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Una società di capitali che chiude un esercizio in perdita fiscale non perde quel valore: può portarlo in diminuzione dei redditi imponibili futuri, riducendo l’IRES da versare negli anni in utile. In sintesi: le perdite fiscali si riportano in avanti senza limiti di tempo, ma ciascun anno si possono usare in misura non superiore all’80% del reddito imponibile del periodo. Per le perdite dei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, riferite a una nuova attività produttiva, il riporto è invece integrale. La materia è regolata dall’art. 84 del TUIR, da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2024.
Perché la perdita fiscale è un asset
La perdita fiscale è la differenza negativa tra componenti positivi e negativi di reddito di un periodo d’imposta. Per i soggetti IRES (tipicamente S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) non è un costo definitivamente perso: rappresenta un credito di capacità contributiva da spendere quando l’impresa tornerà a produrre reddito. Negli anni successivi, abbattendo l’imponibile, la perdita riduce l’imposta dovuta e quindi vale, in termini finanziari, in proporzione all’aliquota IRES applicata al reddito che azzera.
Proprio perché ha un valore economico, il riporto delle perdite è circondato da regole quantitative (il limite dell’80%) e da regole antielusive, pensate per evitare che le perdite vengano “comprate” attraverso il cambio di controllo di società “scatola”.
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La regola generale: l’80% del reddito imponibile, senza limiti di tempo
L’art. 84, comma 1, del TUIR stabilisce che le perdite di un periodo d’imposta si computano in diminuzione del reddito dei periodi successivi:
- senza limiti di tempo (non c’è più un termine di cinque anni: le perdite si riportano finché non sono utilizzate);
- in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo;
- per l’intero importo che trova capienza in quell’80%.
In pratica, ogni anno in utile la società deve comunque assoggettare a tassazione almeno il 20% del proprio reddito imponibile: le perdite pregresse possono abbattere al massimo l’80% del reddito di quel periodo. La parte di perdita non utilizzata non si perde, ma si trascina ai periodi successivi.
Esempio illustrativo (ipotesi)
I numeri che seguono sono un’ipotesi a fini esplicativi, con importi tondi. Ipotizziamo una S.r.l. con perdite pregresse per 100.000 euro e un reddito imponibile dell’anno di 60.000 euro.
| Voce | Importo (ipotesi) |
|---|---|
| Reddito imponibile dell’anno | 60.000 |
| Limite di utilizzo (80% del reddito) | 48.000 |
| Perdite pregresse disponibili | 100.000 |
| Perdite effettivamente utilizzate | 48.000 |
| Reddito imponibile residuo (tassato) | 12.000 |
| Perdite residue riportabili agli anni futuri | 52.000 |
Anche se la società avrebbe “abbastanza” perdite per azzerare tutto il reddito, ne può usare solo 48.000 (l’80% di 60.000). Restano 12.000 di reddito tassabile e 52.000 di perdite da riportare in avanti, da utilizzare con la stessa regola negli esercizi successivi.
Le perdite dei primi 3 periodi d’imposta: riporto integrale
L’art. 84, comma 2, del TUIR prevede un regime di favore per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione. Queste perdite si computano in diminuzione del reddito per l’intero importo che trova capienza, cioè senza il limite dell’80%, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.
Perché sono più “vantaggiose”? Perché possono azzerare integralmente il reddito imponibile degli anni futuri, non solo l’80%. La start-up tipicamente accumula perdite nei primi esercizi di avvio e, quando entra a regime e genera utili, può assorbirli per intero con quelle perdite iniziali. La condizione della “nuova attività produttiva” serve a evitare che il beneficio premi semplici riorganizzazioni o la prosecuzione di attività preesistenti sotto nuova veste.
È quindi opportuno tenere distinte, nella contabilità fiscale e nel modello dichiarativo, le perdite dei primi tre periodi (a riporto integrale) dalle perdite ordinarie (soggette all’80%): hanno un “peso” diverso e si utilizzano con regole diverse.
