Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Tassazione separata: quali redditi, come si calcola l’aliquota e l’acconto del 20%

    In sintesi

    • La tassazione separata (art. 17 TUIR) evita che redditi maturati in più anni ma incassati in un colpo solo esplodano negli scaglioni IRPEF dell’anno di incasso.
    • Il reddito non entra nel reddito complessivo: sconta un’imposta calcolata con l’aliquota media del biennio precedente (art. 21).
    • Casi tipici: TFR e indennità di fine rapporto, arretrati di lavoro dipendente e pensione, indennità di esodo e preavviso, plusvalenze da cessione d’azienda posseduta da oltre 5 anni, redditi da liquidazione di imprese.
    • Per i redditi percepiti senza sostituto d’imposta è dovuto un acconto del 20% in dichiarazione; l’Agenzia poi liquida il dovuto effettivo.
    • Quasi sempre è possibile optare per la tassazione ordinaria, conveniente quando l’aliquota media del biennio supera quella marginale corrente.

    La logica: proteggere i redditi “a formazione pluriennale”

    L’IRPEF è progressiva per anno: 100.000 euro di arretrati incassati in un’unica soluzione salirebbero in gran parte al 43%, pur remunerando anni in cui il contribuente stava in scaglioni ben più bassi. La tassazione separata sterilizza l’effetto: il reddito esce dal cumulo e sconta l’aliquota media applicata sul reddito del biennio precedente — quella che meglio approssima la capacità contributiva “normale” del contribuente.

    I redditi ammessi

    • fine rapporto: TFR e indennità equipollenti, incentivi all’esodo, indennità di preavviso, somme da patti di non concorrenza (la tassazione del TFR ha regole di calcolo proprie);
    • arretrati di lavoro dipendente e pensioni, riferiti ad anni precedenti per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (rinnovi contrattuali, sentenze, errori);
    • indennità per cessazione di rapporti di agenzia, di collaborazione coordinata, indennità di fine mandato degli amministratori (se il diritto risulta da atto di data certa anteriore);
    • plusvalenze da cessione o liquidazione di aziende possedute da più di 5 anni e redditi dell’imprenditore da liquidazione dell’impresa (se la liquidazione non supera i limiti temporali del nuovo art. 182);
    • altri: emolumenti arretrati, somme da riscatto di polizze nei casi previsti, risarcimenti sostituivi di redditi pluriennali.

    Come si calcola l’imposta

    L’art. 21 fissa il metodo: si assume il reddito complessivo netto medio dei due anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto, si calcola l’IRPEF su quella base con le aliquote vigenti e se ne ricava l’aliquota media effettiva, applicata poi al reddito a tassazione separata. Se nel biennio non c’è stato reddito, si applica l’aliquota del primo scaglione. Il calcolo definitivo lo fa l’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione, notificando l’eventuale conguaglio (senza sanzioni: è fisiologia, non violazione).

    Sostituto o acconto del 20%

    Quando il reddito passa da un sostituto d’imposta (il datore per il TFR, l’INPS per gli arretrati pensionistici), la ritenuta è applicata alla fonte e il contribuente non fa nulla: aspetta solo l’eventuale conguaglio dell’Agenzia. Quando il sostituto non c’è — indennità estere, plusvalenze d’azienda dell’imprenditore, somme corrisposte da privati — il reddito va in dichiarazione (quadro RM) con acconto del 20%, versato con il saldo IRPEF; il conguaglio arriverà dalla liquidazione dell’Agenzia.

    Quando conviene l’opzione per l’ordinaria

    Il contribuente può optare per la tassazione ordinaria nella dichiarazione (e per alcuni redditi la sceglie direttamente l’Agenzia se più favorevole, come per il TFR). Conviene quando l’aliquota media del biennio è alta e il reddito attuale basso — il pensionato con biennio “ricco” e arretrati modesti — o quando servono gli imponibili per assorbire detrazioni e oneri altrimenti incapienti: il reddito a tassazione separata non si compensa con gli oneri deducibili né genera capienza per le detrazioni.

    Esempio pratico

    • Sempronio, agente di commercio, cessa il mandato nel 2026 e percepisce dalla preponente un’indennità suppletiva di clientela di 80.000 euro, senza ritenuta di sostituto adeguata al meccanismo. La dichiara nel quadro RM con acconto del 20% (16.000). Il suo reddito medio 2024-2025 era 35.000 euro, con aliquota media effettiva ~27%: l’Agenzia liquiderà ~21.600 e chiederà il conguaglio di 5.600. In ordinaria, gli 80.000 sommati al reddito 2026 sarebbero finiti in larga parte al 43%.

    Da leggere insieme

  • Credito d’imposta per i redditi esteri (art. 165 TUIR): calcolo, limiti e trappole

    In sintesi

    • Le imposte pagate all’estero a titolo definitivo su redditi che concorrono al reddito complessivo si detraggono dall’imposta italiana (art. 165 TUIR).
    • Limite: il credito non può superare la quota di imposta italiana corrispondente al rapporto reddito estero / reddito complessivo.
    • Il calcolo è per singolo Stato (per country limitation): le eccedenze di un Paese non compensano i deficit di un altro.
    • Trappola del co. 8: se il reddito estero non è stato dichiarato, il credito è perso — l’omessa dichiarazione del reddito brucia le imposte estere pagate.
    • Solo per i redditi d’impresa esteri: le eccedenze si riportano avanti e indietro fino a 8 anni (co. 6).

    Il meccanismo

    L’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale: senza correttivi, il dividendo americano o lo stipendio svizzero sconterebbero due imposte piene. Il rimedio interno è il credito per le imposte assolte all’estero: si detrae dall’IRPEF/IRES netta l’imposta estera, entro il tetto della formula:

    credito massimo = imposta italiana netta × (reddito estero / reddito complessivo)

    Se l’aliquota estera è più alta di quella italiana media, la differenza resta a carico del contribuente (salvo il riporto per i redditi d’impresa). Tre condizioni di accesso:

    • il reddito estero deve concorrere al reddito complessivo italiano (i redditi a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta — come i dividendi esteri del privato al 26% — non danno diritto al credito: è il punto più contestato del sistema);
    • l’imposta estera deve essere definitiva (non suscettibile di rimborso: la ritenuta convenzionale eccedente va chiesta a rimborso allo Stato estero, non a credito in Italia);
    • il credito va chiesto nella dichiarazione relativa al periodo in cui il reddito concorre, a pena di decadenza nei termini.

