Autore: Andrea Marton

  • Conferimento di partecipazioni tra imprese: il realizzo controllato dell’art. 175 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 175 TUIR regola il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuato tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali.
    • Non è una neutralità ma un “realizzo controllato”: il valore di realizzo è il maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture del conferente e quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario.
    • Se i valori contabili restano allineati ai costi fiscali, la plusvalenza tassata può essere azzerata; se emerge una minusvalenza, l’art. 175 non si applica e si torna al valore normale (artt. 9 e 101 TUIR).
    • La partecipazione conferita deve essere di per sé di controllo (art. 2359, co. 1, nn. 1-2 c.c.) o di collegamento (co. 3): non basta che il conferitario raggiunga il controllo sommando ciò che ha già (risposta AE n. 216/2024).
    • Per i conferimenti di privati non imprenditori il regime di riferimento è invece l’art. 177 (scambio di partecipazioni e realizzo controllato).

    Cosa prevede l’art. 175

    Quando un’impresa conferisce in un’altra società una partecipazione di controllo o di collegamento, la plusvalenza non si calcola sul valore normale ma sul dato contabile: si considera valore di realizzo il maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio nelle scritture del conferente e il valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario. Sono le parti, con le proprie scelte di iscrizione, a “governare” l’emersione del plusvalore — da qui il nome di realizzo controllato: iscrivendo in continuità di valori, l’operazione non fa emergere materia imponibile.

    Il rinvio all’art. 86 TUIR ha un corollario preciso: l’art. 175 opera solo se dall’operazione emerge una plusvalenza. Se il congegno contabile produce una minusvalenza, si applica il regime ordinario del valore normale (artt. 9 e 101 TUIR): il legislatore non consente di “fabbricare” minusvalenze deducibili con i valori di iscrizione.

    I requisiti

    • Soggettivo: conferente e conferitario devono essere residenti in Italia e agire nell’esercizio di impresa commerciale. Resta fuori la persona fisica che detiene la partecipazione al di fuori dell’impresa. La società le cui partecipazioni sono conferite, invece, può anche essere estera.
    • Oggettivo: la partecipazione conferita deve integrare il controllo ex art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2 c.c. (maggioranza dei voti o influenza dominante in assemblea) oppure il collegamento ex co. 3 (influenza notevole, presunta con il 20% dei voti, 10% per le quotate). È escluso il controllo da vincoli contrattuali (n. 3), che non si trasferisce con il titolo, e sono escluse azioni privilegiate o di risparmio senza voto.

    Con la risposta n. 216/2024 l’Agenzia ha ribadito la lettura della circ. 57/E/2008: conta che la partecipazione conferita sia di per sé di controllo o collegamento — non rientra nell’art. 175 il conferimento di una quota minore che consenta al conferitario di raggiungere il controllo sommandola a ciò che già possiede.

    175 o 177? Le differenze che contano

    Art. 175 Art. 177, co. 2 e 2-bis
    Chi può conferire Solo soggetti in regime d’impresa residenti Anche persone fisiche non imprenditori
    Oggetto Partecipazione già di controllo o collegamento Partecipazioni che fanno acquisire o integrare il controllo al conferitario (co. 2) o qualificate verso holding unipersonali (co. 2-bis)
    Meccanismo Maggiore tra i due valori contabili Valore di realizzo = incremento di patrimonio netto della conferitaria

    Nella pratica professionale l’art. 177 è oggi il cavallo di battaglia delle riorganizzazioni in holding, proprio perché si apre ai privati; l’art. 175 resta il regime dei riassetti infragruppo tra società operative.

    Attenzione all’anzianità e alla PEX

    Il conferimento ex art. 175 è pur sempre un atto di realizzo: la partecipazione ricevuta dal conferente è iscritta ex novo e da quel momento decorrono i requisiti di possesso. Se la partecipazione conferita aveva i requisiti PEX, la plusvalenza (eventualmente) emersa gode dell’esenzione; il regime della partecipazione ricevuta in cambio va invece ricostruito daccapo. È una differenza strutturale rispetto alla neutralità del conferimento d’azienda ex art. 176, dove l’anzianità si eredita.

    Esempio pratico

    • Alfa S.p.A. detiene il 60% di Gamma S.r.l. (costo fiscale e contabile 500) e lo conferisce nella controllata Beta S.r.l. per razionalizzare la catena. Beta iscrive la partecipazione Gamma a 500 e Alfa iscrive le nuove quote Beta a 500: il valore di realizzo (maggiore tra i due) coincide con il costo — plusvalenza zero. Se Beta avesse iscritto Gamma a 800, Alfa avrebbe realizzato una plusvalenza di 300, eventualmente esente al 95% con i requisiti PEX.

    Domande frequenti

    Il regime dell’art. 175 è opzionale?

    No: quando ricorrono i presupposti (soggetti in regime d’impresa residenti, partecipazione di controllo o collegamento, emersione di plusvalenza) è il criterio legale di determinazione del corrispettivo. Le parti lo “pilotano” solo attraverso i valori di iscrizione.

    Posso usare l’art. 175 per conferire una partecipazione del 5%?

    No, salvo che quel 5% integri comunque un’influenza notevole dimostrabile: fuori dal controllo e dal collegamento si applica il valore normale ex art. 9 TUIR. Per i conferimenti “verso holding” dei privati la strada è l’art. 177, co. 2-bis con i suoi requisiti di qualificazione.

    Cosa succede se emerge una minusvalenza?

    L’art. 175 non opera: la minusvalenza va misurata con il criterio del valore normale e la sua deducibilità segue le regole ordinarie (artt. 9 e 101 TUIR), con i limiti previsti per le partecipazioni PEX.

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  • Conferimento di immobile in società: tasse, perizia e alternative

    In sintesi

    • Il conferimento di un immobile “isolato” è fiscalmente una cessione a titolo oneroso: la plusvalenza si calcola sul valore normale (art. 9 TUIR).
    • Imposta di registro: 9% (15% per i terreni agricoli), con minimo di 1.000 euro; ipotecaria e catastale fisse a 50 euro ciascuna.
    • Per i fabbricati strumentali in campo IVA: registro fisso 200 euro, ma ipotecaria al 3% e catastale all’1%.
    • Se l’immobile viaggia dentro un’azienda o un ramo d’azienda, tutto cambia: neutralità ex art. 176 TUIR e imposte fisse.
    • Per separare gli immobili da una società operativa, la scissione immobiliare è di regola più efficiente del conferimento.

    Il conferimento immobiliare è una vendita (per il fisco)

    Chi intesta un immobile a una società ricevendo in cambio quote o azioni compie, per il fisco, un atto realizzativo: il corrispettivo è il valore normale del bene (art. 9 TUIR). Le conseguenze dipendono da chi conferisce:

    • impresa: plusvalenza d’impresa tassata in via ordinaria (con possibile rateizzazione se il bene era posseduto da almeno tre anni);
    • privato: si applicano le regole dei redditi diversi (art. 67 TUIR) — la plusvalenza è imponibile se il fabbricato è ceduto entro cinque anni dall’acquisto (fuori i casi di esenzione, come l’abitazione principale), mentre per i terreni edificabili è imponibile sempre.

    Le imposte indirette

    Oggetto conferito Registro Ipotecaria Catastale
    Fabbricati e terreni (fuori campo IVA) 9% (minimo € 1.000) € 50 € 50
    Terreni agricoli 15% (minimo € 1.000) € 50 € 50
    Fabbricati strumentali in campo IVA € 200 3% 1%
    Immobile dentro azienda/ramo € 200 € 200 € 200

    La base imponibile del registro è il valore venale dell’immobile. Un regime particolare (art. 4, lett. a, n. 2 della Tariffa) prevede il registro al 4% — con ipotecaria 2% e catastale 1% — per i conferimenti di fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali non suscettibili di altra destinazione, e delle aree destinate a costruirli, purché l’edificazione si completi entro cinque anni.

    Serve sempre la perizia

    Sul piano societario l’immobile è un bene in natura: la stima giurata è obbligatoria — esperto designato dal tribunale nella S.p.A. (art. 2343 c.c.), revisore scelto dalle parti nella S.r.l. (art. 2465 c.c.). Le regole complete sono nella guida al conferimento di beni in natura.

