Autore: Andrea Marton

  • Art. 125 novies T.U.B. Intermediari del credito

    Art. 125 novies T.U.B. Intermediari del credito

    Art. 125 novies T.U.B. – Intermediari del credito.

    In vigore dal 18/12/2010 con effetto dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1

    “1. L’intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o piu’ finanziatori oppure a titolo di mediatore.

    2. Il consumatore e’ informato dell’eventuale compenso da versare all’intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e’ oggetto di accordo tra il consumatore e l’intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

    3. L’intermediario del credito comunica al finanziatore l’eventuale compenso che il consumatore deve versare all’intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.”

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  • Art. 125 octies T.U.B. — Sconfinamento

    Art. 125 octies T.U.B. — Sconfinamento

    Art. 125 octies T.U.B. – Sconfinamento.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-oc-ties.1, 125-decies, 125-terdecies.

    2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

    a) lo sconfinamento;

    b) l’importo interessato;

    c) il tasso debitore;

    d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;

    d-bis) la data del rimborso .

    2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.

    3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-bis, in particolare con riferimento:

    a) al termine di invio della comunicazione;

    b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarità dello sconfinamento.”

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  • Art. 28 Codice Civile — Trasformazione delle fondazioni

    Art. 28 Codice Civile — Trasformazione delle fondazioni

    Art. 28 c.c. Trasformazione delle fondazioni

    In vigore

    Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

  • Art. 125 quater T.U.B. — Contratti a tempo indeterminato

    Art. 125 quater T.U.B. — Contratti a tempo indeterminato

    Art. 125 quater T.U.B. – Contratti a tempo indeterminato.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalita’ e senza spese. Il contratto puo’ prevedere un preavviso non superiore a un mese.

    2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

    a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

    b) sospendere, per una giusta causa, l’utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio’ non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.”

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  • Art. 125 quinquies T.U.B. — Inadempimento del fornitore

    Art. 125 quinquies T.U.B. — Inadempimento del fornitore

    Art. 125 quinquies T.U.B. – Inadempimento del fornitore.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.

    1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o prestatore dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore o prestatore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi ricorrono le condizioni di cui all’ articolo 1455 del codice civile .

    2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o prestatore dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore o prestatore stesso.

    3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o prestatore dei servizi inadempiente, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

    4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.”

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  • Art. 125 septies T.U.B. — Cessione dei crediti

    Art. 125 septies T.U.B. — Cessione dei crediti

    Art. 125 septies T.U.B. – Cessione dei crediti.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1

    “1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo’ sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell’articolo 1248 del codice civile.

    2. Il consumatore e’ informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del CICR, individua le modalita’ con cui il consumatore e’ informato.”

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  • Art. 125 sexies T.U.B. — Rimborso anticipato

    Art. 125 sexies T.U.B. — Rimborso anticipato

    Art. 125 sexies T.U.B. – Rimborso anticipato.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.

    1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all’atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.

    2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

    3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.

    4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo del credito oggetto del rimborso anticipato, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

    5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

    a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

    b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

    c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

    d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.”

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  • Art. 125 ter T.U.B. — Recesso del consumatore

    Art. 125 ter T.U.B. — Recesso del consumatore

    Art. 125 ter T.U.B. – Recesso del consumatore

    In vigore dal 23/01/2026 con effetto dal 19/06/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1.

    1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.

    1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell’esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1.

    1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l’acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.

    2. Il consumatore che recede:

    a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, si applica l’ articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

    3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).

    4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L’esistenza dell’accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

    Abrogato [ 5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64 , 65 , 66 , 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo . ]”

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  • Art. 125 ter decies T.U.B. — Servizi di consulenza al debito

    Art. 125 ter decies T.U.B. — Servizi di consulenza al debito

    Art. 125 ter decies T.U.B. – Servizi di consulenza al debito.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficolta’ nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell’ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all’articolo 121, comma 1, lettera m-quater), erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

    2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori, altresi’, indirizzano i consumatori che incontrano difficolta’ nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell’ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1.

    3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l’eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalita’ del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non gia’ finanziati con risorse pubbliche.

    4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, puo’, con decreto, definire modalita’, termini e condizioni per l’erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti:

    a) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

    b) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 13, commi 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;

    c) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 del Codice del consumo;

    d) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.”

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  • Art. 29 Codice Civile — Divieto di nuove operazioni

    Art. 29 Codice Civile — Divieto di nuove operazioni

    Art. 29 c.c. Divieto di nuove operazioni

    In vigore

    Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.