Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 286/2002 – Restituzione cose in sequestro probatorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Palermo sull’art. 263 c.p.p. in tema di restituzione di cose in sequestro probatorio. La questione era irrilevante nel giudizio a quo perché la norma impugnata non avrebbe comunque trovato applicazione da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 263 del codice di procedura penale disciplina la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio. Il Tribunale di Palermo lamentava che, nella fase compresa tra la chiusura delle indagini preliminari e il passaggio in giudicato della sentenza, l’interessato non potesse proporre opposizione avverso il rigetto della sua istanza di restituzione, a differenza di quanto previsto in altre fasi processuali. Invocava un contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (eguaglianza e diritto di difesa).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo (sez. per il riesame), con ordinanza del 15 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato, gli interessati possano proporre opposizione avverso il rigetto dell’istanza di restituzione di cose in sequestro probatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza nel procedimento a quo. Il rimettente era investito di un appello de libertate già inammissibile (proposto erroneamente secondo il modello dell’art. 322-bis c.p.p. valido per il sequestro preventivo); la eventuale sentenza additiva invocata non avrebbe comunque restituito al rimettente la cognizione del gravame, ma avrebbe introdotto un rimedio davanti a un giudice diverso. La norma censurata, pertanto, non avrebbe trovato applicazione in nessun caso da parte del giudice a quo.

    Il principio

    La questione di costituzionalità è inammissibile per irrilevanza quando la norma impugnata non è e non sarebbe comunque destinata a trovare applicazione da parte del giudice rimettente nel procedimento in cui la questione è stata sollevata; ciò vale anche quando il rimettente prospetti una possibile riqualificazione dell’impugnazione, se tale riqualificazione non implicherebbe comunque l’applicazione della norma censurata.

    Domande e risposte

    Quando è possibile opporsi al diniego di restituzione delle cose in sequestro probatorio?

    L’art. 263 c.p.p. prevede specifiche finestre temporali (indagini preliminari e fase esecutiva) in cui l’interessato può proporre opposizione. La questione se esistessero vuoti di tutela nella fase intermedia è rimasta esaminata solo sul piano dell’ammissibilità processuale, senza che la Corte si pronunciasse nel merito.

    Che differenza c’è tra sequestro probatorio e sequestro preventivo?

    Il sequestro probatorio serve ad acquisire prove; il sequestro preventivo serve a evitare che la cosa libera aggravi o perpetui il reato. Solo per il sequestro preventivo l’art. 322-bis c.p.p. prevede l’appello al tribunale della libertà; per il sequestro probatorio i rimedi impugnatori seguono regole diverse.

    Cosa significa che una questione è irrilevante?

    Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la risposta della Corte — qualunque essa fosse — non inciderebbe sull’esito del giudizio principale. È uno dei presupposti fondamentali di ammissibilità del giudizio incidentale di costituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 315/2002 – Inutilizzabilità prove da rogatoria internazionale e questione interpretativa

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 727, comma 5-bis, e 729, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 367/2001 (accordo Italia-Svizzera sull’assistenza giudiziaria). Il rimettente prospettava in realtà un conflitto interpretativo tra le disposizioni legislative e la prassi internazionale consolidata, questione che non spetta alla Corte costituzionale risolvere: il giudice deve avvalersi degli strumenti ermeneutici ordinari, inclusi i principi della Convenzione di Vienna del 1969 sui trattati.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 367/2001 ha introdotto nel codice di procedura penale norme che dispongono l’inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione delle regole convenzionali sull’assistenza giudiziaria internazionale, applicando tali norme anche ai processi in corso (deroga al principio del tempus regit actum). Il Tribunale di Roma dubitava che la nuova disciplina, nella parte in cui imponeva la certificazione di conformità dei documenti trasmessi in rogatoria dalla Svizzera, ripristinasse un’interpretazione restrittiva dell’art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 1959, superata dalla prassi internazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 727, comma 5-bis, e 729, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 5 ottobre 2001, n. 367, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, nel procedimento penale a carico di T.J.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità perché il rimettente prospettava essenzialmente un conflitto interpretativo tra le norme legislative censurate e l’asserita prassi internazionale consolidata. Tale questione é di mera interpretazione e non può essere sottoposta alla Corte costituzionale: il giudice deve verificare se esistano interpretazioni diverse delle norme censurate — già emerse in giurisprudenza di merito — in grado di superare i dubbi interpretativi, avvalendosi anche dei principi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale é manifestamente inammissibile quando il rimettente propone in realtà una questione di mera interpretazione: il giudice deve prima verificare se la norma censurata possa essere interpretata in modo da superare i propri dubbi, anche utilizzando tutti gli strumenti ermeneutici disponibili (inclusi i principi internazionali per l’interpretazione dei trattati), prima di rivolgersi alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede la legge n. 367/2001 sulle rogatorie internazionali?

