Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Chi può trasformarsi (e chi no)

La riforma del 2003 ha aperto alle cooperative la strada verso le società lucrative, prima vietata: l’art. 2545-decies c.c. la riserva però alle cooperative a mutualità non prevalente. Quelle a mutualità prevalente — che hanno goduto delle agevolazioni fiscali in cambio dei vincoli dell’art. 2514 c.c. — non possono trasformarsi direttamente: devono prima dismettere la qualifica (art. 2545-octies c.c.), eliminando le clausole mutualistiche dallo statuto, e solo dopo deliberare la trasformazione. Il percorso in due tappe è ritenuto legittimo dal notariato.

I quorum rafforzati

La delibera richiede il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa. Due varianti:

All’esito, gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

La devoluzione: il vero costo dell’operazione

Il patrimonio accumulato da una cooperativa gode di un vincolo di destinazione mutualistica che la trasformazione non può liberare. L’art. 2545-undecies c.c. impone quindi di devolvere ai fondi mutualistici per la promozione cooperativa il valore effettivo del patrimonio — comprensivo quindi dei plusvalori latenti e dell’avviamento, non il mero dato contabile — dedotti soltanto:

con possibile trattenuta fino a concorrenza del capitale minimo della nuova società. Alla proposta di trasformazione gli amministratori devono allegare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale che attesta il valore effettivo del patrimonio: è la base di calcolo della devoluzione. In sostanza, i soci portano nella nuova S.r.l. ciò che hanno versato — non ciò che la gestione mutualistica ha accumulato.

Regole transitorie distinguono le cooperative preesistenti alla riforma: quelle che rispettavano i vincoli mutualistici devolvono l’intero patrimonio esistente; quelle che non li avevano mai applicati (e non hanno goduto delle agevolazioni) si trasformano senza alcuna devoluzione (art. 223-quinquiesdecies disp. att.).

Procedura e tutele

Per il resto si applica, nei limiti della compatibilità, la disciplina della trasformazione ex art. 2500-sexies c.c.: relazione degli amministratori su motivazioni ed effetti, assegnazione proporzionale delle partecipazioni, consenso dei soci che assumessero responsabilità illimitata (se l’approdo è una società di persone). Trattandosi di trasformazione eterogenea, l’efficacia è differita di 60 giorni per l’opposizione dei creditori (art. 2500-novies c.c.).

Il profilo fiscale

Ai fini delle imposte dirette la trasformazione di cooperativa in S.r.l. non genera realizzo: entrambi i soggetti sono in ambito IRES, quindi opera la neutralità e continuità dei valori propria delle trasformazioni omogenee, pur trattandosi civilisticamente di eterogenea. Il nodo fiscale vero sta a monte: la perdita delle agevolazioni cooperative e il trattamento delle riserve indivisibili, che la devoluzione ai fondi mutualistici assorbe in radice.

Esempio pratico

  • La cooperativa Alfa (30 soci, mutualità non prevalente) vuole diventare S.r.l. Il perito nominato dal tribunale stima il valore effettivo del patrimonio in 1.200.000 euro; il capitale versato e rivalutato dai soci è 300.000. La delibera passa con il voto di 22 soci su 30 (più dei due terzi richiesti sotto i cinquanta soci). Ai fondi mutualistici vanno 900.000 euro; i soci proseguono nella S.r.l. con i 300.000 di capitale. Senza la devoluzione, la trasformazione sarebbe nulla di fatto per il registro delle imprese.

Domande frequenti

Una cooperativa a mutualità prevalente può aggirare il divieto?

Non può trasformarsi direttamente, ma può legittimamente perdere la qualifica (art. 2545-octies c.c.) eliminando le clausole dell’art. 2514 e poi trasformarsi: il passaggio comporta comunque la redazione del bilancio straordinario e “sterilizza” le riserve indivisibili maturate, che restano destinate ai fondi.

Entro quando va eseguita la devoluzione?

La norma non fissa un termine espresso. La prassi la colloca in stretta connessione con l’efficacia della trasformazione: il notaio e il registro delle imprese verificano che l’obbligo sia adempiuto o adeguatamente garantito.

La trasformazione fa perdere le agevolazioni fiscali già godute?

Le agevolazioni maturate in regime mutualistico non vengono “restituite” al fisco: il riequilibrio passa per la devoluzione del patrimonio ai fondi. Dal periodo d’imposta successivo la società è una S.r.l. ordinaria a tutti gli effetti.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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