 2, del TUIR (DPR 917/1986): chi cede un terreno edificabile ricevuto per successione o donazione ha diritto alla rivalutazione ISTAT del valore di acquisto, esattamente come chi lo aveva acquistato a titolo oneroso. Non riconoscere questa rivalutazione anche agli acquirenti a titolo gratuito viola il principio di eguaglianza e di capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    Quando si cede un terreno edificabile, la plusvalenza realizzata — differenza tra il prezzo di vendita e il costo originario — è tassabile ai sensi dell’art. 82 del TUIR. Per chi aveva acquistato il terreno a titolo oneroso, la legge prevedeva la rivalutazione del costo originario in base all’indice ISTAT, così da tassare solo la plusvalenza «reale» al netto dell’inflazione. Per chi invece aveva ricevuto il terreno in eredità o donazione, questa rivalutazione non era prevista: si tassava anche la componente puramente inflazionistica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Cuneo, quella regionale di Bologna e quella provinciale di Forlì hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 82, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui non prevede la rivalutazione ISTAT del valore iniziale per i terreni edificabili pervenuti al cedente per effetto di successione o donazione, a differenza di quanto previsto per i terreni acquistati a titolo oneroso.

    La decisione della Corte

    Con sentenza depositata il 9 luglio 2002, la Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 82, comma 2, ultimo periodo, del TUIR nella parte in cui non prevede la rivalutazione ISTAT per i terreni ricevuti per successione o donazione; 2) dichiarato non fondate le questioni sull’inflazione in generale; 3) dichiarato non fondata la questione sul trattamento delle IPAB; 4) dichiarato inammissibili alcune ulteriori questioni per eccesso di discrezionalità richiesta.

    Il principio

    Ai fini della tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili, la rivalutazione del costo originario per neutralizzare gli effetti dell’inflazione monetaria deve applicarsi anche ai terreni ricevuti per successione o donazione, e non solo a quelli acquistati a titolo oneroso. La disparità di trattamento è irragionevole perché le due situazioni sono omogenee ai fini della capacità contributiva espressa dalla plusvalenza.

    Domande e risposte

    Se eredito un terreno edificabile e lo cedo, come si calcola la plusvalenza tassabile?

    Dopo questa sentenza, il valore iniziale (dichiarato nell’atto di successione o donazione) deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, esattamente come avviene per i terreni acquistati a titolo oneroso. La plusvalenza tassabile è la differenza tra il corrispettivo di cessione e questo valore rivalutato.

    La sentenza riguarda anche la tassazione delle plusvalenze di chi ha acquistato il terreno?

    No. Per chi ha acquistato a titolo oneroso il meccanismo di rivalutazione ISTAT era già previsto dalla legge. La sentenza ha solo esteso questo meccanismo agli acquirenti a titolo gratuito (successione o donazione), eliminando la disparità.

    La Corte ha dichiarato incostituzionale anche la tassazione dell’inflazione in generale?

    No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla mancanza di correttivi generali anti-inflazione per le plusvalenze di lungo periodo, precisando che l’incidenza della svalutazione monetaria sul tributo è rimessa alla discrezionalità del legislatore, salvo casi di manifesta irragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 327/2002 – Parità di tutela penale tra culto cattolico e altri culti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 405 del codice penale (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), nella parte in cui prevede pene più gravi per il turbamento di funzioni del culto cattolico rispetto alle pene più lievi dell’art. 406 per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. La laicità dello Stato impone equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni religiose.

    Di cosa si tratta

    Il codice penale del 1930 prevedeva due regimi sanzionatori distinti per il turbamento delle funzioni religiose: l’art. 405 puniva più severamente il turbamento delle cerimonie del culto cattolico, mentre l’art. 406 stabiliva una pena diminuita per gli stessi fatti commessi ai danni di altri culti «ammessi» dallo Stato. Questa disparità — frutto dell’ideologia del regime fascista che privilegiava il cattolicesimo come fattore di unità nazionale — era rimasta in vigore nell’ordinamento repubblicano.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 405 del codice penale (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), nella parte in cui prevede per il turbamento del culto cattolico un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello stabilito dall’art. 406 per i medesimi fatti commessi contro altri culti.