    La legge n. 367/2001 ha ratificato l’accordo integrativo della convenzione europea di assistenza giudiziaria penale tra Italia e Svizzera e ha modificato il codice di procedura penale, introducendo la regola dell’inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione delle norme convenzionali sulla forma delle trasmissioni (ad esempio documenti senza certificazione di conformità). La norma si applica anche ai processi in corso.

    Perché la questione era di mera interpretazione?

    Il rimettente sosteneva che la norma italiana reintroduceva un’interpretazione restrittiva dell’art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 1959, mentre la prassi consolidata degli Stati aderenti accettava documenti privi di certificazione di autenticità. Si trattava quindi di scegliere tra interpretazioni possibili della norma, non di accertare una incostituzionalità.

    Che cosa sono i principi della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati?

    La Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 codifica le norme consuetudinarie sull’interpretazione dei trattati internazionali: il testo va interpretato secondo il senso ordinario dei termini, nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato (art. 31), tenendo conto anche della prassi applicativa successiva degli Stati contraenti (art. 31, par. 3, lett. b).

    Norme collegate

    • Art. 10 della Costituzione — Norme internazionali generalmente riconosciute come parte dell’ordinamento italiano: rilevante per l’integrazione della disciplina delle rogatorie con la Convenzione di Strasburgo.
    • Art. 111 della Costituzione — Giusto processo: invocato per l’incidenza delle norme sull’inutilizzabilità probatoria sui diritti difensivi nei processi in corso.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per la disparità di trattamento tra imputati in processi in corso e quelli futuri.
  • Corte cost. n. 314/2002 – Difesa d’ufficio nel procedimento di adottabilità del minore

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge n. 184/1983 sull’adozione dei minori, nella parte in cui non prevede il potere del giudice di intervenire d’ufficio nell’accertamento della situazione di abbandono. La norma impugnata non era ancora applicabile al momento della rimessione, per effetto di una disciplina transitoria che ne posticipava l’entrata in vigore al 30 giugno 2002.

    Di cosa si tratta

    La legge 28 marzo 2001, n. 149, ha modificato la disciplina dell’adozione introducendo — tra l’altro — nuove norme sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Per gestire la transizione, il d.l. n. 150/2001 (conv. in l. n. 240/2001) ha previsto che le disposizioni processuali previgenti continuassero ad applicarsi fino al 30 giugno 2002. Il Tribunale per i minorenni di Torino aveva sollevato questione di legittimità sulla norma riformata, ma questa non era ancora applicabile al momento della rimessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall’art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del giudice di accertare d’ufficio la situazione di abbandono del minore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Al momento della rimessione, la norma impugnata non era ancora applicabile: il d.l. n. 150/2001 (conv. in l. n. 240/2001) prevedeva che le disposizioni processuali previgenti continuassero ad applicarsi fino al 30 giugno 2002, data successiva alla rimessione. Il giudice a quo non poteva ancora applicare la norma censurata, rendendo la questione irrilevante.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale é inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non é ancora applicabile nel giudizio a quo a causa di una disciplina transitoria che ne posticipa l’entrata in vigore. Il giudice rimettente deve accertare la concreta applicabilità della norma nel giudizio pendente prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede la legge n. 149/2001 sull’adozione e la difesa di ufficio?

    La legge n. 149/2001 ha riformato in modo organico la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori (legge n. 184/1983). Tra le novità di rilievo processuale, ha previsto nuove regole sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, modificando anche i poteri d’ufficio del giudice nell’accertamento dell’abbandono.

    Che cosa é il difetto di rilevanza nel giudizio costituzionale?

    La rilevanza é il requisito per cui la questione di legittimità costituzionale deve essere necessaria per definire il giudizio in corso: il giudice deve applicare la norma impugnata nel processo a quo. Se la norma non é applicabile — perché non ancora in vigore o per qualsiasi altra ragione — la questione é irrilevante e quindi inammissibile.

    Come si calcola la rilevanza quando é in vigore una disciplina transitoria?

    In presenza di una disciplina transitoria, il giudice deve verificare quale norma é applicabile ratione temporis al giudizio. Se la norma impugnata é quella nuova ma la disciplina transitoria impone di applicare ancora quella previgente, la questione sulla norma nuova é irrilevante (e quindi inammissibile) finché dura il regime transitorio.

    Norme collegate

    • Art. 30 della Costituzione — Doveri e diritti dei genitori verso i figli: parametro rilevante per la disciplina dell’adozione e dell’abbandono.
    • Art. 31 della Costituzione — Protezione della famiglia e della maternità: invocato per la tutela costituzionale del minore in stato di abbandono.
    • Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili della persona: invocato per la tutela del minore e dei genitori nel procedimento di adottabilità.
  • Corte cost. n. 313/2002 – Ritenuta sui dividendi e interpretazione autentica art. 26 d.P.R. 600/1973

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. n. 600/1973, come interpretato dall’art. 14 della legge n. 28/1999, in tema di ritenute sui dividendi distribuiti a soggetti esclusi dal credito d’imposta. La questione era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 174 del 2001 e l’ordinanza di rimessione non apportava profili nuovi.