    Le alternative da valutare prima

    • Conferimento dell’azienda che contiene l’immobile: se l’immobile fa parte di un complesso aziendale, conferire l’azienda intera è neutrale ex art. 176 TUIR e sconta le imposte fisse — la differenza di costo fiscale può essere enorme;
    • scissione immobiliare: se gli immobili sono già in una società e l’obiettivo è separarli dall’attività operativa, la scissione è neutrale ai fini diretti e sconta le fisse — il conferimento, al confronto, è quasi sempre più caro;
    • vendita alla società: rispetto al conferimento cambia la contropartita (denaro invece di quote) ma il carico fiscale è analogo; il conferimento evita l’esborso finanziario.

    Esempio pratico

    • Tizio, privato, ha comprato nel 2020 un capannone a 400.000 euro; oggi vale 600.000 e vuole intestarlo alla sua Alfa S.r.l. Conferimento nel 2026: sono passati più di cinque anni, quindi nessuna plusvalenza IRPEF; ma il registro costa il 9% su 600.000 = 54.000 euro (più 100 di ipocatastali e la perizia). Se il capannone fosse dentro l’impresa individuale di Tizio, conferire l’intera azienda costerebbe 600 euro di imposte fisse in neutralità fiscale: la struttura dell’operazione vale 50.000 euro di differenza.

    Domande frequenti

    Posso conferire l’immobile al valore catastale per pagare meno registro?

    No: il prezzo-valore (valutazione automatica catastale) si applica alle cessioni a persone fisiche per abitazioni, non ai conferimenti in società. La base imponibile è il valore venale, e l’ufficio può rettificarlo.

    Il conferimento a favore della mia S.r.l. unipersonale è sindacabile?

    L’operazione è legittima; l’attenzione del fisco si concentra sulla congruità del valore e, se la società poi rivende, sull’eventuale disegno complessivo. La perizia ben motivata è la prima difesa.

    Conferire l’usufrutto invece della proprietà cambia le imposte?

    Il conferimento di diritti reali di godimento segue le stesse regole proporzionali; la base imponibile è il valore del diritto calcolato con i coefficienti fiscali. Resta realizzativo ai fini delle dirette.

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  • Conferimento d’opera e servizi nella S.r.l.: come funziona la garanzia dell’art. 2464

    In sintesi

    • Nella S.r.l. il socio può conferire la propria opera o i propri servizi a favore della società (art. 2464, co. 6 c.c.).
    • Condizione: l’intero valore assegnato al conferimento deve essere garantito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria; se l’atto costitutivo lo consente, il socio può sostituirle con un versamento in denaro a titolo di cauzione.
    • Nella S.p.A. il conferimento di opera e servizi è vietato (art. 2342, co. 5 c.c.): l’apporto di lavoro può passare solo da strumenti diversi dal capitale, come gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, co. 6 c.c.).
    • Il valore dell’opera va comunque asseverato con la relazione di stima ex art. 2465 c.c., come ogni conferimento diverso dal denaro.
    • Se il socio non esegue la prestazione promessa, la società escute la garanzia: il capitale resta integro.

    Perché il lavoro può essere capitale (solo) nella S.r.l.

    La riforma del 2003 ha costruito la S.r.l. come società “personalizzabile”: l’art. 2464, co. 2 c.c. ammette il conferimento di tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, e il co. 6 vi include espressamente la prestazione d’opera o di servizi del socio. È la porta d’ingresso in società per chi apporta competenze — il professionista, l’artigiano, il manager — senza immobilizzare denaro.

    Il problema è la garanzia del capitale: una prestazione futura può non essere mai eseguita. La soluzione del codice è assicurativa: polizza o fideiussione bancaria che garantiscano, per l’intero valore assegnato, gli obblighi assunti dal socio. Se l’atto costitutivo lo prevede, polizza e fideiussione possono essere sostituite dal versamento di una cauzione in denaro di pari importo presso la società.

    Come si struttura l’operazione

    • identificazione della prestazione: l’atto costitutivo descrive opera o servizi promessi, durata e modalità — più il perimetro è preciso, più semplice sarà valutare l’adempimento;
    • stima del valore: serve la relazione giurata di un revisore legale ex art. 2465 c.c., come per i beni in natura;
    • garanzia: la polizza o fideiussione copre l’intero valore imputato a capitale e deve restare efficace finché la prestazione non è integralmente eseguita;
    • liberazione progressiva: man mano che l’opera viene eseguita, il conferimento si considera liberato e la garanzia può ridursi in proporzione.

    Se il socio non adempie

    In caso di inadempimento la società non subisce il buco di capitale: escute la polizza o la fideiussione e incassa il valore garantito. Si applica inoltre la disciplina del socio moroso (art. 2466 c.c.): diffida, divieto di voto e, all’esito, vendita coattiva della quota o esclusione con riduzione del capitale.

    La S.p.A.: divieto e alternative

    Nella S.p.A. l’art. 2342, co. 5 c.c. è netto: le prestazioni di opera o di servizi non possono formare oggetto di conferimento. La rigidità discende dalla disciplina europea sul capitale delle società azionarie. Le alternative pratiche:

    • strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, co. 6 c.c.): emessi a fronte dell’apporto di opera e servizi, attribuiscono diritti patrimoniali o anche amministrativi — ma non fanno capitale e non danno la qualità di socio;
    • prestazioni accessorie (art. 2345 c.c.): obblighi di fare a carico di azionisti che hanno già conferito denaro o beni, remunerati a parte;
    • lavoro remunerato con piani di stock option o compensi ordinari, fuori dallo schema del conferimento.

    Cenni fiscali

    Per il socio d’opera il conferimento non genera reddito al momento dell’apporto: la quota ricevuta remunera una prestazione che sarà eseguita nel tempo. La prassi qualifica i redditi in funzione del rapporto sottostante (lavoro autonomo o impresa) man mano che la prestazione viene resa; la costruzione concreta va calibrata con attenzione, anche sul fronte IVA e previdenziale.

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio costituiscono Alfa S.r.l. (capitale 50.000 euro). Caio versa 30.000 in denaro; Tizio, ingegnere, conferisce tre anni della propria attività di direzione tecnica, stimata 20.000 euro da un revisore ex art. 2465 c.c., e consegna una fideiussione bancaria di pari importo. Dopo un anno Tizio smette di collaborare: la società lo diffida ex art. 2466 c.c. ed escute la fideiussione per il valore non ancora liberato.

    Domande frequenti

    Il socio d’opera vota e partecipa agli utili come gli altri?

    Sì: il suo conferimento è capitale a tutti gli effetti, la quota attribuisce diritti pieni. Restano ferme le eventuali diverse pattuizioni statutarie sulla ripartizione (art. 2468 c.c.).

    La polizza può coprire solo una parte del valore?

    No: la garanzia deve coprire per l’intero valore gli obblighi assunti. Una copertura parziale renderebbe il conferimento non conforme all’art. 2464, co. 6 c.c.

    Nelle società di persone serve la garanzia?

    No: nella S.n.c. e nella S.a.s. il socio d’opera è figura tradizionale e non è richiesta alcuna polizza, perché non esiste un vincolo di capitale minimo da proteggere; la sua partecipazione agli utili, se non pattuita, è determinata dal giudice secondo equità (art. 2263 c.c.).

    Da leggere insieme

  • Conferimento di beni in natura: perizia di stima, regole S.p.A. e S.r.l.

    In sintesi

    • Chi conferisce beni in natura o crediti deve garantire che il capitale sottoscritto corrisponda a valori reali: serve una relazione giurata di stima.
    • Nella S.p.A. l’esperto è designato dal tribunale (art. 2343 c.c.); nella S.r.l. è scelto dalle parti tra revisori legali o società di revisione (art. 2465 c.c.).
    • Nella S.p.A. gli amministratori devono rivedere la stima entro 180 giorni: se il valore risulta inferiore di oltre un quinto, scattano riduzione del capitale, integrazione in denaro o recesso del socio.
    • L’art. 2343-ter consente di saltare la perizia in tre casi: valori mobiliari al prezzo medio ponderato di mercato, fair value da bilancio revisionato, valutazione di un esperto indipendente non anteriore a sei mesi.
    • Fiscalmente il conferimento di beni singoli è realizzativo: la plusvalenza si calcola sul valore normale (art. 9 TUIR) — a differenza del conferimento d’azienda, che è neutrale.

