Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), che prevede tabelle ministeriali per il risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità (cosiddette «micropermanenti») derivanti da sinistri stradali.
Di cosa si tratta
L’art. 139 del Codice delle assicurazioni fissa parametri rigidi per il risarcimento del danno biologico permanente o temporaneo da incidenti stradali, quando le lesioni siano di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente). Diversi giudici di pace e tribunali avevano dubitato che tali tabelle limitassero irragionevolmente il diritto al risarcimento integrale del danno alla persona, impedendo un’adeguata personalizzazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Torino, il Tribunale di Brindisi (sez. distaccata di Ostuni), il Tribunale di Tivoli e il Giudice di pace di Recanati hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 76 della Costituzione e all’art. 117, co. 1, Cost. in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali UE.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i quattro giudizi e dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha ritenuto che le tabelle ministeriali costituiscano un sistema bilanciato tra le esigenze di certezza (e contenimento dei premi assicurativi) e il diritto al risarcimento: il giudice può aumentare fino a un quinto i valori tabellari per personalizzare il danno. Le direttive europee sull’assicurazione RC auto non impongono un risarcimento integrale del danno biologico secondo i criteri generali.
Il principio
Il legislatore può fissare tabelle ministeriali per il risarcimento del danno biologico da micropermanenti RC auto senza violare la Costituzione, purché le tabelle consentano una personalizzazione del danno (fino al + 20%) e il sistema non renda illusorio il diritto al risarcimento.
Domande e risposte
Cosa sono le micropermanenti?
Lesioni fisiche di lieve entità (invalidità permanente non superiore al 9%) derivanti da incidenti stradali: tipicamente colpi di frusta, contusioni, distorsioni cervicali. Il loro risarcimento è soggetto alle tabelle ministeriali dell’art. 139 Cod. ass.
Il giudice può discostarsi dalle tabelle ministeriali?
Sì, ma solo in misura limitata: il comma 3 dell’art. 139 consente un aumento fino al 20% per tenere conto delle specifiche circostanze del caso concreto. Non è possibile andare oltre tale limite applicando le tabelle dei tribunali per lesioni di diversa natura.
Questa sentenza vale ancora oggi?
Il quadro normativo di riferimento è poi cambiato con il d.lgs. n. 209/2005 come modificato dalla legge n. 124/2017, che ha aggiornato le tabelle. Il principio della legittimità delle tabelle ministeriali per micropermanenti è tuttavia rimasto fermo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di tutela giurisdizionale, parametro invocato
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.