    La decisione della Corte

    Con sentenza depositata il 9 luglio 2002, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 405 del codice penale nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi anziché le pene diminuite stabilite dall’art. 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. La pronuncia estende alla tutela penale del turbamento delle funzioni religiose i principi già affermati con la sentenza n. 329 del 1997 per il reato di vilipendio.

    Il principio

    Il principio di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni religiose, è incompatibile con una tutela penale più intensa per il culto cattolico rispetto agli altri culti. Gli artt. 3 e 8 della Costituzione impongono che le stesse condotte penalmente sanzionate ricevano lo stesso trattamento indipendentemente da quale confessione religiosa sia coinvolta.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 405 del codice penale dichiarato incostituzionale?

    L’art. 405 c.p. puniva con la reclusione fino a due anni chiunque impedisse o turbasse l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico tenute con l’assistenza di un ministro del culto o in luogo destinato al culto. L’art. 406 prevedeva invece una pena diminuita per gli stessi fatti commessi contro i culti non cattolici.

    Quali articoli della Costituzione vietano la disparità di tutela tra le religioni?

    L’art. 3 Cost. garantisce l’eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione, e l’art. 8 Cost. afferma che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Insieme, questi principi esprimono il valore della laicità dello Stato.

    Questa sentenza è la prima sul tema della parità di tutela religiosa?

    No. La Corte aveva già dichiarato nel 1997 (sentenza n. 329) l’incostituzionalità dell’art. 404, primo comma, c.p. per il reato di vilipendio di cose sacre, nella parte in cui prevedeva una pena maggiore per le cose del culto cattolico rispetto a quelle degli altri culti. La sentenza n. 327/2002 applica gli stessi principi al reato di turbamento delle funzioni religiose.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 326/2002 – Testimonianza polizia su indagini delegate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 195, comma 4, c.p.p. sollevata dal Tribunale di Siracusa, per difetto di rilevanza. Il giudice aveva già assunto la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni acquisite in attività delegata dal pubblico ministero, rendendo la questione priva di effetto pratico nel giudizio in corso.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Siracusa si trovava a dover valutare una testimonianza de relato di un ufficiale di polizia giudiziaria riguardante dichiarazioni acquisite nell’ambito di un’indagine delegata dal pubblico ministero. Partendo dalla premessa che il divieto dell’art. 195, comma 4, c.p.p. si applichi solo alle indagini di iniziativa della polizia e non a quelle delegate, il giudice aveva assunto la testimonianza e poi aveva sollevato la questione di legittimità come se il divieto si estendesse anche alle indagini delegate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siracusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità degli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), c.p.p. La questione era analoga a quella già dichiarata inammissibile dalla Corte con la sentenza n. 32 del 2002 (stesso rimettente, stessa norma).

    La decisione della Corte

    Con ordinanza depositata il 5 luglio 2002, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: il giudice rimettente aveva già assunto la testimonianza, quindi la risposta alla questione non poteva più modificare l’esito del processo su quel punto.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è priva di rilevanza quando la norma censurata non deve più essere applicata nel giudizio, perché l’atto processuale che la invocava è già stato compiuto. In quel caso la pronuncia della Corte non cambierebbe più nulla nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Quale è la differenza tra indagini di iniziativa della polizia giudiziaria e indagini delegate dal PM?

    Le indagini di iniziativa sono quelle che la polizia giudiziaria compie autonomamente prima o indipendentemente dalle istruzioni del pubblico ministero (artt. 348-357 c.p.p.). Le indagini delegate sono invece quelle che la polizia compie su specifico incarico del PM. Il Tribunale di Siracusa riteneva che il divieto dell’art. 195, comma 4, riguardasse solo le prime.

    Perché la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità anziché pronunciarsi nel merito?

    Perché il Tribunale di Siracusa aveva già assunto la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria, rendendo irrilevante la questione: anche se la Corte avesse accolto o respinto la questione, non avrebbe potuto modificare ciò che era già avvenuto nel dibattimento.

    Questa è la stessa questione già sollevata in precedenza dallo stesso Tribunale?

    Sì. La sentenza n. 32 del 2002 aveva già dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza un’analoga questione del Tribunale di Siracusa sull’art. 195, comma 4, c.p.p. (r.o. 728/2001). La pronuncia n. 326/2002 riguarda un’ordinanza successiva dello stesso rimettente con lo stesso vizio procedurale.

    Norme collegate