Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 153/2014 – Sanzioni sull’orario di lavoro ed eccesso di delega: illegittimità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 213 del 2004): il legislatore delegato, nel riscrivere le sanzioni sull’orario di lavoro, ha violato i limiti della legge delega.

    Di cosa si tratta

    Un Tribunale del lavoro doveva applicare le sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di orario di lavoro e dubitava che il decreto legislativo che le aveva introdotte rispettasse i criteri fissati dalla legge che aveva delegato il Governo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, perché in contrasto con il criterio direttivo della legge delega n. 39 del 2002, che imponeva di prevedere sanzioni identiche a quelle già vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 213 del 2004, per violazione dei principi della legge delega.

    Il principio

    Il legislatore delegato che, nel ridisegnare l’apparato sanzionatorio, si discosta dal criterio direttivo della legge delega — qui l’obbligo di prevedere sanzioni identiche a quelle già vigenti per violazioni omogenee — eccede la delega e viola l’art. 76 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’eccesso di delega?

    È il vizio per cui il Governo, nell’emanare un decreto legislativo, va oltre o contraddice i criteri fissati dal Parlamento nella legge delega, violando l’art. 76 Cost.

    Cosa imponeva la legge delega in questo caso?

    Che, nel passaggio al nuovo regime, fossero previste sanzioni identiche a quelle già esistenti per le violazioni omogenee e di pari offensività.

    Quale effetto ha la sentenza?

    Le disposizioni sanzionatorie dichiarate illegittime sono espunte dall’ordinamento e non possono più essere applicate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 152/2014 – Prescrizione e lieve entità negli stupefacenti: restituzione degli atti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Sulmona: dopo l’ordinanza di rimessione è intervenuto il decreto-legge n. 146 del 2013, che ha trasformato il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti in autonoma fattispecie di reato, mutando il quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Il giudice di Sulmona contestava il meccanismo per cui, nel calcolo dei termini di prescrizione, non si tiene conto di alcune circostanze attenuanti, con effetti ritenuti irragionevoli soprattutto per i reati in materia di stupefacenti di lieve entità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 157, secondo comma, del codice penale (come sostituito dalla legge n. 251 del 2005) e l’art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Sulmona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Sulmona. Dopo la rimessione, il decreto-legge n. 146 del 2013 (convertito dalla legge n. 10 del 2014) ha modificato l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, trasformando l’attenuante del fatto di lieve entità in una fattispecie autonoma di reato: spetta perciò al giudice rivalutare la rilevanza.

    Il principio

    Di fronte allo ius superveniens che incide sulle norme censurate — qui la trasformazione della lieve entità negli stupefacenti in reato autonomo — la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza, senza decidere il merito.

    Domande e risposte

    Perché gli atti tornano al giudice?

    Perché una legge sopravvenuta ha cambiato la norma sugli stupefacenti di lieve entità: il giudice deve verificare se la questione è ancora rilevante nel suo processo.

    Cosa è cambiato con il d.l. 146/2013?

    La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, prima semplice attenuante, è diventata una fattispecie autonoma di reato, con riflessi anche sul calcolo della prescrizione.

    La Corte ha dichiarato incostituzionale la prescrizione?

    No: non si è pronunciata nel merito, limitandosi a restituire gli atti per via del mutamento normativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 170/2014 – Divorzio «imposto» dopo il cambio di sesso del coniuge: illegittimo lo scioglimento automatico

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 nella parte in cui, alla rettificazione di sesso di un coniuge, fanno seguire lo scioglimento automatico del matrimonio senza consentire alla coppia, che lo richieda, di mantenere un rapporto giuridicamente regolato. Spetta al legislatore predisporre tale forma di tutela.

    Di cosa si tratta

    Quando uno dei due coniugi ottiene la rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso, la legge faceva conseguire automaticamente lo scioglimento del matrimonio (il cosiddetto «divorzio imposto»), anche contro la volontà di entrambi i coniugi che intendevano proseguire la loro unione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione aveva sollevato la questione sugli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., dubitando che lo scioglimento automatico del matrimonio realizzasse un bilanciamento adeguato tra il modello eterosessuale del matrimonio e i diritti maturati dalla coppia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 (e, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011) nella parte in cui non consentono ai coniugi che lo richiedano di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato, con le modalità che il legislatore dovrà stabilire.

