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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che affidava allo Stato l’adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») prevedeva, all’art. 29, comma 1, l’adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, per migliorare la competitività del sistema portuale. La Regione Campania aveva impugnato la norma perché incideva sulla materia «porti e aeroporti civili», di competenza concorrente, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Campania lamentava la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), perché lo Stato aveva attratto a sé (con la cosiddetta «chiamata in sussidiarietà») una funzione regionale senza prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che il piano fosse adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. La «chiamata in sussidiarietà» di una funzione regionale è legittima solo se accompagnata da adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, in particolare attraverso l’intesa, qui del tutto mancante.

Il principio

Quando lo Stato attrae a sé per legge funzioni amministrative in materie di competenza regionale concorrente (chiamata in sussidiarietà), la deroga al riparto di competenze è legittima solo se prevede adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, segnatamente l’intesa improntata al principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Che cos’è la «chiamata in sussidiarietà»?

È il meccanismo per cui lo Stato, in presenza di un’esigenza di esercizio unitario, può attrarre a sé funzioni amministrative riconducibili a materie regionali e disciplinarle per legge.

Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

Perché non prevedeva alcun coinvolgimento delle Regioni nell’adozione del piano, mentre la chiamata in sussidiarietà richiede adeguate forme di intesa.

Come può ora essere adottato il piano?

In sede di Conferenza Stato-Regioni, secondo quanto stabilito dalla Corte con la pronuncia additiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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