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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 2 della legge regionale Molise n. 14/2010, che aveva revocato con legge l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale. La norma non viola gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, co. 7, della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Regione Molise aveva adottato una legge che, al fine di razionalizzare la spesa sul personale, aveva revocato l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale e risolto il relativo contratto a tempo determinato. Il dirigente incaricato aveva impugnato la norma, sostenendo che la revoca «ad personam» con legge gli impedisse di ottenere tutela diretta davanti al giudice ordinario, determinando una disparità rispetto agli altri dirigenti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Molise n. 14 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, 113, secondo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate nei termini esaminati. Ha rilevato che la revoca per legge di un incarico dirigenziale non è di per sé incostituzionale, se rispetta le garanzie minime del lavoratore (rispetto dei termini contrattuali). Alcune ulteriori censure (artt. 97, 98, 117 co. 2, lett. l) Cost.) non rientravano nel thema decidendum sollevato dal rimettente e non potevano essere esaminate.
Il principio
Una legge regionale che revoca un singolo incarico dirigenziale può essere compatibile con la Costituzione se rispetta i diritti contrattuali del lavoratore e non introduce irragionevoli disparità processuali. Il fatto che il lavoratore debba adire la Corte costituzionale per contestare la norma non lede di per sé il diritto di difesa.
Domande e risposte
Una legge regionale può revocare un incarico dirigenziale individuale?
Sì, ma con limiti: deve rispettare i termini contrattuali già previsti e non violare i diritti fondamentali del lavoratore. La Corte non ha escluso che in altri casi specifici possano emergere profili di illegittimità.
Perché il lavoratore non poteva impugnare direttamente la legge regionale davanti al giudice del lavoro?
Perché il giudice ordinario non può disapplicare una legge regionale: deve sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, che poi decide.
L’art. 117, co. 7, Cost. tutela il lavoro nelle regioni?
L’art. 117, settimo comma, Cost. riguarda i rapporti tra leggi regionali e contratti collettivi e accordi sindacali. Il rimettente lo aveva invocato ma la Corte ha ritenuto la questione non fondata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro invocato
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