Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

La regola generale: committente o prestatore

Dal 2010 la territorialità dei servizi ruota su un doppio binario:

Specularmente, l’impresa italiana che riceve servizi da un fornitore estero è debitrice dell’imposta in Italia: integra la fattura UE o emette autofattura extra-UE (tipo documento TD17).

Le deroghe dell’art. 7-quater

Eventi, e le regole B2C speciali

Per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative (fiere e convegni inclusi) l’IVA è dovuta dove si svolge l’evento, anche tra soggetti passivi (art. 7-quinquies): il biglietto della fiera di Francoforte ha IVA tedesca anche per l’impresa italiana. Nei rapporti B2C ulteriori deroghe (artt. 7-sexies e 7-septies) coprono, tra l’altro, trasporti di beni, lavorazioni, intermediazioni, noleggi a lungo termine e servizi elettronici: per i servizi digitali B2C l’imposta è dovuta nel paese del consumatore, con lo sportello unico OSS a evitare identificazioni multiple.

Come si fattura in pratica

Operazione Fattura Adempimento
Servizio generico a impresa UE Senza IVA, “inversione contabile” (N2.1) Intrastat servizi; verifica VIES
Servizio generico a impresa extra-UE Senza IVA, “operazione non soggetta” (N2.1) Prova dello status estero
Servizio generico ricevuto da UE Integrazione (TD17) Reverse charge, doppia annotazione
Servizio generico ricevuto da extra-UE Autofattura (TD17) Reverse charge, doppia annotazione
Servizio su immobile in Italia reso a cliente estero Con IVA italiana Regola dell’immobile

Le operazioni non soggette concorrono comunque al volume d’affari e — per i servizi UE in reverse — al plafond non concorrono: attenzione a non confonderle con le non imponibili art. 8/9.

Esempio pratico

  • Alfa S.r.l. (software house) fattura 20.000 euro di sviluppo a un’impresa austriaca: verifica la partita IVA su VIES, emette fattura senza IVA con dicitura “inversione contabile” e presenta l’Intrastat servizi. Lo stesso mese vende una licenza a un privato spagnolo: IVA spagnola dovuta, versata tramite OSS. Infine ristruttura l’ufficio del cliente austriaco a Milano tramite un’impresa edile: quella prestazione, relativa a un immobile italiano, resta con IVA italiana.

Domande frequenti

Come provo che il cliente estero è un soggetto passivo?

Nella UE con la partita IVA iscritta al VIES (la verifica va conservata). Extra-UE con certificati fiscali, numero identificativo locale o altri elementi che dimostrino l’attività economica: in mancanza, il servizio va trattato come B2C.

Il forfettario che riceve servizi dall’estero paga l’IVA?

Sì: anche il forfettario è soggetto passivo per gli acquisti — integra la fattura UE o emette autofattura extra-UE e versa l’imposta entro il 16 del mese successivo, senza poterla detrarre.

Le lavorazioni su beni mobili dove si tassano?

Nei rapporti B2B con la regola generale (paese del committente). B2C: dove la lavorazione è materialmente eseguita (art. 7-sexies).

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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