    Cosa si può conferire

    Oltre al denaro, in società possono entrare immobili, macchinari, marchi, brevetti, crediti, partecipazioni: qualunque entità economica suscettibile di valutazione oggettiva. Il limite è la funzione di garanzia del capitale: i creditori sociali fanno affidamento su quei valori, e per questo la legge presidia il conferimento in natura con la stima di un esperto. Regole diverse valgono per le prestazioni d’opera e di servizi, conferibili solo nella S.r.l. con apposite garanzie.

    La perizia nella S.p.A. (art. 2343 c.c.)

    Chi conferisce beni in natura o crediti in una S.p.A. deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale del luogo in cui la società ha sede. La relazione descrive i beni, attesta che il loro valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale (e dell’eventuale sovrapprezzo) e indica i criteri seguiti. Le azioni corrispondenti restano inalienabili fino al controllo della stima.

    Entro 180 giorni dal conferimento gli amministratori devono verificare le valutazioni. Se emerge che il valore dei beni è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale annullando le azioni scoperte; il socio può evitarlo versando la differenza in denaro, oppure recedere con restituzione del conferimento.

    Quando la perizia non serve: l’art. 2343-ter

    Per snellire le operazioni, il codice esonera dalla relazione ex art. 2343 tre categorie di conferimenti:

    • valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, se valutati a un prezzo non superiore al prezzo medio ponderato di negoziazione su mercati regolamentati nei sei mesi precedenti;
    • beni valutati al fair value risultante dal bilancio dell’esercizio precedente, sottoposto a revisione legale senza rilievi;
    • beni valutati da un esperto indipendente dotato di adeguata professionalità, con relazione non anteriore a sei mesi.

    Gli amministratori restano però custodi dell’attualità dei valori: se fatti nuovi li hanno alterati sensibilmente, devono procedere a una nuova valutazione (art. 2343-quater c.c.).

    La S.r.l.: regole più leggere (art. 2465 c.c.)

    Nella S.r.l. la relazione giurata è redatta da un revisore legale o da una società di revisione scelti direttamente dal conferente: niente designazione giudiziale e niente revisione obbligatoria a 180 giorni. La stima serve anche per gli acquisti “pericolosi”: beni o crediti comprati dalla società, per un corrispettivo pari o superiore al 10% del capitale, da soci fondatori, soci o amministratori nei due anni dall’iscrizione (art. 2465, co. 2).

    Il profilo fiscale: operazione realizzativa

    Ai fini delle imposte dirette il conferimento di beni singoli è equiparato alla cessione a titolo oneroso: il corrispettivo è il valore normale dei beni conferiti (art. 9 TUIR) e l’eventuale plusvalenza è tassata in capo al conferente. La neutralità è riservata al conferimento d’azienda o ramo d’azienda (art. 176 TUIR) e ai conferimenti di partecipazioni nei regimi speciali degli artt. 175 e 177. Conferire il singolo capannone, il marchio o il macchinario fa emergere il plusvalore latente: la scelta tra conferire il bene o l’azienda che lo contiene va quindi pesata prima.

    Esempio pratico

    • Tizio conferisce nella costituenda Alfa S.r.l. un macchinario industriale valutato 300.000 euro. Sceglie come esperto una società di revisione, che assevera la stima (art. 2465 c.c.): il capitale è liberato. Il macchinario era nell’impresa individuale di Tizio a un costo fiscale di 180.000 euro: il conferimento realizza una plusvalenza di 120.000 euro sul valore normale, tassata come una vendita.

    Domande frequenti

    Chi paga l’esperto e chi risponde della stima?

    I costi gravano di regola sul conferente. L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi (art. 2343, co. 2 c.c., che richiama la responsabilità del consulente tecnico del giudice).

    Posso conferire un credito che vanto verso un terzo?

    Sì: i crediti sono espressamente conferibili con le stesse regole di stima dei beni in natura. Il conferente risponde dell’insolvenza del debitore nei limiti dell’art. 1267 c.c.

    Nella S.r.l. serve la revisione della stima dopo 180 giorni?

    No: il controllo successivo degli amministratori è previsto solo per la S.p.A. (art. 2343, co. 3 c.c.). Nella S.r.l. la tutela si concentra sulla qualificazione professionale dell’esperto, che deve essere un revisore legale.

    Da leggere insieme

  • Conferimento d’azienda e art. 176 TUIR: neutralità fiscale, PEX e cessione della partecipazione

    In sintesi

    • Il conferimento d’azienda tra soggetti in regime d’impresa è fiscalmente neutrale (art. 176 TUIR): nessuna plusvalenza tassata, il conferitario subentra nei valori fiscali del conferente.
    • La partecipazione ricevuta eredita l’anzianità dell’azienda conferita: ai fini PEX si considera iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie fin dai bilanci in cui erano iscritti i beni dell’azienda.
    • Il co. 3 dell’art. 176 dichiara espressamente non elusivo il conferimento seguito dalla cessione della partecipazione in regime PEX.
    • I maggiori valori iscritti dal conferitario non sono riconosciuti, salvo affrancamento con imposta sostitutiva (dal 2024: aliquota unica del 18%, più 3% IRAP — D.Lgs. 192/2024).
    • Attenzione al registro: sull’accoppiata conferimento+cessione la giurisprudenza è stata a lungo divisa, ma il nuovo art. 20 del Testo unico registro (L. 205/2017) limita l’interpretazione al contenuto dell’atto.

    Come funziona la neutralità

    Il conferimento d’azienda effettuato tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali non costituisce realizzo di plusvalenze né di minusvalenze: è il regime naturale — e obbligatorio — dell’art. 176 TUIR. Il meccanismo è a doppio binario:

    • il conferente assume come valore fiscale della partecipazione ricevuta lo stesso valore fiscale che aveva l’azienda conferita;
    • il conferitario subentra nella posizione del conferente per tutti gli elementi dell’attivo e del passivo, compreso l’avviamento: qualunque sia il valore a cui lo iscrive in contabilità, fiscalmente vale quello che aveva in capo al conferente.

    I plusvalori latenti non spariscono: restano “congelati” nel doppio binario e emergeranno solo con un futuro atto realizzativo — oppure vengono affrancati.

    L’anzianità della partecipazione: il ponte verso la PEX

    La regola più preziosa è quella sull’anzianità. Le partecipazioni ricevute in cambio dell’azienda si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie fin dai bilanci in cui erano iscritti i beni dell’azienda conferita: il requisito di iscrizione e quello di possesso ai fini della participation exemption (art. 87 TUIR) non ripartono da zero. Specularmente, per il conferitario le aziende ricevute si considerano possedute anche per il periodo di possesso del conferente, ad esempio ai fini del possesso triennale che consente di rateizzare le plusvalenze (circ. 57/E del 25 settembre 2008).

    Conferimento e cessione della partecipazione: non è elusione

    Il co. 3 dell’art. 176 mette nero su bianco che non costituisce operazione elusiva il conferimento dell’azienda in regime di continuità fiscale — tipicamente in una newco — seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta per beneficiare dell’esenzione PEX (art. 87 per i soggetti IRES, art. 58 per imprenditori individuali e società di persone). È la via maestra per vendere un’azienda tassando solo il 5% della plusvalenza in capo alla società conferente, ed è lo stesso schema che il legislatore incentiva rispetto alla cessione diretta dell’azienda, interamente imponibile.

    La prassi recente conferma: la risposta n. 260 del 21 marzo 2023 ha ribadito la legittimità dello schema, e la n. 503 del 12 ottobre 2022 lo ha ammesso anche quando alla cessione segue la fusione della newco nell’acquirente, pure sul versante delle imposte indirette. Il perimetro però non è illimitato: la risposta n. 185 dell’11 giugno 2019 ha giudicato abusiva la trasformazione di una S.n.c. in S.r.l. preordinata al conferimento e alla cessione, costruita al solo scopo di intercettare la PEX riservata ai soggetti IRES.

