Autore: Andrea Marton

  • Art. 58 quinquies T.U.B. — Vigilanza

    Art. 58 quinquies T.U.B. — Vigilanza

    Art. 58 quinquies T.U.B. – Vigilanza (1)

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d’Italia, secondo le modalita’ e nei termini da essa stabiliti in conformita’ alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonche’ ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.

    2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

    3. Si applicano gli articoli 52-bis e 52-ter in materia di segnalazione di violazioni.

    4. La Banca d’Italia, tenuto conto della classificazione di cui all’articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidita’, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.

    5. La Banca d’Italia puo’ convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il loro personale e puo’ disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali, la rimozione di una o piu’ persone preposte alla direzione.

    6. La Banca d’Italia puo’ convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

    7. Alle succursali di banche di Stato terzo si applica l’articolo 54, comma 1.

    8. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all’articolo 69.3, comma 1, che operano in piu’ Stati dell’Unione europea, la Banca d’Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorita’ competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita’.”

    _____________________

    (1) Per l’applicazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, vedi l’ art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 208 .

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  • Art. 58 sexies T.U.B. — Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle

    Art. 58 sexies T.U.B. — Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle

    Art. 58 sexies T.U.B. – Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attivita’ liquide.

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Gli strumenti e le attivita’ costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, sono depositati su un conto di garanzia detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.

    2. Gli strumenti e le attivita’ depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili esclusivamente in caso di risoluzione ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure, ovvero quando, previa autorizzazione della Banca d’Italia, il loro utilizzo consente di prevenire o rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della succursale. In quest’ultimo caso, la dotazione di capitale e’ successivamente ripristinata. Gli strumenti e le attivita’ depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della banca depositaria. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della banca di Stato terzo o nell’interesse degli stessi, ne’ quelle dei creditori della banca depositaria o nell’interesse degli stessi.

    3. Sul conto di garanzia non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto a crediti vantati dalla banca depositaria nei confronti della banca di Stato terzo.

    4. Il contratto di conto di garanzia e’ redatto per iscritto a pena di nullita’ e contiene l’esatta indicazione degli strumenti e delle attivita’ depositati.

    5. La riduzione degli strumenti e delle attivita’ depositati sul conto di garanzia e’ autorizzata dalla Banca d’Italia. La banca depositaria e’ solidalmente responsabile della riduzione degli strumenti e delle attivita’ depositati effettuata in assenza di autorizzazione della Banca d’Italia o in difformita’ dall’autorizzazione stessa. Ogni altro atto di disposizione del conto di garanzia, incluse le modifiche della composizione di strumenti e attivita’ depositati, e’ preventivamente notificato alla Banca d’Italia, che puo’ vietarlo o sospenderlo.

    6. Le succursali depositano le attivita’ liquide mantenute per soddisfare i requisiti di liquidita’ disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, su un conto, diverso da quello di cui al comma 1, detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.

    7. Le attivita’ liquide che residuano dalla gestione ordinaria del conto di liquidita’ sono utilizzabili solo in caso di risoluzione ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo, n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure.

    8. Il conto di garanzia e il conto delle attivita’ liquide possono essere trasferiti presso un’altra banca depositaria, previa autorizzazione della Banca d’Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite.

    9. Gli amministratori e i sindaci delle banche depositarie di cui ai commi 1 e 6 forniscono, su richiesta della Banca d’Italia, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.

    10. Gli strumenti e le attivita’ depositati sui conti di garanzia e di liquidita’ sono utilizzabili, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in caso di decadenza o revoca ai sensi dell’articolo 14-bis, commi 9 e 10, ovvero in caso di riconoscimento delle misure di risoluzione adottate nei confronti della banca di Stato terzo ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

    11. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 58 ter T.U.B. — Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato

    Art. 58 ter T.U.B. — Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato

    Art. 58 ter T.U.B. – Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Una succursale di banca di Stato terzo e’ considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall’apposito registro tenuto dall’ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, ove presenti, tutte le seguenti condizioni:

    a) la banca di Stato terzo e’ stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

    b) le autorita’ di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

    c) la banca di Stato terzo e’ stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

    2. Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia con disposizioni di carattere generale in conformita’ alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.”