    La per country limitation

    Con redditi da più Stati il calcolo si fa Paese per Paese: la formula si applica separatamente e l’eccedenza d’imposta francese non copre l’incapienza su un reddito tedesco. Per i redditi d’impresa prodotti tramite stabili organizzazioni, il co. 6 concede il respiro del riporto: l’eccedenza di imposta estera rispetto al tetto si riporta all’indietro e in avanti fino all’ottavo esercizio, compensando le eccedenze di segno opposto dello stesso Stato.

    La trappola del comma 8

    La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione del reddito estero. Tradotto: chi “dimentica” lo stipendio estero e viene accertato paga l’imposta italiana piena senza scomputare quella estera già versata — doppia imposizione secca. La prassi ammette il rimedio della dichiarazione integrativa (e considera “dichiarato” il reddito indicato anche in dichiarazione tardiva entro 90 giorni); oltre, il credito è perso. È il motivo per cui i redditi esteri vanno sempre dichiarati anche quando il conguaglio sembra a zero.

    Convenzioni e ritenute eccedenti

    Le convenzioni contro le doppie imposizioni fissano tetti alle ritenute alla fonte (tipicamente 15% sui dividendi, 10% sugli interessi): a credito in Italia va solo l’imposta nei limiti convenzionali. La ritenuta subita in eccesso (es. 35% svizzero sui dividendi) si recupera con istanza di rimborso allo Stato estero, nei suoi termini. Per i lavoratori dipendenti con retribuzioni convenzionali, il credito si riproporziona.

    Esempio pratico

    • Tizio, residente, ha reddito complessivo 60.000 euro di cui 12.000 da lavoro dipendente svolto in Germania, con 3.500 di imposta tedesca definitiva. IRPEF italiana netta: 17.000. Tetto del credito: 17.000 × 12.000/60.000 = 3.400. Tizio detrae 3.400 (non 3.500: i 100 di eccedenza restano persi, non essendo reddito d’impresa). Se avesse omesso di dichiarare i 12.000, in accertamento avrebbe pagato l’IRPEF piena senza alcun credito (co. 8).

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  • IVIE e IVAFE: quanto si paga su immobili e attività finanziarie all’estero

    In sintesi

    • IVIE: imposta sul valore degli immobili esteri, dal 2024 all’1,06% (era 0,76%). Base: valore catastale nei Paesi UE/SEE, altrimenti costo d’acquisto o valore di mercato.
    • IVAFE: imposta sui prodotti finanziari esteri al 2 per mille; dal 2024 sale al 4 per mille per i prodotti detenuti in Stati black list.
    • Conti correnti e libretti: imposta fissa di 34,20 euro, dovuta solo se la giacenza media annua supera 5.000 euro.
    • Dall’IVIE si detrae l’imposta patrimoniale estera pagata sullo stesso immobile (e nella UE anche le eventuali eccedenze reddituali non usate ex art. 165); dall’IVAFE l’eventuale bollo estero.
    • L’IVIE sostituisce l’IRPEF sugli immobili esteri non locati: niente quadro RL per quelli.

    IVIE: l’IMU degli immobili esteri

    Istituita dal D.L. 201/2011, colpisce gli immobili esteri a qualsiasi uso destinati, posseduti da persone fisiche residenti (dal 2020 anche enti non commerciali e società semplici — in generale, chi è tenuto al monitoraggio RW). Dal 1° gennaio 2024 l’aliquota è 1,06%, in proporzione a quota e mesi di possesso; l’imposta non è dovuta se non supera i 200 euro di soglia (che corrisponde a circa 26.000 euro di base imponibile).

    La base imponibile segue una gerarchia per Paese:

    • UE e SEE con scambio di informazioni: il valore catastale locale usato per le patrimoniali (per il Regno Unito post-Brexit si guarda al valore medio della fascia Council Tax, come da prassi);
    • altri Paesi: il costo d’acquisto risultante dall’atto o, in mancanza, il valore di mercato.

    Dall’imposta si detrae la patrimoniale estera pagata sullo stesso immobile (la taxe foncière francese, l’IBI spagnola); per gli immobili UE/SEE anche le imposte reddituali estere non già accreditate ex art. 165. Contropartita di sistema: per gli immobili soggetti a IVIE e non locati non si paga l’IRPEF sul reddito estero (equiparazione all’IMU) — se locati, il canone resta imponibile per i mesi di locazione.

    IVAFE: il bollo delle attività estere

    Speculare all’imposta di bollo italiana, si applica a prodotti finanziari, conti correnti e libretti detenuti all’estero: aliquota 2 per mille sul valore di mercato al 31 dicembre (o al termine della detenzione), che diventa 4 per mille dal 2024 per i prodotti detenuti in Stati a fiscalità privilegiata. Per conti e libretti l’imposta è fissa: 34,20 euro per conto, dovuta solo se la giacenza media supera 5.000 euro.

    Fuori dal perimetro IVAFE (ma non dal monitoraggio RW): le partecipazioni estere non rappresentate da prodotti finanziari, i finanziamenti soci, metalli preziosi e valute — attività per cui in Italia non è previsto il bollo. Escluse anche le attività affidate a intermediari residenti (che applicano il bollo ordinario) e le forme di previdenza complementare estere. Si detrae l’eventuale imposta di bollo pagata nello Stato estero.

    Versamenti e dichiarazione

    Entrambe si liquidano nel quadro RW (o nel quadro W del 730) e si versano con le regole IRPEF: saldo e acconti alle scadenze ordinarie, ravvedimento possibile. Codici tributo dedicati (4041/4043 per IVIE, 4048 per IVAFE con i rispettivi acconti).