    Di cosa si tratta

    L’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 disciplina le ritenute operate sui dividendi azionari. Il terzo periodo prevede una ritenuta a titolo d’imposta per i soggetti cui non spetta il credito d’imposta. L’art. 14 della legge n. 28/1999 ha fornito un’interpretazione autentica della norma, chiarendo l’ambito dei soggetti cui si applica la ritenuta. La Commissione tributaria regionale di Bologna riteneva che la norma, così interpretata, violasse il principio di capacità contributiva e di uguaglianza, ma la Corte aveva già scrutinato identica questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come interpretato dall’art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nel ricorso proposto dall’Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia contro l’Azienda Consorziale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando l’ordinanza n. 174 del 2001 che aveva già scrutinato la medesima questione, con i medesimi parametri costituzionali (artt. 3 e 53 Cost.), dichiarandola manifestamente infondata. L’ordinanza di rimessione in esame é anteriore alla citata decisione e non contiene profili nuovi che possano indurre la Corte a diverse conclusioni.

    Il principio

    Un’interpretazione autentica che chiarisce l’ambito di applicazione di una ritenuta fiscale non viola di per sé il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) né quello di uguaglianza (art. 3 Cost.), ove già dichiarata conforme alla Costituzione con precedente pronuncia. La reiterazione della stessa questione senza nuovi profili impone la declaratoria di manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Che cos’é la ritenuta a titolo d’imposta sui dividendi?

    La ritenuta a titolo d’imposta é una ritenuta definitiva: non può essere scomputata dall’imposta dovuta dal percettore, a differenza della ritenuta a titolo d’acconto. Il d.P.R. n. 600/1973 la prevede, tra l’altro, per i dividendi distribuiti a soggetti cui non spetta il credito d’imposta (ad esempio enti non commerciali in certi casi).

    Che cos’é l’interpretazione autentica e come incide sull’art. 53 Cost.?

    L’interpretazione autentica é una norma con cui il legislatore chiarisce retroattivamente il significato di una disposizione precedente. Essa può porsi in contrasto con l’art. 53 Cost. (capacità contributiva) se, attraverso la retroattività, colpisce manifestazioni di capacità economica non più sussistenti. In questo caso la Corte aveva già escluso tale contrasto.

    Perché la Corte non ha riesaminato la questione nel merito?

    Perché la stessa questione, con i medesimi parametri, era stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 174 del 2001. L’ordinanza rimessa é antecedente a quella pronuncia e non aggiungeva argomenti nuovi, rendendo superfluo un nuovo esame nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per possibili disparità di trattamento tributario tra soggetti con e senza credito d’imposta.
    • Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva: invocato per valutare se la ritenuta colpisca manifestazioni di capacità economica reale.
  • Corte cost. n. 312/2002 – Procedimento di inibitoria in appello e difesa del resistente

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 351 del codice di procedura civile, nella parte in cui — secondo il giudice rimettente — condizionerebbe l’esercizio del diritto di difesa del resistente all’onere della preventiva costituzione nel giudizio di merito. La premessa interpretativa é errata: la norma, correttamente letta, consente al resistente di costituirsi nel solo procedimento di inibitoria senza essere ancora costituito nel giudizio di merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 351 c.p.c., introdotto con la riforma del processo civile (l. n. 353/1990), disciplina il procedimento per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in appello (c.d. inibitoria). La Corte d’appello di Torino, chiamata a pronunciarsi su istanze di sospensione, riteneva che la parte resistente non potesse partecipare al procedimento di inibitoria senza prima costituirsi nel giudizio di merito, con conseguente compromissione del diritto di difesa. La Corte d’appello di Torino ha sollevato sei ordinanze di identico contenuto sulla questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 351 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, laddove condizionerebbe l’esercizio del diritto di difesa della parte resistente alla preventiva costituzione rituale nel giudizio di appello.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i sei giudizi, dichiara la manifesta infondatezza. La premessa interpretativa del rimettente é erronea: l’art. 351 c.p.c. non richiede la preventiva costituzione nel giudizio di merito per partecipare al procedimento di inibitoria. Il procedimento incidentale di inibitoria conserva carattere autonomo rispetto al giudizio sul merito, per cui il resistente può costituirsi ai soli fini dell’inibitoria, analogamente a quanto avviene nei procedimenti cautelari anticipati rispetto alla trattazione del merito.

    Il principio

    Il procedimento incidentale di inibitoria ex art. 351 c.p.c. ha carattere autonomo rispetto al giudizio di appello sul merito: la parte resistente può costituirsi ai soli fini dell’inibitoria, senza essere ancora costituita nel giudizio principale. Una norma correttamente interpretata non può essere dichiarata incostituzionale: se il rimettente ha fondato la questione su una premessa interpretativa erronea, la questione é manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Che cos’é l’inibitoria in appello?

    L’inibitoria é il provvedimento con cui il giudice d’appello, su istanza dell’appellante, sospende l’esecutività della sentenza di primo grado impugnata. È disciplinata dall’art. 351 c.p.c. e richiede la sussistenza di gravi motivi. La decisione può essere adottata d’urgenza dal presidente, prima della trattazione collegiale.