    Il principio

    Lo scioglimento automatico e immediato del matrimonio per effetto della rettificazione di sesso, senza alcuna forma alternativa di tutela del rapporto di coppia, viola i diritti della persona: il legislatore deve introdurre una modalità di convivenza registrata che salvaguardi i diritti e gli obblighi della coppia.

    Domande e risposte

    Che cos’era il «divorzio imposto»?

    Lo scioglimento automatico del matrimonio che la legge faceva conseguire alla rettificazione di sesso di uno dei coniugi, anche se entrambi volevano restare uniti.

    Che cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato illegittima la cessazione automatica del vincolo nella parte in cui non consente alla coppia, che lo chieda, di mantenere un rapporto giuridicamente regolato.

    Che cosa deve fare il legislatore?

    Predisporre una forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia dopo la rettificazione di sesso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 151/2014 – Spesa farmaceutica e medicinali a carico del SSN: inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sul combinato disposto in materia di erogabilità di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale: la pronuncia non entra nel merito della legittimità delle norme impugnate.

    Di cosa si tratta

    La controversia nasceva davanti al giudice amministrativo dell’Emilia-Romagna in tema di impiego e rimborsabilità di medicinali, con riferimento alle norme sul contenimento della spesa farmaceutica e al codice comunitario sui medicinali per uso umano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano censurati il combinato disposto dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (convertito dalla legge n. 648 del 1996) e dell’art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 97, primo comma, e 119, primo e quarto comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il TAR per l’Emilia-Romagna, sezione seconda.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Emilia-Romagna, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.

    Il principio

    Quando la questione presenta profili che ne impediscono l’esame nel merito, la Corte la dichiara inammissibile: la disciplina impugnata resta in vigore e non viene scrutinata nel merito.

    Domande e risposte

    Che cosa vuol dire «inammissibile»?

    Significa che la Corte non valuta se le norme siano conformi alla Costituzione, perché la questione così come posta non può essere esaminata nel merito.

    Le norme impugnate restano in vigore?

    Sì: una dichiarazione di inammissibilità non incide sulla validità delle disposizioni, che continuano ad applicarsi.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, nell’ambito di un giudizio in materia di medicinali e spesa farmaceutica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 169/2014 – Grandi dighe e competenze delle Province autonome: illegittima l’avocazione statale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 8, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma attribuiva a organi statali funzioni amministrative in ambiti riservati alla competenza provinciale.

    Di cosa si tratta

    La disposizione statale affidava ai Ministeri delle infrastrutture e dell’ambiente il compito di individuare le grandi dighe bisognose di interventi urgenti per il rischio di ostruzione degli scarichi, intervenendo così in materie (opere idrauliche, prevenzione delle calamità) attribuite alle Province autonome dallo statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato l’art. 43, comma 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, lamentando la lesione delle competenze legislative e amministrative provinciali garantite dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 8, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

    Il principio

    Lo Stato non può avocare a propri organi funzioni amministrative che, in base allo statuto speciale e alle norme di attuazione, spettano alle Province autonome: la disciplina statale, in tali ambiti, non è applicabile ai territori a regime di autonomia speciale.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma statale?

    Affidava a Ministeri statali l’individuazione delle grandi dighe da sottoporre a interventi urgenti di sicurezza e rimozione dei sedimenti.

    Perché è illegittima per le Province autonome?

    Perché interviene in materie (opere idrauliche, prevenzione delle calamità) riservate alle Province autonome dallo statuto speciale.

    La norma è stata annullata del tutto?

