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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo promosso dalla Provincia autonoma di Trento contro la norma statale che vietava ai Comuni di rilasciare autorizzazioni per gli impianti di distribuzione carburanti incompatibili: la Provincia aveva rinunciato al ricorso, accettata dal Governo.

Di cosa si tratta

L’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di rete distributiva dei carburanti, stabiliva che i Comuni non rilasciassero ulteriori autorizzazioni o proroghe relativamente agli impianti incompatibili. La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato la disposizione, ritenendola lesiva della propria competenza in materia di commercio.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia denunciava la violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione e di numerose norme dello statuto speciale e di attuazione, sostenendo che la disciplina statale non potesse rivolgersi direttamente ai Comuni in una materia di competenza provinciale residuale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo: la Provincia autonoma di Trento aveva rinunciato all’impugnazione e il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera, aveva accettato la rinuncia.

Il principio

La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, senza alcuna decisione nel merito.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva la norma impugnata?

Il divieto per i Comuni di rilasciare ulteriori autorizzazioni o proroghe per gli impianti di distribuzione carburanti incompatibili.

Perché il processo si è estinto?

Perché la Provincia autonoma di Trento aveva rinunciato al ricorso e lo Stato aveva accettato la rinuncia.

La norma è stata dichiarata illegittima?

No: con l’estinzione del processo non vi è stata alcuna pronuncia di merito.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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