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  • Art. 59 T.U.B. — Definizioni

    Art. 59 T.U.B. — Definizioni

    Art. 59 T.U.B. – Definizioni.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini del presente capo:

    a) il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23;

    b) per «societa’ finanziarie» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    b-bis) per «societa’ di partecipazione finanziaria mista» si intendono le societa’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

    b-ter) per «societa’ di partecipazione finanziaria» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    c) per «societa’ strumentali» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    d) per “coordinatore del conglomerato finanziario” si intende l’autorita’ indicata nell’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

    1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 maggio 2012, dall’art. 2, comma 1 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45).”

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  • Art. 60 T.U.B. — Composizione

    Art. 60 T.U.B. — Composizione

    Art. 60 T.U.B. – Composizione.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate.

    2. Capogruppo del gruppo bancario è:

    a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un’altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o

    b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell’insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell’attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia oppure quando Banca d’Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata; o

    c) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell’Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.”

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  • Art. 60 bis T.U.B. — Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’

    Art. 60 bis T.U.B. — Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’

    Art. 60 bis T.U.B. – Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l’autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L’autorizzazione è rilasciata e l’esenzione è concessa dalla Banca d’Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l’autorità competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

    2. L’autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

    a) gli assetti organizzativi e di controllo e l’articolazione dei compiti nell’ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l’attività bancaria su base consolidata;

    b) la struttura del gruppo non ostacola l’effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;

    c) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall’articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;

    d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell’articolo 26;

    e) non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

    3. Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate all’articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

    a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie;

    b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ;

    c) è designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea, per l’esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all’articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l’attività bancaria su base consolidata;

    d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista è preclusa l’assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate;

    e) non vi sono ostacoli all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.

    3-bis. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi del comma 3, lettera c), chiede l’autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo a norma del comma 1 del presente articolo. In tal caso, l’istanza di autorizzazione è presentata contestualmente all’istanza di esenzione presentata ai sensi del comma 3.

    3-ter. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 3 si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere b), c), limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva, d-bis) ed e) di tale articolo.

    4. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l’autorizzazione a norma del presente articolo se vengono meno le condizioni per l’esenzione previste dal comma 3.

    5. La revoca dell’autorizzazione è disposta nei seguenti casi:

    a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l’autorizzazione è stata rilasciata;

    b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

    c) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 99.

    6. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l’autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l’esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l’autorità competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia.

    7. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d’Italia rilascia e revoca l’autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l’esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l’autorità dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    7-bis. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del comma 7.

    8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata per disaccordo delle autorità entro due mesi dalla presentazione dell’istanza, la questione è trasmessa all’ABE per l’avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    9. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell’istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19 e 57-bis, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell’autorizzazione previste dal comma 5.

    10. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia, ai fini del presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.”

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  • Art. 60 ter T.U.B. — Esclusione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di

    Art. 60 ter T.U.B. — Esclusione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di

    Art. 60 ter T.U.B. – Esclusione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le societa’ di partecipazione finanziaria e le societa’ di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative. L’autorizzazione e’ rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorita’ competente per la vigilanza consolidata o con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista.

    2. L’autorizzazione e’ rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

    a) l’esclusione non pregiudica l’esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata;

    b) la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;

    c) la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.

    3. L’autorizzazione e’ revocata quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa e’ stata rilasciata.

    4. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d’Italia, in qualita’ di autorita’ di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l’autorizzazione congiuntamente con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia.

    5. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d’Italia rilascia e revoca l’autorizzazione congiuntamente con l’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    6. Si applica quanto previsto all’articolo 60-bis, commi 7-bis, 8 e 10.

    7. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalita’ di presentazione dell’istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, nonche’ alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.”

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  • Art. 2 Codice Civile — Maggiore età

    Art. 2 Codice Civile — Maggiore età

    Art. 2 c.c. Maggiore età. Capacità di agire.

    In vigore

    La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

  • Art. 61 T.U.B. — Ruolo della capogruppo

    Art. 61 T.U.B. — Ruolo della capogruppo

    Art. 61 T.U.B. – Ruolo della capogruppo

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l’altro, il rispetto delle norme che disciplinano l’attivita’ bancaria su base consolidata.

    2. (Comma abrogato)

    3. Ferma restando la specifica disciplina dell’attivita’ bancaria, la capogruppo e’ soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente Capo.

    4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l’esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilita’ del gruppo. Gli amministratori delle societa’ del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.

    5. Alla societa’ di partecipazione finanziaria e alla societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonche’ le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis. Nei confronti delle altre societa’ appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa’ sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21.”

