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La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni promosso dal Governo contro la Regione Veneto, annullando la delibera della Giunta regionale che disciplinava la gestione delle terre e rocce da scavo di piccoli cantieri. La materia appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di ambiente.
Di cosa si tratta
La Giunta regionale del Veneto aveva approvato con delibera n. 179/2013 le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte da cantieri di piccole dimensioni (fino a 6.000 m³). Il Governo ha contestato che la Regione avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, disciplinata a livello nazionale dal d.m. n. 161/2012 adottato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Veneto, deducendo la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione: la tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva statale.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso statale: ha dichiarato che non spettava alla Giunta regionale del Veneto deliberare in materia di gestione delle terre e rocce da scavo di piccoli cantieri e ha annullato la delibera n. 179/2013. La Regione non poteva adottare regole suppletive in attesa dell’intervento statale, in quanto la competenza in materia ambientale è interamente riservata allo Stato.
Il principio
La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.): le Regioni non possono adottare discipline suppletive in materia di gestione dei rifiuti o delle terre da scavo, neppure quando il legislatore statale non abbia ancora disciplinato una fattispecie specifica.
Domande e risposte
Le Regioni non possono mai legiferare in materia ambientale?
Possono intervenire in materie di propria competenza (es. governo del territorio) con implicazioni ambientali, ma non possono dettare discipline generali in materia di tutela dell’ambiente, che è di competenza esclusiva statale.
Cosa sono le terre e rocce da scavo?
Sono i materiali provenienti dagli scavi di cantieri (terreno, sabbia, roccia) che, se rispettano certi requisiti, possono essere riutilizzati come sottoprodotti invece di essere smaltiti come rifiuti. La loro disciplina incide sulla normativa ambientale e sui costi dei cantieri.
Cosa prevede l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost.?
Riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, parametro violato (co. 2, lett. s)
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nelle funzioni amministrative, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.