    Deve il resistente essere costituito nel merito per partecipare all’inibitoria?

    No, secondo la corretta interpretazione dell’art. 351 c.p.c. il resistente può costituirsi ai soli fini del procedimento di inibitoria, senza necessariamente essere già costituito nel giudizio di appello sul merito. Il procedimento di inibitoria ha carattere autonomo e può svolgersi prima che siano decorsi i termini per la costituzione nel merito.

    Che differenza c’é tra manifesta infondatezza e non fondatezza nel giudizio costituzionale?

    La manifesta infondatezza é dichiarata con ordinanza in camera di consiglio quando il dubbio di costituzionalità é palesemente privo di fondamento, senza necessità di pubblica udienza. La non fondatezza é invece dichiarata con sentenza all’esito di piena trattazione. Entrambi i dispositivi escludono l’incostituzionalità della norma.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per possibili disparità tra appellante e resistente nel procedimento di inibitoria.
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: invocato per l’asserita impossibilità del resistente di contraddire senza previa costituzione nel merito.
    • Art. 111 della Costituzione — Giusto processo: invocato per la parità delle armi nel procedimento incidentale di inibitoria.
  • Corte cost. n. 311/2002 – Valutazione dichiarazioni indagini preliminari nella disciplina transitoria

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 (conv. in l. n. 35/2000), che disciplina l’applicazione transitoria dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.) ai procedimenti penali in corso. La norma, nel consentire la valutazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da chi si sia sottratto volontariamente all’esame — se già acquisite al fascicolo dibattimentale e confermate da altri elementi — non viola l’art. 111, quarto comma, Cost., né il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha introdotto nel testo dell’art. 111 Cost. i principi del giusto processo, tra cui il diritto dell’imputato a confrontarsi con i testimoni a carico (contraddittorio nella formazione della prova). La norma transitoria (d.l. n. 2/2000) ha disciplinato l’applicazione di questi principi ai procedimenti già in corso, prevedendo che le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da chi si sia sempre volontariamente sottratto all’esame possano essere valorizzate come prova se già acquisite al fascicolo dibattimentale e se la loro attendibilità é confermata da altri elementi. Il Tribunale di Roma aveva dubitato della costituzionalità di questa norma transitoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma quarto, della Costituzione, nel procedimento penale a carico di G.R. ed altri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando la sentenza n. 381 del 2001 con la quale aveva già esaminato una questione identica. La legge cost. n. 2/1999, nel demandare alla «legge» la regolazione dei principi del giusto processo nei procedimenti in corso, ha inteso costruire un sistema di transizione che non vanificasse l’attività probatoria già espletata. Il meccanismo transitorio — che ammette la valutazione delle dichiarazioni solo se confermate da altri elementi — soddisfa questo requisito senza violare l’art. 111 Cost. né il principio di uguaglianza.

    Il principio

    La norma transitoria che accompagna l’introduzione dei principi del giusto processo nei procedimenti penali in corso é costituzionalmente legittima se garantisce un equilibrio tra la conservazione dell’attività probatoria già espletata e l’adeguamento al nuovo modello processuale, senza comprimere irragionevolmente i diritti dell’imputato. La disparità di fatto tra imputati, derivante dall’acquisizione o meno al fascicolo dei verbali delle indagini preliminari, é conseguenza inevitabile di qualsiasi disciplina transitoria.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 111, comma quarto, della Costituzione sul contraddittorio?

    L’art. 111, quarto comma, Cost. sancisce il diritto dell’imputato a confrontarsi con i testimoni a carico e a ottenere la convocazione di testimoni a difesa nelle stesse condizioni dell’accusa. Questo principio, inserito dalla legge cost. n. 2/1999, impone che la prova si formi nel contraddittorio tra le parti davanti al giudice.

    Perché la norma transitoria poteva derogare al principio del contraddittorio?

    La legge cost. n. 2/1999 ha espressamente delegato al legislatore ordinario il compito di regolare l’applicazione dei nuovi principi nei procedimenti in corso. Ciò consentiva di costruire un sistema che non azzerasse l’attività istruttoria già svolta, salvaguardando l’attendibilità della prova attraverso un meccanismo di conferma esterna.

    La questione era già stata esaminata dalla Corte?