    Esempio pratico

    • Caio possiede al 50% un appartamento a Valencia (valor catastral 90.000 euro) e un dossier titoli a Zurigo (280.000 euro al 31/12). IVIE: 90.000 × 50% × 1,06% = 477 euro, meno l’IBI spagnola pagata pro-quota. IVAFE: 280.000 × 2‰ = 560 euro, meno l’eventuale bollo svizzero. L’appartamento, sfitto, non genera IRPEF in Italia. Tutto liquidato nel quadro RW del modello Redditi.

    Da leggere insieme

  • Quadro RW: chi deve compilarlo, per cosa e con quali sanzioni

    In sintesi

    • Il quadro RW serve al monitoraggio fiscale (D.L. 167/1990): le persone fisiche residenti — più enti non commerciali e società semplici — dichiarano investimenti e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi in Italia.
    • Obbligati anche i titolari effettivi di società ed enti esteri (approccio look-through) e chi ha la delega di firma su conti esteri.
    • Per i conti correnti il monitoraggio scatta se il valore massimo dell’anno supera 15.000 euro; l’IVAFE è invece dovuta se la giacenza media supera 5.000 euro.
    • Esonero per le attività affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti (che applicano le ritenute).
    • Sanzioni pesanti: dal 3 al 15% degli importi non dichiarati, raddoppiate (6-30%) per i paradisi fiscali, dove opera anche la presunzione di redditi sottratti a imposta.

    Chi deve compilare il quadro RW

    L’obbligo riguarda le persone fisiche residenti (anche imprenditori o professionisti, per le attività detenute al di fuori dell’impresa), gli enti non commerciali e le società semplici residenti. Non conta solo l’intestazione formale:

    • il titolare effettivo di società o entità estere (secondo la definizione antiriciclaggio) dichiara le attività detenute per interposta persona o entità — sul punto la regola del look-through ha logiche precise per società e trust;
    • chi ha la delega di firma o di prelievo su un conto estero compila l’RW anche senza esserne titolare (circ. 28/E/2012 e 12/E/2016) — il caso classico dei conti cointestati e delegati;
    • per i conti aperti o chiusi in corso d’anno valgono le regole su periodo di detenzione e valore iniziale/finale.

    Cosa si dichiara

    Due macro-categorie: investimenti all’estero (immobili, imbarcazioni, opere d’arte, metalli preziosi detenuti oltreconfine) e attività estere di natura finanziaria (conti, titoli, partecipazioni, polizze estere, cripto-attività — che dal 2023 hanno una disciplina di monitoraggio propria nella stessa sede). Si indicano consistenza iniziale e finale, periodo di possesso e quota. Il quadro assolve anche la liquidazione di IVIE e IVAFE: un unico quadro per monitoraggio e imposte patrimoniali.

    Soglia di favore per i soli depositi e conti correnti: niente monitoraggio se il valore massimo complessivo raggiunto nell’anno non supera 15.000 euro (attenzione: la soglia non vale per l’IVAFE, dovuta con giacenza media sopra i 5.000 euro).

    Gli esoneri

    • attività affidate in gestione o amministrazione a intermediari finanziari residenti, se i flussi e i redditi sono assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall’intermediario;
    • frontalieri e dipendenti pubblici all’estero, per le attività detenute nel Paese di lavoro (esonero limitato);
    • immobili esteri “statici” che non hanno subito variazioni nell’anno (esonero dal solo ri-monitoraggio, ferma l’IVIE).

    Le sanzioni (e come rimediare)

    L’omessa o infedele compilazione costa dal 3 al 15% degli importi non dichiarati; il raddoppio al 6-30% scatta per le attività in Stati black list, dove opera anche la presunzione di redditi evasi con raddoppio dei termini. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine sconta solo 258 euro. Per il passato la strada è il ravvedimento operoso, con le riduzioni ordinarie sulle sanzioni RW e sulle imposte eventualmente dovute.

    Esempio pratico

    • Tizio, residente in Italia, ha un conto a Lugano che a marzo ha toccato 40.000 euro (giacenza media 22.000) e un appartamento a Lisbona comprato nel 2024. Nel modello Redditi 2027 compila due righi RW: il conto (monitoraggio + IVAFE 34,20 euro, l’imposta fissa sui conti) e l’immobile (monitoraggio + IVIE 1,06% sul costo d’acquisto). Se avesse dato la delega di prelievo alla moglie, anche lei — pur non titolare — compilerebbe il proprio RW.

    Da leggere insieme

  • Volume d’affari IVA: cos’è, cosa esclude e le soglie che fa scattare

    In sintesi

    • Il volume d’affari (art. 20, D.P.R. 633/1972) è il totale delle cessioni e prestazioni effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione — imponibili, non imponibili ed esenti.
    • Restano fuori: le cessioni di beni ammortizzabili, i passaggi interni tra attività separate e le operazioni fuori campo (con l’eccezione dei servizi extraterritoriali ex art. 7-ter, che dal 2013 contano).
    • Non coincide con i ricavi: criteri di effettuazione IVA, non di competenza economica.
    • Governa una catena di soglie: liquidazioni trimestrali (500/800 mila), qualifica di esportatore abituale (10%), IVA per cassa (2 milioni), compensazioni e rimborsi.
    • Si dichiara nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale.

    Come si calcola

    Si sommano tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno (secondo il momento impositivo): vendite imponibili a qualsiasi aliquota, operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni UE), operazioni esenti art. 10, operazioni in reverse charge (che per il cedente sono operazioni attive a tutti gli effetti). L’imposta resta ovviamente esclusa: il volume d’affari è la somma degli imponibili e dei corrispettivi.

