Art. 126 ter decies T.U.B. – Siti web di confronto (1).
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
“1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu’ siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile.
2. I siti web previsti dal comma 1:
a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;
b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i servizi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 126-undecies, comma 1, nonche’ dell’indicatore sintetico di costo previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia;
c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parita’ di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di ricerca;
d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili sull’identita’ dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonche’ sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da definirsi in modo semplice e oggettivo;
e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui all’articolo 126-undecies;
f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la data dell’ultimo aggiornamento;
g) comprendono un’ampia gamma di offerte di conti di pagamento rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della ricerca;
h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate;
i) non possono svolgere attivita’ di mediazione;
l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento;
m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia di cui al comma 3;
n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento aderenti;
o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale positiva secondo quanto previsto dal comma 3.
3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e’ certificata e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell’ente specializzato alla Banca d’Italia che ne da’ notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le caratteristiche dell’ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovra’ garantire il rispetto dei principi di imparzialita’, indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m).
4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.
5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito alla Banca d’Italia.”
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
1. Il sito di confronto PAD: strumento centrale della mobilità bancaria
L'art. 126-terdecies T.U.B. recepisce l'art. 7 della direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive, PAD), introdotto nel T.U.B. dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 (in vigore dal 14 aprile 2017). La norma si inserisce nel più ampio sistema di trasparenza e mobilità dei conti di pagamento costruito dalla PAD: la terminologia standardizzata (art. 126-undecies TUB), il Documento informativo sulle spese (FID) e il Riepilogo delle spese (SoF) (art. 126-duodecies TUB) costituiscono il substrato informativo necessario, ma il loro valore per il consumatore si realizza pienamente solo se esiste uno strumento che consenta di confrontare effettivamente le offerte del mercato. Questo strumento è il sito di confronto (o "comparatore") previsto dall'art. 126-terdecies.
La logica sottostante è quella della comparability by design: non basta che le offerte siano trasparenti singolarmente; occorre che un consumatore possa, in modo semplice e rapido, ordinare i conti di pagamento disponibili in Italia per costo complessivo annuo (ISC), confrontare le singole voci di spesa standardizzate (art. 126-undecies TUB) e scegliere il PSP che offre le condizioni migliori per il proprio profilo di utilizzo. Il sito di confronto è quindi il punto di convergenza dell'intero sistema informativo PAD: senza di esso, la standardizzazione della terminologia e dei documenti informativi perderebbe gran parte del proprio valore pratico per i consumatori.
La norma introduce un modello di confronto non esclusivamente pubblico: i siti possono essere costituiti da associazioni di categoria degli intermediari (es. ABI), associazioni di consumatori (es. Altroconsumo, Federconsumatori) o soggetti privati, purché rispettino i requisiti qualitativi e di indipendenza previsti dal comma 2 e siano in possesso della certificazione annuale ex comma 3. L'obbligo di partecipazione è in capo ai PSP, non agli utenti: i consumatori accedono ai siti liberamente e gratuitamente (comma 2, lett. a).
2. I requisiti del sito di confronto (comma 2): analisi delle singole lettere
Il comma 2 elenca quindici caratteristiche (lett. a-o) che i siti di confronto devono possedere. La lett. a) impone la gratuità per i consumatori: il sito non può addebitare costi per la consultazione delle offerte né richiedere registrazione onerosa. La lett. b) specifica l'oggetto minimo del confronto: le spese applicabili per i servizi inclusi nell'elenco dei servizi più rappresentativi (art. 126-undecies TUB) e l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) definito dalla Banca d'Italia. Il sito può naturalmente includere informazioni aggiuntive (es. tassi di interesse sui depositi, qualità del servizio clienti, canali digitali disponibili), ma il minimo normativo è limitato ai servizi standardizzati e all'ISC.
Le lett. c) e d) riguardano l'indipendenza e la trasparenza gestionale: il sito deve essere funzionalmente indipendente dai PSP e assicurare parità di trattamento nella partecipazione e nella visualizzazione dei risultati (es. no a posizionamenti privilegiati per PSP "sponsor" o "partner"). L'identità dei gestori del sito e i criteri di confronto devono essere chiari e accessibili, definiti in modo semplice e oggettivo. Queste previsioni contrastano un rischio tipico dei comparatori commerciali: quello di diventare canali di marketing per i PSP più disposti a pagare per la visibilità, piuttosto che strumenti neutrali di tutela del consumatore.
Le lett. e) e f) impongono l'uso della terminologia standardizzata PAD (ove applicabile) e la correttezza e l'aggiornamento delle informazioni, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento. La lett. g) richiede che il sito comprenda un'ampia gamma di offerte rappresentative di una quota significativa del mercato; se non fornisce un quadro completo, deve darne avviso prima di mostrare i risultati, in modo che il consumatore non sia indotto a ritenere di aver consultato tutte le offerte disponibili. Le lett. h) e i) prevedono procedure di segnalazione degli errori e il divieto di svolgere attività di mediazione: il comparatore non può ricevere commissioni per l'avvio di pratiche di apertura conti o per la segnalazione di clienti ai PSP.