    Sì, la Corte aveva già scrutinato una questione identica con la sentenza n. 381 del 2001, dichiarandola infondata. Il Tribunale di Roma non aveva aggiunto profili nuovi rispetto a quelli già esaminati, per cui la questione é stata dichiarata manifestamente infondata.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per la possibile disparità tra imputati in relazione all’acquisizione dei verbali al fascicolo dibattimentale.
    • Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova: parametro principale della questione.
  • Corte cost. n. 310/2002 – Sospensione della sentenza tributaria in pendenza di appello

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 (codice del processo tributario) nella parte in cui escluderebbe l’applicabilità dell’art. 373 c.p.c. nel processo tributario. La Commissione tributaria regionale rimettente aveva essa stessa applicato l’art. 373 c.p.c. nel medesimo procedimento, ponendosi in palese contrasto con la premessa interpretativa sulla quale aveva fondato la questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 disciplina il regime delle impugnazioni nel processo tributario. Il giudice rimettente riteneva che tale norma escludesse l’applicazione dell’art. 373 c.p.c. — che consente al giudice di sospendere provvisoriamente l’esecuzione della sentenza impugnata — nel giudizio tributario. Tuttavia, nel medesimo procedimento, la Commissione tributaria regionale di Venezia aveva già adottato un decreto presidenziale di sospensione dell’efficacia della sentenza «ai sensi dell’art. 373 c.p.c.» e aveva anche imposto al contribuente di prestare cauzione ai sensi dello stesso articolo, contraddicendo così la premessa interpretativa su cui si fondava la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l’applicazione dell’art. 373 del codice di procedura civile nel processo tributario, nel corso di un giudizio promosso da Bragagnolo Palma contro l’Ufficio IVA di Padova.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: la Commissione rimettente aveva fondato la questione sull’assunto che l’art. 373 c.p.c. non si applicasse nel processo tributario, ma nel medesimo giudizio aveva già adottato provvedimenti in applicazione di quella stessa norma. Questa contraddizione tra la premessa interpretativa della questione e il comportamento processuale del giudice rimettente la rende manifestamente inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale é inammissibile quando il giudice rimettente abbia fondato i propri dubbi sull’interpretazione di una norma che egli stesso ha già applicato nel medesimo procedimento in senso opposto. La contraddizione interna all’ordinanza di rimessione, tra la premessa interpretativa dichiarata e il comportamento processuale tenuto, integra un difetto di non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 373 c.p.c. sulla sospensione della sentenza?

    L’art. 373 del codice di procedura civile consente al giudice di appello, su istanza di parte e in presenza di gravi motivi, di sospendere l’esecuzione della sentenza di primo grado impugnata. Il presidente del collegio può anche adottare d’urgenza un decreto provvisorio di sospensione, prima della trattazione collegiale.

    Perché la contraddizione del rimettente é causa di inammissibilità?

    Perché il rimettente sosteneva che l’art. 373 c.p.c. non potesse applicarsi nel processo tributario, ma aveva già emesso un decreto di sospensione provvisoria e imposto una cauzione proprio ai sensi di quell’articolo. La premessa interpretativa su cui si fondava la questione era quindi già stata smentita dallo stesso giudice nei propri atti processuali.

    Che cosa significa manifesta inammissibilità nel giudizio costituzionale?

    Quando la questione di legittimità costituzionale presenta un vizio evidente — come la mancanza di rilevanza, la carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, o una contraddizione interna alla stessa ordinanza di rimessione — la Corte può dichiararla manifestamente inammissibile con ordinanza in camera di consiglio, senza passare alla trattazione nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per possibili disparità tra contribuenti e altri litiganti nel processo civile ordinario.
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: invocato per la mancanza nel processo tributario di uno strumento di sospensione dell’esecuzione della sentenza.
  • Corte cost. n. 309/2002 – Rapporto esclusivo dirigenti medici SSN e restituzione atti

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    La Corte costituzionale, riuniti quattro giudizi sollevati da Tribunali di Grosseto, Piacenza, Camerino e Bari sul rapporto di esclusività dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, ordina la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti. Nelle more del giudizio é intervenuta una modifica normativa (d.l. n. 8/2002, conv. in l. n. 56/2002) che ha posticipato al 31 dicembre 2002 la soppressione dei rapporti a tempo definito, incidendo sul quadro normativo di riferimento valutato dai giudici rimettenti.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 229/1999, riformando il d.lgs. n. 502/1992, aveva tra l’altro soppresso i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria del SSN. La norma era contestata da vari giudici del lavoro perché, obbligando i dirigenti medici al rapporto di esclusività, avrebbe violato il diritto al lavoro, la tutela della salute e l’organizzazione della pubblica amministrazione. Quattro tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale. Nel corso del giudizio é però intervenuto il d.l. n. 8 del 2002, che ha modificato la disciplina posticipandone l’applicazione al 31 dicembre 2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Grosseto, il Tribunale di Piacenza, il Tribunale di Camerino e il Tribunale di Bari, tutti in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 502/1992 (come modificato dal d.lgs. n. 229/1999) in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35 e 97 della Costituzione, in relazione all’obbligo di rapporto esclusivo per i dirigenti medici del SSN.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti, perché riesaminino la perdurante rilevanza delle questioni alla luce del sopravvenuto d.l. n. 8 del 2002 (conv. in l. n. 56/2002), che ha posticipato al 31 dicembre 2002 la soppressione dei rapporti a tempo definito per la dirigenza sanitaria, modificando il quadro normativo su cui si fondavano le questioni. La Corte ha anche dichiarato inammissibile per tardività la costituzione delle parti nel giudizio del Tribunale di Bari.