    No: è stata dichiarata illegittima limitatamente alla parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

  • Corte cost. n. 168/2014 – Casa popolare e residenza di otto anni: illegittimo il requisito valdostano

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera b), della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui richiedeva, per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, la residenza nella Regione da almeno otto anni. Il requisito violava il principio di eguaglianza e ragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    Per accedere alle case popolari, la legge valdostana imponeva una residenza protratta per almeno otto anni, anche non consecutivi. Un simile sbarramento penalizza in modo particolare i cittadini dell’Unione europea e chi si è trasferito di recente, senza un legame con il bisogno abitativo che la misura intende soddisfare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 19, comma 1, lettera b), della legge reg. Valle d’Aosta 13 febbraio 2013, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., per irragionevole discriminazione e contrasto con il diritto dell’Unione europea sulla libera circolazione e il pari trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui annoverava, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, la residenza nella Regione da almeno otto anni.

    Il principio

    Il requisito di una residenza prolungata, sganciato dall’effettivo bisogno abitativo, è irragionevole e discriminatorio: l’accesso a un servizio sociale come la casa popolare non può essere subordinato a un radicamento territoriale così ampio e arbitrario.

    Domande e risposte

    Che cosa imponeva la norma valdostana?

    Una residenza nella Regione da almeno otto anni, anche non consecutivi, come requisito per accedere alle case popolari.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché un radicamento territoriale così prolungato non ha alcun nesso ragionevole con il bisogno abitativo e discrimina, in particolare, i cittadini UE e i nuovi residenti.

    Le Regioni possono fissare requisiti di residenza per la casa popolare?

    Possono prevedere criteri ragionevoli e proporzionati, ma non sbarramenti pluriennali che si traducono in discriminazioni arbitrarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 150/2014 – Conflitto tra poteri sull’insindacabilità parlamentare: ammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Torre Annunziata contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità di opinioni espresse da un deputato ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Si tratta della sola fase preliminare di ammissibilità, che non anticipa la decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    Quando la Camera dichiara che le opinioni espresse da un suo membro sono «insindacabili», un giudice che stia trattando una causa su quelle stesse opinioni può ritenere leso il proprio potere giurisdizionale e portare il contrasto davanti alla Corte costituzionale con un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio riguarda il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto dalla deliberazione della Camera dei deputati del 16 ottobre 2013 sull’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Ricorrente: il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, nei confronti della Camera dei deputati.

    La decisione della Corte

    La Corte, nella fase prevista dall’art. 37 della legge n. 87 del 1953, ha riconosciuto la legittimazione sia del Tribunale (organo giurisdizionale indipendente) sia della Camera dei deputati, e ha ritenuto sussistente la «materia di un conflitto» di sua competenza, dichiarando il ricorso ammissibile e disponendo le notifiche alla Camera.

    Il principio

    Esiste materia di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato quando un organo giurisdizionale lamenta la lesione delle proprie funzioni a causa di una deliberazione di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.; in questa fase la Corte verifica solo i requisiti soggettivo e oggettivo, restando impregiudicato il merito.

    Domande e risposte

    Cosa decide la Corte in questa ordinanza?

    Soltanto che il conflitto è ammissibile: verifica che vi siano i presupposti (i due poteri legittimati e una reale materia di conflitto), senza ancora stabilire chi abbia ragione.

    Che cos’è l’insindacabilità ex art. 68 Cost.?

    È la guarentigia per cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; spetta alla Camera deliberarla, ma il giudice può contestarla con un conflitto.

    Cosa succede dopo l’ammissibilità?

    Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni e poi depositati in cancelleria, per aprire la fase di merito del conflitto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 149/2014 – Processo contumaciale e restituzione degli atti dopo la legge sull’assenza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale non decide nel merito: poiché la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha riformato in modo profondo il processo penale senza l’imputato (abolendo la contumacia), dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna perché valuti di nuovo la rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Un imputato giudicato in contumacia era stato condannato senza aver avuto conoscenza del procedimento. La Corte d’appello di Bologna riteneva che le regole sulla restituzione nel termine non permettessero a chi non aveva mai saputo del processo di recuperare pienamente le proprie facoltà difensive in appello e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 175, 178, comma 1, lettera c), 179, 603 e 604 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Giudice rimettente: la Corte d’appello di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo l’ordinanza di rimessione è entrata in vigore la legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha soppresso il processo in contumacia, riscritto la disciplina dell’assenza e introdotto nuovi rimedi restitutori: tre delle cinque norme censurate sono state modificate, mutando radicalmente il quadro di riferimento.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, interviene una riforma legislativa che incide sulle norme censurate (ius superveniens), spetta al giudice rimettente rivalutare la rilevanza della questione: la Corte restituisce gli atti senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che la Corte non decide se la norma sia o meno legittima, ma rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione affinché verifichi se essa sia ancora rilevante alla luce delle nuove norme.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché nel frattempo la legge n. 67 del 2014 aveva riformato il processo penale senza l’imputato, modificando proprio le disposizioni impugnate: il presupposto normativo era cambiato.

    La contumacia esiste ancora dopo questa pronuncia?

    No: la legge n. 67 del 2014, richiamata dalla Corte, ha soppresso l’istituto del processo in contumacia, sostituendolo con la disciplina del processo in assenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 167/2014 – Parere sismico sulle varianti urbanistiche: illegittima la deroga abruzzese

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, che escludeva il parere previsto dall’art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 per alcune varianti urbanistiche. La norma violava i principi statali in materia di governo del territorio e tutela dalla sismicità.

    Di cosa si tratta

    La disposizione abruzzese riteneva non necessario, per le varianti urbanistiche che non aumentano densità o non modificano la tipologia edilizia, il parere tecnico previsto dal Testo unico dell’edilizia quando già acquisito in sede di pianificazione generale, riducendo così le verifiche sulla compatibilità sismica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 10 della legge reg. Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., per contrasto con il principio fondamentale fissato dall’art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013.

    Il principio

    Nella materia concorrente del governo del territorio, e in particolare nella tutela dal rischio sismico, la Regione deve rispettare i principi fondamentali statali: non può sopprimere i pareri tecnici imposti dalla legge dello Stato a garanzia della sicurezza.

    Domande e risposte

    Quale parere veniva eliminato dalla norma abruzzese?

    Il parere tecnico sulla compatibilità sismica previsto dall’art. 89 del Testo unico dell’edilizia per alcune varianti urbanistiche.

    Perché la Corte l’ha annullata?

    Perché la Regione, nella materia concorrente del governo del territorio, non può derogare ai principi fondamentali statali posti a tutela dalla sismicità.

    La sicurezza sismica è competenza regionale o statale?

    I principi fondamentali in materia spettano allo Stato; la Regione può intervenire solo nel rispetto di tali principi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 166/2014 – Impianti a biomasse in zona agricola: illegittimo il divieto regionale pugliese

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, che vietava in zona agricola gli impianti a biomasse non alimentati per almeno il 40% da «filiera corta» (entro 70 km). In via consequenziale è caduto anche il comma 5.

    Di cosa si tratta

    La norma pugliese poneva limiti localizzativi agli impianti di energia da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, prescrivendo una quota minima di approvvigionamento da filiera corta. La Corte aveva già, con la sentenza n. 119 del 2010, dichiarato illegittimi gli altri divieti dello stesso art. 2.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Puglia aveva sollevato la questione sull’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., ritenendo lesa la competenza statale: le Regioni non possono fissare criteri localizzativi degli impianti in assenza delle linee guida statali approvate in Conferenza unificata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 31 del 2008 e, in via consequenziale, anche del comma 5 del medesimo articolo.

    Il principio

    Il legislatore regionale non può individuare autonomamente criteri per il corretto inserimento territoriale degli impianti da fonti rinnovabili in assenza delle linee guida nazionali; ciò viola il riparto di competenze fissato dall’art. 117 Cost.

    Domande e risposte

    Che cosa vietava la norma pugliese?

    La realizzazione in zona agricola di impianti a biomasse, salvo che fossero alimentati per almeno il 40% da biomasse di «filiera corta», ottenute entro 70 km dall’impianto.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché la Regione non può fissare da sola criteri localizzativi degli impianti rinnovabili senza le linee guida statali, come già affermato dalla sentenza n. 119 del 2010.

