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La Corte ha ritenuto legittima la disciplina sulla sospensione del procedimento con messa alla prova nella parte in cui non prevede una norma transitoria per i processi già in corso: spetta al legislatore, e non a una regola transitoria implicita, individuare il punto di applicazione dei nuovi istituti.
Di cosa si tratta
La legge n. 67 del 2014 ha introdotto nel processo penale l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, alternativa al giudizio. L’art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale fissa il termine entro cui chiederla. Per i processi già pendenti in primo grado, in cui la dichiarazione di apertura del dibattimento era anteriore alla legge, l’accesso all’istituto risultava precluso, in assenza di una disciplina transitoria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Torino dubitava della legittimità dell’art. 464-bis, comma 2, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU, nella parte in cui — mancando una disciplina transitoria — preclude la messa alla prova agli imputati di processi già pendenti in cui il dibattimento era stato aperto prima dell’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la scelta del momento applicativo del nuovo istituto rientri nella discrezionalità del legislatore e che la disciplina censurata non violi i parametri invocati.
Il principio
L’individuazione del momento a partire dal quale un nuovo istituto processuale si applica ai giudizi in corso rientra nella discrezionalità del legislatore; la mancanza di una disciplina transitoria più favorevole non comporta, di per sé, una violazione del principio di eguaglianza o del diritto di difesa.
Domande e risposte
Che cos’è la messa alla prova?
È un istituto che consente di sospendere il processo penale affidando l’imputato a un programma di prova; in caso di esito positivo il reato si estingue.
Qual era il problema sollevato?
La norma, mancando una disciplina transitoria, impediva l’accesso alla messa alla prova negli imputati dei processi in cui il dibattimento era stato già aperto prima della legge n. 67 del 2014.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che la fissazione del momento di applicazione del nuovo istituto rientri nella discrezionalità del legislatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di eguaglianza, invocato per la presunta disparità di trattamento.
- Art. 24 della Costituzione — parametro sul diritto di difesa.
- Art. 111 della Costituzione — parametro sul giusto processo.
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, quale parametro per il rispetto degli obblighi internazionali (CEDU).
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