    Cosa non entra

    • le cessioni di beni ammortizzabili, materiali e immateriali (l’impianto o il capannone venduto non gonfia il volume d’affari: sono operazioni straordinarie rispetto alla gestione);
    • i passaggi interni tra contabilità separate ex art. 36;
    • le operazioni fuori campo per mancanza di presupposti — con un’eccezione importante: dal 2013 i servizi generici extraterritoriali ex art. 7-ter resi a committenti esteri, pur senza IVA italiana, concorrono al volume d’affari (ma non contano per lo status di esportatore abituale);
    • le operazioni escluse ex art. 15 (anticipazioni in nome e per conto, interessi di mora).

    Le soglie che dipendono dal volume d’affari

    Soglia Effetto
    ≤ 500.000 € (servizi) / 800.000 € (altre) Opzione per le liquidazioni trimestrali
    Operazioni internazionali > 10% del volume d’affari Qualifica di esportatore abituale → plafond
    ≤ 2.000.000 € Opzione IVA per cassa
    ≤ 400.000 € (servizi) / 700.000 € (altre) Esonero visto di conformità LIPE precompilate e altre semplificazioni minori

    Il volume d’affari è anche uno dei parametri che l’Agenzia incrocia con ISA, LIPE e fatturato elettronico: scostamenti tra VE e corrispettivi trasmessi sono tra i trigger di controllo più frequenti.

    Volume d’affari ≠ ricavi

    Le due grandezze divergono strutturalmente: il volume d’affari segue l’effettuazione IVA (un servizio incassato a gennaio 2027 ma ultimato nel 2026 è volume d’affari 2027), include le operazioni esenti e le vendite di merci in reverse, esclude i beni strumentali ceduti. I ricavi ex art. 85 TUIR seguono la competenza (o la cassa per i semplificati) e alimentano tutt’altre soglie (contabilità, ISA, forfettario). Usare l’una al posto dell’altra è un errore frequente — la R.M. 15/E/2012 ha dovuto chiarire che per la periodicità delle liquidazioni conta solo il volume d’affari.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. nel 2026 fattura: vendite Italia 450.000, esportazioni 120.000, vendita di un macchinario usato 80.000, consulenze a committente svizzero 50.000. Volume d’affari: 450.000 + 120.000 + 50.000 = 620.000 (il macchinario, bene ammortizzabile, resta fuori). Quota export per il plafond: 120.000/620.000 = 19,4% → esportatore abituale nel 2027. Per le liquidazioni resta sotto gli 800.000: può stare nel trimestrale.

    Da leggere insieme

  • Operazioni esenti IVA (art. 10): quali sono e perché l’esenzione non è un regalo

    In sintesi

    • Le operazioni esenti (art. 10, D.P.R. 633/1972) rientrano nel campo IVA ma non scontano l’imposta: niente IVA in fattura al cliente.
    • Il prezzo nascosto è a monte: chi effettua operazioni esenti perde la detrazione sull’IVA degli acquisti, in tutto o in parte (pro-rata).
    • Non vanno confuse con le operazioni non imponibili (esportazioni, art. 8): quelle conservano la detrazione piena e formano plafond.
    • Le famiglie principali: sanità, operazioni finanziarie e assicurative, locazioni e cessioni immobiliari (con eccezioni e opzioni), formazione riconosciuta, giochi e scommesse.
    • Chi fa solo operazioni esenti può chiedere la dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis), rinunciando del tutto alla detrazione.

    Esente, non imponibile, fuori campo: tre mondi diversi

    Esente (art. 10) Non imponibile (artt. 8, 8-bis, 9) Fuori campo (artt. 1-7)
    IVA al cliente No No No
    Detrazione a monte No / pro-rata Sì, piena Secondo inerenza generale
    Volume d’affari Sì Sì (+ plafond) No
    Obbligo fattura Sì (salvo esoneri) Sì No

    La differenza economica è tutta nella colonna della detrazione: l’esportatore recupera l’IVA sugli acquisti, il medico no. Per chi vende a consumatori finali l’esenzione è comunque un vantaggio competitivo; per chi vende ad altre imprese è spesso un costo occulto che si incorpora nel prezzo.

    Le famiglie principali dell’art. 10

    • Sanità (nn. 18-21): prestazioni mediche e paramediche di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti abilitati, ricoveri, prestazioni delle strutture. Attenzione al perimetro: medicina estetica senza finalità terapeutica e certificazioni per fini assicurativi/legali sono imponibili;
    • credito e finanza (nn. 1-4): concessione di crediti, operazioni su valute, azioni e titoli, gestione di fondi comuni; assicurazioni (n. 2);
    • immobili (nn. 8, 8-bis, 8-ter): locazioni e cessioni di fabbricati sono esenti come regola, con le note eccezioni (imprese costruttrici entro 5 anni) e le opzioni per l’imponibilità;
    • istruzione e formazione (n. 20): prestazioni educative e didattiche rese da istituti riconosciuti;
    • altre: trasporto pubblico urbano (taxi compresi), prestazioni socio-sanitarie, pompe funebri, giochi e scommesse, cessioni di beni acquistati senza diritto a detrazione (n. 27-quinquies — la rivendita dell’auto aziendale a detrazione zero).

    L’effetto vero: la detrazione limitata

    Chi effettua sia operazioni imponibili sia esenti detrae l’IVA a monte secondo il pro-rata generale: percentuale = operazioni con diritto a detrazione / totale operazioni (con le nettizzazioni previste — le esenti occasionali e alcune finanziarie accessorie non inquinano il rapporto). Chi fa solo operazioni esenti non detrae nulla, e può valutare la dispensa ex art. 36-bis: esonero da fatturazione (per la gran parte delle esenti) e registrazione, in cambio della rinuncia totale alla detrazione. Utile per medici e strutture con costi a IVA modesta; da evitare per chi ha investimenti rilevanti in vista.

    Chi gestisce attività separabili (es. poliambulatorio esente + attività commerciale imponibile) può optare per la separazione delle attività (art. 36) e salvare la detrazione sul ramo imponibile.