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  • Art. 1 T.U.IVA — Operazioni imponibili

    Art. 1 T.U.IVA — Operazioni imponibili

    Art. 1 T.U.IVA – Operazioni imponibili

    In vigore dal 01/02/1979 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.”L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.”

    Commento del professionista
    L’IVA è un’imposta europea, non italiana

    Questo è un punto che nella pratica si tende a sottovalutare, ma che ha conseguenze giuridiche enormi. L’IVA non nasce dal legislatore italiano: nasce a livello europeo, con le prime due direttive del 1967 — le direttive 67/227/CEE e 67/228/CEE — emanate da una Comunità che all’epoca contava solo sei Stati membri.

    Il punto di svolta arriva nel 1977 con la cosiddetta Sesta Direttiva (77/388/CEE), che riduce drasticamente il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri e introduce regole uniformi per tutto il territorio comunitario. Oggi quella direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE, che dal 1° gennaio 2007 costituisce il testo di riferimento dell’intero sistema IVA europeo.

    Perché questo conta nella pratica? Perché ogni volta che si interpreta una norma IVA nazionale, bisogna sempre chiedersi se quella norma è compatibile con la direttiva. In caso di contrasto, la direttiva prevale. E se la norma italiana è ambigua, va interpretata in conformità con quella europea. È la Corte di Giustizia dell’Unione Europea — non la Cassazione — l’interprete ultimo di questo sistema.

    Accanto alla direttiva, opera anche il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, adottato dal Consiglio su base dell’art. 397 della direttiva stessa. Questo regolamento — a differenza delle direttive, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento — interviene sui punti che possono dare adito a interpretazioni non uniformi, fissando regole valide in tutta Europa. Come ha chiarito la Corte di Giustizia nella causa C-695/20 (Fenix International), il regolamento è un atto di secondo livello: può specificare e attuare la direttiva, ma non può introdurre norme essenziali che spettano al legislatore primario.

    Cos’è davvero l’IVA: la struttura dell’imposta

    Prima di analizzare i presupposti dell’art. 1, è utile capire com’è costruita questa imposta, perché la sua struttura spiega molte delle scelte normative che altrimenti sembrano arbitrarie.

    L’IVA è un’imposta generale sui consumi. Chi paga davvero l’imposta, alla fine, è il consumatore finale: è lui che acquista il bene o il servizio senza poter recuperare l’IVA versata al venditore. Ma il consumatore finale non ha rapporti diretti con il Fisco: non versa nulla all’erario, non compila dichiarazioni, non emette fatture. È un “contribuente di fatto”, non un soggetto passivo in senso tecnico.

    Chi invece ha rapporti diretti con il Fisco è l’operatore economico — l’imprenditore, il professionista — che applica l’IVA sulle proprie vendite (rivalsa), la versa all’erario, e detrae l’IVA che ha pagato sui propri acquisti. Questo meccanismo di rivalsa e detrazione fa sì che in ogni passaggio della catena produttiva e distributiva l’imposta colpisca solo il valore aggiunto in quel singolo stadio, non l’intero prezzo del bene.

    Il risultato finale è che l’IVA applicata al consumatore finale corrisponde esattamente alla somma dei valori aggiunti creati in tutti i passaggi precedenti — cioè all’intero prezzo di vendita al consumo. L’operatore economico, dal canto suo, è neutrale rispetto all’imposta: quella che incassa dai clienti la versa all’erario, quella che paga ai fornitori la recupera in detrazione. L’IVA non è un suo costo.

    La Corte di Giustizia, nella sentenza Banca Popolare di Cremona (causa C-475/03), ha identificato quattro caratteristiche essenziali di questa imposta che vale la pena ricordare: si applica in modo generale a beni e servizi; è proporzionale al prezzo; viene riscossa in ogni fase della catena produttiva e distributiva; gli importi pagati nelle fasi precedenti vengono detratti, così che il tributo colpisce solo il valore aggiunto di ciascuna fase.

    Queste quattro caratteristiche non sono descrittive: sono il criterio per distinguere l’IVA da altre imposte sui consumi e per valutare la legittimità europea di eventuali imposte nazionali che potrebbero sovrapporsi ad essa.

    I tre presupposti dell’art. 1: tutti necessari, nessuno sufficiente da solo

    Tornando all’art. 1, la norma individua tre condizioni che devono ricorrere contemporaneamente perché un’operazione sia soggetta a IVA. Non basta che ne ricorra una o due: servono tutte e tre. E la mancanza di anche una sola di esse esclude l’applicazione del tributo.

