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La Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano contro la norma statale che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sostituzione della dichiarazione di inizio attività (DIA). La disciplina è legittima anche rispetto alle competenze statutarie provinciali.

Di cosa si tratta

La SCIA è lo strumento con cui il privato può avviare un’attività presentando una semplice segnalazione, senza attendere un provvedimento autorizzativo. La norma statale del 2010 l’ha qualificata come livello essenziale delle prestazioni e attinente alla tutela della concorrenza, sostituendo la precedente DIA. La Provincia di Bolzano riteneva lese le proprie competenze statutarie, in particolare in materia di urbanistica.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), su ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 5, e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), in relazione alle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 266 del 1992.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre censure sollevate con lo stesso ricorso. La disciplina statale sulla SCIA è stata ritenuta compatibile con i parametri statutari evocati.

Il principio

La disciplina della SCIA, in quanto riconducibile alla tutela della concorrenza e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, è legittimamente applicabile anche alle autonomie speciali e non lede le competenze statutarie della Provincia autonoma nelle materie evocate.

Domande e risposte

Che cos’è la SCIA?

È la segnalazione certificata di inizio attività: consente di avviare un’attività presentando una segnalazione, senza attendere un atto di assenso preventivo dell’amministrazione.

Perché la Provincia di Bolzano aveva impugnato la norma?

Perché riteneva che l’applicazione automatica della disciplina statale sulla SCIA invadesse le proprie competenze statutarie, in particolare in materia di urbanistica e piani regolatori.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha respinto le questioni esaminate, ritenendo la disciplina statale legittima rispetto ai parametri statutari invocati, e ha rinviato a separate pronunce le restanti censure.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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