Autore: Andrea Marton

  • Articolo 114.12 del T.U.B.

    Articolo 114.12 del T.U.B.

    Art. 114.12 T.U.B. Scambio di informazioni e cooperazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita’ competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l’applicazione coordinata dell’azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni nell’applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca d’Italia informa le autorita’ competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui e’ stato concesso il credito, se diverse:

    a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell’esito delle valutazioni in merito all’adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti;

    b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente capo e del titolo VI.”

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  • Articolo 114.13 del T.U.B.

    Articolo 114.13 del T.U.B.

    Art. 114.13 T.U.B. Rinvio.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia. L’autorizzazione prevista nell’articolo 19 è rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell’articolo 25, secondo quanto previsto al comma 3.

    2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l’articolo 26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5, 5-bis, 6 e 6-bis.

    3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza si applica l’articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera b).

    4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.

    5. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.”

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  • Articolo 114.14 del T.U.B.

    Articolo 114.14 del T.U.B.

    Art. 114.14 T.U.B. Reclami ed esposti.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.

    2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d’Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.”

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  • Articolo 114.2 del T.U.B.

    Articolo 114.2 del T.U.B.

    Art. 114.2 T.U.B. Ambito di applicazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente capo si applicano all’acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:

    a) gestori, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;

    b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;

    c) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l’attivita’ e’ esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia se autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6, comma 5.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.10, le disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza e’ una societa’ veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.”

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  • Articolo 114.3 del T.U.B.

    Articolo 114.3 del T.U.B.

    Art. 114.3 T.U.B. Acquisto e gestione di crediti in sofferenza.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.2, l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza e’ riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell’Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia, possono svolgere:

    a) l’attivita’ di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall’articolo 114.1, lettera a);

    b) attivita’ connesse o strumentali.

    2. L’acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 per svolgere l’attivita’ di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attivita’ di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106.

    3. L’acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato terzo nomina un rappresentante avente residenza, domicilio o sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, sede principale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea. Al rappresentante nominato si applicano le disposizioni del presente capo riferite all’acquirente di crediti in sofferenza.

    4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106, nominato ai sensi del comma 2, presta i propri servizi nei confronti dell’acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.

    5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:

    a) assicura il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e nazionali applicabili al credito;

    b) comunica all’atto della nomina alla Banca d’Italia le proprie generalita’, il nominativo dell’acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell’incarico assunto;

    c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicita’ almeno semestrale alla Banca d’Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l’importo dovuto aggregato, il numero e l’ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore e’ un consumatore. La Banca d’Italia puo’ prevedere frequenze maggiori;

    d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d’Italia.

    6. Il gestore di crediti in sofferenza puo’ esternalizzare lo svolgimento di alcune attivita’ di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d’Italia ai sensi del comma 9, ferma restando la responsabilita’ del gestore di crediti in sofferenza per l’operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attivita’.

    7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d’Italia e assolvono l’obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all’albo di cui all’articolo 114.5.

    8. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente:

    a) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera b), alle autorita’ dello Stato membro ospitante e alle autorita’ dello Stato in cui e’ stato concesso il credito, se diverse;

    b) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera c), alle autorita’ dello Stato membro ospitante e alle autorita’ dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti in sofferenza, se diverse.

    9. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 19 Codice Civile — Limitazioni del potere di rappresentanza

    Art. 19 Codice Civile — Limitazioni del potere di rappresentanza

    Art. 19 c.c. Limitazioni del potere di rappresentanza

    In vigore

    Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

  • Articolo 114.4 del T.U.B.

    Articolo 114.4 del T.U.B.

    Art. 114.4 T.U.B. Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilita’ di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente e’ una banca.

    2. Le banche trasmettono alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorita’ competente dello Stato ospitante, con periodicita’ almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d’Italia puo’ prevedere una frequenza maggiore.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea.

    4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106.

    5. La Banca d’Italia puo’ estendere l’applicazione del comma 1 anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilita’ di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando modalita’ e contenuti dell’informativa.”

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  • Articolo 114.5 del T.U.B.

    Articolo 114.5 del T.U.B.

    Art. 114.5 T.U.B. Albo dei gestori dei crediti in sofferenza.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell’articolo 114.6. La Banca d’Italia aggiorna le informazioni contenute nell’albo periodicamente e, in caso di revoca dell’autorizzazione, senza indugio.

    2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

    3. La Banca d’Italia iscrive, altresi’, nell’albo i gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 114.9.”

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  • Articolo 114.6 del T.U.B.

    Articolo 114.6 del T.U.B.

    Art. 114.6 T.U.B. Autorizzazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) sia adottata la forma di societa’ per azioni, di societa’ in accomandita per azioni, di societa’ a responsabilita’ limitata o di societa’ cooperativa;

    b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove e’ svolta almeno una parte dell’attivita’ di cui all’articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero 1);

    c) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114.13, commi 1 e 3;

    d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114.13, comma 2;

    e) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonche’ di quelle che disciplinano i diritti del creditore.

    2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente capo e dalle relative disposizioni attuative, nonche’ delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori.

    3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attivita’.

    4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d’Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza che nell’esercizio dell’attivita’ intendono ricevere e detenere fondi dai debitori, quando sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 114.7. I gestori di crediti in sofferenza che nell’esercizio dell’attivita’ non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell’istanza di autorizzazione.

    5. Gli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 possono esercitare l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

    6. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Articolo 114.7 del T.U.B.

    Articolo 114.7 del T.U.B.

    Art. 114.7 T.U.B. Detenzione di fondi.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza gestiti per conto dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza, secondo le condizioni con quest’ultimo concordate;

    b) le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a) prima del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell’interesse degli stessi, ne’ quelle dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. In caso di avvio nei confronti del gestore di crediti in sofferenza di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti, per un importo pari alle somme incassate e dovute agli acquirenti di crediti in sofferenza, vengono immediatamente e integralmente restituite a questi ultimi senza la necessita’ di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme. Sulle somme di denaro depositate presso la banca non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di crediti in sofferenza. In caso di avvio nei confronti della banca di procedimenti di cui al titolo IV, nonche’ di procedure concorsuali, le somme accreditate sui conti correnti vengono immediatamente e integralmente restituite all’acquirente di crediti in sofferenza, senza la necessita’ di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione delle somme.

    2. I pagamenti effettuati dal debitore al gestore di crediti in sofferenza liberano il debitore dai relativi obblighi di pagamento nei confronti dell’acquirente di crediti in sofferenza. Per ciascun pagamento, il gestore di crediti in sofferenza rilascia al debitore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, quietanza attestante l’importo ricevuto, la data di estinzione dell’obbligazione e i dati identificativi della stessa.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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