    Il fronte dell’imposta di registro

    Sul registro la storia è stata più tormentata: per anni la Cassazione ha riqualificato conferimento+cessione come cessione d’azienda, applicando l’imposta proporzionale, contro l’orientamento della giurisprudenza di merito e della dottrina (norma di comportamento ADC n. 186/2012), favorevoli alla tassazione autonoma dei due atti in misura fissa. Il legislatore è intervenuto riscrivendo l’art. 20 del D.P.R. 131/1986 (L. 205/2017): l’imposta si applica secondo il contenuto del singolo atto, senza elementi extratestuali né atti collegati. Su questa base lo schema oggi sconta il registro in misura fissa.

    Affrancamento dei maggiori valori

    Il conferitario può ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti (avviamento compreso) con l’imposta sostitutiva dell’art. 176, co. 2-ter: dal 2024 l’aliquota è unica al 18%, più il 3% per l’IRAP (D.Lgs. 192/2024, che ha sostituito i vecchi scaglioni 12-14-16%), versata in unica soluzione. L’affrancamento conviene quando i maggiori ammortamenti deducibili ripagano l’imposta in tempi ragionevoli.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. vuole vendere il proprio ramo produttivo (valore fiscale 400, valore di mercato 1.000). Cessione diretta: plusvalenza 600 interamente imponibile. Con l’art. 176: Alfa conferisce il ramo nella newco Beta S.r.l. (neutrale), la partecipazione eredita l’anzianità del ramo e — verificati i requisiti PEX — la vendita delle quote di Beta a 1.000 genera una plusvalenza esente al 95%: imponibile 30 invece di 600. Lo schema è espressamente non elusivo ex art. 176, co. 3.

    Domande frequenti

    La neutralità dell’art. 176 è facoltativa?

    No: per i conferimenti d’azienda tra soggetti in regime d’impresa è il regime obbligatorio. Non è possibile optare per il realizzo dei plusvalori, se non affrancandoli a posteriori con l’imposta sostitutiva.

    L’acquirente delle quote eredita valori fiscali bassi: è un problema?

    Sì, è il rovescio della medaglia: i plusvalori restano latenti nella società acquistata. Per questo nella trattativa il compratore sconta spesso sul prezzo la fiscalità differita, oppure valuta l’affrancamento al 18%+3%.

    Quanto tempo deve passare tra conferimento e cessione?

    Nessun termine minimo: la non elusività è espressa (art. 176, co. 3) e prescinde dall’intervallo. Restano sindacabili solo le operazioni preparatorie artificiose, come la trasformazione preordinata della risposta 185/2019.

    Da leggere insieme

  • Scissione negativa: si può scindere un patrimonio netto contabile negativo?

    In sintesi

    • Si parla di scissione negativa quando il compendio assegnato alla beneficiaria ha un patrimonio netto contabile negativo (passività superiori alle attività iscritte).
    • La prassi notarile la ritiene ammissibile se il valore economico reale del compendio — incluso l’avviamento — è positivo: i valori contabili non esprimono i plusvalori latenti.
    • È invece inammissibile la scissione “realmente negativa”: se anche il valore effettivo è negativo non può esistere alcun rapporto di cambio e l’operazione contrasta con la causa stessa della scissione.
    • Verso una beneficiaria newco, l’imputazione del disavanzo da concambio (con perizia di stima ex art. 2343 c.c.) è la condizione che rende possibile l’operazione.
    • Nella scissione verso beneficiaria preesistente e capiente, il compendio negativo viene assorbito dal patrimonio della beneficiaria.

    Il problema

    Nella scissione la beneficiaria riceve una porzione di patrimonio e assegna in cambio proprie partecipazioni ai soci della scissa. Ma se la porzione trasferita ha più debiti che attività contabili — un ramo con forte indebitamento bancario e immobili iscritti a costi storici, per esempio — che cosa si “concambia”? Il tema, non regolato espressamente dal codice, è stato risolto dalla prassi notarile (orientamenti del Triveneto e massime milanesi) distinguendo tra valori contabili e valori reali.

    Contabile negativo, reale positivo: si può fare

    Se il compendio scisso ha un patrimonio netto contabile negativo ma un valore economico effettivo positivo — grazie a plusvalori latenti su immobili, marchi, avviamento — la scissione è legittima: il rapporto di cambio si costruisce sui valori reali, che sono quelli che contano per i soci. Le modalità operative dipendono dalla beneficiaria:

    • beneficiaria preesistente: il compendio contabilmente negativo si innesta su un patrimonio già capiente; l’aumento di capitale a servizio del concambio è coperto dai valori effettivi, e la congruità del rapporto di cambio è asseverata dagli esperti;
    • beneficiaria di nuova costituzione: la newco non ha un patrimonio proprio su cui assorbire il negativo contabile. La strada è l’imputazione del disavanzo da concambio agli elementi dell’attivo e, per la differenza, ad avviamento (art. 2504-bis, co. 4 c.c., richiamato per la scissione); poiché così si forma capitale non coperto da valori già iscritti, serve la relazione di stima ex art. 2343 c.c., affidabile agli stessi esperti della relazione sul concambio. In questo caso l’imputazione del disavanzo non è una facoltà: è la condizione per dare corso all’operazione.

    Reale negativo: non si può fare

    Se anche il valore effettivo del compendio (avviamento compreso) è negativo, la scissione è preclusa: non può sussistere alcun rapporto di cambio, perché ai soci della scissa non spetterebbe nulla in concambio di un “regalo di debiti”. Una scissione realmente negativa sarebbe inoltre priva di utilità per la beneficiaria e altererebbe il valore delle partecipazioni preesistenti, in contrasto con la causa dell’operazione. Chi deve liberarsi di un ramo in perdita strutturale deve percorrere altre strade: ricapitalizzare prima, cedere con accollo e prezzo negativo pattuito contrattualmente, o passare dalla liquidazione.

    Profili fiscali

    La neutralità dell’art. 173 TUIR opera anche nella scissione negativa ammissibile: nessun realizzo, subentro nei valori fiscali. L’avviamento e i maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo non sono riconosciuti fiscalmente, salvo affrancamento con imposta sostitutiva (dal 2024: aliquota unica del 18%, più 3% IRAP, per effetto del D.Lgs. 192/2024). Attenzione anche alla sorte delle perdite fiscali: il limite del patrimonio netto, calcolato su un compendio contabilmente negativo, di regola azzera le perdite trasferibili con esso.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. vuole scindere il ramo alberghiero: attività contabili 800, debiti 1.000 (netto contabile −200), ma l’immobile alberghiero ha un plusvalore latente di 700 (valore reale del ramo: +500). La scissione verso la newco Beta S.r.l. è possibile imputando il disavanzo da concambio all’immobile sulla base della perizia ex art. 2343 c.c. Se invece il ramo valesse davvero −200 anche a valori correnti, la scissione sarebbe inammissibile: servirebbe prima una ricapitalizzazione.

    Domande frequenti

    Chi certifica che il valore reale è positivo?

    Gli esperti chiamati ad asseverare la congruità del rapporto di cambio e, nella scissione verso newco con imputazione del disavanzo, la relazione di stima ex art. 2343 c.c. (o 2465 c.c. per le S.r.l.). La perizia è il documento chiave dell’intera operazione.

    La beneficiaria risponde dei debiti ricevuti oltre il patrimonio assegnato?

    La beneficiaria subentra nei debiti trasferiti per intero. Il limite del “valore effettivo del patrimonio netto assegnato” riguarda la responsabilità solidale per i debiti della scissa rimasti in capo ad altre società, non quelli assunti direttamente.

    La scissione negativa è sindacabile come abuso?

    Non in quanto tale: se il valore reale è positivo e l’operazione ha una funzione organizzativa, la neutralità fiscale è fisiologica. Come sempre, conta il disegno complessivo in cui l’operazione si inserisce.

