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In sintesi
- Nel riparto finale i soci possono ricevere, oltre al denaro, beni in natura (tipicamente immobili): serve il loro consenso.
- Per la società l’assegnazione è un realizzo: plusvalenze a valore normale (art. 86, co. 1 e 3 TUIR per i beni patrimoniali e strumentali; ricavi ex art. 85 per i beni merce).
- Per il socio vale l’art. 47, co. 7 TUIR: le somme e il valore normale dei beni ricevuti in sede di liquidazione sono utile per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
- IVA: l’assegnazione ai soci è equiparata a una cessione di beni (art. 2, co. 2, n. 6, D.P.R. 633/1972), con le regole proprie del bene assegnato; in alternativa scattano le imposte proporzionali di registro.
- Periodicamente il legislatore apre finestre di assegnazione agevolata con imposta sostitutiva ridotta: l’ultima si è chiusa il 30 settembre 2025.
Quando l’assegnazione conviene (e quando no)
Se il residuo attivo della liquidazione comprende immobili che i soci vogliono tenere, venderli sul mercato per ripartire denaro sarebbe un passaggio inutile: il piano di riparto può assegnare direttamente i beni. L’operazione però non è fiscalmente indolore: la fuoriuscita del bene dal regime d’impresa è un evento realizzativo per la società e un incasso “in natura” per il socio. La convenienza va sempre misurata su entrambi i lati.
La tassazione in capo alla società
L’assegnazione fa emergere i plusvalori latenti: per i beni strumentali e patrimoniali, la differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto è plusvalenza imponibile (art. 86 TUIR — il co. 3 fa riferimento proprio al valore normale per assegnazioni ai soci e destinazioni estranee); per i beni merce si generano ricavi ex art. 85, co. 2. Nel nuovo regime dell’art. 182 TUIR la plusvalenza concorre al reddito — definitivo — dell’esercizio in cui l’assegnazione avviene, tipicamente l’ultimo.
La tassazione in capo al socio
L’art. 47, co. 7 TUIR detta la regola per il socio persona fisica: le somme e il valore normale dei beni ricevuti in caso di liquidazione (anche concorsuale) costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. In pratica:
- riparto (denaro + valore normale dei beni) fino al costo della partecipazione: restituzione di capitale, non tassata;
- eccedenza: dividendo, con ritenuta a titolo d’imposta del 26% per la persona fisica non imprenditore.
Per il socio società, l’eccedenza segue il regime dei dividendi (esclusione al 95% con i requisiti) o della PEX secondo i casi. Il bene entra nel patrimonio del socio al valore normale assunto per la tassazione: sarà il suo costo fiscale per il futuro.
IVA e registro
L’assegnazione ai soci è espressamente equiparata alla cessione di beni ai fini IVA (art. 2, co. 2, n. 6, D.P.R. 633/1972): per un fabbricato strumentale o abitativo valgono le ordinarie regole di esenzione/imponibilità dell’art. 10, con eventuale rettifica della detrazione se il bene esce in esenzione entro il decennio di osservazione. Fuori campo IVA, l’atto sconta l’imposta di registro proporzionale con le aliquote dei trasferimenti immobiliari (le stesse dell’atto di conferimento: 9%, o 15% per i terreni agricoli, con ipocatastali fisse).
Le finestre agevolate
Proprio per l’onerosità del regime ordinario, il legislatore riapre ciclicamente l’assegnazione agevolata ai soci: imposta sostitutiva ridotta sulla plusvalenza (calcolabile anche sul valore catastale per gli immobili), registro dimezzato e regole di favore sulle riserve. L’ultima finestra, prevista dalla Legge di Bilancio 2025, si è chiusa il 30 settembre 2025; chi liquida oggi applica il regime pieno, salvo attendere un’eventuale riapertura.
Esempio pratico
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In chiusura della liquidazione di Alfa S.r.l. resta un ufficio (costo fiscale 200.000, valore normale 350.000). Tizio, socio unico con partecipazione dal costo di 100.000, se lo fa assegnare. Alfa realizza una plusvalenza di 150.000 nell’ultimo esercizio; Tizio riceve un valore di 350.000 contro un costo di 100.000: i 250.000 di eccedenza sono utile, con ritenuta del 26% (65.000). L’ufficio entra nel suo patrimonio con costo fiscale 350.000.
Domande frequenti
Il valore normale dell’immobile chi lo stabilisce?
La società, ma con criteri difendibili: valori OMI, perizia di stima, comparabili di mercato. Un valore troppo basso espone ad accertamento sia sulla plusvalenza della società sia sull’utile del socio.
Se il riparto è inferiore al costo della partecipazione, la perdita si deduce?
Per la persona fisica non imprenditore il differenziale negativo è una minusvalenza ex art. 67 TUIR, compensabile con plusvalenze della stessa natura nei limiti ordinari. Per i soggetti in regime d’impresa valgono le regole su minusvalenze e svalutazioni delle partecipazioni.
L’assegnazione può avvenire anche durante la liquidazione, come acconto?
Sì, nei limiti dell’art. 2491 c.c.: solo se non incide sulle somme necessarie a pagare i creditori. Fiscalmente l’acconto in natura anticipa gli stessi effetti (realizzo per la società, riparto per il socio).