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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il reverse charge (o inversione contabile) è il meccanismo per cui l’obbligo di assolvere l’IVA passa dal venditore al compratore. Il fornitore emette la fattura senza addebito d’imposta, con la dicitura “inversione contabile”, e il cliente integra il documento applicando l’IVA, registrandola sia a debito sia a credito. È previsto dall’art. 17, commi 5 e 6, del DPR 633/1972 e riguarda settori specifici: edilizia (subappalti, pulizia e impianti), elettronica, rottami, oro e quote di emissione di gas serra. È cosa diversa dallo split payment, che riguarda invece le operazioni verso la Pubblica Amministrazione.

Cos’è il reverse charge e come funziona in pratica

Nel meccanismo ordinario, chi vende un bene o presta un servizio addebita l’IVA in fattura e poi la versa allo Stato. Con il reverse charge questo schema si inverte: l’imposta non viene addebitata dal fornitore, ma assolta direttamente dal cliente (cessionario o committente), a condizione che entrambi siano soggetti passivi IVA.

In concreto, il fornitore emette una fattura senza IVA, riportando la dicitura “inversione contabile” e il riferimento alla norma. Il cliente che riceve la fattura compie la cosiddetta integrazione: calcola l’IVA dovuta sull’imponibile e la annota due volte, una a debito (come se fosse il venditore) e una a credito (per recuperarla come acquisto). È la cosiddetta doppia registrazione: nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e in quello degli acquisti.

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Il risultato, per chi ha pieno diritto alla detrazione, è un’operazione a saldo zero: l’IVA a debito e quella a credito si compensano. Non avviene materialmente alcun esborso d’imposta da fornitore a cliente, perché l’imposta resta “interna” alla contabilità del committente.

Un esempio illustrativo (ipotesi)

Ipotizziamo, con numeri tondi a solo scopo esemplificativo, un’impresa edile che affida un subappalto a un’altra impresa per 10.000 euro.

Se l’appaltatrice ha diritto alla detrazione piena, le due annotazioni si neutralizzano e non c’è IVA da versare su quella specifica operazione. I valori sono puramente illustrativi.

Perché esiste: il contrasto alle frodi IVA

Il reverse charge nasce come strumento antifrode. Nel meccanismo ordinario il fornitore incassa l’IVA dal cliente e dovrebbe poi versarla allo Stato: nelle frodi cosiddette “carosello” alcuni operatori incassavano l’imposta e sparivano senza versarla, mentre il cliente la portava regolarmente in detrazione, generando un danno per l’Erario.

Spostando l’obbligo di assolvimento sul cliente, si elimina il momento in cui l’IVA passa di mano e potrebbe essere sottratta: non c’è più un’imposta incassata dal venditore che rischia di non essere versata. Per questo il legislatore lo ha riservato a settori storicamente esposti a frodi.

Cosa cambia in pratica: chi vende non incassa più l’IVA e deve ricordare di non addebitarla, indicando in fattura la dicitura corretta; chi compra deve attivarsi per integrare e registrare correttamente il documento, assumendosi la responsabilità del corretto trattamento dell’imposta.

I settori principali in cui si applica

Il reverse charge “interno” si applica solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 17, comma 6, del DPR 633/1972. I principali sono riepilogati nella tabella seguente.

Settore Operazioni interessate Riferimento
Edilizia – subappalti Prestazioni di servizi rese in subappalto nel settore edile Art. 17 c.6 lett. a)
Edilizia – pulizia e impianti Pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici (dal 1/1/2015, L. 190/2014) Art. 17 c.6 lett. a-ter)
Elettronica Cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato (microprocessori) Art. 17 c.6 lett. b) e c)
Rottami e recupero Cessioni di rottami e materiali di recupero Art. 17 c.6 (settore rottami)
Oro Cessioni di oro Art. 17 c.6
Quote emissioni Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra Art. 17 c.6 lett. d-bis), d-ter), d-quater)

Per il settore elettronico ed energetico l’applicazione del reverse charge è stata prorogata a livello UE fino al 31 dicembre 2026 (Direttiva UE 2022/890). Resta quindi operativo per le cessioni di telefoni, console, tablet, laptop e microprocessori entro tale termine.

Va precisato che le ipotesi di reverse charge sono di stretta interpretazione: non si possono estendere per analogia ad altri settori non espressamente previsti dalla legge.

La differenza con lo split payment

Lo split payment (scissione dei pagamenti, art. 17-ter DPR 633/1972) è un meccanismo diverso, anche se spesso confuso con il reverse charge. Si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti della Pubblica Amministrazione e di altri enti elencati dalla norma.

In questo caso il fornitore emette regolarmente la fattura con IVA, ma non la incassa: l’imposta è versata direttamente all’Erario dalla PA committente, anziché al fornitore. Il fornitore, quindi, riceve solo l’imponibile.

Aspetto Reverse charge Split payment
Chi assolve l’IVA Il cliente (cessionario/committente) La PA committente versa l’IVA all’Erario
IVA in fattura Fattura senza IVA, dicitura “inversione contabile” Fattura con IVA, ma non incassata dal fornitore
Ambito Settori specifici (edilizia, elettronica, rottami, oro, emissioni) Operazioni verso PA ed enti elencati
Norma Art. 17 c.5 e 6 DPR 633/1972 Art. 17-ter DPR 633/1972

Regola fondamentale: quando un’operazione è soggetta a reverse charge, il reverse charge prevale sullo split payment. Se cioè un’impresa rende verso la PA una prestazione che rientra tra quelle in inversione contabile, si applica il reverse charge e non lo split payment.

Errori comuni da evitare

Gli errori più frequenti riguardano l’applicazione sbagliata del meccanismo:

Per questo la dicitura in fattura non è un dettaglio formale: segnala con chiarezza a chi riceve il documento che deve assolvere lui l’imposta, evitando equivoci tra le parti. Sul fronte della fatturazione elettronica, l’indicazione del corretto codice natura dell’operazione segue le specifiche tecniche del Sistema di Interscambio (SdI), che vanno verificate nella loro versione aggiornata.

Domande frequenti

Il reverse charge si applica anche tra un’impresa e un privato consumatore?

No. Il meccanismo presuppone che entrambe le parti siano soggetti passivi IVA. Verso un privato consumatore finale si applica l’IVA in modo ordinario.

Chi deve assolvere l’IVA con il reverse charge?

L’IVA è assolta dal cliente (cessionario o committente), che integra la fattura ricevuta senza imposta e la registra sia a debito sia a credito. Il fornitore non addebita né incassa l’imposta.

Qual è la differenza tra reverse charge e split payment?

Nel reverse charge la fattura è emessa senza IVA e l’imposta è assolta dal cliente, e riguarda settori specifici. Nello split payment la fattura riporta l’IVA, che però è versata all’Erario dalla PA committente; riguarda le operazioni verso la Pubblica Amministrazione. Se ricorrono entrambi, prevale il reverse charge.

Fino a quando si applica il reverse charge nel settore elettronico?

Per il settore elettronico ed energetico la misura è stata prorogata a livello UE fino al 31 dicembre 2026 (Direttiva UE 2022/890). Oltre tale termine occorrerà verificare le eventuali nuove disposizioni.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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