Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 1/2014 – Incostituzionalità della legge elettorale “Porcellum”

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali due pilastri della legge elettorale n. 270 del 2005 (il cosiddetto «Porcellum»): il premio di maggioranza senza soglia minima e le liste bloccate che impedivano all’elettore di esprimere preferenze. Restavano valide le Camere già elette, ma il meccanismo elettorale veniva profondamente riscritto.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da alcuni cittadini elettori che, davanti al giudice ordinario, contestavano di non aver potuto votare con un sistema rispettoso della Costituzione. La Corte di cassazione ha sollevato la questione, portando per la prima volta all’esame della Consulta il sistema con cui si eleggono Camera e Senato disegnato dalla legge n. 270 del 2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4, 59 e 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 (elezione della Camera) e gli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 533 del 1993 (elezione del Senato), nel testo della legge n. 270 del 2005, sollevati dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 56, 58 e 67 della Costituzione. Sotto accusa il premio di maggioranza attribuito senza alcuna soglia minima di voti e le liste interamente bloccate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del premio di maggioranza (art. 83 d.P.R. n. 361 del 1957 e art. 17 d.lgs. n. 533 del 1993), perché assegnato senza una soglia minima, con effetti sproporzionati sulla rappresentanza; e delle norme sulle liste bloccate (artt. 4 e 59 d.P.R. n. 361 del 1957 e art. 14 d.lgs. n. 533 del 1993) nella parte in cui non consentivano all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

    Il principio

    Il voto deve essere «libero» e «personale»: un premio di maggioranza privo di soglia comprime in modo sproporzionato l’eguaglianza del voto e la rappresentanza, mentre liste totalmente bloccate sottraggono all’elettore la scelta dei propri rappresentanti. La sopravvivenza delle Camere elette resta garantita dal principio di continuità degli organi costituzionali.

    Domande e risposte

    La legge elettorale «Porcellum» è stata abrogata da questa sentenza?

    No. La Corte ha dichiarato incostituzionali singole disposizioni (premio di maggioranza senza soglia e liste bloccate), lasciando in vigore il resto della normativa di risulta, applicabile fino a un nuovo intervento del legislatore.

    Le elezioni già svolte con quel sistema sono state annullate?

    No. La Corte ha precisato che le Camere già elette restavano legittime, in forza del principio di continuità degli organi costituzionali; gli effetti della pronuncia operano per il futuro.

    Perché il premio di maggioranza era incostituzionale?

    Perché era attribuito alla lista o coalizione più votata senza alcuna soglia minima di voti: ciò poteva trasformare una minoranza in maggioranza assoluta, alterando in modo irragionevole l’eguaglianza del voto e la rappresentanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 268/2015 – Oneri di finanza pubblica sulla sanità della Sardegna: estinzione del processo

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo promosso dalla Regione Sardegna contro alcune disposizioni della legge di stabilità 2014 in materia di sanità e finanza pubblica: la Regione aveva rinunciato al ricorso, accettata dal Governo.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 119, 122 e 142, della legge n. 147 del 2013) conteneva misure incidenti, tra l’altro, sul finanziamento della spesa sanitaria, sul patto di stabilità e sull’affrancamento del saldo di rivalutazione dei beni d’impresa. La Regione Sardegna aveva impugnato tali commi, lamentando la lesione della propria autonomia finanziaria, integralmente impegnata nel finanziamento della sanità regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Sardegna denunciava la violazione dello statuto speciale (artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8), nonché degli artt. 2, 3, 5, 32, 81, 117 e 119 della Costituzione, anche in relazione al diritto alla salute e al principio di leale collaborazione, ritenendo che lo Stato imponesse oneri su un settore integralmente finanziato dalla Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: la Regione Sardegna aveva depositato atto di rinuncia al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva successivamente depositato atto di accettazione della rinuncia.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa contestava la Sardegna?

    L’imposizione di oneri finanziari su settori, in particolare la sanità, integralmente finanziati dalla Regione, con compromissione dell’autonomia finanziaria e del diritto alla salute.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione aveva rinunciato al ricorso e lo Stato aveva accettato la rinuncia.

    Le norme impugnate sono state dichiarate illegittime?

