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Con la sentenza n. 272 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che vietava le assunzioni di personale alle pubbliche amministrazioni in ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali. Il blocco totale e indifferenziato delle assunzioni viola il principio di proporzionalità e comprime l’autonomia organizzativa delle regioni.
Di cosa si tratta
Per ridurre i ritardi nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese, il legislatore aveva previsto una sanzione: le amministrazioni con tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni dal 2015 non potevano procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, nell’anno successivo. La Regione Veneto ha ritenuto la misura sproporzionata e lesiva delle proprie competenze.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 (primo, terzo e quarto comma) e 119 della Costituzione. Secondo la ricorrente, la «sanzione» del blocco delle assunzioni era disomogenea e sproporzionata rispetto alla violazione, lesiva del buon andamento e della competenza regionale piena in materia di organizzazione amministrativa.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto la censura secondo cui la norma non costituirebbe un principio di coordinamento della finanza pubblica (vi rientrano anche le norme che «riorientano» la spesa). Ha invece accolto la censura di proporzionalità: il blocco totale e rigido delle assunzioni colpisce indistintamente ogni ritardo, a prescindere dalla sua entità e dalle sue cause (anche non imputabili all’ente), risultando inidoneo allo scopo e comunque eccessivamente afflittivo. Ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.
Il principio
La sanzione prevista dal legislatore statale a carico delle regioni deve rispettare il principio di proporzionalità: una misura rigida e indifferenziata, che non distingue tra le diverse violazioni né considera le loro cause, e che incide sull’autonomia organizzativa regionale, è costituzionalmente illegittima quando non è né idonea né necessaria al fine perseguito.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la norma annullata?
Vietava alle pubbliche amministrazioni (escluse quelle del Servizio sanitario nazionale) con tempi medi di pagamento superiori alle soglie fissate di assumere personale, a qualsiasi titolo, nell’anno successivo alla violazione.
Perché il blocco delle assunzioni è stato ritenuto sproporzionato?
Perché colpiva ogni ritardo in modo indistinto, senza considerarne l’entità o le cause (talvolta non imputabili all’ente, come il mancato trasferimento di risorse): risultava così inidoneo a garantire pagamenti tempestivi ed eccessivamente afflittivo.
La finalità della norma era legittima?
Sì: favorire il pagamento tempestivo dei debiti delle PA verso le imprese è un obiettivo legittimo e la norma costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica. È lo strumento concreto, il blocco totale delle assunzioni, a essere stato giudicato sproporzionato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — violato sotto il profilo del principio di proporzionalità tra violazione e sanzione
- Art. 97 della Costituzione — violato perché il blocco delle assunzioni pregiudica il buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — leso nella competenza regionale piena in materia di organizzazione amministrativa (quarto comma)
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