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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni promosso dal Governo contro la Regione Veneto, annullando la delibera della Giunta regionale che disciplinava la gestione delle terre e rocce da scavo di piccoli cantieri. La materia appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di ambiente.

Di cosa si tratta

La Giunta regionale del Veneto aveva approvato con delibera n. 179/2013 le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte da cantieri di piccole dimensioni (fino a 6.000 m³). Il Governo ha contestato che la Regione avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, disciplinata a livello nazionale dal d.m. n. 161/2012 adottato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Veneto, deducendo la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione: la tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva statale.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso statale: ha dichiarato che non spettava alla Giunta regionale del Veneto deliberare in materia di gestione delle terre e rocce da scavo di piccoli cantieri e ha annullato la delibera n. 179/2013. La Regione non poteva adottare regole suppletive in attesa dell’intervento statale, in quanto la competenza in materia ambientale è interamente riservata allo Stato.

Il principio

La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.): le Regioni non possono adottare discipline suppletive in materia di gestione dei rifiuti o delle terre da scavo, neppure quando il legislatore statale non abbia ancora disciplinato una fattispecie specifica.

Domande e risposte

Le Regioni non possono mai legiferare in materia ambientale?

Possono intervenire in materie di propria competenza (es. governo del territorio) con implicazioni ambientali, ma non possono dettare discipline generali in materia di tutela dell’ambiente, che è di competenza esclusiva statale.

Cosa sono le terre e rocce da scavo?

Sono i materiali provenienti dagli scavi di cantieri (terreno, sabbia, roccia) che, se rispettano certi requisiti, possono essere riutilizzati come sottoprodotti invece di essere smaltiti come rifiuti. La loro disciplina incide sulla normativa ambientale e sui costi dei cantieri.

Cosa prevede l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost.?

Riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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