    Da leggere insieme

  • Retrodatazione della scissione: quando è ammessa (quasi mai) e cosa cambia

    In sintesi

    • A differenza della fusione, nella scissione la retrodatazione degli effetti fiscali è l’eccezione: l’art. 173, co. 11 TUIR la ammette solo per la scissione totale.
    • Serve inoltre che scissa e beneficiarie chiudano l’esercizio alla stessa data.
    • Nella scissione parziale la retrodatazione è sempre esclusa (ris. 255/E del 1° agosto 2002): gli effetti decorrono dall’ultima iscrizione dell’atto nel registro delle imprese.
    • La postdatazione è invece sempre possibile, per la totale e per la parziale, tranne quando le beneficiarie sono società di nuova costituzione.
    • Senza retrodatazione, i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data di effetto della scissione (art. 173, co. 8).

    La regola civilistica: da quando la scissione produce effetti

    La scissione acquista efficacia verso i terzi con l’ultima iscrizione dell’atto nel registro delle imprese in cui sono iscritte le beneficiarie (art. 2506-quater c.c.). Le parti possono stabilire una data successiva (postdatazione), ma non per le scissioni realizzate mediante costituzione di nuove società: una società non può operare prima di esistere. Per la contabilità e le imposte, invece, il codice richiama la possibilità di retrodatare prevista per la fusione — con un limite fiscale importante.

    Il limite fiscale: retrodatazione solo nella scissione totale

    L’art. 173, co. 11 TUIR consente la retrodatazione degli effetti fiscali (ex art. 2501-ter, nn. 5 e 6 c.c.) limitatamente ai casi di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo d’imposta della scissa e delle beneficiarie. In pratica:

    • scissione totale con esercizi coincidenti (tutte chiudono al 31/12): si può far decorrere l’operazione, fiscalmente, dall’inizio dell’esercizio — un solo bilancio e una sola dichiarazione;
    • scissione parziale: retrodatazione sempre esclusa. L’Amministrazione lo ha chiarito con la risoluzione n. 255/E del 2002, negandola anche per il trasferimento di un ramo d’azienda: la scissa continua a esistere e il suo reddito non può essere “spostato” indietro nel tempo.

    La ratio è antielusiva: nella parziale la retrodatazione consentirebbe di attribuire retroattivamente redditi e perdite tra soggetti che restano entrambi in vita, aprendo a compensazioni mirate.

    Le conseguenze pratiche senza retrodatazione

    Se la scissione non retroagisce (parziale, o totale senza i requisiti), l’art. 173, co. 8 TUIR fissa le regole di continuità:

    • i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui la scissione ha effetto;
    • le rimanenze (artt. 92 e 94 TUIR) ricevute da ciascuna beneficiaria si presumono provenienti proporzionalmente dalle esistenze iniziali della scissa, distinte per esercizio di formazione;
    • gli ammortamenti e le spese pluriennali relativi ai beni trasferiti si ragguagliano alla durata di utilizzo dei beni da parte di scissa e beneficiarie — ciascuna deduce per il periodo in cui ha avuto i beni;
    • la beneficiaria presenta la dichiarazione per la frazione di esercizio post-scissione relativa al compendio ricevuto; la scissa per l’intero proprio periodo.

    Retrodatazione e perdite

    Quando la retrodatazione è ammessa (scissione totale), il periodo “retrodatato” entra nel perimetro delle regole sulle perdite fiscali: le perdite maturate nella frazione di esercizio coperta dalla retrodatazione soggiacciono agli stessi vincoli dell’art. 172, co. 7 TUIR, per evitare che la retroattività diventi il canale per compensazioni altrimenti precluse.

    Esempio pratico

    • Alfa S.p.A. si scinde totalmente in Beta e Gamma (entrambe preesistenti, esercizio solare come Alfa) con atto iscritto il 1° ottobre 2026. Il progetto retrodata gli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2026: Beta e Gamma includono nei propri redditi le frazioni di risultato di Alfa dall’inizio dell’anno e Alfa non presenta alcuna dichiarazione per il 2026. Se la stessa operazione fosse una scissione parziale, la retrodatazione sarebbe vietata: Alfa dichiarerebbe il proprio reddito fino al 30 settembre e le beneficiarie da ottobre.

    Domande frequenti

    Perché la fusione si può retrodatare e la scissione parziale no?

    Nella fusione le società incorporate si estinguono: la retrodatazione accorpa redditi che comunque confluirebbero nell’incorporante. Nella scissione parziale la scissa sopravvive, e la retroattività permetterebbe di ripartire redditi e perdite a piacere tra soggetti distinti.

    La retrodatazione contabile segue quella fiscale?

    Le due corrono insieme: il richiamo dell’art. 173 è alle date indicate nel progetto ex art. 2501-ter, nn. 5 e 6 c.c., che valgono per l’imputazione a bilancio delle operazioni. Non è possibile retrodatare fiscalmente ciò che contabilmente decorre dalla data dell’atto.

    Posso postdatare una scissione con beneficiaria newco?

    No: la postdatazione è esclusa quando la scissione avviene mediante costituzione di nuove società, perché la newco viene ad esistenza solo con l’iscrizione dell’atto.

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  • Scissione immobiliare: separare gli immobili dalla società operativa senza rischi

    In sintesi

    • Separare il patrimonio immobiliare dall’attività operativa con una scissione parziale proporzionale è una riorganizzazione legittima e fiscalmente neutrale (art. 173 TUIR).
    • L’Agenzia lo ha riconosciuto da tempo: la scissione degli immobili in una beneficiaria newco, con successiva locazione a prezzi di mercato alla scissa operativa, non è elusiva (ris. 28/E e 53/E del 2002), purché non sia il preludio alla vendita delle quote.
    • Motivi tipici: proteggere gli immobili dal rischio d’impresa, preparare l’ingresso di nuovi soci o una joint venture nella sola operativa, avviare un’attività immobiliare autonoma.
    • Diventa elusiva quando serve solo ad assegnare gli immobili ai soci o a monetizzare plusvalori senza tassazione (es. cessione delle quote subito dopo, società ormai inattiva che si limita a spartire il patrimonio).
    • Anche la scissione del singolo immobile può essere legittima se ha una funzione economica reale (una joint venture, il potenziamento dell’attività di locazione).

    Perché separare immobili e attività

    Tenere capannoni, uffici e magazzini nella stessa società che opera sul mercato espone il patrimonio immobiliare alle sorti dell’impresa: un default commerciale travolge anche i muri. La scissione parziale con cui gli immobili passano a una beneficiaria dedicata — che poi li loca alla società operativa — è la risposta classica, e vale anche in chiave successoria: è più semplice pianificare il passaggio generazionale su una immobiliare “statica” che su un’azienda in esercizio.

    La posizione dell’Agenzia delle Entrate

    Con le risoluzioni n. 28/E del 30 gennaio 2002 e n. 53/E del 21 febbraio 2002 l’Amministrazione ha ritenuto non elusiva la scissione parziale proporzionale del patrimonio immobiliare verso una beneficiaria di nuova costituzione, con locazione degli immobili alla scissa a canoni di mercato — a condizione che l’obiettivo non fosse la successiva cessione delle quote della scissa. La casistica del vecchio Comitato antielusivo va nella stessa direzione:

    • legittima la scissione che snellisce la struttura per stipulare accordi con altri operatori, incompatibili con la presenza di immobili (parere 19/2000, parte 2ª);
    • legittima la separazione dell’immobiliare come premessa per rendere meno oneroso l’ingresso di nuovi soci nell’operativa (parere 19/2000, parte 1ª);
    • elusiva invece la scissione di una società che ha di fatto cessato l’attività e si limita a ripartire gli immobili tra i soci (parere 14/2000);
    • elusiva la scissione di terreni agricoli in vista del cambio di destinazione urbanistica, con vendita delle quote prima dell’edificazione (ris. 166/E del 3 novembre 2000).

    Il singolo immobile

    Nemmeno la scissione di un solo immobile è elusiva di per sé. La dottrina porta due esempi concreti: la scissione propedeutica a una joint venture, dove un partner apporta il ramo industriale e l’altro, tramite scissione, l’immobile industriale; e la scissione dell’immobile per potenziare un’attività immobiliare (compravendita, locazioni) con una società ad hoc. Ciò che conta è la funzione economica dell’assetto che ne risulta.

