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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La distinzione che quasi tutti sbagliano: detraibilità IVA non è deducibilità del costo

Prima di parlare di percentuali, occorre fissare un punto che genera la maggior parte degli errori in materia di auto e telefono aziendali. Esistono due piani fiscali diversi che vanno tenuti rigorosamente separati:

Sono due cose diverse, con regole e percentuali che spesso non coincidono. Si può avere una certa percentuale di IVA detraibile e una percentuale del tutto diversa di costo deducibile sullo stesso veicolo. Questa guida tratta esclusivamente il piano dell’IVA. Quando si legge che l’auto si detrae al 40%, ci si riferisce all’IVA, non al costo che riduce il reddito.

IVA sull’auto aziendale: le tre casistiche

La detraibilità dell’IVA sui veicoli stradali a motore dipende dall’uso che se ne fa. L’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del DPR 633/1972 distingue tre situazioni principali.

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Situazione del veicolo IVA detraibile Riferimento
Uso promiscuo (aziendale e privato): veicolo non utilizzato esclusivamente nell’attività 40% su acquisto e spese di impiego art. 19-bis1 c.1 lett. c) e d)
Uso esclusivo/strumentale: veicolo utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività 100% art. 19-bis1 c.1 lett. c)
Veicolo oggetto dell’attività propria: concessionari, autoscuole, taxi, noleggio 100% art. 19-bis1 c.1 lett. c)

La percentuale del 40% per l’uso promiscuo si applica sia all’acquisto del veicolo sia alle spese di impiego: carburante, manutenzione, pedaggi. Non vale solo per la fattura d’acquisto.

Esempio illustrativo (ipotesi, numeri tondi)

Ipotizziamo un’impresa che acquista un’auto a uso promiscuo con IVA pari a 4.000 euro. Trattandosi di uso promiscuo, l’IVA detraibile è il 40%: 1.600 euro recuperabili, mentre i restanti 2.400 euro restano un costo. Se nello stesso periodo sostiene 1.000 euro di IVA su manutenzione e carburante (tracciato), ne potrà detrarre il 40%, cioè 400 euro. I numeri sono volutamente tondi e a solo scopo esplicativo.

Attenzione: il 100% in uso esclusivo non si presume. Va dimostrato che il veicolo è impiegato unicamente nell’attività, senza alcun uso privato.

Carburante: la regola del pagamento tracciato e la trappola del contante

Qui si nasconde un errore costoso. Dal 1 luglio 2018 (L. 205/2017), la detrazione dell’IVA su benzina e gasolio acquistati presso i distributori stradali è subordinata al pagamento con mezzi tracciati: carte di credito, carte di debito, carte prepagate.

La conseguenza è netta: se si paga il carburante in contanti, l’IVA è indetraibile. Non importa che l’auto sia strumentale al 100% o che si abbia la fattura corretta: il contante fa perdere la detrazione su quel rifornimento.

La regola del tracciato è un requisito che si aggiunge alle percentuali viste sopra. Prima si verifica che il pagamento sia tracciato; poi si applica la percentuale di detraibilità del veicolo.

Telefonia: la verità sul 50% (prassi, non legge)

Molti credono che esista un obbligo di legge che limita la detrazione IVA della telefonia al 50%. Non è così.

La vecchia limitazione fissa al 50% (prevista dall’art. 19-bis1 lett. g) è stata abrogata dal 2008. Oggi l’art. 19-bis1 non fissa più alcuna percentuale rigida per la telefonia. La detrazione dell’IVA si determina secondo i principi generali dell’art. 19, cioè in base all’inerenza e all’effettivo utilizzo del servizio nell’attività.

Cosa significa in pratica: se una linea, uno smartphone o un abbonamento sono usati esclusivamente per l’attività, l’IVA è in linea di principio detraibile in misura corrispondente all’uso. Se l’uso è misto, va scorporata la quota privata.

Perché allora tanti adottano il 50%? È una scelta prudenziale: applicando cautelativamente il 50% si evita di dover documentare puntualmente la ripartizione tra uso aziendale e uso privato. Ma resta una prassi di cautela, non un obbligo normativo. Chi può dimostrare un uso effettivo diverso ragiona sull’inerenza reale, non su una percentuale imposta dalla legge.

Gli errori più comuni

  1. Confondere IVA e costo. Applicare la percentuale di deducibilità del reddito alla liquidazione IVA, o viceversa. Sono due binari separati: 40% di IVA detraibile sull’auto promiscua non significa 40% di costo deducibile.
  2. Pagare il carburante in contanti. È il modo più rapido per perdere l’IVA su ogni rifornimento, anche su un veicolo strumentale al 100%.
  3. Credere al 50% telefonia come obbligo di legge. Il limite fisso non esiste più dal 2008: oggi conta l’inerenza e l’uso effettivo. Il 50% è prassi, non norma.
  4. Presumere il 100% sull’auto senza prova. L’uso esclusivo va dimostrato; in assenza di prova si ricade nella regola del 40%.

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Domande frequenti

Se uso l’auto sia per lavoro sia per uso personale, quanta IVA detraggo?

Nell’uso promiscuo l’IVA detraibile è il 40%, sia sull’acquisto sia sulle spese di impiego come carburante, manutenzione e pedaggi (art. 19-bis1 c.1 lett. c) e d)).

Ho pagato il pieno in contanti: posso comunque detrarre l’IVA?

No. Dal 1 luglio 2018 la detrazione IVA su benzina e gasolio ai distributori stradali richiede il pagamento tracciato. Il contante rende l’IVA indetraibile, indipendentemente dalla percentuale spettante per il veicolo.

Il telefono aziendale ha davvero un tetto di legge al 50% per l’IVA?

No. Quel limite fisso è stato abrogato dal 2008. La detrazione segue l’inerenza e l’uso effettivo (art. 19). Il 50% è una prassi prudenziale per non dover documentare l’uso privato, non un obbligo normativo.

La percentuale di IVA detraibile coincide con quanto deduco dal reddito?

Non necessariamente. La detraibilità IVA e la deducibilità del costo sono due piani distinti, con regole e percentuali proprie. Questa guida riguarda solo l’IVA.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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