Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Possono trasformarsi in società lucrative solo le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (art. 2545-decies c.c.); la prevalente deve prima perdere la qualifica eliminando le clausole dell’art. 2514.
- Quorum speciali: voto favorevole di almeno la metà dei soci; due terzi se i soci sono meno di cinquanta; regole dedicate sopra i diecimila.
- Il conto salato è la devoluzione ai fondi mutualistici: va versato il valore effettivo del patrimonio, dedotti capitale versato rivalutato e dividendi non distribuiti (art. 2545-undecies c.c.).
- Serve la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale che attesti il valore effettivo del patrimonio.
- Curiosità fiscale: la trasformazione resta in ambito IRES, quindi ai fini delle imposte dirette è neutrale come una trasformazione omogenea.
Chi può trasformarsi (e chi no)
La riforma del 2003 ha aperto alle cooperative la strada verso le società lucrative, prima vietata: l’art. 2545-decies c.c. la riserva però alle cooperative a mutualità non prevalente. Quelle a mutualità prevalente — che hanno goduto delle agevolazioni fiscali in cambio dei vincoli dell’art. 2514 c.c. — non possono trasformarsi direttamente: devono prima dismettere la qualifica (art. 2545-octies c.c.), eliminando le clausole mutualistiche dallo statuto, e solo dopo deliberare la trasformazione. Il percorso in due tappe è ritenuto legittimo dal notariato.
I quorum rafforzati
La delibera richiede il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa. Due varianti:
- cooperative con meno di cinquanta soci: servono i due terzi dei soci;
- cooperative con più di diecimila soci: l’atto costitutivo può consentire la delibera con i due terzi dei votanti, purché in assemblea sia rappresentato almeno il 20% dei soci.
All’esito, gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.
La devoluzione: il vero costo dell’operazione
Il patrimonio accumulato da una cooperativa gode di un vincolo di destinazione mutualistica che la trasformazione non può liberare. L’art. 2545-undecies c.c. impone quindi di devolvere ai fondi mutualistici per la promozione cooperativa il valore effettivo del patrimonio — comprensivo quindi dei plusvalori latenti e dell’avviamento, non il mero dato contabile — dedotti soltanto:
- il capitale versato dai soci, rivalutato;
- i dividendi non ancora distribuiti;
con possibile trattenuta fino a concorrenza del capitale minimo della nuova società. Alla proposta di trasformazione gli amministratori devono allegare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale che attesta il valore effettivo del patrimonio: è la base di calcolo della devoluzione. In sostanza, i soci portano nella nuova S.r.l. ciò che hanno versato — non ciò che la gestione mutualistica ha accumulato.
Regole transitorie distinguono le cooperative preesistenti alla riforma: quelle che rispettavano i vincoli mutualistici devolvono l’intero patrimonio esistente; quelle che non li avevano mai applicati (e non hanno goduto delle agevolazioni) si trasformano senza alcuna devoluzione (art. 223-quinquiesdecies disp. att.).
Procedura e tutele
Per il resto si applica, nei limiti della compatibilità, la disciplina della trasformazione ex art. 2500-sexies c.c.: relazione degli amministratori su motivazioni ed effetti, assegnazione proporzionale delle partecipazioni, consenso dei soci che assumessero responsabilità illimitata (se l’approdo è una società di persone). Trattandosi di trasformazione eterogenea, l’efficacia è differita di 60 giorni per l’opposizione dei creditori (art. 2500-novies c.c.).
Il profilo fiscale
Ai fini delle imposte dirette la trasformazione di cooperativa in S.r.l. non genera realizzo: entrambi i soggetti sono in ambito IRES, quindi opera la neutralità e continuità dei valori propria delle trasformazioni omogenee, pur trattandosi civilisticamente di eterogenea. Il nodo fiscale vero sta a monte: la perdita delle agevolazioni cooperative e il trattamento delle riserve indivisibili, che la devoluzione ai fondi mutualistici assorbe in radice.
Esempio pratico
-
La cooperativa Alfa (30 soci, mutualità non prevalente) vuole diventare S.r.l. Il perito nominato dal tribunale stima il valore effettivo del patrimonio in 1.200.000 euro; il capitale versato e rivalutato dai soci è 300.000. La delibera passa con il voto di 22 soci su 30 (più dei due terzi richiesti sotto i cinquanta soci). Ai fondi mutualistici vanno 900.000 euro; i soci proseguono nella S.r.l. con i 300.000 di capitale. Senza la devoluzione, la trasformazione sarebbe nulla di fatto per il registro delle imprese.
Domande frequenti
Una cooperativa a mutualità prevalente può aggirare il divieto?
Non può trasformarsi direttamente, ma può legittimamente perdere la qualifica (art. 2545-octies c.c.) eliminando le clausole dell’art. 2514 e poi trasformarsi: il passaggio comporta comunque la redazione del bilancio straordinario e “sterilizza” le riserve indivisibili maturate, che restano destinate ai fondi.
Entro quando va eseguita la devoluzione?
La norma non fissa un termine espresso. La prassi la colloca in stretta connessione con l’efficacia della trasformazione: il notaio e il registro delle imprese verificano che l’obbligo sia adempiuto o adeguatamente garantito.
La trasformazione fa perdere le agevolazioni fiscali già godute?
Le agevolazioni maturate in regime mutualistico non vengono “restituite” al fisco: il riequilibrio passa per la devoluzione del patrimonio ai fondi. Dal periodo d’imposta successivo la società è una S.r.l. ordinaria a tutti gli effetti.