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La Corte costituzionale ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione della legge elettorale della Regione Calabria n. 8/2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della rinuncia dell’istante dopo che la Regione aveva nel frattempo modificato le disposizioni contestate.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale Calabria n. 8/2014, che modificavano la legge elettorale regionale, chiedendo contestualmente la sospensione cautelare dell’efficacia della legge impugnata ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87/1953. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la Regione Calabria aveva adottato una nuova legge (n. 19/2014) che aveva riformulato le disposizioni censurate, risolvendo il contrasto con il Governo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, co. 1, lett. e), e l’art. 4, co. 1, lett. e), della legge regionale Calabria n. 8/2014, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha preso atto della rinuncia all’istanza di sospensione depositata il 17 settembre 2014 dal Presidente del Consiglio dei ministri (dopo che la legge regionale n. 19/2014 aveva modificato le disposizioni impugnate) e ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza cautelare.
Il principio
In presenza di rinuncia all’istanza di sospensiva, la Corte dichiara non luogo a provvedere senza entrare nel merito. L’intervento legislativo regionale che rimuove il contrasto con la normativa statale può rendere superflua la tutela cautelare.
Domande e risposte
Quando il Governo può chiedere la sospensione di una legge regionale?
Ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87/1953, il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere la sospensione dell’efficacia di una legge regionale insieme al ricorso principale, quando sussiste il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile.
Perché il Governo ha rinunciato alla sospensiva?
Perché la Regione Calabria aveva nel frattempo adottato la legge n. 19/2014, che aveva modificato le disposizioni impugnate «al fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali».
Il giudizio principale è proseguito?
L’ordinanza n. 233/2014 riguarda solo la fase cautelare sull’istanza di sospensiva. Il giudizio principale, iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014, ha poi avuto il suo corso separatamente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, parametro invocato
- Art. 122 della Costituzione — sistema elettorale regionale, parametro invocato
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