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In sintesi
- IVIE: imposta sul valore degli immobili esteri, dal 2024 all’1,06% (era 0,76%). Base: valore catastale nei Paesi UE/SEE, altrimenti costo d’acquisto o valore di mercato.
- IVAFE: imposta sui prodotti finanziari esteri al 2 per mille; dal 2024 sale al 4 per mille per i prodotti detenuti in Stati black list.
- Conti correnti e libretti: imposta fissa di 34,20 euro, dovuta solo se la giacenza media annua supera 5.000 euro.
- Dall’IVIE si detrae l’imposta patrimoniale estera pagata sullo stesso immobile (e nella UE anche le eventuali eccedenze reddituali non usate ex art. 165); dall’IVAFE l’eventuale bollo estero.
- L’IVIE sostituisce l’IRPEF sugli immobili esteri non locati: niente quadro RL per quelli.
IVIE: l’IMU degli immobili esteri
Istituita dal D.L. 201/2011, colpisce gli immobili esteri a qualsiasi uso destinati, posseduti da persone fisiche residenti (dal 2020 anche enti non commerciali e società semplici — in generale, chi è tenuto al monitoraggio RW). Dal 1° gennaio 2024 l’aliquota è 1,06%, in proporzione a quota e mesi di possesso; l’imposta non è dovuta se non supera i 200 euro di soglia (che corrisponde a circa 26.000 euro di base imponibile).
La base imponibile segue una gerarchia per Paese:
- UE e SEE con scambio di informazioni: il valore catastale locale usato per le patrimoniali (per il Regno Unito post-Brexit si guarda al valore medio della fascia Council Tax, come da prassi);
- altri Paesi: il costo d’acquisto risultante dall’atto o, in mancanza, il valore di mercato.
Dall’imposta si detrae la patrimoniale estera pagata sullo stesso immobile (la taxe foncière francese, l’IBI spagnola); per gli immobili UE/SEE anche le imposte reddituali estere non già accreditate ex art. 165. Contropartita di sistema: per gli immobili soggetti a IVIE e non locati non si paga l’IRPEF sul reddito estero (equiparazione all’IMU) — se locati, il canone resta imponibile per i mesi di locazione.
IVAFE: il bollo delle attività estere
Speculare all’imposta di bollo italiana, si applica a prodotti finanziari, conti correnti e libretti detenuti all’estero: aliquota 2 per mille sul valore di mercato al 31 dicembre (o al termine della detenzione), che diventa 4 per mille dal 2024 per i prodotti detenuti in Stati a fiscalità privilegiata. Per conti e libretti l’imposta è fissa: 34,20 euro per conto, dovuta solo se la giacenza media supera 5.000 euro.
Fuori dal perimetro IVAFE (ma non dal monitoraggio RW): le partecipazioni estere non rappresentate da prodotti finanziari, i finanziamenti soci, metalli preziosi e valute — attività per cui in Italia non è previsto il bollo. Escluse anche le attività affidate a intermediari residenti (che applicano il bollo ordinario) e le forme di previdenza complementare estere. Si detrae l’eventuale imposta di bollo pagata nello Stato estero.
Versamenti e dichiarazione
Entrambe si liquidano nel quadro RW (o nel quadro W del 730) e si versano con le regole IRPEF: saldo e acconti alle scadenze ordinarie, ravvedimento possibile. Codici tributo dedicati (4041/4043 per IVIE, 4048 per IVAFE con i rispettivi acconti).
Esempio pratico
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Caio possiede al 50% un appartamento a Valencia (valor catastral 90.000 euro) e un dossier titoli a Zurigo (280.000 euro al 31/12). IVIE: 90.000 × 50% × 1,06% = 477 euro, meno l’IBI spagnola pagata pro-quota. IVAFE: 280.000 × 2‰ = 560 euro, meno l’eventuale bollo svizzero. L’appartamento, sfitto, non genera IRPEF in Italia. Tutto liquidato nel quadro RW del modello Redditi.
Da leggere insieme
- Quadro RW: chi deve compilarlo e per cosa
- Conto estero aperto o chiuso in corso d’anno
- Conti cointestati e deleghe di firma nel quadro RW
- Credito d’imposta per i redditi esteri (art. 165 TUIR): calcolo, limiti e trappole
Domande frequenti
L'abitazione principale all'estero paga l'IVIE?
Per chi (caso raro) risiede in Italia ma ha all'estero l'immobile che sarebbe abitazione principale, si applica il regime IMU: esenzione salvo categorie di lusso, che scontano lo 0,4% con detrazione di 200 euro.
Le cripto-attività pagano l'IVAFE?
Pagano un'imposta gemella: il bollo/imposta sul valore delle cripto-attività del 2 per mille, dovuta anche per quelle detenute su exchange esteri o in self-custody, liquidata anch'essa in dichiarazione.
Se il Paese estero non ha un "valore catastale"?
Fuori da UE/SEE si usa il costo d'acquisto (o il valore di mercato in mancanza). Nella UE, se manca un valore catastale utilizzabile, si ripiega sul costo — la circ. 28/E/2012 detta la gerarchia completa.