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In sintesi
- Chi acquista da fornitori esteri è debitore dell’IVA in Italia: assolve l’imposta integrando la fattura UE o emettendo autofattura extra-UE.
- Dal 1° luglio 2022 l’adempimento passa dallo SDI con tre tipi documento: TD17 (servizi dall’estero), TD18 (acquisti intracomunitari di beni), TD19 (beni già in Italia ceduti da non residente).
- Termine di trasmissione: entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura (UE) o all’effettuazione dell’operazione (extra-UE).
- Questo flusso sostituisce il vecchio esterometro lato acquisti: l’omissione sconta 2 euro a fattura (max 400/mese).
- L’IVA si annota a debito e a detrazione nello stesso momento: per chi detrae in pieno l’operazione è neutra.
La logica: il debitore è chi compra
Quando il fornitore non è stabilito in Italia, il meccanismo ordinario si inverte (art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972): l’italiano che riceve il bene o il servizio deve assolvere lui l’imposta. Tecnicamente in due modi: integrazione della fattura del fornitore UE (che è già un documento valido) o autofattura vera e propria per i fornitori extra-UE. Con la fatturazione elettronica entrambe le strade passano dallo SDI con un tipo documento dedicato, che alimenta anche l’esterometro.
Quale TD usare
| Tipo | Quando | Esempi |
|---|---|---|
| TD17 | Servizi ricevuti da soggetti esteri (UE: integrazione; extra-UE: autofattura) | Consulenza da studio tedesco, licenze software USA, pubblicità Google/Meta (Irlanda) |
| TD18 | Acquisti intracomunitari di beni (merce che arriva da altro Stato UE) | Merce da fornitore francese con trasporto in Italia |
| TD19 | Beni già presenti in Italia ceduti da fornitore non residente (art. 17, co. 2) | Acquisto da deposito italiano di un fornitore olandese; beni estratti da deposito IVA |
La distinzione TD18/TD19 è il punto dove si sbaglia di più: conta dove si trova il bene al momento della cessione. Se la merce parte da un magazzino italiano del fornitore estero non è un acquisto intracomunitario: è TD19. Per le importazioni con bolletta doganale, invece, non si trasmette nulla: l’IVA è assolta in dogana.
Termini e registrazione
Il documento va trasmesso allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (acquisti UE) o di effettuazione dell’operazione (extra-UE). L’annotazione segue il doppio registro del reverse charge: a debito nel registro vendite (con riferimento al mese di ricezione, per far confluire l’imposta nella liquidazione giusta) e a credito nel registro acquisti. Per il soggetto con piena detraibilità il saldo è zero; l’IVA diventa un costo reale solo con pro-rata o indetraibilità specifiche.
Se la fattura del fornitore UE non arriva entro il secondo mese successivo all’operazione, scatta l’obbligo di autofattura-denuncia entro il 15 del terzo mese (tipo documento TD20 per le fattispecie di regolarizzazione).
Le sanzioni
L’omessa o tardiva trasmissione dei dati delle operazioni estere sconta la sanzione di 2 euro per fattura, con tetto di 400 euro al mese (dimezzabile se si rimedia entro 15 giorni). Ma attenzione: se oltre alla comunicazione manca anche l’assolvimento dell’imposta (integrazione non fatta), si entra nelle sanzioni sostanziali del reverse charge — in misura fissa se l’imposta era detraibile, proporzionale negli altri casi. Il ravvedimento operoso resta la via d’uscita standard.
Esempio pratico
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Alfa S.r.l. a giugno riceve: la fattura di Meta Ireland per 1.000 euro di pubblicità (TD17, integrazione con IVA 22%: 220 a debito e 220 in detrazione), un carico di componenti dalla Polonia per 15.000 (TD18) e merce comprata dal magazzino di Bologna di un fornitore svizzero (TD19). Tutti e tre i documenti partono per lo SDI entro il 15 luglio e confluiscono nella liquidazione di giugno. Costo IVA effettivo: zero, avendo Alfa piena detraibilità.
Domande frequenti
Il forfettario deve fare TD17/TD18/TD19?
Sì: dal 2024 anche i forfettari sono nell’obbligo di fatturazione elettronica e per gli acquisti esteri devono integrare/autofatturare e versare l’IVA entro il 16 del mese successivo — senza detrazione. È uno dei costi nascosti degli acquisti esteri in regime forfettario.
Serve ancora l’Intrastat acquisti?
Gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni (e dei servizi ricevuti) restano dovuti ai fini statistici sopra le soglie mensili (350.000 euro trimestrali per i beni ai fini fiscali semplificati): la trasmissione TD non li sostituisce.
Posso fare un TD17 cumulativo mensile?
La prassi ammette documenti riepilogativi per fatture dello stesso fornitore nel mese, purché la liquidazione dell’imposta resti corretta; la via maestra resta un documento per fattura, che facilita i controlli incrociati.