    No: con l’estinzione del processo non vi è stata alcuna decisione nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 267/2015 – Distributori di carburanti e impianti incompatibili: estinzione del processo

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo promosso dalla Provincia autonoma di Trento contro la norma statale che vietava ai Comuni di rilasciare autorizzazioni per gli impianti di distribuzione carburanti incompatibili: la Provincia aveva rinunciato al ricorso, accettata dal Governo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di rete distributiva dei carburanti, stabiliva che i Comuni non rilasciassero ulteriori autorizzazioni o proroghe relativamente agli impianti incompatibili. La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato la disposizione, ritenendola lesiva della propria competenza in materia di commercio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia denunciava la violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione e di numerose norme dello statuto speciale e di attuazione, sostenendo che la disciplina statale non potesse rivolgersi direttamente ai Comuni in una materia di competenza provinciale residuale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: la Provincia autonoma di Trento aveva rinunciato all’impugnazione e il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera, aveva accettato la rinuncia.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, senza alcuna decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma impugnata?

    Il divieto per i Comuni di rilasciare ulteriori autorizzazioni o proroghe per gli impianti di distribuzione carburanti incompatibili.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Provincia autonoma di Trento aveva rinunciato al ricorso e lo Stato aveva accettato la rinuncia.

    La norma è stata dichiarata illegittima?

    No: con l’estinzione del processo non vi è stata alcuna pronuncia di merito.

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  • Corte cost. n. 266/2015 – Vincolo di destinazione alberghiera in Liguria: restituzione degli atti

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    La Corte costituzionale non decide nel merito sul vincolo di destinazione alberghiera previsto da una legge della Regione Liguria: a seguito di una modifica legislativa sopravvenuta, restituisce gli atti al Consiglio di Stato perché rivaluti la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria n. 1 del 2008 imponeva un vincolo di destinazione alberghiera alle strutture classificate come albergo. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva (su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società proprietaria di un immobile già albergo), aveva sollevato dubbi di legittimità sull’art. 2 di quella legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato denunciava la violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione, ritenendo che il vincolo di destinazione alberghiera, di natura economica, ledesse la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato. Dopo l’ordinanza di rimessione era entrata in vigore la legge regionale n. 4 del 2013, che aveva modificato la disciplina del vincolo e attribuito ai Comuni la competenza sullo svincolo; in applicazione della nuova legge, il Comune aveva già escluso il vincolo sull’immobile della società. Spettava quindi al giudice rimettente rivalutare la perdurante rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale, quando dopo l’ordinanza di rimessione sopravviene una modifica legislativa che incide sulla norma censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo, cui spetta valutare la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Che cosa è il vincolo di destinazione alberghiera?

    È l’obbligo, imposto dalla legge regionale, di mantenere la destinazione ad albergo di un immobile già classificato come tale.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché una legge regionale sopravvenuta ha modificato la disciplina del vincolo, rendendo necessaria una nuova valutazione di rilevanza da parte del giudice.

    Che cosa deve fare ora il Consiglio di Stato?

    Riesaminare la questione alla luce della nuova legge regionale, valutando se sia ancora rilevante per la decisione del caso.

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  • Corte cost. n. 265/2015 – Benefici ai figli dei testimoni di giustizia in Sicilia: ricorso improcedibile

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    La Corte costituzionale dichiara improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato contro la legge siciliana che estendeva ai figli dei testimoni di giustizia alcuni benefici: dopo la sentenza n. 255 del 2014, il controllo preventivo delle leggi siciliane è venuto meno e con esso il potere di impugnazione del Commissario.

    Di cosa si tratta

    L’Assemblea regionale siciliana aveva approvato una norma che estendeva ai testimoni di giustizia o ai loro figli alcuni benefici (tra cui l’assunzione presso la pubblica amministrazione). Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato la delibera legislativa nella parte relativa ai figli, prima della promulgazione, secondo il vecchio sistema di controllo preventivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato denunciava la violazione dell’art. 3 della Costituzione, ritenendo ingiustificato il trattamento di favore riservato al figlio del testimone di giustizia rispetto ad altri soggetti e agli altri familiari conviventi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Con la sentenza n. 255 del 2014 essa aveva esteso anche alla Regione siciliana il sistema di impugnazione successiva delle leggi previsto dall’art. 127 della Costituzione, facendo venir meno il previgente controllo preventivo e il connesso potere del Commissario dello Stato di impugnare le delibere legislative regionali. Il giudizio non poteva quindi avere seguito.

    Il principio

    Venuto meno, dopo la sentenza n. 255 del 2014, il controllo preventivo delle leggi siciliane e il potere di impugnazione del Commissario dello Stato, i ricorsi proposti secondo quel sistema sono improcedibili.

