Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

IVIE: l’IMU degli immobili esteri

Istituita dal D.L. 201/2011, colpisce gli immobili esteri a qualsiasi uso destinati, posseduti da persone fisiche residenti (dal 2020 anche enti non commerciali e società semplici — in generale, chi è tenuto al monitoraggio RW). Dal 1° gennaio 2024 l’aliquota è 1,06%, in proporzione a quota e mesi di possesso; l’imposta non è dovuta se non supera i 200 euro di soglia (che corrisponde a circa 26.000 euro di base imponibile).

La base imponibile segue una gerarchia per Paese:

Dall’imposta si detrae la patrimoniale estera pagata sullo stesso immobile (la taxe foncière francese, l’IBI spagnola); per gli immobili UE/SEE anche le imposte reddituali estere non già accreditate ex art. 165. Contropartita di sistema: per gli immobili soggetti a IVIE e non locati non si paga l’IRPEF sul reddito estero (equiparazione all’IMU) — se locati, il canone resta imponibile per i mesi di locazione.

IVAFE: il bollo delle attività estere

Speculare all’imposta di bollo italiana, si applica a prodotti finanziari, conti correnti e libretti detenuti all’estero: aliquota 2 per mille sul valore di mercato al 31 dicembre (o al termine della detenzione), che diventa 4 per mille dal 2024 per i prodotti detenuti in Stati a fiscalità privilegiata. Per conti e libretti l’imposta è fissa: 34,20 euro per conto, dovuta solo se la giacenza media supera 5.000 euro.

Fuori dal perimetro IVAFE (ma non dal monitoraggio RW): le partecipazioni estere non rappresentate da prodotti finanziari, i finanziamenti soci, metalli preziosi e valute — attività per cui in Italia non è previsto il bollo. Escluse anche le attività affidate a intermediari residenti (che applicano il bollo ordinario) e le forme di previdenza complementare estere. Si detrae l’eventuale imposta di bollo pagata nello Stato estero.

Versamenti e dichiarazione

Entrambe si liquidano nel quadro RW (o nel quadro W del 730) e si versano con le regole IRPEF: saldo e acconti alle scadenze ordinarie, ravvedimento possibile. Codici tributo dedicati (4041/4043 per IVIE, 4048 per IVAFE con i rispettivi acconti).

Esempio pratico

  • Caio possiede al 50% un appartamento a Valencia (valor catastral 90.000 euro) e un dossier titoli a Zurigo (280.000 euro al 31/12). IVIE: 90.000 × 50% × 1,06% = 477 euro, meno l’IBI spagnola pagata pro-quota. IVAFE: 280.000 × 2‰ = 560 euro, meno l’eventuale bollo svizzero. L’appartamento, sfitto, non genera IRPEF in Italia. Tutto liquidato nel quadro RW del modello Redditi.

Domande frequenti

L’abitazione principale all’estero paga l’IVIE?

Per chi (caso raro) risiede in Italia ma ha all’estero l’immobile che sarebbe abitazione principale, si applica il regime IMU: esenzione salvo categorie di lusso, che scontano lo 0,4% con detrazione di 200 euro.

Le cripto-attività pagano l’IVAFE?

Pagano un’imposta gemella: il bollo/imposta sul valore delle cripto-attività del 2 per mille, dovuta anche per quelle detenute su exchange esteri o in self-custody, liquidata anch’essa in dichiarazione.

Se il Paese estero non ha un “valore catastale”?

Fuori da UE/SEE si usa il costo d’acquisto (o il valore di mercato in mancanza). Nella UE, se manca un valore catastale utilizzabile, si ripiega sul costo — la circ. 28/E/2012 detta la gerarchia completa.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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