    I punti d’attenzione

    • Canoni di mercato: la locazione tra immobiliare e operativa è un’operazione tra parti correlate; canoni fuori mercato spostano utili e attirano contestazioni.
    • Cessione delle quote a valle: vendere le quote della scissa (o della beneficiaria immobiliare) poco dopo la scissione riapre il tema dell’abuso del diritto; la sequenza va valutata nel suo insieme.
    • Società di comodo: la beneficiaria immobiliare deve superare il test di operatività; una scatola che detiene immobili sfitti o a canoni simbolici rischia la disciplina delle società non operative.
    • Responsabilità per i debiti: la beneficiaria risponde in solido nei limiti del patrimonio netto ricevuto dei debiti della scissa anteriori alla scissione.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. produce componentistica nel capannone di proprietà e vuole far entrare un socio industriale al 40%, interessato solo all’attività produttiva. Scissione parziale proporzionale: il capannone passa alla newco Beta Immobiliare S.r.l. (stessi soci, stesse percentuali), che lo loca ad Alfa a canone di mercato asseverato da perizia. Il nuovo socio sottoscrive l’aumento di capitale nella sola Alfa. Operazione neutrale ex art. 173 TUIR e in linea con le ris. 28/E e 53/E del 2002.

    Domande frequenti

    La scissione immobiliare paga imposte?

    No: è neutrale ai fini delle imposte dirette (art. 173 TUIR) e sconta registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, trattandosi di operazione societaria e non di trasferimento. I plusvalori latenti sugli immobili restano latenti.

    Posso scindere gli immobili e poi vendere le quote dell’immobiliare?

    La vendita a breve distanza delle quote può far riqualificare la sequenza come cessione diretta degli immobili o dell’azienda, con recupero delle imposte proporzionali. Serve un intervallo e una funzione organizzativa reale della scissione.

    Meglio la scissione o il conferimento dell’immobile?

    Il conferimento di beni singoli è realizzativo (tassa le plusvalenze), mentre la scissione è neutrale: per separare immobili già in società, la scissione è di regola la via fiscalmente più efficiente. Il confronto è diverso quando si sposta un’azienda intera (art. 176 TUIR).

    Da leggere insieme

  • Scissione e cessione delle quote: quando scatta l’abuso del diritto

    In sintesi

    • La scissione seguita dalla cessione delle partecipazioni non è automaticamente abusiva: va valutata caso per caso ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
    • Diventa abuso quando la sequenza serve solo a trasformare una cessione d’azienda (registro proporzionale) in una cessione di partecipazioni (registro fisso): risposte AE n. 13/2019 e n. 138/2019.
    • È abuso anche la scissione o fusione che maschera un recesso del socio, tassabile come reddito di capitale (risposta n. 341/2019).
    • Non è abuso la riorganizzazione in vista del ricambio generazionale (risposta n. 741/2021) o le operazioni fisiologiche imposte dalla struttura (risposta n. 123/2020).
    • La Cassazione n. 27709/2022 ha ritenuto elusiva una scissione con successiva vendita delle quote sia della scissa sia della beneficiaria — decisione criticata dalla dottrina, che la considera un’applicazione troppo estensiva.

    Il principio: la scissione è un’operazione neutrale

    La scissione è fiscalmente neutrale (art. 173 TUIR) e il legislatore la considera uno strumento fisiologico di riorganizzazione. Dopo l’introduzione dell’art. 10-bis della L. 212/2000, l’operazione può essere sindacata solo quando produce un vantaggio fiscale indebito, realizzato con atti privi di sostanza economica e come effetto essenziale della sequenza. La semplice circostanza che dopo la scissione le quote vengano vendute non basta.

    Quando l’Agenzia ha ravvisato l’abuso

    • Cessione d’azienda travestita (risposta n. 13/2019): scissione parziale proporzionale con costituzione di una newco, seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa e dall’incorporazione della società acquisita da parte dell’acquirente. Risultato pratico: l’acquirente ottiene l’azienda, ma il passaggio sconta il registro fisso della cessione di partecipazioni invece del registro proporzionale della cessione diretta d’azienda. Identica conclusione nella risposta n. 138/2019 su uno schema con conferimento e fusione.
    • Recesso mascherato (risposta n. 341/2019): i soci uscenti di una società di famiglia rivalutano le partecipazioni, le cedono a una newco costituita dai soci che proseguono e la newco viene incorporata con fusione inversa. Per l’Agenzia l’operazione dissimula un recesso, da tassare in capo agli uscenti come reddito di capitale.
    • Permuta ricostruita a tappe (risposta n. 86/2022): una catena di acquisti, cessioni infragruppo, scissione asimmetrica e fusione che replica l’esito di un unico atto di permuta tassabile.

    Quando invece l’operazione è legittima

    • Ricambio generazionale (risposta n. 741/2021): accentramento delle partecipazioni, fusione, scissione totale proporzionale e donazione della nuda proprietà delle quote delle beneficiarie — sequenza fisiologica per ripartire il patrimonio tra i rami familiari.
    • Operazioni imposte dalla struttura (risposta n. 123/2020): conferimento di ramo e fusione inversa funzionali all’estinzione di un ente prevista dalla legge.
    • In generale, l’ingresso di nuovi soci nella società operativa “alleggerita” degli immobili, la creazione di joint venture, la separazione di rami destinati a strategie diverse: quando la riorganizzazione ha una funzione propria, la successiva circolazione delle quote non la inquina.

    Il caso Cassazione 27709/2022

    La Suprema Corte ha ritenuto elusiva una scissione seguita dal trasferimento delle partecipazioni sia della scissa sia della beneficiaria, sostenendo che il percorso “lineare” sarebbe stato il recesso del socio. La dottrina ha criticato la decisione come singolare: portata alle estreme conseguenze, congelerebbe le partecipazioni post-scissione per un tempo indefinito. Una parte degli autori propone di ancorare la valutazione a un orizzonte temporale ragionevole tra scissione e cessione, piuttosto che a un divieto di fatto.

    Il costo fiscale delle quote dopo la scissione

    Se la cessione è legittima, il costo fiscale della partecipazione originaria si ripartisce tra le partecipazioni nella scissa e nelle beneficiarie in proporzione ai valori economici al momento della scissione (ris. 52/E/2015, confermata dalla ris. 97/E del 25 luglio 2017): la plusvalenza tassabile si calcola su questa base, non sul patrimonio netto contabile.

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio vogliono vendere il ramo produttivo di Alfa S.r.l. ma tenere gli immobili. Scindono gli immobili in Beta S.r.l. e cedono le quote di Alfa (rimasta solo operativa) a un acquirente che dichiara fin dall’inizio l’intenzione di fondere Alfa. Il disegno replica una cessione d’azienda: rischio abuso concreto sul registro (schema risposta 13/2019). Se invece Alfa prosegue in autonomia sotto la nuova proprietà e la scissione rispondeva a una riorganizzazione reale, l’operazione regge.

    Domande frequenti

    Quanto tempo deve passare tra scissione e vendita delle quote?

    La legge non fissa un termine. Un intervallo breve è un indizio, non una condanna: conta se la scissione ha una funzione organizzativa propria. La dottrina auspica l’individuazione di un orizzonte temporale ragionevole per dare certezza.

    Posso chiedere prima un parere all’Agenzia?

    Sì: l’interpello antiabuso ex art. 10-bis, co. 5 dello Statuto del contribuente consente di sottoporre preventivamente l’operazione. Gran parte della casistica citata nasce proprio da interpelli.

    L’abuso travolge la neutralità della scissione?

    No: l’Amministrazione riqualifica il vantaggio indebito (per esempio applicando il registro proporzionale o tassando il recesso), ma la scissione resta valida civilisticamente ed efficace tra le parti.

    Da leggere insieme

  • Perdite fiscali nella scissione: come si ripartiscono e quando si possono riportare

    In sintesi

    • L’art. 173, co. 10 TUIR rinvia alle regole della fusione (art. 172, co. 7): test di vitalità e limite del patrimonio netto valgono anche nella scissione, estesi a interessi passivi riportati ed eccedenze ACE (L. 232/2016).
    • Le perdite della scissa si ripartiscono tra le società in proporzione al patrimonio netto attribuito a ciascuna (risposta AE n. 129/2021), non per collegamento con i beni trasferiti.
    • Per le beneficiarie di nuova costituzione non opera alcun limite: nessuna compensazione intersoggettiva è possibile (ris. 168/E/2009, confermata dalle risposte 111 e 252 del 2022).
    • Per le beneficiarie preesistenti, la circolare 31/E/2022 ha cambiato l’impostazione: il test di vitalità si misura sul compendio scisso, non sulla scissa nel suo insieme.
    • Le perdite realizzate quando le società erano già nello stesso gruppo sono escluse dai vincoli per effetto del D.Lgs. 192/2024.

