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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione della legge elettorale della Regione Calabria n. 8/2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della rinuncia dell’istante dopo che la Regione aveva nel frattempo modificato le disposizioni contestate.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale Calabria n. 8/2014, che modificavano la legge elettorale regionale, chiedendo contestualmente la sospensione cautelare dell’efficacia della legge impugnata ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87/1953. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la Regione Calabria aveva adottato una nuova legge (n. 19/2014) che aveva riformulato le disposizioni censurate, risolvendo il contrasto con il Governo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, co. 1, lett. e), e l’art. 4, co. 1, lett. e), della legge regionale Calabria n. 8/2014, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha preso atto della rinuncia all’istanza di sospensione depositata il 17 settembre 2014 dal Presidente del Consiglio dei ministri (dopo che la legge regionale n. 19/2014 aveva modificato le disposizioni impugnate) e ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza cautelare.

Il principio

In presenza di rinuncia all’istanza di sospensiva, la Corte dichiara non luogo a provvedere senza entrare nel merito. L’intervento legislativo regionale che rimuove il contrasto con la normativa statale può rendere superflua la tutela cautelare.

Domande e risposte

Quando il Governo può chiedere la sospensione di una legge regionale?

Ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87/1953, il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere la sospensione dell’efficacia di una legge regionale insieme al ricorso principale, quando sussiste il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile.

Perché il Governo ha rinunciato alla sospensiva?

Perché la Regione Calabria aveva nel frattempo adottato la legge n. 19/2014, che aveva modificato le disposizioni impugnate «al fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali».

Il giudizio principale è proseguito?

L’ordinanza n. 233/2014 riguarda solo la fase cautelare sull’istanza di sospensiva. Il giudizio principale, iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014, ha poi avuto il suo corso separatamente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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