    Domande e risposte

    Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

    Perché dopo la sentenza n. 255 del 2014 il controllo preventivo delle leggi siciliane è stato sostituito da quello successivo, facendo venir meno il potere del Commissario dello Stato di impugnare le delibere legislative.

    Che cosa prevedeva la legge siciliana?

    L’estensione ai testimoni di giustizia o ai loro figli di alcuni benefici, tra cui l’assunzione presso la pubblica amministrazione.

    La Corte ha valutato il merito della questione?

    No: l’improcedibilità del ricorso ha impedito ogni esame nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro invocato dal Commissario dello Stato a fondamento del ricorso, poi dichiarato improcedibile.
  • Corte cost. n. 264/2015 – Indennità di immersione dei vigili del fuoco sommozzatori: manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’indennità di immersione riconosciuta ai sommozzatori delle Forze armate e non a quelli dei vigili del fuoco: la norma impugnata, riferita al solo personale militare, non era applicabile nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Alcuni sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operanti in Campania chiedevano la stessa indennità di immersione riconosciuta ai sommozzatori delle Forze armate e di polizia. Il TAR Campania aveva impugnato l’art. 9 della legge n. 78 del 1983, che riconosce l’indennità al solo personale militare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR denunciava la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, lamentando l’ingiustificata disparità di trattamento retributivo a sfavore dei vigili del fuoco sommozzatori, che svolgono compiti di soccorso equiparabili a quelli del personale delle Forze armate e di polizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. La norma impugnata, riferita esclusivamente al personale delle Forze armate, era inapplicabile nel giudizio principale, che riguardava i vigili del fuoco, il cui trattamento è definito da apposite procedure negoziali. Una sua eventuale dichiarazione di illegittimità avrebbe addirittura prodotto un’inammissibile duplicazione di benefici.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma censurata è inapplicabile nel giudizio principale, riferendosi a una categoria di soggetti diversa da quella interessata dalla controversia.

    Domande e risposte

    Che cosa chiedevano i vigili del fuoco sommozzatori?

    La stessa indennità di immersione riconosciuta ai sommozzatori delle Forze armate e di polizia.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la norma impugnata riguardava solo il personale militare ed era inapplicabile al giudizio sui vigili del fuoco: la questione era irrilevante.

    Come può essere raggiunto l’allineamento retributivo?

    Attraverso le apposite procedure negoziali e contrattuali previste per il personale dei vigili del fuoco, non tramite la norma sulle indennità militari.

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  • Corte cost. n. 263/2015 – Contributo alla finanza pubblica di Regioni ed enti locali: questioni della Sicilia respinte

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    La Corte costituzionale chiude i ricorsi delle Regioni speciali contro il contributo alla finanza pubblica imposto dalla legge di stabilità 2014: dichiara estinti o cessati i giudizi delle Regioni che avevano rinunciato e, per la Regione siciliana, in parte inammissibili e in parte infondate le questioni.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013) imponeva a Regioni ed enti locali un contributo alla finanza pubblica, costituito dai risparmi derivanti da misure di razionalizzazione e revisione della spesa. Varie Regioni speciali e Province autonome avevano impugnato le norme; la maggior parte aveva poi rinunciato dopo accordi con il Governo, ma la Regione siciliana aveva proseguito il giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana lamentava la violazione dell’art. 43 dello statuto (misure di finanza pubblica senza intesa), degli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (asserita «dissimulata riserva» di entrate tributarie allo Stato) e degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione (equilibrio di bilancio).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinti i giudizi delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e delle Province autonome, e cessata la materia del contendere per la Valle d’Aosta. Per la Regione siciliana ha dichiarato inammissibili le censure relative agli artt. 36 e 2 dello statuto e all’equilibrio di bilancio, per oscurità e incertezza, e non fondata la questione relativa all’art. 43 dello statuto: i principi di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali e, pur essendo preferibile la via dell’accordo, in casi particolari il legislatore statale può derogarvi.

    Il principio

    I principi statali di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle Regioni a statuto speciale; sebbene sia preferibile la via dell’accordo, in situazioni particolari il legislatore statale può imporre, in via transitoria, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali anche senza intesa.

    Domande e risposte

    Perché alcuni giudizi si sono chiusi senza decisione nel merito?

    Perché molte Regioni avevano rinunciato ai ricorsi dopo accordi con il Governo (estinzione o cessazione della materia del contendere).