Il limite antielusivo: cambio di controllo più cambio di attività
L’art. 84, comma 3, del TUIR contiene la principale regola antielusiva. Il riporto delle perdite non è consentito quando ricorrono congiuntamente due condizioni:
- la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria viene trasferita o acquisita da terzi (cambio di controllo);
- viene modificata l’attività principale di fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate (cambio di attività).
La modifica dell’attività rileva se interviene nel periodo d’imposta del trasferimento del controllo oppure nei due periodi successivi o anteriori. La logica è chiara: senza questa norma, sarebbe possibile acquisire una società ormai inattiva ma ricca di perdite e “travasarvi” una nuova attività redditizia al solo scopo di azzerare l’imposta. Il legislatore colpisce proprio la combinazione di nuovo socio di controllo e nuova attività: se manca uno dei due elementi, il limite non scatta.
Il test di vitalità (40%) che neutralizza il limite
Il comma 3 prevede una valvola di salvaguardia: il limite antielusivo non opera se la società supera un test di vitalità. In particolare, il riporto resta consentito se, nel periodo d’imposta precedente al trasferimento del controllo:
- i ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e
- le spese per prestazioni di lavoro dipendente e relativi contributi
sono superiori al 40% della media dei due esercizi anteriori. In sostanza, se la società mostra di essere ancora “viva” e operativa (un certo livello di ricavi e di costo del personale), si presume che non sia una semplice “bara fiscale” e le perdite restano riportabili nonostante il cambio di controllo.
La riforma del D.Lgs. 192/2024
Il D.Lgs. 192/2024 è intervenuto sull’art. 84, ridefinendo alcuni profili rilevanti:
- Nozione di “modifica dell’attività principale”: viene precisata come cambiamento del settore o del comparto merceologico, ovvero come acquisizione di un’azienda o di un ramo d’azienda che comporta una variazione sostanziale dell’attività. L’obiettivo è rendere più oggettivo e meno incerto il presupposto del cambio di attività.
- Esimente per operazioni infragruppo: viene reintrodotta una causa di disapplicazione del limite antielusivo per i trasferimenti di controllo che avvengono all’interno dello stesso gruppo, dove non c’è il tipico fenomeno del “commercio di perdite” tra soggetti terzi.
Avvertenza sulla decorrenza. Le modifiche introdotte dalla riforma si applicano a partire da una determinata decorrenza temporale: prima di applicarle a un caso concreto è indispensabile verificare la decorrenza esatta prevista dal decreto e l’eventuale regime transitorio, perché la disciplina utilizzabile dipende dal periodo d’imposta interessato.
Domande frequenti
Le perdite fiscali delle società hanno una scadenza?
No. La regola generale dell’art. 84, comma 1, del TUIR prevede il riporto senza limiti di tempo. Il vincolo non è temporale ma quantitativo: ogni anno si può utilizzare la perdita solo fino all’80% del reddito imponibile del periodo. La parte non capiente si trascina agli esercizi successivi.
Posso azzerare del tutto il reddito di un anno con le perdite pregresse?
In via ordinaria no: il limite dell’80% lascia comunque tassabile almeno il 20% del reddito imponibile. Fanno eccezione le perdite dei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, riferite a una nuova attività produttiva, che si utilizzano per l’intero importo che trova capienza e quindi possono abbattere integralmente il reddito.
Se vendo la maggioranza della società perdo le perdite riportate?
Non automaticamente. Il limite dell’art. 84, comma 3, scatta solo se al cambio di controllo si aggiunge anche il cambio dell’attività principale nei periodi indicati dalla norma. Inoltre, anche in presenza di entrambi gli elementi, il riporto resta possibile se la società supera il test di vitalità (ricavi e spese per lavoro dipendente superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti).
La riforma del 2024 cambia subito le mie regole?
Dipende dal periodo d’imposta. Il D.Lgs. 192/2024 ha modificato la nozione di modifica dell’attività e reintrodotto l’esimente infragruppo, ma l’applicazione concreta dipende dalla decorrenza stabilita dal provvedimento. È necessario verificare quale formulazione dell’art. 84 sia vigente per l’esercizio che si sta considerando.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.