Autore: Andrea Marton

  • Art. 126 quater decies T.U.B. Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti

    Art. 126 quater decies T.U.B. Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti

    Art. 126 quater decies T.U.B. – Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti.

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Quando il conto di pagamento e’ offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all’articolo 126-decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l’acquisto del conto di pagamento e’ condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia consentito l’acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformita’ alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

    2. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall’articolo 120-octiesdecies.”

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  • Art. 126 quater et vicies T.U.B. Conti di base per particolari categorie di consumatori

    Art. 126 quater et vicies T.U.B. Conti di base per particolari categorie di consumatori

    Art. 126 quater et vicies T.U.B. – Conti di base per particolari categorie di consumatori (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e’ offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresi’ le condizioni e le modalita’ per l’accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 126 quinquies T.U.B. — Contratto quadro

    Art. 126 quinquies T.U.B. — Contratto quadro

    Art. 126 quinquies T.U.B. – Contratto quadro

    In vigore dal 11/01/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 207 Articolo 3

    “1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e l’articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.

    2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.”

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  • Art. 126 quinquies decies T.U.B. — Servizio di trasferimento

    Art. 126 quinquies decies T.U.B. — Servizio di trasferimento

    Art. 126 quinquies decies T.U.B. – Servizio di trasferimento (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.

    2. Il servizio di trasferimento e’ avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o piu’ titolari, l’autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento e’ fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell’autorizzazione si applica l’articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell’autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest’ultimo; la richiesta non interrompe ne’ sospende il termine per l’esecuzione del servizio di trasferimento.

    3. Il servizio di trasferimento e’ eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformita’ alla procedura stabilita dall’articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni attuative del presente comma.

    4. Attraverso l’autorizzazione il consumatore:

    a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

    b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l’addebito in conto che devono essere trasferiti;

    c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e’ fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;

    d) indica se intende avvalersi della facolta’ di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7.

    5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e’ responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore puo’ chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformita’ a quanto indicato nell’autorizzazione del consumatore, ivi compresi l’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonche’ le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.

    6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l’esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilita’ del prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell’articolo 126-septiesdecies, il prestatore di servizi di pagamento ricevente puo’ chiedere al consumatore di fornire le informazioni mancanti.

    7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione del consumatore all’esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del consumatore del servizio di reindirizzamento, e’ tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell’operazione di pagamento.

    8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell’autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell’autorizzazione.

    9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all’esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L’esecuzione del servizio di trasferimento non puo’ essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

    10. La continuita’ nella fruizione dei servizi di pagamento e’ assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto e’ l’effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 31 Codice Civile — Devoluzione dei beni

    Art. 31 Codice Civile — Devoluzione dei beni

    Art. 31 c.c. Devoluzione dei beni

    In vigore

    I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

  • Art. 126 quinquies et vicies T.U.B. — Informazioni sul conto di base

    Art. 126 quinquies et vicies T.U.B. — Informazioni sul conto di base

    Art. 126 quinquies et vicies T.U.B. – Informazioni sul conto di base (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia.”

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  • Art. 126 septies T.U.B. — Recesso

    Art. 126 septies T.U.B. — Recesso

    Art. 126 septies T.U.B. – Recesso

    In vigore dal 01/03/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 34

    “1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facolta’ di recedere dal contratto quadro senza penalita’ e senza spese di chiusura.

    2. Il prestatore di servizi di pagamento puo’ recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se cio’ e’ previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia.

    3. In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.”

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  • Articolo 126 septies decies del T.U.B.

    Articolo 126 septies decies del T.U.B.

    Art. 126 duodevicies T.U.B. – Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario (1)

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario puo’ richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore di servizi di pagamento di origine:

    a) fornisce gratuitamente al consumatore le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonche’ quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi di pagamento di origine informa altresi’ il consumatore che tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;

    b) trasferisce l’eventuale saldo positivo del conto di origine verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purche’ la richiesta del consumatore identifichi con precisione il prestatore di servizi di pagamento e il conto di destinazione;

    c) chiude il conto di pagamento di origine.

    2. Salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni previste dal comma 1 alla data specificata dal consumatore nella richiesta. La data e’ fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento di origine comunica immediatamente al consumatore l’eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di pagamento.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 126 sexies T.U.B. — Modifica unilaterale delle condizioni

    Art. 126 sexies T.U.B. — Modifica unilaterale delle condizioni

    Art. 126 sexies T.U.B. – Modifica unilaterale delle condizioni

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), e’ proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta .

    2. Il contratto quadro puo’ prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.

    3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, e’ necessario che cio’ sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore e’ informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia.

    4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

    4-bis. Se il cliente e’ un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.

    5. Abrogato [Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.]”

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  • Art. 126 sexies decies T.U.B. — Spese applicabili per il servizio di trasferimento

    Art. 126 sexies decies T.U.B. — Spese applicabili per il servizio di trasferimento

    Art. 126 sexies decies T.U.B. – Spese applicabili per il servizio di trasferimento (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

    2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

    3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l’accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l’esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

    4. Se nell’ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l’articolo 126-septies, commi 1 e 3.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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