Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Regola generale (art. 7-ter, D.P.R. 633/1972): i servizi B2B si tassano nel paese del committente; i servizi B2C nel paese del prestatore.
- Le deroghe più rilevanti: i servizi relativi a immobili si tassano sempre dove si trova l’immobile (art. 7-quater); ristorazione, noleggio a breve termine e trasporto passeggeri hanno criteri propri.
- Per l’accesso a eventi (fiere, convegni, spettacoli) conta il luogo di svolgimento anche nei rapporti B2B (art. 7-quinquies).
- Il servizio B2B reso a un committente UE si fattura senza IVA (“inversione contabile”, art. 7-ter) con Intrastat servizi; verso extra-UE la dicitura è “operazione non soggetta”.
- Lo status di soggetto passivo del cliente si prova con la partita IVA verificata via VIES (UE) o con elementi equivalenti (extra-UE).
La regola generale: committente o prestatore
Dal 2010 la territorialità dei servizi ruota su un doppio binario:
- B2B (committente soggetto passivo): il servizio è rilevante nel paese del committente. L’italiano che fattura consulenza a un’impresa tedesca emette fattura fuori campo IVA italiana; l’impresa tedesca assolve l’imposta col reverse charge a casa propria;
- B2C (committente privato): il servizio è rilevante nel paese del prestatore: la stessa consulenza resa a un privato francese sconta l’IVA italiana.
Specularmente, l’impresa italiana che riceve servizi da un fornitore estero è debitrice dell’imposta in Italia: integra la fattura UE o emette autofattura extra-UE (tipo documento TD17).
Le deroghe dell’art. 7-quater
- Servizi relativi a immobili: si tassano dove si trova l’immobile, sempre — perizie, prestazioni di agenzia, fornitura di alloggio, concessione di diritti di utilizzazione, progettazione e lavori edili. L’architetto italiano che progetta una villa a Nizza fa un’operazione territorialmente francese, chiunque sia il cliente;
- ristorazione e catering: luogo di materiale esecuzione (a bordo di navi/aerei/treni UE: luogo di partenza);
- noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (fino a 30 giorni; 90 per le imbarcazioni): luogo di messa a disposizione del mezzo;
- trasporto passeggeri: in proporzione alla distanza percorsa nel territorio.
Eventi, e le regole B2C speciali
Per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative (fiere e convegni inclusi) l’IVA è dovuta dove si svolge l’evento, anche tra soggetti passivi (art. 7-quinquies): il biglietto della fiera di Francoforte ha IVA tedesca anche per l’impresa italiana. Nei rapporti B2C ulteriori deroghe (artt. 7-sexies e 7-septies) coprono, tra l’altro, trasporti di beni, lavorazioni, intermediazioni, noleggi a lungo termine e servizi elettronici: per i servizi digitali B2C l’imposta è dovuta nel paese del consumatore, con lo sportello unico OSS a evitare identificazioni multiple.
Come si fattura in pratica
| Operazione | Fattura | Adempimento |
|---|---|---|
| Servizio generico a impresa UE | Senza IVA, “inversione contabile” (N2.1) | Intrastat servizi; verifica VIES |
| Servizio generico a impresa extra-UE | Senza IVA, “operazione non soggetta” (N2.1) | Prova dello status estero |
| Servizio generico ricevuto da UE | Integrazione (TD17) | Reverse charge, doppia annotazione |
| Servizio generico ricevuto da extra-UE | Autofattura (TD17) | Reverse charge, doppia annotazione |
| Servizio su immobile in Italia reso a cliente estero | Con IVA italiana | Regola dell’immobile |
Le operazioni non soggette concorrono comunque al volume d’affari e — per i servizi UE in reverse — al plafond non concorrono: attenzione a non confonderle con le non imponibili art. 8/9.
Esempio pratico
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Alfa S.r.l. (software house) fattura 20.000 euro di sviluppo a un’impresa austriaca: verifica la partita IVA su VIES, emette fattura senza IVA con dicitura “inversione contabile” e presenta l’Intrastat servizi. Lo stesso mese vende una licenza a un privato spagnolo: IVA spagnola dovuta, versata tramite OSS. Infine ristruttura l’ufficio del cliente austriaco a Milano tramite un’impresa edile: quella prestazione, relativa a un immobile italiano, resta con IVA italiana.
Domande frequenti
Come provo che il cliente estero è un soggetto passivo?
Nella UE con la partita IVA iscritta al VIES (la verifica va conservata). Extra-UE con certificati fiscali, numero identificativo locale o altri elementi che dimostrino l’attività economica: in mancanza, il servizio va trattato come B2C.
Il forfettario che riceve servizi dall’estero paga l’IVA?
Sì: anche il forfettario è soggetto passivo per gli acquisti — integra la fattura UE o emette autofattura extra-UE e versa l’imposta entro il 16 del mese successivo, senza poterla detrarre.
Le lavorazioni su beni mobili dove si tassano?
Nei rapporti B2B con la regola generale (paese del committente). B2C: dove la lavorazione è materialmente eseguita (art. 7-sexies).