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In sintesi
- La nota di variazione in diminuzione (art. 26, D.P.R. 633/1972) consente di recuperare l’IVA versata quando l’operazione viene meno o si riduce: nullità, risoluzione, sconti, abbuoni, mancato pagamento.
- Regola dei termini: se la variazione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti, la nota va emessa entro un anno dall’operazione; negli altri casi (cause “patologiche”) non c’è limite temporale, ma la detrazione va esercitata nei termini ordinari.
- Per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 la nota si emette già all’apertura della procedura (sentenza di fallimento, decreto di ammissione al concordato), senza attendere l’esito infruttuoso.
- Il termine ultimo di emissione è la dichiarazione relativa all’anno in cui si verifica il presupposto; la detrazione, la dichiarazione dell’anno di emissione.
- La variazione in aumento è invece sempre obbligatoria.
Quando si può emettere la nota di credito
L’art. 26 distingue due famiglie di presupposti:
- cause “patologiche” o originarie: dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione del contratto; mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose; applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Qui la nota può essere emessa senza limiti di tempo rispetto all’operazione originaria;
- sopravvenuto accordo tra le parti (o rettifica di inesattezze): la nota è ammessa solo entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Uno sconto concesso dopo, se non era previsto in contratto, cade in questa gabbia temporale.
Sulla prova degli sconti la giurisprudenza si è ammorbidita: la Cassazione n. 27953/2021 ammette che l’accordo di riduzione possa essere documentale, verbale o anche successivo, purché se ne fornisca prova del collegamento con l’operazione originaria. Lo sconto concesso contestualmente all’operazione, invece, va direttamente in fattura.
Insoluti e procedure concorsuali: la svolta del 2021
Per i clienti falliti la vecchia regola imponeva di attendere l’esito infruttuoso della procedura — anni di attesa e riparti finali. Il D.L. 73/2021 ha cambiato il quadro per le procedure avviate dal 26 maggio 2021: la nota di variazione può essere emessa già dalla data di apertura. Il presupposto per ciascuna procedura:
| Procedura | Fatto che legittima la nota | Destinatario |
|---|---|---|
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Sentenza dichiarativa | Curatore |
| Concordato preventivo | Decreto di ammissione | Debitore |
| Liquidazione coatta amministrativa | Provvedimento che la ordina | Commissario liquidatore |
| Amministrazione straordinaria | Decreto che dispone la procedura | Commissario |
| Accordo di ristrutturazione | Decreto di omologa | Debitore |
| Piano attestato di risanamento | Pubblicazione nel registro imprese | Debitore |
Attenzione alle esclusioni: la liquidazione controllata del sovraindebitato non è tra le procedure che legittimano la nota (risposta AE n. 324/2023), mentre la liquidazione generale dei beni di enti ex art. 14 disp. att. c.c. è stata ammessa (risposta n. 88/2024). Per le procedure aperte prima del 26 maggio 2021 resta il vecchio regime: serve l’infruttuosità, e in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi bisogna attenderne l’esito (risposta n. 471/2023).
I termini: emissione e detrazione
La nota va emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si verifica il presupposto (per un fallimento dichiarato a ottobre 2026: entro il 30 aprile 2027). La detrazione si esercita al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno di emissione della nota. Perdere la finestra significa perdere l’IVA: il recupero tardivo via dichiarazione integrativa non è pacifico e va evitato programmando il monitoraggio delle procedure aperte a carico dei clienti.
Se poi il curatore paga
Il meccanismo è simmetrico: se dopo l’emissione della nota il creditore riceve un riparto, deve emettere una nota di variazione in aumento per l’imposta corrispondente a quanto incassato. Il debitore in procedura, dal canto suo, registra la nota ricevuta ma — per fallimento e liquidazione coatta — senza obbligo di riversamento effettivo dell’imposta.
Esempio pratico
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Alfa S.r.l. ha fatturato a Beta S.r.l. 50.000 euro + IVA 11.000 nel 2025, mai incassati. A marzo 2026 il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale di Beta. Alfa può emettere subito la nota di variazione per 11.000 euro di IVA (termine ultimo: dichiarazione IVA 2026, aprile 2027) e detrarre l’imposta, senza attendere il riparto finale. Se nel 2029 il curatore distribuirà ad Alfa 10.000 euro, Alfa emetterà nota in aumento per l’IVA proporzionale.
Domande frequenti
Serve insinuarsi al passivo per emettere la nota?
Per le procedure post 26 maggio 2021 no: la circolare 20/E/2021 ha chiarito che l’insinuazione non è condizione necessaria. Resta però opportuna sul piano civilistico per partecipare ai riparti.
Il mancato pagamento “semplice” (cliente che non paga ma non è in procedura) legittima la nota?
No: fuori dalle procedure serve un’esecuzione individuale rimasta infruttuosa (pignoramento negativo, irreperibilità documentata). Il semplice insoluto, senza azione esecutiva, non basta.
La nota di variazione richiede l’accettazione del cliente?
No: è un documento unilaterale del cedente. Va trasmessa via SDI come nota di credito elettronica (tipo documento TD04) con l’indicazione della fattura rettificata.