Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti

La guida

In sintesi

La logica: il debitore è chi compra

Quando il fornitore non è stabilito in Italia, il meccanismo ordinario si inverte (art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972): l’italiano che riceve il bene o il servizio deve assolvere lui l’imposta. Tecnicamente in due modi: integrazione della fattura del fornitore UE (che è già un documento valido) o autofattura vera e propria per i fornitori extra-UE. Con la fatturazione elettronica entrambe le strade passano dallo SDI con un tipo documento dedicato, che alimenta anche l’esterometro.

Quale TD usare

Tipo Quando Esempi
TD17 Servizi ricevuti da soggetti esteri (UE: integrazione; extra-UE: autofattura) Consulenza da studio tedesco, licenze software USA, pubblicità Google/Meta (Irlanda)
TD18 Acquisti intracomunitari di beni (merce che arriva da altro Stato UE) Merce da fornitore francese con trasporto in Italia
TD19 Beni già presenti in Italia ceduti da fornitore non residente (art. 17, co. 2) Acquisto da un deposito italiano di un fornitore olandese; acquisti da San Marino con fattura elettronica del cedente (TD19 obbligatorio)

La distinzione TD18/TD19 è il punto dove si sbaglia di più: conta dove si trova il bene al momento della cessione. Se la merce parte da un magazzino italiano del fornitore estero non è un acquisto intracomunitario: è TD19. Per le importazioni con bolletta doganale, invece, non si trasmette nulla: l’IVA è assolta in dogana.

Il deposito IVA ha codici propri. L’acquisto intracomunitario con introduzione dei beni in deposito si integra con il TD18 (natura N3.6); l’acquisto da un non residente di beni già in Italia che entrano in deposito, o di beni già custoditi nel deposito, si integra con il TD19 (natura N3.6). L’estrazione dei beni dal deposito non è un TD19: si usa il TD22 (estrazione senza versamento) o il TD23 (estrazione con versamento dell’IVA). Il TD17 non si usa se il prestatore estero opera in Italia con una stabile organizzazione, e lo stesso vale per il TD19 se il cedente cede beni tramite una stabile organizzazione italiana (art. 17, quarto comma, DPR 633/1972).

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Termini e registrazione

Il documento va trasmesso allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (acquisti UE) o di effettuazione dell’operazione (extra-UE). L’annotazione segue il doppio registro del reverse charge: a debito nel registro vendite (con riferimento al mese di ricezione, per far confluire l’imposta nella liquidazione giusta) e a credito nel registro acquisti. Per il soggetto con piena detraibilità il saldo è zero; l’IVA diventa un costo reale solo con pro-rata o indetraibilità specifiche.

Se la fattura del fornitore UE non arriva entro il secondo mese successivo a quello dell’operazione, o arriva con un corrispettivo inferiore al reale, il committente deve emettere un’autofattura di regolarizzazione: la trasmette con il tipo documento TD20 (natura N2.1 per servizi o beni già in Italia, N3.2 per gli acquisti intracomunitari) e poi invia il TD17, TD18 o TD19 con l’imposta (art. 46, comma 5, D.L. 331/1993).

Le sanzioni

L’omessa o tardiva trasmissione dei dati delle operazioni estere sconta la sanzione di 2 euro per fattura, con tetto di 400 euro al mese (dimezzabile se si rimedia entro 15 giorni). Ma attenzione: se oltre alla comunicazione manca anche l’assolvimento dell’imposta (integrazione non fatta), si entra nelle sanzioni sostanziali del reverse charge — in misura fissa se l’imposta era detraibile, proporzionale negli altri casi. Il ravvedimento operoso resta la via d’uscita standard.

Esempio pratico

  • Alfa S.r.l. a giugno riceve: la fattura di Meta Ireland per 1.000 euro di pubblicità (TD17, integrazione con IVA 22%: 220 a debito e 220 in detrazione), un carico di componenti dalla Polonia per 15.000 (TD18) e merce comprata dal magazzino di Bologna di un fornitore svizzero (TD19). Tutti e tre i documenti partono per lo SDI entro il 15 luglio e confluiscono nella liquidazione di giugno. Costo IVA effettivo: zero, avendo Alfa piena detraibilità.

