Art. 114 ter T.U.B. – Rimborso della moneta elettronica.
In vigore dal 13/05/2012
Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1
Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 4 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45.
“1. L’emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalita’ e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformita’ dell’articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all’articolo 2946 del codice civile.
2. Il detentore puo’ chiedere il rimborso:
a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
b) alla scadenza del contratto o successivamente:
1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;
2) nella misura richiesta, se l’emittente e’ un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalita’ diverse dall’utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.
3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.”
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In sintesi
Inquadramento: il diritto al rimborso come garanzia strutturale della moneta elettronica
L’articolo 114-ter del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), nel testo vigente dal 13 maggio 2012 (D.Lgs. 45/2012 di recepimento della Dir. 2009/110/CE EMD2), disciplina uno dei pilastri della moneta elettronica: il diritto incondizionato del detentore al rimborso. Questo diritto è funzionale a distinguere strutturalmente la moneta elettronica da uno strumento di investimento: il detentore non assume alcun rischio di mercato e deve poter rientrare in possesso del valore in euro in qualsiasi momento.
Il principio generale: rimborso al valore nominale in qualsiasi momento (comma 1)
Il comma 1 dell’art. 114-ter TUB sancisce che l’emittente di moneta elettronica è obbligato a rimborsare il detentore «In ogni momento e al valore nominale». Tre aspetti sono fondamentali: (i) incondizionatezza temporale: il rimborso può essere richiesto in qualsiasi momento, senza attendere la scadenza del contratto; (ii) valore nominale: il rimborso avviene alla pari, senza decurtazioni per perdite di mercato o commissioni occulte; (iii) prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), il cui dies a quo coincide in linea di principio con l’emissione o la ricarica del valore.
Modalità di rimborso (comma 2)
Il comma 2 differenzia le modalità in base al momento della richiesta. Ante scadenza contrattuale (lett. a): il detentore può chiedere il rimborso per la misura richiesta, anche parzialmente, senza condizioni aggiuntive. A scadenza o post scadenza (lett. b, n. 1): di regola il detentore ha diritto al rimborso dell’intero valore monetario residuo detenuto. Deroga per IMEL ibridi (lett. b, n. 2): se l’emittente è un IMEL autorizzato ai sensi dell’art. 114-quinquies, comma 4 TUB e la quota da destinare a moneta elettronica non è predeterminata contrattualmente, anche a scadenza il rimborso può avvenire parzialmente, per la sola misura richiesta.
Deroga contrattuale per i soggetti non consumatori (comma 3)
Il comma 3 introduce un’importante asimmetria nella tutela: i soggetti diversi da consumatori che accettino in pagamento moneta elettronica (es. esercenti, piattaforme online) possono regolare contrattualmente con l’emittente il diritto al rimborso loro spettante, anche in deroga alle regole del comma 2. Questa previsione risponde a logiche di efficienza commerciale: gli operatori professionali hanno maggiore capacità negoziale e possono negoziare clausole di rimborso aggregato, differito o con soglie minime.
Coordinamento con l’art. 126-novies TUB e quadro europeo
Il comma 1 rinvia all’art. 126-novies TUB per le modalità e le condizioni del rimborso da indicarsi nel contratto di emissione, assicurando la piena trasparenza al detentore circa costi, termini e condizioni prima di accettare la moneta elettronica. La disciplina dell’art. 114-ter TUB si inscrive nel framework europeo: la Dir. 2009/110/CE EMD2 (art. 11) introduce il diritto al rimborso al valore nominale come elemento qualificante della moneta elettronica nell’ordinamento UE; la Dir. 2015/2366/UE PSD2 integra le regole di trasparenza; il Reg. UE 2023/1114 MiCA per i token di moneta elettronica (EMT) stabilisce regole analoghe di rimborso al valore nominale.
Profili applicativi
Il diritto al rimborso incondizionato comporta per gli IMEL l’obbligo di tenere sempre disponibili riserve liquide pari al valore della moneta elettronica in circolazione (cfr. art. 114-quinquies.1 TUB sui requisiti di salvaguardia). La Banca d’Italia verifica il rispetto di tali obblighi nell’ambito della vigilanza prudenziale sugli IMEL. Un IMEL che non fosse in grado di far fronte alle richieste di rimborso verserebbe in uno stato di irregolarità grave che potrebbe condurre alla revoca dell’autorizzazione.
Domande frequenti