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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Le cause di scioglimento (art. 2484 c.c.)

Le società di capitali si sciolgono per: decorso del termine; conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (salvo che l’assemblea deliberi le opportune modifiche); impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea; riduzione del capitale sotto il minimo legale (salvo ricostituzione o trasformazione); ipotesi legate al recesso del socio; deliberazione dell’assemblea — la strada della liquidazione volontaria — e le altre cause previste da legge, statuto o atto costitutivo.

Il momento che conta è pubblicitario: gli effetti dello scioglimento decorrono dall’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa o della delibera assembleare. Da quella data gli amministratori conservano la gestione solo ai fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.), e rispondono dei danni da gestione “non conservativa”.

La nomina dei liquidatori

Con la delibera di scioglimento (o subito dopo) l’assemblea nomina i liquidatori — con le maggioranze dell’assemblea straordinaria — determinandone numero, poteri e criteri della liquidazione (art. 2487 c.c.); in caso di stallo provvede il tribunale. I liquidatori subentrano agli amministratori: ricevono da questi i libri sociali, una situazione dei conti e un rendiconto della gestione, e possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione — incluso, se autorizzato, l’esercizio provvisorio dell’impresa o la cessione dell’azienda, spesso il modo migliore per non disperdere valore.

La fase di liquidazione: bilanci e acconti

Se la liquidazione dura più di un esercizio, i liquidatori redigono il bilancio annuale con gli stessi schemi ordinari, adattati alla prospettiva liquidatoria (art. 2490 c.c.), illustrando nella nota integrativa criteri e prospettive. Possono distribuire acconti sul riparto solo se dai bilanci risulta che la distribuzione non incide sulle somme necessarie a pagare i creditori: un acconto imprudente li espone a responsabilità personale (art. 2491 c.c.).

Bilancio finale, riparto e cancellazione

Compiuta la monetizzazione dell’attivo e pagati i debiti, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto (art. 2492 c.c.), depositato presso il registro delle imprese; decorsi 90 giorni senza reclami dei soci, s’intende approvato (art. 2493 c.c.). Segue la richiesta di cancellazione: con l’iscrizione della cancellazione la società si estingue (art. 2495 c.c.), e i creditori rimasti insoddisfatti possono agire solo verso i soci, nei limiti di quanto riscosso, o verso i liquidatori in caso di colpa. I libri sociali restano depositati per dieci anni presso il registro (art. 2496 c.c.).

La revoca: si può tornare indietro

Finché non è iniziata la distribuzione dell’attivo, la società può revocare lo stato di liquidazione e tornare all’attività, con delibera assunta con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie (art. 2487-ter c.c.). La revoca ha effetto solo dopo 60 giorni dall’iscrizione, per dare ai creditori sociali anteriori la possibilità di opporsi — salvo che consti il loro consenso o il pagamento dei dissenzienti.

Il fisco, in breve

L’avvio della liquidazione spezza il periodo d’imposta e apre un regime dedicato: per le liquidazioni iniziate dal 2025 i redditi degli esercizi intermedi sono definitivi, con possibilità di riportare all’indietro la perdita finale se l’operazione si chiude in tempi brevi. Il regime completo — riformato dal D.Lgs. 192/2024 — è nella guida dedicata all’art. 182 TUIR.

Esempio pratico

  • Alfa S.r.l. (soci Tizio e Caio) ha esaurito la propria attività. L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e nomina liquidatore Sempronio, che vende il magazzino e il capannone, incassa i crediti e paga i fornitori e la banca. Dopo due esercizi (con relativi bilanci intermedi) deposita il bilancio finale: attivo residuo 180.000 euro, ripartito 50/50. Nessun reclamo nei 90 giorni: Sempronio chiede la cancellazione e Alfa si estingue.

Domande frequenti

Quanto dura una liquidazione volontaria?

Non c’è un termine di legge: dipende dalla velocità con cui si monetizza l’attivo. Una società senza immobili né contenziosi può chiudere in pochi mesi; la presenza di beni da vendere o cause pendenti allunga i tempi. Lo statuto o la delibera possono fissare criteri e priorità ai liquidatori.

Si può liquidare una società con debiti?

La liquidazione volontaria presuppone che l’attivo basti a pagare i creditori: i liquidatori non possono ripartire nulla ai soci prima. Se l’attivo è insufficiente e la società è insolvente, la strada è la liquidazione giudiziale o gli strumenti del codice della crisi.

Serve il notaio?

Per le società di capitali sì: la delibera di scioglimento e nomina dei liquidatori è assembleare straordinaria, quindi a verbale notarile. Nelle società di persone bastano le forme dell’atto costitutivo, salvo diversa previsione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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