    Esempio pratico

    • Il poliambulatorio Alfa S.r.l. incassa 900.000 euro di prestazioni sanitarie esenti e 100.000 di consulenze medico-legali imponibili. Pro-rata: 10% — sull’IVA degli acquisti (60.000 euro) detrae solo 6.000. Valuta allora la separazione ex art. 36: le consulenze in contabilità separata detraggono per intero la propria IVA specifica, mentre il ramo sanitario resta a detrazione zero. Sugli acquisti promiscui (affitto, utenze) la detrazione segue criteri oggettivi di imputazione.

    Da leggere insieme

  • Regime del margine per i beni usati: analitico, globale o forfettario

    In sintesi

    • Chi rivende beni usati acquistati da privati (o soggetti assimilati) applica l’IVA solo sul margine: differenza tra prezzo di vendita e costo d’acquisto aumentato delle spese accessorie e di riparazione (D.L. 41/1995).
    • Scopo: evitare la doppia imposizione su beni che hanno già scontato l’IVA a titolo definitivo in capo al consumatore.
    • Tre metodi: analitico (bene per bene), globale (per masse, tipico dei commercianti abituali di certe categorie), forfettario (percentuali fisse per casi particolari).
    • Margine negativo = IVA zero (nell’analitico; nel globale il negativo si riporta a scomputo dei periodi successivi).
    • In fattura l’IVA non si espone mai: dicitura “regime del margine — beni usati” e nessuna detrazione per l’acquirente.

    Quando si applica

    Il regime copre beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, acquistati presso privati nella UE. Sono assimilati ai privati:

    • i soggetti passivi che non hanno detratto l’IVA all’acquisto (es. auto aziendali rivendute in esenzione art. 10, n. 27-quinquies);
    • chi ha venduto a sua volta nel regime del margine;
    • gli operatori UE in regime di franchigia per piccole imprese nel proprio Stato.

    Per le auto usate — il caso più diffuso e più delicato — il margine si applica se il cedente non aveva detratto nulla; non si applica se l’IVA era stata detratta al 40% (circ. 8/E/2009). Nelle importazioni da extra-UE il regime è escluso, salvo l’opzione dei commercianti d’arte per gli oggetti d’arte importati.

    Il metodo analitico

    Margine calcolato bene per bene: prezzo di vendita meno (costo d’acquisto + spese di riparazione e accessorie, IVA inclusa perché indetraibile). Se il margine è positivo, l’IVA si scorpora dall’importo con l’aliquota del bene; se è negativo, l’imposta è zero (ma il negativo non si compensa con altri beni). Serve un apposito registro di carico/scarico con acquisto, spese e cessione di ciascun pezzo; i margini positivi del periodo si riversano nel registro dei corrispettivi. È l’unico metodo per chi opera saltuariamente (che può anche annotare direttamente nei registri ordinari) ed è previsto per le vendite all’asta per conto di privati.

    Il metodo globale

    Per i commercianti abituali di certe categorie — veicoli usati, monete, francobolli, libri usati, abiti e accessori, beni comprati per masse o a peso, beni sotto la soglia di prezzo unitario — il margine si calcola sul totale del periodo: corrispettivi delle vendite meno costi degli acquisti, senza abbinare i singoli pezzi. Il margine negativo del periodo si riporta a riduzione dei periodi successivi. Contropartita: niente scorporo analitico e vincoli in caso di passaggio di metodo.

    Il metodo forfettario

    Per casi in cui il costo è indeterminabile, il margine è una percentuale del prezzo di vendita: ad esempio il 60% per gli oggetti d’arte senza costo d’acquisto rilevabile, il 50% per l’editoria d’antiquariato ceduta in forma non ambulante (25% se ambulante), con le altre misure fissate dalla norma. Le spese di ripristino, in questo schema, restano fuori dal calcolo.

    Fattura, opzioni e vendite online

    La fattura (o il corrispettivo) non espone l’imposta: riporta la dicitura del regime (natura N5 nella fattura elettronica). L’acquirente soggetto passivo non detrae nulla — per questo, nel B2B, al venditore conviene valutare l’opzione per il regime ordinario sulla singola cessione, possibile e talvolta più competitiva. Chi rivende sistematicamente su marketplace (Vinted, eBay, Subito) oltre la soglia dell’occasionalità è un soggetto passivo a tutti gli effetti: per i beni comprati da privati il margine è il suo regime naturale.

    Esempio pratico

    • Tizio, commerciante di auto usate, compra da un privato una berlina a 8.000 euro, spende 500 di carrozzeria (IVA inclusa) e la rivende a 10.000. Margine: 1.500 lordi → IVA scorporata al 22% = 270,49; imponibile 1.229,51. Se l’avesse rivenduta a 8.200, margine negativo di 300: IVA zero. In fattura, in entrambi i casi, nessuna IVA esposta e dicitura “regime del margine — beni usati”.

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  • Liquidazione IVA mensile o trimestrale: soglie, scadenze e l’1% che molti dimenticano

    In sintesi

    • Regola base: l’IVA si liquida e versa ogni mese, entro il 16 del mese successivo.
    • Può optare per il trimestre chi nell’anno precedente non ha superato 500.000 € di volume d’affari (servizi e professioni) o 800.000 € (altre attività) — soglie in vigore dal 2023 (L. 197/2022).
    • Scadenze trimestrali: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre; il quarto trimestre confluisce nel saldo annuale del 16 marzo.
    • Il prezzo dell’opzione: maggiorazione dell’1% a titolo di interessi su ogni versamento trimestrale, indeducibile dalle imposte sui redditi.
    • Debiti fino a 100 euro: non si versano, si riportano alla liquidazione successiva (comunque entro l’anno).

    Come funziona la liquidazione periodica

    A ogni scadenza si confrontano l’IVA a debito sulle operazioni attive del periodo (per esigibilità) e l’IVA a credito detraibile sugli acquisti registrati: la differenza positiva si versa con F24 (codici 6001-6012 per i mensili, 6031-6034 per i trimestrali); quella negativa si riporta al periodo successivo. I dati confluiscono nella comunicazione LIPE trimestrale. Chi ha ricevuto fatture in reverse charge le conta su entrambi i lati.