    La regola: rinvio alla disciplina della fusione

    Il comma 10 dell’art. 173 TUIR estende alla scissione le limitazioni previste per la fusione dall’art. 172, co. 7: le posizioni della società scissa seguono le regole dettate per le incorporate, quelle delle beneficiarie le regole dell’incorporante. Il patrimonio netto di riferimento è quello dell’ultimo bilancio o, se inferiore, quello del progetto di scissione (art. 2506-bis c.c.) o della situazione patrimoniale ex art. 2506-ter c.c.

    Dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) le stesse limitazioni si applicano anche agli interessi passivi riportati ex art. 96 TUIR e alle eccedenze ACE.

    Come si ripartiscono le perdite della scissa

    Le perdite fiscali non sono una posizione “connessa” a specifici beni: non seguono il ramo d’azienda a cui idealmente si riferiscono. Si ripartiscono in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile attribuita a ciascuna società partecipante — le beneficiarie nella scissione totale; beneficiarie e scissa nella parziale — come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 129 del 2 marzo 2021.

    Esempio: la scissa ha perdite per 900 e trasferisce alla beneficiaria un terzo del patrimonio netto. Alla beneficiaria vanno perdite per 300, alla scissa ne restano 600 — indipendentemente da quale ramo le abbia generate.

    Beneficiarie newco: nessun limite

    Quando la beneficiaria nasce con la scissione, il rischio che la norma vuole evitare — la compensazione tra perdite di un soggetto e redditi di un altro — semplicemente non esiste: la newco riceve perdite e redditi soltanto dalla scissa. L’Amministrazione lo ha riconosciuto formalmente (ris. 168/E del 30 giugno 2009 e circ. 9/E del 9 marzo 2010) e lo ha confermato con le risposte a interpello n. 111 del 14 marzo 2022 e n. 252 del 10 maggio 2022: le perdite trasferite alla beneficiaria neocostituita si riportano senza test di vitalità né limite di patrimonio netto.

    Beneficiarie preesistenti: il test si fa sul compendio scisso

    Per le beneficiarie già esistenti la circolare n. 31/E del 1° agosto 2022 ha riscritto il metodo. La vitalità (o la non vitalità) della scissa non si “eredita” automaticamente con il patrimonio trasferito:

    • se alla beneficiaria passa un ramo d’azienda, il test di vitalità (ricavi e spese per lavoro dipendente) si calcola sui dati contabili del compendio scisso;
    • se passano beni che non integrano un ramo, mancando dati contabili riferibili agli asset, servono criteri alternativi rappresentativi della vitalità — ad esempio la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti.

    È superata la posizione della circ. 9/E/2010, per cui bastava la vitalità della scissa nel suo complesso.

    Perdite infragruppo: vincoli disapplicati

    Il D.Lgs. 192/2024 (riforma IRES) ha escluso dai vincoli dell’art. 172, co. 7 — e quindi anche nella scissione — le perdite maturate in periodi in cui le società partecipanti facevano già parte dello stesso gruppo: per queste non servono test di vitalità né limite di patrimonio netto, perché la compensazione intersoggettiva all’interno del gruppo non è un vantaggio indebito.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. (perdite pregresse 500) si scinde parzialmente: il 40% del patrimonio netto passa alla beneficiaria preesistente Beta S.r.l. insieme al ramo commerciale. A Beta si trasferiscono perdite per 200 (40% di 500). Il ramo commerciale supera il test di vitalità sui propri dati contabili e il patrimonio netto trasferito capiente: Beta riporta le perdite. Le 300 rimaste in capo ad Alfa non subiscono limitazioni, perché Alfa prosegue la propria attività.

    Domande frequenti

    Posso scegliere a quale società attribuire le perdite?

    No: la ripartizione è proporzionale al patrimonio netto attribuito (risposta AE 129/2021). Non è ammesso destinare le perdite al ramo o alla società che si preferisce.

    Nella scissione parziale la scissa subisce il test di vitalità?

    Il tenore letterale del comma 10 non è limpido e la questione è dibattuta in dottrina. Nella prassi, l’attenzione dei controlli si concentra sulle posizioni trasferite alle beneficiarie preesistenti, dove il rischio di compensazione intersoggettiva è reale.

    Interessi passivi e ACE seguono le stesse regole?

    Sì: dal 2017 le eccedenze di interessi passivi riportate ex art. 96 TUIR e le eccedenze ACE sono soggette agli stessi vincoli delle perdite (test di vitalità e limite di patrimonio netto).

    Da leggere insieme

  • Scissione asimmetrica e non proporzionale: differenze, consenso dei soci e regole

    In sintesi

    • Nella scissione tipica i soci ricevono partecipazioni nelle società risultanti in proporzione alla quota originaria. Due varianti derogano a questa regola.
    • Scissione non proporzionale (art. 2506-bis, co. 4 c.c.): le partecipazioni sono assegnate in misura diversa dalla quota di partenza, ma nessun socio può essere escluso del tutto da una delle società risultanti.
    • Scissione asimmetrica (art. 2506, co. 2 c.c.): con il consenso unanime dei soci, ad alcuni non vengono assegnate partecipazioni della beneficiaria ma solo della scissa (o viceversa) — è lo strumento con cui i soci si “dividono” le attività.
    • Nella non proporzionale il progetto deve prevedere il diritto dei soci dissenzienti di far acquistare le proprie partecipazioni a un corrispettivo determinato con i criteri del recesso.
    • Limite invalicabile: il rapporto di cambio deve restare congruo. Se un socio si arricchisce a scapito di un altro, serve un negozio tipico che lo giustifichi (donazione, vendita), non la scissione.

    La regola di partenza: assegnazione proporzionale

    Nella scissione ordinaria ogni socio della scissa riceve azioni o quote delle beneficiarie in proporzione alla partecipazione che già deteneva: se Tizio ha il 30% della scissa, riceve il 30% di ciascuna beneficiaria. La composizione della compagine non cambia, cambia solo il numero di società in cui è replicata.

    Il codice civile consente però di derogare a questo schema con due istituti distinti, che nella pratica vengono spesso confusi ma hanno presupposti e tutele diversi.

    Scissione non proporzionale (art. 2506-bis, co. 4 c.c.)

    Il progetto di scissione può prevedere un’assegnazione non proporzionale: i soci ricevono partecipazioni nelle società risultanti in percentuali diverse da quelle di partenza, senza che la differenza sia interamente compensata da conguagli in denaro. Due i presidi:

    • nessun socio può essere escluso dall’assegnazione, anche minima, di partecipazioni in tutte le società risultanti dalla scissione, compresa la scissa: se qualcuno esce completamente da una società, non si è più nella non proporzionale ma nell’asimmetrica;
    • il progetto deve riconoscere ai soci che non approvano la scissione il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, con indicazione di chi ha l’obbligo di acquisto.

    Per la delibera basta quindi la maggioranza assembleare ordinaria prevista per le modifiche statutarie: il dissenziente è tutelato dall’exit, non dal veto.

    Scissione asimmetrica (art. 2506, co. 2 c.c.)

    La scissione asimmetrica va oltre: ad alcuni soci non vengono assegnate partecipazioni di una delle beneficiarie, ma soltanto partecipazioni della scissa. È il congegno tipico della “separazione consensuale” tra gruppi di soci: al termine dell’operazione Tizio resta socio solo della scissa e Caio solo della beneficiaria.

    Proprio perché incide sul diritto di ciascun socio a partecipare a tutte le società risultanti, la legge richiede il consenso unanime. La prassi notarile (orientamenti del Triveneto) interpreta la norma estensivamente: con l’unanimità è legittimo che ad alcuni soci non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultanti — siano esse la scissa o le beneficiarie — compensando la mancata assegnazione con maggiori partecipazioni nelle altre.

