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In sintesi
- Con l’IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) l’imposta sulle vendite diventa esigibile all’incasso del corrispettivo, non all’emissione della fattura.
- Rovescio della medaglia: anche la detrazione sugli acquisti scatta solo al pagamento dei fornitori.
- Possono optare i soggetti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro, per operazioni verso altri soggetti passivi IVA.
- Il differimento ha un tetto: un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che il cliente sia nel frattempo assoggettato a procedura concorsuale.
- L’opzione si esercita col comportamento concludente (poi quadro VO) e vincola per un triennio, su tutte le operazioni attive e passive non escluse.
Il problema che risolve
Nel regime ordinario l’IVA segue la fattura: emessa a gennaio, versata a febbraio — anche se il cliente pagherà a giugno. Per chi lavora con incassi lenti significa anticipare imposta su denaro mai visto. Il cash accounting allinea l’IVA alla cassa: si versa quando si incassa, si detrae quando si paga. È una scelta di tesoreria, non di risparmio: alla fine l’imposta è la stessa, cambia il quando.
Chi può aderire e su quali operazioni
Il regime è riservato ai soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro e opera sulle cessioni e prestazioni effettuate verso altri soggetti passivi. Restano escluse:
- le operazioni verso privati consumatori;
- le operazioni in reverse charge (dove l’esigibilità segue regole proprie), lo split payment e i regimi speciali (margine, agenzie di viaggio, agricoltura);
- sul lato passivo: acquisti intracomunitari, importazioni, estrazioni da deposito IVA.
La presenza di operazioni escluse non rompe il regime: la detrazione resta differita su tutti gli acquisti, salvo contabilità separata ex art. 36 (circ. 44/E/2012).
Il limite dell’anno e l’eccezione concorsuale
L’esigibilità non può essere rinviata all’infinito: decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque dovuta, incasso o non incasso (per le fatture differite conta la consegna del bene). L’eccezione è il cliente finito in procedura concorsuale prima del compimento dell’anno: l’esigibilità resta sospesa fino all’incasso effettivo — a quel punto conviene valutare direttamente la nota di variazione ex art. 26, emettibile già dall’apertura della procedura. In caso di revoca della procedura, l’imposta confluisce nella prima liquidazione successiva.
Opzione, vincoli e uscita
- l’opzione si esercita con il comportamento concludente e si comunica nel quadro VO della dichiarazione IVA del primo anno;
- vincola per almeno un triennio, poi si rinnova di anno in anno salvo revoca;
- il superamento dei 2 milioni in corso d’anno fa uscire dal regime dal mese/trimestre successivo;
- le fatture emesse devono riportare la dicitura “IVA per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 83/2012”: l’omissione non invalida l’opzione (circ. 44/E/2012), ma serve alla regolare tenuta della contabilità.
Importante per i clienti: chi riceve una fattura in IVA per cassa detrae normalmente, dai termini ordinari — il differimento riguarda solo chi ha optato. Fa eccezione l’acquirente a sua volta in cash accounting, che detrae al pagamento (con termine ancorato a quel momento, circ. 1/E/2018).
Esempio pratico
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Alfa S.n.c. (impiantistica, volume d’affari 800.000 euro, clienti che pagano a 120 giorni) opta per l’IVA per cassa dal 2026. Fattura a gennaio 100.000 + 22.000 di IVA con incasso ad aprile: l’imposta entra nella liquidazione di aprile, non di gennaio — 22.000 euro di liquidità trattenuta per un trimestre. In cambio, l’IVA sugli acquisti da fornitori pagati a 90 giorni si detrae solo al pagamento. Il saldo di convenienza dipende dal differenziale tra giorni di incasso e giorni di pagamento: per Alfa (120 vs 90) resta positivo.
Domande frequenti
L’IVA per cassa conviene sempre?
No: conviene a chi incassa più lentamente di quanto paga. Chi paga i fornitori a 30 giorni e incassa a 90 guadagna tesoreria; chi lavora con incassi immediati e fornitori a 60 giorni ci perderebbe. E chi ha grossi investimenti programmati deve considerare il rinvio della detrazione.
Gli incassi parziali come si trattano?
L’imposta diventa esigibile pro-quota: incassato il 40% del corrispettivo, si versa il 40% dell’IVA. Lo stesso vale per la detrazione sui pagamenti parziali ai fornitori.
Che differenza c’è con l’esigibilità differita verso la PA?
L’art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972 prevede un differimento specifico per le operazioni verso enti pubblici, oggi largamente assorbito dallo split payment. L’IVA per cassa è un regime generale opzionale del fornitore, con la soglia e il tetto annuale visti sopra.