    Mensili e trimestrali: chi e come

    Il regime naturale è mensile. L’opzione trimestrale (art. 7, D.P.R. 542/1999) spetta a chi, nell’anno solare precedente, ha un volume d’affari non superiore a:

    • 500.000 € per prestazioni di servizi, artisti e professionisti;
    • 800.000 € per le altre attività;
    • in caso di attività miste senza annotazione separata, vale il limite di 800.000 € sul totale; con contabilità separata si guarda l’attività prevalente.

    Conta il volume d’affari IVA (art. 20, D.P.R. 633/1972), non i ricavi della contabilità semplificata (R.M. 15/E/2012). L’opzione si esercita col comportamento concludente e si comunica nel quadro VO della dichiarazione.

    Le scadenze in tabella

    Periodo Mensile Trimestrale (con +1%)
    Gennaio / 1° trim. 16 febbraio 16 maggio
    Febbraio 16 marzo
    Marzo 16 aprile
    2° trimestre 16/5-16/7 (mensili) 20 agosto
    3° trimestre 16/8-16/10 (mensili) 16 novembre
    4° trim. / dicembre 16 gennaio 16 marzo (saldo annuale, senza 1%)

    Il saldo annuale del 16 marzo può slittare al termine delle imposte sui redditi (30 giugno) con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione, ed è rateizzabile. A dicembre, per tutti, c’è l’acconto IVA del 27/12 (88% con metodo storico, previsionale o analitico).

    L’1% che pesa più di quanto sembri

    Ogni versamento trimestrale sconta la maggiorazione dell’1% a titolo di interesse — che essendo indeducibile equivale, per una società, a un costo effettivo superiore. Su 100.000 euro di IVA annua versata per trimestri sono ~750 euro l’anno (il quarto trimestre ne è esente): il vantaggio finanziario del differimento va confrontato con questo costo secco. Chi è costantemente a credito, ovviamente, dell’1% non si cura e sceglie il trimestre per pura semplificazione.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. (commercio, volume d’affari 650.000 €) può stare nel trimestrale (soglia 800.000). Primo trimestre 2026: IVA a debito 18.000, a credito 11.000 → 7.000 da versare + 1% = 7.070 entro il 16 maggio (codice 6031). A dicembre verserà l’acconto dell’88% sulla base storica, e chiuderà col saldo al 16 marzo 2027 senza maggiorazione dell’1%.

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  • Momento impositivo IVA: quando l’operazione si considera effettuata (art. 6)

    In sintesi

    • L’art. 6, D.P.R. 633/1972 fissa quando l’operazione si considera effettuata: da quel momento l’imposta diventa (di regola) esigibile e partono gli obblighi di fatturazione.
    • Beni immobili: alla stipula dell’atto. Beni mobili: alla consegna o spedizione. Servizi: al pagamento del corrispettivo.
    • Fattura emessa o corrispettivo incassato prima? L’operazione si considera effettuata, per l’importo fatturato o pagato, a quella data: gli acconti scontano subito l’IVA.
    • Se gli effetti traslativi sono differiti, per i beni mobili l’operazione scatta comunque entro un anno dalla consegna.
    • L’esigibilità può divergere dall’effettuazione: operazioni verso lo Stato, IVA per cassa, split payment.

    Perché il momento impositivo è la chiave di tutto

    Dalla data di effettuazione discendono: l’obbligo di emettere fattura (immediata entro 12 giorni, differita entro il 15 del mese successivo con DDT), l’aliquota applicabile in caso di modifiche normative, il periodo di liquidazione in cui l’imposta confluisce e la decorrenza del diritto alla detrazione per il cliente. Sbagliare il momento significa spostare imposta tra periodi: la contestazione tipica è tardiva fatturazione.

    Le tre regole base

    • Cessioni di beni immobili: momento della stipulazione dell’atto. Il preliminare non rileva (ma gli acconti versati sì, per la parte pagata);
    • cessioni di beni mobili: momento della consegna o spedizione. Se il contratto ha effetti traslativi sospesi (vendita con riserva di gradimento, conto visione), l’operazione si considera comunque effettuata al verificarsi dell’effetto e comunque entro un anno dalla consegna. La vendita con riserva di proprietà rileva subito, alla consegna;
    • prestazioni di servizi: momento del pagamento del corrispettivo, quale che sia lo stato di avanzamento della prestazione. Il servizio ultimato ma non pagato non è ancora “effettuato” — con l’eccezione dei servizi UE generici, effettuati alla ultimazione (o alla maturazione dei corrispettivi periodici).

    Fattura e acconti anticipano tutto

    Se prima degli eventi visti sopra viene emessa fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura o del pagamento, limitatamente all’importo fatturato o pagato. È la regola che governa acconti e caparre confirmatorie trasformate in acconto: l’acconto sul preliminare immobiliare sconta l’IVA subito, con l’aliquota vigente in quel momento.

    Effettuazione ed esigibilità: non sempre coincidono

    L’esigibilità — il momento in cui l’imposta entra nella liquidazione del cedente — di regola coincide con l’effettuazione. I casi di divergenza:

    • operazioni verso Stato ed enti pubblici (art. 6, co. 5): esigibilità differita al pagamento, oggi in pratica assorbita dallo split payment;
    • IVA per cassa: esigibilità all’incasso, con tetto di un anno;
    • cessioni periodiche o continuative e somministrazioni: rilevano i pagamenti dei corrispettivi secondo le pattuizioni.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. firma a giugno un preliminare per vendere un capannone a 500.000 euro, incassando 100.000 di acconto; il rogito è a ottobre. IVA: 22.000 subito a giugno sull’acconto (pagamento anticipato), 88.000 a ottobre sul saldo (stipula). Se invece Alfa consegnasse a giugno un macchinario “in prova” con gradimento a 90 giorni, l’operazione si effettuerebbe al gradimento — e comunque non oltre giugno 2027.

