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Hai un conto estero cointestato con il coniuge, o una delega a operare sul conto di un familiare, e non sai chi deve compilare il quadro RW e per quale importo? È uno dei punti più sbagliati in assoluto, perché la logica del monitoraggio non guarda alla “proprietà” formale ma alla disponibilità delle somme. Due regole spiazzano tutti: ogni cointestatario deve indicare l’intero valore del conto (non la sua metà), specificando poi la propria quota; e chi ha una delega a prelevare su un conto altrui può essere obbligato a dichiararlo, anche se non ne è proprietario. Sbagliare qui significa esporsi a sanzioni su importi che si pensavano “di altri”. Questa guida chiarisce chi dichiara cosa.
Conti cointestati: ognuno indica l’intero
Il principio sorprende: in caso di conto estero cointestato, l’obbligo di monitoraggio riguarda ciascun cointestatario, che deve compilare il quadro RW indicando l’intero ammontare del conto e specificando la propria percentuale di possesso. Non si divide l’importo in dichiarazione: ognuno espone il totale e poi la quota. La soglia dei 15.000 euro per il monitoraggio si valuta sul valore del rapporto, non sulla singola quota.
È un punto che fa la differenza nelle coppie con conto comune all’estero: entrambi compilano il quadro, ciascuno per il proprio.
Delega di firma: conta la “disponibilità”
Qui sta la trappola più insidiosa. Il monitoraggio si fonda sulla disponibilità delle attività, non solo sulla titolarità giuridica. Per questo l’obbligo può estendersi a chi ha una delega a prelevare o comunque il potere di movimentare le somme su un conto intestato ad altri: chi ha questa disponibilità può dover dichiarare l’intero saldo del conto, pur non essendone proprietario.
La distinzione che salva: operare “per sé” o “per il titolare”
Non ogni delega fa scattare l’obbligo. La linea di confine è questa: chi può disporre delle somme nel proprio interesse (vera disponibilità) rientra nel monitoraggio; chi ha invece una mera delega a operare in nome e per conto del titolare — come l’amministratore che movimenta il conto della società, o chi agisce solo su istruzione dell’intestatario — ne resta di norma escluso. La differenza non è nominale: dipende dal potere reale sulle somme. È una valutazione da fare caso per caso, perché sbagliarla costa in entrambe le direzioni.
Due casi pratici
Caso 1 – Tizio e la moglie, conto comune in Austria. Il conto da 40.000 euro è cointestato al 50%. Entrambi compilano il quadro RW indicando l’intero importo (40.000) e la propria quota del 50%. Non basta che lo faccia uno solo per metà.
Caso 2 – Caia, delega sul conto estero della madre. Caia ha la delega a prelevare sul conto della madre e ne dispone liberamente: ha la disponibilità delle somme e può dover dichiarare l’intero saldo. Diverso sarebbe se operasse solo su istruzione della madre, senza un potere proprio.
Gli errori che costano caro
• Dichiarare metà conto se cointestato. Va indicato l’intero, con la propria quota a parte.
• Pensare che dichiari solo l’intestatario. Tutti i cointestatari sono obbligati.
• Ignorare la delega. Chi ha disponibilità delle somme può dover dichiarare l’intero saldo.
• Confondere disponibilità e mera operatività. Operare solo per conto del titolare di norma non obbliga.
• Valutare la soglia sulla quota. I 15.000 si guardano sul valore del conto, non sulla percentuale.
Domande frequenti
Sul conto cointestato dichiaro la mia metà?
No. Ogni cointestatario indica nel quadro RW l’intero ammontare del conto, specificando poi la propria percentuale di possesso. Tutti i cointestatari sono obbligati.
Ho una delega sul conto estero di un familiare: devo dichiararlo?
Può essere sì. Se hai la disponibilità delle somme (potere di prelevare e disporre nel tuo interesse), puoi dover dichiarare l’intero saldo, pur non essendo intestatario.
Qualsiasi delega fa scattare l’obbligo?
No. Chi ha una mera delega a operare in nome e per conto del titolare, senza un potere proprio sulle somme (come un amministratore sul conto sociale), di norma ne è escluso. Conta la disponibilità effettiva.
La soglia dei 15.000 euro vale sulla mia quota?
No, si valuta sul valore massimo del conto nell’anno, non sulla singola quota del cointestatario.
Fonti normative
• D.L. 167/1990, art. 4 — obbligo di monitoraggio fondato sulla disponibilità delle attività
• Prassi dell’Agenzia delle Entrate — cointestazione (intero importo + quota) e delega a operare
• Normativa antiriciclaggio — nozione di disponibilità e potere di movimentazione
Guida aggiornata a giugno 2026. La posizione di cointestatari e delegati dipende dal potere effettivo sulle somme: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.
In sintesi
Sul conto estero cointestato ogni cointestatario indica l'INTERO importo + la quota; chi ha delega a prelevare (disponibilita') puo' dover dichiarare l'intero saldo. Esclusa la mera operativita' per il titolare.