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In sintesi
- È esportatore abituale chi nell’anno (o nei 12 mesi) precedente ha registrato esportazioni e operazioni assimilate per più del 10% del volume d’affari.
- Può acquistare e importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA (art. 8, co. 1, lett. c, D.P.R. 633/1972) nel limite del plafond: l’ammontare delle operazioni non imponibili registrate nel periodo di riferimento.
- Il plafond può essere fisso (anno solare precedente) o mobile (12 mesi precedenti): il mobile premia chi cresce, ma richiede una gestione mensile rigorosa.
- Prima dell’acquisto serve la dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente all’Agenzia; il fornitore la riscontra e indica gli estremi in fattura.
- Chi “splafona” può regolarizzare con nota di addebito del fornitore o con autofattura e versamento dell’imposta, sanzioni ravvedibili.
Perché esiste il plafond
Esportazioni e cessioni intracomunitarie sono non imponibili: chi le effettua non addebita IVA a valle ma la paga a monte sugli acquisti, accumulando un credito strutturale. Il plafond rovescia il problema alla fonte: l’esportatore abituale compra senza IVA, evitando di finanziare l’Erario in attesa di rimborsi o compensazioni.
Chi è esportatore abituale e cosa forma il plafond
Il requisito: rapporto tra corrispettivi delle operazioni “plafonabili” registrate e volume d’affari superiore al 10%. Formano il plafond: le esportazioni dirette (art. 8, lett. a e b), le cessioni intracomunitarie, le operazioni assimilate (art. 8-bis), i servizi internazionali (art. 9), le operazioni con San Marino e Vaticano (art. 71) e quelle in base ad accordi internazionali (art. 72), oltre alle cessioni verso depositi IVA nei casi dell’art. 50-bis. Concorrono anche acconti e fatture anticipate (circ. 145/E/1998). Non lo formano, invece, le cessioni a viaggiatori extra-UE (tax free shopping) e le vendite fatte ad altri esportatori abituali su loro dichiarazione d’intento.
Nelle triangolazioni il plafond si sdoppia: il primo cedente ha plafond libero per l’intero fatturato al promotore; il promotore ha plafond libero solo per il margine e vincolato per il costo di acquisto — spendibile unicamente per beni da esportare nello stato originario entro sei mesi.
Fisso o mobile
- Plafond fisso: si utilizza nell’anno l’ammontare delle operazioni registrate nell’anno solare precedente. Semplice, si verifica una volta l’anno;
- plafond mobile: il riferimento sono i dodici mesi precedenti, con ricalcolo mensile (e requisito del 10% verificato mese per mese; utilizzabile solo da chi ha iniziato l’attività da almeno 12 mesi). Si adatta subito alla crescita dell’export, ma esige una contabilità di plafond puntuale.
La scelta si fa col comportamento concludente dall’inizio dell’anno e si comunica nella dichiarazione IVA (quadro VC, dove confluiscono formazione e utilizzo). Le note di variazione in diminuzione sulle operazioni attive riducono il plafond per competenza, anche se la nota di credito non viene emessa (Cass. 30800/2022).
La dichiarazione d’intento
Per ogni fornitore (o singola operazione, con tetto d’importo) l’esportatore trasmette telematicamente all’Agenzia la dichiarazione d’intento; l’Agenzia rilascia ricevuta e il fornitore, prima di fatturare in non imponibilità, deve riscontrarne l’avvenuta presentazione (il controllo è integrato nello SDI) e riportare in fattura gli estremi del protocollo. Il fornitore che fattura senza IVA senza riscontro risponde in proprio dell’imposta. La dichiarazione è revocabile e l’importo è un tetto aggiornabile con nuova dichiarazione.
Splafonamento: come si rimedia
Acquistare oltre il plafond disponibile significa avere ricevuto fatture senza IVA per operazioni che dovevano scontarla. Le vie di regolarizzazione:
- chiedere al fornitore una nota di variazione in aumento con addebito dell’IVA;
- emettere autofattura (denuncia) con versamento diretto di imposta e interessi, presentandola all’ufficio;
- in entrambi i casi la sanzione (dal 100% dell’imposta, ridotta per le violazioni dal settembre 2024 al 70%) è definibile con ravvedimento operoso.
L’IVA regolarizzata resta detraibile: il costo vero dello splafonamento sono sanzioni e interessi — e il rischio di contestazioni a catena sui fornitori.
Esempio pratico
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Alfa S.r.l. nel 2025 ha volume d’affari 2.000.000, di cui 600.000 di esportazioni e cessioni UE (30%: ben oltre il 10%). Nel 2026, con plafond fisso di 600.000, trasmette dichiarazioni d’intento ai tre fornitori principali e acquista materie prime senza IVA fino a quel tetto. A novembre il plafond residuo è 20.000 ma serve un acquisto da 50.000: Alfa lo esegue con IVA ordinaria per l’eccedenza, evitando lo splafonamento.
Domande frequenti
Il plafond si trasferisce con fusioni e conferimenti?
Sì: nelle trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento d’azienda) il plafond segue l’azienda che ha generato le operazioni, senza riduzioni (è confermato anche per la stabile organizzazione che prosegue l’attività, risposta n. 336/2020).
Posso usare il plafond per qualsiasi acquisto?
Quasi: sono esclusi i fabbricati e le aree edificabili (anche in leasing) e i beni/servizi con IVA indetraibile. Per il resto il plafond è unico e libero, qualunque operazione l’abbia formato.
Cosa rischia il fornitore che riceve una dichiarazione d’intento falsa?
Se ha riscontrato telematicamente la dichiarazione ed è in buona fede, la responsabilità resta in capo al dichiarante. Fattura senza riscontro = responsabilità solidale per l’imposta, oltre alle sanzioni.