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  • Autofattura e integrazione per acquisti esteri: TD17, TD18 e TD19 senza errori

    In sintesi

    • Chi acquista da fornitori esteri è debitore dell’IVA in Italia: assolve l’imposta integrando la fattura UE o emettendo autofattura extra-UE.
    • Dal 1° luglio 2022 l’adempimento passa dallo SDI con tre tipi documento: TD17 (servizi dall’estero), TD18 (acquisti intracomunitari di beni), TD19 (beni già in Italia ceduti da non residente).
    • Termine di trasmissione: entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura (UE) o all’effettuazione dell’operazione (extra-UE).
    • Questo flusso sostituisce il vecchio esterometro lato acquisti: l’omissione sconta 2 euro a fattura (max 400/mese).
    • L’IVA si annota a debito e a detrazione nello stesso momento: per chi detrae in pieno l’operazione è neutra.

    La logica: il debitore è chi compra

    Quando il fornitore non è stabilito in Italia, il meccanismo ordinario si inverte (art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972): l’italiano che riceve il bene o il servizio deve assolvere lui l’imposta. Tecnicamente in due modi: integrazione della fattura del fornitore UE (che è già un documento valido) o autofattura vera e propria per i fornitori extra-UE. Con la fatturazione elettronica entrambe le strade passano dallo SDI con un tipo documento dedicato, che alimenta anche l’esterometro.

    Quale TD usare

    Tipo Quando Esempi
    TD17 Servizi ricevuti da soggetti esteri (UE: integrazione; extra-UE: autofattura) Consulenza da studio tedesco, licenze software USA, pubblicità Google/Meta (Irlanda)
    TD18 Acquisti intracomunitari di beni (merce che arriva da altro Stato UE) Merce da fornitore francese con trasporto in Italia
    TD19 Beni già presenti in Italia ceduti da fornitore non residente (art. 17, co. 2) Acquisto da deposito italiano di un fornitore olandese; beni estratti da deposito IVA

    La distinzione TD18/TD19 è il punto dove si sbaglia di più: conta dove si trova il bene al momento della cessione. Se la merce parte da un magazzino italiano del fornitore estero non è un acquisto intracomunitario: è TD19. Per le importazioni con bolletta doganale, invece, non si trasmette nulla: l’IVA è assolta in dogana.

    Termini e registrazione

    Il documento va trasmesso allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (acquisti UE) o di effettuazione dell’operazione (extra-UE). L’annotazione segue il doppio registro del reverse charge: a debito nel registro vendite (con riferimento al mese di ricezione, per far confluire l’imposta nella liquidazione giusta) e a credito nel registro acquisti. Per il soggetto con piena detraibilità il saldo è zero; l’IVA diventa un costo reale solo con pro-rata o indetraibilità specifiche.

    Se la fattura del fornitore UE non arriva entro il secondo mese successivo all’operazione, scatta l’obbligo di autofattura-denuncia entro il 15 del terzo mese (tipo documento TD20 per le fattispecie di regolarizzazione).

    Le sanzioni

    L’omessa o tardiva trasmissione dei dati delle operazioni estere sconta la sanzione di 2 euro per fattura, con tetto di 400 euro al mese (dimezzabile se si rimedia entro 15 giorni). Ma attenzione: se oltre alla comunicazione manca anche l’assolvimento dell’imposta (integrazione non fatta), si entra nelle sanzioni sostanziali del reverse charge — in misura fissa se l’imposta era detraibile, proporzionale negli altri casi. Il ravvedimento operoso resta la via d’uscita standard.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. a giugno riceve: la fattura di Meta Ireland per 1.000 euro di pubblicità (TD17, integrazione con IVA 22%: 220 a debito e 220 in detrazione), un carico di componenti dalla Polonia per 15.000 (TD18) e merce comprata dal magazzino di Bologna di un fornitore svizzero (TD19). Tutti e tre i documenti partono per lo SDI entro il 15 luglio e confluiscono nella liquidazione di giugno. Costo IVA effettivo: zero, avendo Alfa piena detraibilità.

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  • IVA per cassa (cash accounting): come funziona, a chi conviene, quando si esce

    In sintesi

    • Con l’IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) l’imposta sulle vendite diventa esigibile all’incasso del corrispettivo, non all’emissione della fattura.
    • Rovescio della medaglia: anche la detrazione sugli acquisti scatta solo al pagamento dei fornitori.
    • Possono optare i soggetti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro, per operazioni verso altri soggetti passivi IVA.
    • Il differimento ha un tetto: un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che il cliente sia nel frattempo assoggettato a procedura concorsuale.
    • L’opzione si esercita col comportamento concludente (poi quadro VO) e vincola per un triennio, su tutte le operazioni attive e passive non escluse.

    Il problema che risolve

    Nel regime ordinario l’IVA segue la fattura: emessa a gennaio, versata a febbraio — anche se il cliente pagherà a giugno. Per chi lavora con incassi lenti significa anticipare imposta su denaro mai visto. Il cash accounting allinea l’IVA alla cassa: si versa quando si incassa, si detrae quando si paga. È una scelta di tesoreria, non di risparmio: alla fine l’imposta è la stessa, cambia il quando.

    Chi può aderire e su quali operazioni

    Il regime è riservato ai soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro e opera sulle cessioni e prestazioni effettuate verso altri soggetti passivi. Restano escluse:

    • le operazioni verso privati consumatori;
    • le operazioni in reverse charge (dove l’esigibilità segue regole proprie), lo split payment e i regimi speciali (margine, agenzie di viaggio, agricoltura);
    • sul lato passivo: acquisti intracomunitari, importazioni, estrazioni da deposito IVA.

    La presenza di operazioni escluse non rompe il regime: la detrazione resta differita su tutti gli acquisti, salvo contabilità separata ex art. 36 (circ. 44/E/2012).

    Il limite dell’anno e l’eccezione concorsuale

    L’esigibilità non può essere rinviata all’infinito: decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque dovuta, incasso o non incasso (per le fatture differite conta la consegna del bene). L’eccezione è il cliente finito in procedura concorsuale prima del compimento dell’anno: l’esigibilità resta sospesa fino all’incasso effettivo — a quel punto conviene valutare direttamente la nota di variazione ex art. 26, emettibile già dall’apertura della procedura. In caso di revoca della procedura, l’imposta confluisce nella prima liquidazione successiva.