    Il limite comune: la congruità del cambio

    Né la non proporzionale né l’asimmetrica possono servire ad assegnare partecipazioni secondo un rapporto di cambio non congruo, arricchendo un socio a scapito di un altro. Un trasferimento di ricchezza tra soci è lecito, ma va realizzato con un negozio che ne enunci la causa — donazione, vendita, datio in solutum — non nascosto dentro i numeri della scissione. In sede di controllo, la congruità delle valutazioni è il primo punto che notaio ed esperti verificano.

    Profili fiscali

    Sul piano fiscale l’operazione resta una scissione: si applica la neutralità dell’art. 173 TUIR, senza realizzo di plusvalenze in capo a società o soci. Il costo fiscale della partecipazione originaria si ripartisce tra le partecipazioni ricevute in proporzione ai valori economici delle società risultanti (risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 52/E del 26 maggio 2015 e n. 97/E del 25 luglio 2017, che hanno superato la vecchia circolare 98/E del 2000).

    Attenzione però al contesto: la scissione asimmetrica inserita in concatenazioni di operazioni può essere sindacata come abuso del diritto quando il risultato complessivo equivale a un atto realizzativo che sarebbe stato tassato (l’Agenzia lo ha affermato, ad esempio, nella risposta n. 86/2022 su una sequenza che replicava una permuta). Il tema è approfondito nella guida dedicata a scissione e cessione delle quote.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. (soci Tizio e Caio al 50%) ha due rami: produzione e immobili. I rapporti tra i soci sono deteriorati. Con una scissione asimmetrica deliberata all’unanimità, il ramo immobiliare passa alla beneficiaria Beta S.r.l. le cui quote vengono assegnate solo a Caio, mentre Tizio concentra la propria partecipazione nella scissa (produzione). I valori dei due compendi sono stati asseverati come equivalenti: nessun conguaglio, nessun realizzo fiscale.

    Domande frequenti

    Serve sempre l’unanimità per la scissione non proporzionale?

    No: l’unanimità è richiesta solo per la scissione asimmetrica (art. 2506, co. 2 c.c.). La non proporzionale si delibera a maggioranza, ma il progetto deve garantire ai dissenzienti il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni a valore di recesso.

    La scissione asimmetrica è elusiva?

    Non di per sé: la separazione di gruppi di soci su rami d’azienda diversi è una riorganizzazione fisiologica e resta neutrale ex art. 173 TUIR. Diventa sindacabile se è un tassello di un disegno che maschera un atto realizzativo (cessione, permuta, recesso).

    Come si divide il costo fiscale della vecchia partecipazione?

    In proporzione ai valori economici delle società risultanti dalla scissione al momento dell’operazione (ris. 52/E/2015 e 97/E/2017), non in base al patrimonio netto contabile.

    Da leggere insieme

  • Fusione transfrontaliera: come funziona dopo il D.Lgs. 19/2023

    In sintesi

    • La fusione transfrontaliera unisce società soggette a leggi di Stati diversi; dal 3 luglio 2023 è disciplinata dal D.Lgs. 19/2023, che ha recepito la direttiva UE 2019/2121.
    • La nuova disciplina copre le operazioni con società di altri Stati UE e, con alcune regole dedicate, anche quelle extra-UE.
    • Perno del procedimento è il certificato preliminare rilasciato dal notaio, che attesta il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari da parte della società italiana.
    • Tutele rafforzate per soci (diritto di recesso per chi non ha concorso all’approvazione, quando la risultante è estera), creditori (opposizione a 90 giorni) e lavoratori (informazione e partecipazione).
    • Sul piano fiscale opera la neutralità del regime UE (artt. 178-181 TUIR): niente realizzo per i beni che confluiscono in una stabile organizzazione italiana; per quelli che escono, tassazione sul valore di mercato (art. 166 TUIR).

    Il quadro dopo il D.Lgs. 19/2023

    Il decreto ha riscritto la materia delle operazioni straordinarie transfrontaliere — fusioni, scissioni e trasformazioni internazionali — sostituendo il vecchio D.Lgs. 108/2008. La disciplina si applica alle società di capitali italiane che partecipano a operazioni con società di altri Stati membri e regola espressamente anche le operazioni con società extra-UE: in particolare, la fusione con effetti in Italia richiede comunque un atto con i requisiti dell’atto pubblico italiano quando la legge straniera non lo preveda.

    Il procedimento in breve

    Le tappe della fusione transfrontaliera
    Fase Contenuto
    Progetto comune Unico per tutte le società, con le informazioni aggiuntive richieste (implicazioni per creditori e lavoratori, eventuale indennizzo per i soci uscenti)
    Relazioni Relazione degli amministratori destinata a soci e lavoratori; relazione degli esperti sul rapporto di cambio e sull’indennizzo
    Approvazione Delibera assembleare in ciascuna società, secondo la propria legge
    Certificato preliminare Il notaio verifica il regolare adempimento di atti e formalità e rilascia il certificato, anche in presenza di procedure pendenti purché non ostative; è il “passaporto” della società italiana verso l’ordinamento estero
    Controllo finale ed efficacia L’autorità dello Stato della società risultante effettua il controllo di legalità conclusivo; l’efficacia segue la legge di quello Stato

    Le tutele: soci, creditori, lavoratori

    Soci: quando la società risultante è soggetta a legge straniera, i soci che non hanno concorso all’approvazione hanno diritto di recesso, con liquidazione secondo criteri di valore effettivo; possono contestare la congruità dell’indennizzo senza bloccare l’operazione.

    Creditori: possono proporre opposizione entro 90 giorni dall’iscrizione del progetto — termine più ampio dei 60 giorni della fusione interna — e la società può neutralizzarla prestando idonee garanzie.

    Lavoratori: oltre ai diritti di informazione e consultazione, operano i regimi di partecipazione negli organi sociali quando la società risultante è soggetta a sistemi che li prevedono, con la procedura di negoziazione dedicata.

    Il regime fiscale

    Per le operazioni intra-UE vale la neutralità degli artt. 178-181 TUIR (attuazione della direttiva “fusioni” 2009/133/CE): la fusione non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che gli elementi patrimoniali della società italiana confluiscano in una stabile organizzazione in Italia della società risultante estera. I beni che invece “escono” dal perimetro impositivo italiano scontano l’exit tax sul valore di mercato (art. 166 TUIR), con possibilità di rateizzazione in cinque quote quando il trasferimento avviene verso Stati UE/SEE collaborativi.

    Le posizioni fiscali seguono regole coordinate: le perdite pregresse restano utilizzabili dalla stabile organizzazione italiana nei limiti e alle condizioni dell’art. 181 TUIR, con i vincoli anti-elusivi ordinari.

    Esempio pratico

    • Alfa S.r.l. viene incorporata nella controllante francese Gamma S.A. Il notaio italiano rilascia il certificato preliminare; i creditori di Alfa hanno 90 giorni per opporsi; il socio di minoranza dissenziente esercita il recesso. Il ramo produttivo italiano resta come stabile organizzazione di Gamma: per quei beni la fusione è neutrale. Un marchio destinato a essere gestito da Parigi esce invece dal regime italiano e sconta l’exit tax sul valore di mercato.

    Domande frequenti

    Serve sempre la stabile organizzazione in Italia per la neutralità?

    Sì, per i beni che vi confluiscono: la neutralità copre solo gli elementi che restano collegati al potere impositivo italiano. Ciò che migra all’estero è tassato come realizzo al valore di mercato, con le rateizzazioni previste dall’art. 166 TUIR.

    È possibile fondersi con una società di uno Stato extra-UE?

    Sì: il D.Lgs. 19/2023 disciplina anche le operazioni con società non UE, purché ammesse dalle leggi degli Stati coinvolti; per l’efficacia in Italia l’atto deve avere i requisiti dell’atto pubblico. Sul piano fiscale, però, la neutralità “comunitaria” degli artt. 178 ss. non si applica alle operazioni extra-UE.

    Che cos’è il certificato preliminare?

    È l’attestazione con cui il notaio certifica che la società italiana ha regolarmente adempiuto atti e formalità preliminari alla fusione. Senza certificato l’autorità estera non può completare il controllo di legalità e l’operazione non diventa efficace.

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