    Che cosa significa l’annullamento «in via consequenziale»?

    La Corte estende l’illegittimità a una norma collegata (qui il comma 5) la cui sopravvivenza sarebbe priva di senso una volta caduta la disposizione principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 165/2014 – Liberalizzazione del commercio: cadono i vincoli della Regione Toscana

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose norme del codice del commercio della Regione Toscana (leggi reg. n. 52 del 2012 e n. 13 del 2013) che imponevano procedure aggravate e requisiti gravosi per medie e grandi strutture di vendita. Tali vincoli violavano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Toscana, adeguando il proprio codice del commercio, aveva introdotto autorizzazioni del SUAP, procedimenti complessi e numerosi requisiti obbligatori (anche ambientali) per l’apertura e l’ampliamento delle strutture di vendita. Lo Stato riteneva che tali misure ostacolassero in modo sproporzionato l’ingresso di nuovi operatori sul mercato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerosi articoli delle leggi reg. Toscana n. 52 del 2012 e n. 13 del 2013, in riferimento all’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica) e all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), Cost. (tutela della concorrenza, ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 della legge reg. n. 52 del 2012 e degli artt. 2, 5, comma 2, 6, 16 e 18 della legge reg. n. 13 del 2013, oltre all’art. 12 della legge reg. n. 52 del 2012 nella parte indicata. Ha dichiarato estinto il processo sugli artt. 39 e 41 (per rinuncia) e inammissibili altre questioni residue.

    Il principio

    Le Regioni non possono, nell’esercizio della competenza in materia di commercio, introdurre procedure autorizzatorie aggravate e requisiti sproporzionati che ostacolino l’ingresso di nuovi operatori: ciò invade la competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

    Domande e risposte

    Che cosa aveva previsto la Regione Toscana?

    Autorizzazioni del SUAP, procedimenti complessi e numerosi requisiti obbligatori per l’apertura e l’ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita.

    Perché queste norme sono state annullate?

    Perché imponevano vincoli sproporzionati che ostacolavano la concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    La Corte ha annullato tutte le norme impugnate?

    No: alcune questioni sono state dichiarate inammissibili e su altre (artt. 39 e 41) il processo è stato dichiarato estinto per rinuncia accettata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 164/2014 – Canone ridotto per registrazione tardiva della locazione: questione senza oggetto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale), che fissava il canone di locazione al triplo della rendita catastale in caso di registrazione tardiva. La norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 50 del 2014, perciò le questioni erano ormai prive di oggetto.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata stabiliva che, in caso di registrazione tardiva del contratto di locazione, il canone annuo fosse ridotto per legge al triplo della rendita catastale, con un meccanismo «premiale» per il conduttore pensato per far emergere le locazioni «in nero». Due tribunali, investiti di cause su sfratti e morosità, ne sospettavano l’illegittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli, sezione di Casoria, e il Tribunale ordinario di Tivoli avevano sollevato la questione sull’art. 3, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega) e, il giudice di Tivoli, anche all’art. 3 Cost. per violazione del principio di ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: con la sentenza n. 50 del 2014, successiva alle ordinanze di rimessione, aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011. Le questioni erano dunque rimaste prive di oggetto.

    Il principio

    Quando la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da una precedente pronuncia, le ulteriori questioni che la riguardano vanno dichiarate manifestamente inammissibili perché prive di oggetto.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma sul canone in caso di registrazione tardiva?

    Riduceva per legge il canone annuo al triplo della rendita catastale a partire dalla registrazione, come misura per scoraggiare le locazioni non registrate.

    Perché la Corte non è entrata nel merito?

    Perché la stessa disposizione era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 50 del 2014: le nuove questioni erano ormai prive di oggetto.

    Che cosa significa «manifesta inammissibilità per difetto di oggetto»?

    Significa che non c’è più nulla su cui decidere, perché la norma contestata è già stata rimossa dall’ordinamento da una precedente sentenza.

    Norme collegate