    Opzione, vincoli e uscita

    • l’opzione si esercita con il comportamento concludente e si comunica nel quadro VO della dichiarazione IVA del primo anno;
    • vincola per almeno un triennio, poi si rinnova di anno in anno salvo revoca;
    • il superamento dei 2 milioni in corso d’anno fa uscire dal regime dal mese/trimestre successivo;
    • le fatture emesse devono riportare la dicitura “IVA per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 83/2012”: l’omissione non invalida l’opzione (circ. 44/E/2012), ma serve alla regolare tenuta della contabilità.

    Importante per i clienti: chi riceve una fattura in IVA per cassa detrae normalmente, dai termini ordinari — il differimento riguarda solo chi ha optato. Fa eccezione l’acquirente a sua volta in cash accounting, che detrae al pagamento (con termine ancorato a quel momento, circ. 1/E/2018).

    Esempio pratico

    • Alfa S.n.c. (impiantistica, volume d’affari 800.000 euro, clienti che pagano a 120 giorni) opta per l’IVA per cassa dal 2026. Fattura a gennaio 100.000 + 22.000 di IVA con incasso ad aprile: l’imposta entra nella liquidazione di aprile, non di gennaio — 22.000 euro di liquidità trattenuta per un trimestre. In cambio, l’IVA sugli acquisti da fornitori pagati a 90 giorni si detrae solo al pagamento. Il saldo di convenienza dipende dal differenziale tra giorni di incasso e giorni di pagamento: per Alfa (120 vs 90) resta positivo.

    Da leggere insieme

  • Territorialità IVA dei servizi: la regola B2B/B2C e le deroghe che contano

    In sintesi

    • Regola generale (art. 7-ter, D.P.R. 633/1972): i servizi B2B si tassano nel paese del committente; i servizi B2C nel paese del prestatore.
    • Le deroghe più rilevanti: i servizi relativi a immobili si tassano sempre dove si trova l’immobile (art. 7-quater); ristorazione, noleggio a breve termine e trasporto passeggeri hanno criteri propri.
    • Per l’accesso a eventi (fiere, convegni, spettacoli) conta il luogo di svolgimento anche nei rapporti B2B (art. 7-quinquies).
    • Il servizio B2B reso a un committente UE si fattura senza IVA (“inversione contabile”, art. 7-ter) con Intrastat servizi; verso extra-UE la dicitura è “operazione non soggetta”.
    • Lo status di soggetto passivo del cliente si prova con la partita IVA verificata via VIES (UE) o con elementi equivalenti (extra-UE).

    La regola generale: committente o prestatore

    Dal 2010 la territorialità dei servizi ruota su un doppio binario:

    • B2B (committente soggetto passivo): il servizio è rilevante nel paese del committente. L’italiano che fattura consulenza a un’impresa tedesca emette fattura fuori campo IVA italiana; l’impresa tedesca assolve l’imposta col reverse charge a casa propria;
    • B2C (committente privato): il servizio è rilevante nel paese del prestatore: la stessa consulenza resa a un privato francese sconta l’IVA italiana.

    Specularmente, l’impresa italiana che riceve servizi da un fornitore estero è debitrice dell’imposta in Italia: integra la fattura UE o emette autofattura extra-UE (tipo documento TD17).

    Le deroghe dell’art. 7-quater

    • Servizi relativi a immobili: si tassano dove si trova l’immobile, sempre — perizie, prestazioni di agenzia, fornitura di alloggio, concessione di diritti di utilizzazione, progettazione e lavori edili. L’architetto italiano che progetta una villa a Nizza fa un’operazione territorialmente francese, chiunque sia il cliente;
    • ristorazione e catering: luogo di materiale esecuzione (a bordo di navi/aerei/treni UE: luogo di partenza);
    • noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (fino a 30 giorni; 90 per le imbarcazioni): luogo di messa a disposizione del mezzo;
    • trasporto passeggeri: in proporzione alla distanza percorsa nel territorio.

    Eventi, e le regole B2C speciali

    Per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative (fiere e convegni inclusi) l’IVA è dovuta dove si svolge l’evento, anche tra soggetti passivi (art. 7-quinquies): il biglietto della fiera di Francoforte ha IVA tedesca anche per l’impresa italiana. Nei rapporti B2C ulteriori deroghe (artt. 7-sexies e 7-septies) coprono, tra l’altro, trasporti di beni, lavorazioni, intermediazioni, noleggi a lungo termine e servizi elettronici: per i servizi digitali B2C l’imposta è dovuta nel paese del consumatore, con lo sportello unico OSS a evitare identificazioni multiple.

    Come si fattura in pratica

    Operazione Fattura Adempimento
    Servizio generico a impresa UE Senza IVA, “inversione contabile” (N2.1) Intrastat servizi; verifica VIES
    Servizio generico a impresa extra-UE Senza IVA, “operazione non soggetta” (N2.1) Prova dello status estero
    Servizio generico ricevuto da UE Integrazione (TD17) Reverse charge, doppia annotazione
    Servizio generico ricevuto da extra-UE Autofattura (TD17) Reverse charge, doppia annotazione
    Servizio su immobile in Italia reso a cliente estero Con IVA italiana Regola dell’immobile

    Le operazioni non soggette concorrono comunque al volume d’affari e — per i servizi UE in reverse — al plafond non concorrono: attenzione a non confonderle con le non imponibili art. 8/9.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. (software house) fattura 20.000 euro di sviluppo a un’impresa austriaca: verifica la partita IVA su VIES, emette fattura senza IVA con dicitura “inversione contabile” e presenta l’Intrastat servizi. Lo stesso mese vende una licenza a un privato spagnolo: IVA spagnola dovuta, versata tramite OSS. Infine ristruttura l’ufficio del cliente austriaco a Milano tramite un’impresa edile: quella prestazione, relativa a un immobile italiano, resta con IVA italiana.

    Da leggere insieme

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