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una modifica legislativa che incide sul complessivo quadro normativo considerato dai giudici rimettenti, la Corte ordina la restituzione degli atti ai rimettenti stessi affinché riesaminino la perdurante rilevanza e la portata delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Che cos’é il rapporto di esclusività per i dirigenti medici del SSN?

    Il rapporto di esclusività prevede che i dirigenti medici del SSN svolgano la propria attività soltanto alle dipendenze dell’azienda sanitaria, senza poter esercitare attività libero-professionale extramuraria. In cambio, il legislatore aveva previsto indennità economiche aggiuntive e opportunità di carriera più favorevoli.

    Perché la Corte ha restituito gli atti ai giudici rimettenti?

    Perché il d.l. n. 8/2002 ha modificato l’art. 15-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, posticipando al 31 dicembre 2002 la soppressione dei rapporti a tempo definito. Questa modifica poteva incidere sulla rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti ai Tribunali rimettenti, rendendo necessaria una rivalutazione.

    Che effetto ha la tardiva costituzione di una parte nel giudizio costituzionale?

    Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 87/1953, le parti del giudizio a quo devono costituirsi entro un termine perentorio dalla notifica dell’ordinanza di rimessione. La costituzione effettuata oltre tale termine é inammissibile, come nel caso della parte costituitasi nel giudizio promosso dal Tribunale di Bari.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per possibili disparità di trattamento tra dirigenti con rapporto esclusivo e non.
    • Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute: rilevante per la valutazione dell’organizzazione del SSN.
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento dell’amministrazione: invocato in relazione all’organizzazione delle aziende sanitarie.
  • Corte cost. n. 308/2002 – Credito d’imposta e imputazione a reddito nel TUIR 1988

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, e 92 del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986), nella formulazione originaria vigente per il solo 1988, che imponeva di computare il credito d’imposta in aumento del reddito imponibile. La norma, per quanto rimasta in vigore per un solo anno fiscale, non viola né la delega legislativa (art. 76 Cost.) né il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Di cosa si tratta

    Il T.U.I.R. nella sua formulazione originaria del 1986 prevedeva, all’art. 14, comma 4, che ai fini della determinazione dell’imposta il credito d’imposta venisse computato in aumento del reddito complessivo netto. Tale meccanismo — che per effetto dell’art. 92 TUIR si applicava anche all’IRPEG — rimase in vigore per il solo anno d’imposta 1988, dopo di ché il legislatore lo abrogò. La Corte di Cassazione aveva sollevato questione di costituzionalità in un contenzioso tra il Ministero delle finanze e la società Aviofer Breda s.p.a. sul diritto al rimborso del credito d’imposta per il 1988.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella formulazione originaria, e 92 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, nel giudizio sul rimborso del credito d’imposta della società Aviofer Breda s.p.a. per il periodo d’imposta 1988.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Quanto all’art. 76 Cost., la norma originaria del TUIR sulla imputazione del credito d’imposta rientrava nella delega legislativa, che consentiva al Governo di riordinare la materia delle imposte sui redditi anche innovando rispetto al passato. Quanto all’art. 3 Cost., la circostanza che la norma sia rimasta in vigore per il solo 1988 non integra una disparità di trattamento ingiustificata: la materia fiscale non impone scelte costituzionalmente vincolate e il legislatore può modificare la disciplina nel tempo, anche in periodi brevi, per ragioni di coordinamento.

    Il principio

    In materia tributaria il legislatore gode di ampia discrezionalità nella modulazione della disciplina nel tempo, anche per periodi brevi, purché vi siano ragioni di coordinamento normativo. Il fatto che una norma sia rimasta in vigore per un solo anno fiscale non é di per sé sufficiente a configurare una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) o un eccesso di delega (art. 76 Cost.).

    Domande e risposte

    Che cos’é il credito d’imposta nel diritto tributario italiano?

    Il credito d’imposta sui dividendi é un meccanismo che consente al socio di recuperare l’imposta già pagata dalla società distribuente sull’utile. In questo modo si evita la doppia imposizione economica sullo stesso reddito (prima in capo alla società, poi in capo al socio). Il TUIR del 1986 ne aveva regolato il funzionamento, prevedendo l’imputazione del credito a reddito.

    Perché la norma vigente solo per il 1988 non viola l’art. 3 Cost.?

    La Corte ha chiarito che la materia fiscale non implica «scelte costituzionalmente vincolate», per cui il legislatore può modulare la disciplina diversamente nel tempo, anche per periodi brevi, in presenza di esigenze di coordinamento. La disparità di trattamento tra contribuenti di anni diversi é una conseguenza inevitabile di ogni modifica normativa e non é di per sé irrazionale.

    Che cosa significa eccesso di delega ai sensi dell’art. 76 Cost.?

