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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 5 e 8, e 4, comma 10, del d.l. n. 101/2013 sull’applicabilità dei vincoli di contenimento della spesa per consulenze alle Province autonome. Le norme statali si applicano ma in modo compatibile con l’autonomia finanziaria della Provincia.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 101/2013 aveva stabilito che la spesa annua delle amministrazioni pubbliche per studi e incarichi di consulenza non potesse superare l’80% del limite dell’anno precedente nel 2014 e il 75% nel 2015. La Provincia autonoma di Trento contestava che queste norme, pur formalmente applicabili, ledessero l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 5 e 8, e 4, comma 10, del d.l. n. 101 del 2013, in riferimento a numerosi articoli dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 8, 16, 79, 80, 81, 87, 88, 103, 104), alle relative norme di attuazione e agli artt. 117, 118 e 119, co. 1, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative al comma 5 (limite di spesa): la norma è applicabile alla Provincia, che deve però assolverla fissando con proprio atto interno i criteri di razionale distribuzione delle risorse. Non fondate «nei sensi di cui in motivazione» anche le questioni relative al comma 8 (ispezioni): le visite ispettive dello Stato non possono estendersi ai profili organizzativi provinciali coperti dall’autonomia statutaria. Il comma 4, art. 10, non era direttamente applicabile alla Provincia.
Il principio
Le norme statali di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle Province autonome, ma queste devono attuarle con propri atti interni nel rispetto dell’autonomia finanziaria garantita dagli Statuti speciali; i controlli ispettivi dello Stato non possono travalicare i confini dell’autonomia provinciale.
Domande e risposte
Le Province autonome sono soggette ai vincoli di spesa statali?
Sì, ma devono attuarli secondo le modalità compatibili con il proprio Statuto speciale. Non si applicano direttamente, ma la Provincia deve adottare misure equivalenti con propri atti.
Lo Stato può ispezionare le Province autonome sulla spesa per consulenze?
Solo in misura compatibile con l’autonomia statutaria: le ispezioni non possono spingersi a sindacare scelte organizzative riservate all’autonomia della Provincia.
Cosa sono le norme di attuazione degli Statuti speciali?
Sono decreti legislativi adottati con procedimento speciale (commissione paritetica) che specificano come si applicano alle Regioni e Province autonome le materie coperte dallo Statuto, integrando i rapporti tra ordinamento statale e autonomo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro invocato
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà, parametro invocato
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