    Che cosa ha deciso la Corte sulle censure della Sicilia?

    Le ha in parte dichiarate inammissibili per oscurità e in parte non fondate, ritenendo legittima l’imposizione del contributo.

    Il contributo poteva essere imposto senza intesa?

    Sì: la Corte ha ribadito che, pur essendo preferibile l’accordo, in casi particolari lo Stato può derogarvi in via transitoria.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — parametro evocato (con gli artt. 81 e 97) sull’equilibrio di bilancio, censura dichiarata inammissibile.
  • Corte cost. n. 262/2015 – Prescrizione delle azioni contro gli amministratori della s.n.c.: illegittimità additiva

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 2941, n. 7), del codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione, finché gli amministratori restano in carica, anche per le azioni di responsabilità promosse dalle società in nome collettivo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2941, n. 7), del codice civile sospende la prescrizione delle azioni di responsabilità che le persone giuridiche esercitano contro i loro amministratori, finché questi sono in carica. La giurisprudenza costituzionale aveva già esteso questa tutela alle società in accomandita semplice (sentenza n. 322 del 1998), ma essa non operava per le società in nome collettivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Un Collegio arbitrale di Padova denunciava il contrasto della norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ritenendo ingiustificata la disparità di trattamento tra la società in nome collettivo — esclusa dalla sospensione — e le società di capitali e in accomandita semplice, che ne beneficiano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione (dichiarando assorbita la censura relativa all’art. 24 Cost.) e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica. La ratio della sospensione — la difficoltà di accertare gli illeciti degli amministratori ancora in carica — vale anche per le società di persone, e la distinzione fondata sulla personalità giuridica è irragionevole.

    Il principio

    È irragionevole, e quindi contrario all’art. 3 della Costituzione, limitare la sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori in carica in base alla sola personalità giuridica della società: la tutela deve estendersi anche alle società in nome collettivo.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia con questa decisione?

    Anche per le società in nome collettivo la prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori resta sospesa finché questi sono in carica.

    Qual era la disparità di trattamento?

    Società di capitali e in accomandita semplice beneficiavano della sospensione, mentre le società in nome collettivo no.

    Su quale parametro si fonda la decisione?

    Sull’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevolezza della distinzione basata sulla personalità giuridica.

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  • Corte cost. n. 261/2015 – Piano nazionale della portualità senza intesa con le Regioni: illegittimità parziale

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che affidava allo Stato l’adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») prevedeva, all’art. 29, comma 1, l’adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, per migliorare la competitività del sistema portuale. La Regione Campania aveva impugnato la norma perché incideva sulla materia «porti e aeroporti civili», di competenza concorrente, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania lamentava la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), perché lo Stato aveva attratto a sé (con la cosiddetta «chiamata in sussidiarietà») una funzione regionale senza prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che il piano fosse adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. La «chiamata in sussidiarietà» di una funzione regionale è legittima solo se accompagnata da adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, in particolare attraverso l’intesa, qui del tutto mancante.

    Il principio

    Quando lo Stato attrae a sé per legge funzioni amministrative in materie di competenza regionale concorrente (chiamata in sussidiarietà), la deroga al riparto di competenze è legittima solo se prevede adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, segnatamente l’intesa improntata al principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «chiamata in sussidiarietà»?

    È il meccanismo per cui lo Stato, in presenza di un’esigenza di esercizio unitario, può attrarre a sé funzioni amministrative riconducibili a materie regionali e disciplinarle per legge.

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Perché non prevedeva alcun coinvolgimento delle Regioni nell’adozione del piano, mentre la chiamata in sussidiarietà richiede adeguate forme di intesa.

    Come può ora essere adottato il piano?

    In sede di Conferenza Stato-Regioni, secondo quanto stabilito dalla Corte con la pronuncia additiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2015 – Fondazioni lirico-sinfoniche e divieto di stabilizzazione dei contratti a termine: illegittimità

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che, sotto le vesti di interpretazione autentica, vietava retroattivamente di convertire in rapporti a tempo indeterminato i contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche anche nei casi di illegittima apposizione del termine al primo contratto.