    L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare la funzione legislativa al Governo solo entro principi e criteri direttivi determinati e per tempo limitato. L’eccesso di delega si verifica quando il decreto legislativo va oltre i limiti fissati dalla legge delega. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la norma del TUIR rientrasse nell’ambito della delega.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa: verifica se il TUIR abbia rispettato i limiti della legge delega che autorizzava il riordino delle imposte sui redditi.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per la diversità di trattamento tra contribuenti del 1988 rispetto ad altri anni.
  • Corte cost. n. 307/2002 – Legittimità della certificazione tributaria da parte dei CAF

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.lgs. n. 241/1997, che attribuisce in via esclusiva ai revisori contabili iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali il potere di rilasciare la «certificazione tributaria». La norma non viola la delega legislativa (artt. 76-77 Cost.), né il principio di uguaglianza, né il diritto al lavoro, né il buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 241/1997, nel quadro della semplificazione degli adempimenti fiscali, ha istituito la «certificazione tributaria»: un documento che certifica la regolarità formale e sostanziale delle dichiarazioni fiscali del contribuente. La certificazione può essere rilasciata solo da revisori contabili iscritti da almeno cinque anni negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, che abbiano tenuto la contabilità del contribuente nel periodo d’imposta di riferimento. La L.A.P.E.T. (Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari) aveva impugnato il decreto ministeriale attuativo davanti al TAR del Lazio, che aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo modificato dal d.lgs. n. 490/1998, in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, nel giudizio promosso dalla L.A.P.E.T. contro il Ministero delle finanze.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il legislatore delegato non ha ecceduto i limiti della delega, che consentiva di dettare norme sui controlli sostanziali delle dichiarazioni. La limitazione del potere di certificazione a determinate categorie professionali é giustificata dalle esigenze di controllo e di affidabilità, e non viola il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro. Il fatto che il certificatore coincida con colui che ha tenuto la contabilità non é contrario al principio di buon andamento, poiché é previsto un controllo sovraordinato dell’Amministrazione finanziaria in presenza di anomalie.

    Il principio

    La riserva del potere di rilasciare la certificazione tributaria a determinate categorie professionali che abbiano tenuto la contabilità del contribuente non é incostituzionale: essa persegue finalità di semplificazione e affidabilità e é compatibile con la delega legislativa, con il principio di uguaglianza, con il diritto al lavoro e con il buon andamento dell’amministrazione, tanto più che l’Amministrazione finanziaria conserva poteri di controllo sovraordinato.

    Domande e risposte

    Che cos’é la certificazione tributaria introdotta dal d.lgs. n. 241/1997?

    La certificazione tributaria é un documento rilasciato da un professionista abilitato che attesta la conformità formale e sostanziale della dichiarazione fiscale del contribuente. La sua funzione é ridurre la probabilità di controlli fiscali nei confronti del contribuente certificato, offrendo all’Amministrazione una garanzia esterna di regolarità.

    Perché era consentito riservare la certificazione solo a certe categorie professionali?

    La Corte ha ritenuto che la riserva fosse giustificata dalla necessità di garantire l’affidabilità del sistema: il professionista che ha già tenuto la contabilità del contribuente conosce la situazione aziendale ed é in grado di certificarne la correttezza. Non si tratta di una discriminazione arbitraria ma di una scelta razionalmente collegata alla finalità di semplificazione.

    Che controlli svolge l’Amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni certificate?

    La Corte ha sottolineato che, anche in presenza di certificazione tributaria, l’Amministrazione finanziaria conserva poteri di controllo sovraordinato in presenza di indizi di anomalie, elementi di riscontro o irregolarità nella certificazione. La certificazione non esclude quindi l’attività di controllo fiscale.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa: invocato per verificare se il d.lgs. n. 241/1997 abbia ecceduto i limiti della legge n. 662/1996.
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione: invocato in relazione al sistema di certificazione tributaria.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per la riserva del potere certificativo a determinate categorie professionali.
  • Corte cost. n. 306/2002 – Divieto di denominare il Consiglio regionale Parlamento

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria della Regione Marche che prevedeva di affiancare alla dizione «Consiglio regionale» quella di «Parlamento delle Marche» e alla dizione «Consigliere regionale» quella di «Deputato delle Marche». La Costituzione riserva il nome «Parlamento» all’organo bicamerale dello Stato e il nome «deputato» ai componenti della Camera dei deputati, e tali denominazioni non possono essere attribuite agli organi regionali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche, nell’ambito della propria autonomia statutaria, aveva adottato una deliberazione con cui stabiliva che in tutti gli atti ufficiali della Regione il Consiglio regionale venisse denominato anche «Parlamento delle Marche» e i consiglieri regionali anche «Deputati delle Marche». Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la deliberazione davanti alla Corte costituzionale, ritenendola in contrasto con l’ordinamento costituzionale che assegna al termine «Parlamento» un significato tecnico-giuridico preciso e riservato all’organo legislativo nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in riferimento agli artt. 1, 5, 55, 114, 121 e 123 della Costituzione avverso la deliberazione legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001, recante «Consiglio regionale – Parlamento delle Marche».