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Come si compila un TD17, TD18 o TD19

Nel blocco cedente/prestatore si indicano i dati del fornitore estero con il suo Paese di residenza; nel blocco cessionario/committente i tuoi dati. Il documento si riferisce alla fattura ricevuta (campo «dati fatture collegate») e viene recapitato al solo emittente, cioè a te, perché sei tu a integrare l’IVA. Come data si riporta il mese di ricezione della fattura del fornitore UE, oppure la data dell’operazione se il fornitore è extra-UE. Si espone l’imponibile con l’imposta calcolata da te, oppure la natura se l’operazione non è imponibile o è esente (per esempio N3.4 per un servizio non imponibile, N4 per un’esenzione). Per rettificare una comunicazione si invia un documento dello stesso tipo, con importi positivi o negativi a seconda dell’errore (guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione, aprile 2025).

Per avere le bozze dei registri IVA precompilati l’Agenzia consiglia di trasmettere il documento entro la fine del mese riportato nel campo data. Per i fornitori ammessi al regime transfrontaliero di franchigia si indica la natura N2.2 e il regime fiscale RF20: in quel caso l’invio serve solo alla comunicazione e non ha effetti IVA.

TD17, TD18, TD19 e imposta di bollo da 2 euro

Se l’integrazione espone l’IVA, la regola dell’alternatività IVA/bollo porta a escludere il bollo. Nella guida sul bollo delle fatture elettroniche l’Agenzia esclude i tipi TD16, TD17, TD18 e TD19 dal controllo automatico dell’elenco B; per le integrazioni senza IVA (natura N4 o N3.4) le fonti consultate non danno una risposta esplicita, quindi il caso va verificato sul singolo documento. La regola generale è nella pagina su quando si applica il bollo da 2 euro in fattura.

Fonti

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Da leggere insieme

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Il forfettario deve fare TD17/TD18/TD19?

Sì: anche chi è in regime forfettario deve integrare la fattura o emettere l'autofattura e versare l'IVA, senza poterla detrarre (art. 1, comma 58, L. 190/2014). Il termine di versamento è stato modificato nel 2025 dal D.Lgs. 81/2025: la scadenza esatta non la indichiamo qui finché non la confermiamo sul testo ufficiale.

Serve ancora l'Intrastat acquisti?

Dal 1° gennaio 2022 gli elenchi trimestrali sono soppressi. Gli elenchi degli acquisti restano mensili se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti gli acquisti di beni hanno raggiunto 350.000 euro a trimestre (elenco ai soli fini statistici) o gli acquisti di servizi 100.000 euro; sotto queste soglie non si presenta nulla. La trasmissione dei TD non sostituisce l'Intrastat (determinazione ADM del 23 dicembre 2021, n. 493869).

Posso fare un TD17 cumulativo mensile?

La prassi ammette documenti riepilogativi per fatture dello stesso fornitore nel mese, purché la liquidazione dell'imposta resti corretta; la via maestra resta un documento per fattura, che facilita i controlli incrociati.

Qual è il termine di invio e quanto costa un ritardo?

Il documento va inviato allo SDI entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura del fornitore UE o all'effettuazione dell'operazione per i fornitori extra-UE. Se manca o è tardivo la sanzione è di 2 euro per fattura, con tetto di 400 euro al mese, ridotta alla metà se si rimedia entro 15 giorni (art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997).

Cosa faccio se la fattura del fornitore UE non arriva?

Se non la ricevi entro il secondo mese successivo all'operazione, devi emettere un'autofattura di regolarizzazione con il TD20 (natura N2.1 per servizi o beni già in Italia, N3.2 per acquisti intracomunitari) e poi inviare il TD17, TD18 o TD19 con l'imposta.

Che tipo documento uso per beni introdotti in un deposito IVA?

Per l'acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA si usa il TD18 con natura N3.6; per l'acquisto da un non residente di beni già in Italia che entrano nel deposito, o già al suo interno, il TD19 con natura N3.6. L'estrazione dal deposito non è un TD19: è un TD22 o un TD23.

Il TD17 vale anche se il fornitore ha una stabile organizzazione in Italia?

No. Se il servizio rilevante in Italia è reso tramite una stabile organizzazione nel territorio dello Stato il reverse charge non si applica e il TD17 non va usato; lo stesso vale per il TD19 per le cessioni di beni (art. 17, quarto comma, DPR 633/1972).

I documenti TD17, TD18 e TD19 hanno il bollo?

Se l'integrazione espone l'IVA no, per la regola dell'alternatività. L'Agenzia esclude questi tipi documento dal controllo automatico del bollo; per le integrazioni senza IVA le fonti consultate non danno una risposta esplicita.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.