    Di cosa si tratta

    Le fondazioni lirico-sinfoniche (i teatri d’opera trasformati in soggetti di diritto privato) hanno una disciplina speciale dei contratti a tempo determinato. L’art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 affermava di interpretare una norma del 2010, estendendo il divieto di stabilizzazione a ogni violazione delle regole sui contratti a termine, comprese quelle relative al primo contratto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze dubitava della legittimità della norma in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU), ritenendo che, dietro lo schermo dell’interpretazione autentica, essa avesse una portata retroattiva lesiva dell’affidamento e del diritto a un processo equo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva la stabilizzazione del rapporto anche per le violazioni diverse dai rinnovi e dalle proroghe. La disposizione non offriva una plausibile variante di senso della norma interpretata, ma ne stravolgeva il significato con effetto retroattivo, ledendo l’affidamento dei lavoratori e le attribuzioni del giudice nei processi in corso.

    Il principio

    Una legge che si autoqualifica di interpretazione autentica ma attribuisce alla norma interpretata un significato non plausibile, con efficacia retroattiva, lede l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica e le attribuzioni dell’autorità giudiziaria, ed è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Che cosa vietava la norma dichiarata illegittima?

    Vietava di convertire in rapporti a tempo indeterminato i contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche, estendendo il divieto anche ai casi di illegittima apposizione del termine al primo contratto.

    Perché la Corte l’ha ritenuta illegittima?

    Perché sotto le vesti dell’interpretazione autentica imponeva, con effetto retroattivo, un significato non plausibile, ledendo l’affidamento dei lavoratori e i processi in corso.

    Qual era il parametro principale?

    Gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza per la retroattività della norma.
    • Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, sul diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo.
  • Corte cost. n. 259/2015 – Compensazione del minor gettito IMU e conflitto della Provincia di Bolzano: estinzione

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il decreto ministeriale del 2014 sulla compensazione del minor gettito IMU ai Comuni: la Provincia aveva rinunciato al ricorso dopo l’accordo con il Governo.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra enti contro il decreto del Ministro dell’interno 20 giugno 2014, che attribuiva ai Comuni un contributo a titolo di compensazione del minor gettito IMU e disponeva minori accantonamenti a carico delle quote di compartecipazione ai tributi erariali dei Comuni delle Regioni speciali, tra cui quelli altoatesini.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia lamentava la lesione delle proprie attribuzioni statutarie (numerosi articoli del d.P.R. n. 670 del 1972 e delle relative norme di attuazione), nonché dei principi di ragionevolezza, leale collaborazione e delimitazione temporale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia di Bolzano aveva rinunciato al ricorso per conflitto di attribuzione e la rinuncia era stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    Il principio

    Anche nel conflitto di attribuzione tra enti la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative.

    Domande e risposte

    Che cosa è un conflitto di attribuzione tra enti?

    Una controversia con cui un ente (qui una Provincia autonoma) contesta che lo Stato abbia invaso le proprie competenze costituzionali con un atto, in questo caso un decreto ministeriale.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Provincia di Bolzano aveva rinunciato al ricorso dopo un accordo con il Governo, accettato dallo Stato.

    La Corte ha deciso chi avesse ragione?

    No: con l’estinzione del processo non vi è stata alcuna pronuncia di merito sul conflitto.

  • Corte cost. n. 258/2015 – Assestamento di bilancio e capacità di spesa della Sardegna: estinzione

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo promosso dalla Regione Sardegna contro la legge di assestamento del bilancio dello Stato 2012, che aumentava gli stanziamenti a favore della Regione senza adeguarne la capacità di spesa: la Sardegna aveva rinunciato dopo l’accordo con il Governo.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 182 del 2012, di assestamento del bilancio dello Stato per il 2012, disponeva maggiori stanziamenti a favore della Regione Sardegna per oltre 1,3 miliardi di euro, ma — secondo la Regione — senza adeguare in misura corrispondente la capacità di spesa regionale rispetto all’aumentato livello di entrate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Sardegna lamentava la violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza (art. 3 Cost.), dello statuto speciale (artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948) e degli artt. 2, 3, 5, 117 e 119 della Costituzione, anche sotto il profilo della ragionevole temporaneità delle limitazioni all’autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo, la Regione Sardegna aveva rinunciato all’impugnazione e la rinuncia era stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita comporta l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa contestava la Sardegna?

    Che la legge di assestamento aumentasse le entrate regionali senza adeguarne la capacità di spesa, comprimendo l’autonomia finanziaria.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione aveva rinunciato al ricorso dopo un accordo con il Governo, accettato dallo Stato.

    La norma è stata dichiarata illegittima?

    No: con l’estinzione del processo non vi è stata alcuna pronuncia di merito.

    Norme collegate