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della deliberazione. Il termine «Parlamento» é riservato dalla Costituzione all’organo nazionale bicamerale (artt. 55 e ss.); analogamente il termine «deputato» identifica in modo esclusivo i componenti della Camera dei deputati. I consigli regionali non possono autonomamente attribuirsi nomi che la Costituzione riserva ad altri organi, poiché lo statuto regionale deve essere «in armonia con la Costituzione».

    Il principio

    L’autonomia statutaria regionale ex art. 123 Cost. non consente ai Consigli regionali di attribuirsi denominazioni che la Costituzione riserva in via esclusiva ad organi dello Stato: i termini «Parlamento» e «deputato» appartengono al lessico costituzionale dello Stato nazionale e non possono essere usati per identificare organi regionali, pena la violazione del principio di armonia con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché un Consiglio regionale non può chiamarsi Parlamento?

    Perché la Costituzione agli artt. 55 e seguenti designa con il nome «Parlamento» esclusivamente il Parlamento della Repubblica, composto da Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Questo termine ha una connotazione tecnico-costituzionale precisa che non può essere estesa agli organi regionali.

    Che cosa prevede l’art. 123 Cost. sull’autonomia statutaria regionale?

    L’art. 123 Cost. attribuisce ad ogni Regione il potere di darsi uno statuto che determina la forma di governo e i principî fondamentali della sua organizzazione. Tuttavia lo statuto deve essere «in armonia con la Costituzione», limite che impedisce di derogare o contraddire le norme costituzionali, incluse quelle sul nome degli organi costituzionali.

    Il Consigliere regionale può essere chiamato Deputato?

    No. La Costituzione agli artt. 56 e 67 riserva il termine «deputato» ai componenti della Camera dei deputati. Il consigliere regionale svolge una funzione analoga nell’ambito regionale, ma la denominazione costituzionale «deputato» non può essere attribuita per statuto ai consiglieri regionali.

    Norme collegate

    • Art. 55 della Costituzione — Definisce il Parlamento della Repubblica come organo bicamerale, riservando il termine «Parlamento» all’organo nazionale.
    • Art. 121 della Costituzione — Disciplina gli organi della Regione: Consiglio, Giunta e Presidente della Giunta, senza prevedere la denominazione di «Parlamento».
    • Art. 123 della Costituzione — Statuto regionale: deve essere in armonia con la Costituzione.
  • Corte cost. n. 305/2002 – Supplenti al Tribunale superiore delle acque pubbliche

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933 (T.U. acque e impianti elettrici) nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente del Tribunale superiore delle acque pubbliche che sia astenuto, ricusato o legittimamente impedito. L’assenza di supplenti impediva di formare il collegio giudicante e pregiudicava la continuità della funzione giurisdizionale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche é un giudice speciale previsto dalla Costituzione per le controversie in materia di acque pubbliche. La sua composizione é fissata per legge e non sono previsti supplenti per i casi di astensione, ricusazione o impedimento di uno dei componenti. In un caso concreto, a seguito delle astensioni obbligatorie di alcuni componenti, era impossibile formare il collegio nel numero legale, rendendo di fatto paralizzata la funzione giurisdizionale. Il Tribunale stesso ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che non prevedevano supplenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con ordinanza del 9 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede la nomina di supplenti dei membri effettivi in caso di astensione obbligatoria, ricusazione o impedimento, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, 103, 111, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto impugnato nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito. La mancanza di supplenti pregiudica la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale, violando le garanzie costituzionali sul giusto processo e sul diritto alla tutela giurisdizionale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

    Il principio

    Un tribunale speciale costituzionalmente previsto deve essere dotato di meccanismi che ne assicurino il funzionamento anche in caso di astensione, ricusazione o impedimento di uno o più componenti. La mancanza di supplenti, che impedisce la formazione del collegio e paralizza la funzione giurisdizionale, é incompatibile con i principi costituzionali del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Che cos’é il Tribunale superiore delle acque pubbliche?

    È un organo giurisdizionale speciale, di rango equivalente a una corte d’appello, competente per le controversie relative alle acque pubbliche e agli impianti elettrici. È composto da consiglieri di Stato e magistrati della Corte dei conti e della Corte di cassazione, con sede a Roma.

    Perché l’assenza di supplenti é incostituzionale?

    Perché se un componente é obbligato ad astenersi e non esiste un supplente per sostituirlo, il collegio non può raggiungere il numero legale richiesto e il Tribunale non può pronunciarsi. Ciò viola il diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e la continuità della funzione giurisdizionale.

    Che effetti ha questa sentenza sull’organico del Tribunale superiore delle acque pubbliche?

    La Corte ha accertato l’incostituzionalità della lacuna normativa, obbligando il legislatore a introdurre meccanismi di sostituzione. Non ha indicato quale meccanismo adottare, lasciando al legislatore la scelta dello strumento più idoneo per garantire il funzionamento del collegio.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di azione in giudizio: una giurisdizione paralizzata per carenza di componenti ne impedisce l’esercizio.
    • Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo: richiede un giudice precostituito per legge e in grado di funzionare.
    • Art. 103 della Costituzione — Disciplina dei tribunali speciali, tra cui il Tribunale superiore delle acque pubbliche.