Le lett. l), m), n) e o) disciplinano i rapporti tra il sito e i PSP: il sito non può rifiutare le richieste di adesione dei PSP (principio di accesso non discriminatorio), ma può escluderli per i giustificati motivi individuati con decreto MEF sentita la Banca d'Italia; deve pubblicare la lista dei PSP aderenti (trasparenza del perimetro del confronto) e deve possedere la certificazione e la verifica annuale prevista dal comma 3.
3. La certificazione annuale: governance e controllo
Il comma 3 introduce un meccanismo di controllo ex ante e periodico del rispetto dei requisiti del comma 2: la sussistenza di tali requisiti deve essere certificata, al momento della costituzione del sito, e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti trasmettono la relazione alla Banca d'Italia, che ne dà notizia sul proprio sito istituzionale, garantendo così la trasparenza del sistema anche verso il pubblico e i PSP.
Le caratteristiche dell'ente certificatore, imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, e la procedura di accreditamento sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Questo rinvio normativo riflette la complessità tecnica del compito: valutare la funzionalità di un sito di confronto richiede competenze informatiche (struttura degli algoritmi di ricerca, ordinamento dei risultati), giuridiche (conformità ai requisiti PAD) ed economiche (rappresentatività del perimetro del mercato coperto). Il decreto MEF stabilisce anche i giustificati motivi di esclusione dei PSP (comma 2, lett. m), evitando che i gestori dei siti possano discrezionalmente escludere concorrenti sgraditi.
Il sistema di certificazione italiano si differenzia dall'approccio adottato in alcuni Paesi europei, dove il sito di confronto istituzionale è gestito direttamente dall'autorità di vigilanza. In Italia, la Banca d'Italia non gestisce direttamente alcun comparatore ma ne supervisiona la conformità attraverso la ricezione delle relazioni di certificazione e la pubblicazione sul proprio sito. Questo modello di "regolamentazione leggera" lascia al mercato la gestione dei comparatori, con il rischio di una certa frammentazione del panorama (più siti con diversi perimetri di offerte coperte), bilanciato dall'obbligo di partecipazione dei PSP e dai requisiti di qualità certificati.
4. L'obbligo di trasmissione dati e il raccordo con la PAD
Il comma 4 chiude il circolo della norma dal lato dei PSP: non solo devono partecipare ai siti (comma 1), ma sono tenuti a inviare ai siti i dati necessari per il confronto delle offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Questo obbligo è fondamentale per garantire l'efficacia del sistema: un sito che non ricevesse dati aggiornati dai PSP non potrebbe offrire un confronto affidabile e aggiornato. La Banca d'Italia definisce il formato, la frequenza e i canali di trasmissione dei dati nelle proprie Disposizioni di trasparenza.
Il raccordo con la direttiva PAD 2014/92/UE è diretto: l'art. 7 PAD impone agli Stati membri di garantire l'esistenza di almeno un sito di confronto delle offerte di conti di pagamento, con i requisiti tecnici e di indipendenza analoghi a quelli recepiti dall'art. 126-terdecies TUB. La PAD non impone che il sito sia pubblico (gestito da un'autorità), ma richiede che rispetti i criteri di indipendenza, imparzialità e gratuità che ne garantiscono la funzione di tutela del consumatore. In Italia, la Banca d'Italia ha pubblicato disposizioni applicative nelle proprie Istruzioni di vigilanza, specificando i requisiti tecnici dei dati da trasmettere.
Il comma 5 prevede che i titolari dei siti comunichino alla Banca d'Italia la cessazione del funzionamento del sito. Questa comunicazione consente alla Banca d'Italia di aggiornare l'elenco dei siti accreditati pubblicato sul proprio sito e di verificare che il mercato disponga sempre di almeno un sito di confronto conforme ai requisiti PAD. In caso di assenza di siti conformi, la Banca d'Italia potrebbe promuovere la costituzione di un sito alternativo o intervenire sui PSP per garantire la partecipazione a un sito funzionante.
5. Profili sanzionatori e rimedi per il consumatore
La violazione degli obblighi dell'art. 126-terdecies TUB da parte dei PSP (mancata partecipazione ai siti di confronto, mancato invio dei dati) è sanzionabile dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB con sanzioni amministrative pecuniarie. La violazione dei requisiti di qualità e indipendenza da parte dei gestori dei siti può comportare la perdita della certificazione (comma 3) e la conseguente esclusione dal novero dei siti conformi alla PAD, con obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia ai sensi del comma 5.
Sotto il profilo dei rimedi per il consumatore, la norma non prevede rimedi diretti per l'utente che subisca un danno dall'utilizzo di un sito non conforme ai requisiti PAD (es. sito con informazioni errate o non aggiornate che induce il consumatore a scegliere un PSP svantaggioso). In tali casi, potrebbero trovare applicazione: (i) la responsabilità da informazioni inesatte del gestore del sito (artt. 1337, 2043 c.c.), ove dimostrato il nesso causale tra l'informazione errata e il danno; (ii) la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette (art. 22 D.Lgs. 206/2005) per omissione di informazioni rilevanti da parte del sito; (iii) il ricorso all'ABF ex art. 128-bis TUB nei confronti del PSP, qualora il danno derivi da condizioni contrattuali difformi da quelle pubblicate sul sito di confronto.
Domande frequenti