    Primo presupposto: la qualificazione oggettiva dell’operazione

    L’operazione deve essere qualificabile come “cessione di beni” o “prestazione di servizi” ai sensi della legge IVA. Non ogni trasferimento di denaro, non ogni accordo tra parti, non ogni attività economica costituisce automaticamente una cessione o una prestazione rilevante.

    La definizione di cessione di beni è contenuta nell’art. 2 del D.P.R. 633/1972, quella di prestazione di servizi nell’art. 3. Queste due norme — che meritano ciascuna un commento dedicato — costruiscono un sistema di qualificazione progressiva che include, amplia ed esclude determinate operazioni. È il presupposto oggettivo, e tra i tre è quello che ha la preminenza logica: se l’operazione non è né una cessione né una prestazione, non si pongono nemmeno le questioni relative al soggetto che la effettua o al territorio in cui avviene.

    Occorre aggiungere che il requisito oggettivo comprende anche il cosiddetto fatto generatore dell’imposta — il momento in cui si realizzano le condizioni necessarie perché l’imposta diventi esigibile. Le regole sul momento di effettuazione delle operazioni (art. 6 del D.P.R. 633/1972) e quelle sulla territorialità (artt. 7 e seguenti) si innestano su questo presupposto e ne dipendono.

    Secondo presupposto: la qualifica soggettiva dell’operatore

    Non basta che l’operazione sia oggettivamente qualificabile come cessione o prestazione: deve essere effettuata nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione. Le operazioni poste in essere da privati consumatori, che non agiscono in qualità di operatori economici, sono fuori dal campo IVA.

    Questo presupposto soggettivo è disciplinato dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972. Ma è importante notare che la norma europea — l’art. 9 della direttiva 2006/112/CE — dà una definizione di soggetto passivo profondamente diversa da quella domestica: è soggetto passivo chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività. Il criterio europeo guarda alla sostanza economica dell’attività, non alla forma giuridica.

    In particolare, la direttiva richiede che l’attività produca introiti aventi carattere di stabilità. La Corte di Giustizia ha chiarito, nella causa C-230/94 (Enkler), che la stabilità non si presume ma va valutata caso per caso sulla base di elementi concreti: la durata dell’attività, l’entità della clientela, l’ammontare dei ricavi. Questa impostazione ha conseguenze dirette sulla qualificazione di attività occasionali o marginali, che possono rientrare nel campo IVA quando assumono caratteri di regolarità e sistematicità.

    Terzo presupposto: la territorialità dell’operazione

    L’operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato italiano. Le regole di territorialità — contenute negli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 633/1972, in attuazione degli artt. 31 e seguenti della direttiva — determinano in quale Stato membro l’IVA è dovuta, quando più Paesi possono in astratto rivendicare la tassazione di una stessa operazione transfrontaliera.

    Questo presupposto interagisce strettamente con quello oggettivo: le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi, ad esempio, cambiano a seconda che il committente sia un soggetto passivo (regola B2B, art. 7-ter) o un consumatore finale (regola B2C), e questa distinzione rimanda necessariamente alla qualificazione oggettiva e soggettiva dell’operazione.

    Le importazioni: il caso particolare

    L’art. 1 conclude con un inciso di grande rilievo pratico: l’IVA si applica anche sulle importazioni “da chiunque effettuate”. Questa precisazione rompe la logica dei tre presupposti appena descritta.

    Per le importazioni, il presupposto soggettivo non opera: anche un privato cittadino che importa un bene da fuori dell’Unione Europea è soggetto a IVA all’importazione. Non serve essere imprenditori o professionisti. La ratio è di equiparare, sotto il profilo del carico fiscale, i beni provenienti da Paesi terzi a quelli prodotti e commercializzati all’interno dell’Unione: se così non fosse, i beni extraeuropei godrebbero di un vantaggio competitivo sleale rispetto a quelli comunitari.

    Da segnalare che, con l’introduzione del regime transitorio IVA dal 1° gennaio 1993, il termine “importazione” si riferisce tecnicamente all’introduzione di beni provenienti da Paesi terzi — cioè da fuori UE. I movimenti di beni tra Stati membri dell’Unione, che prima del 1993 erano trattati come importazioni ed esportazioni, sono oggi disciplinati dalle norme sugli acquisti e sulle cessioni intracomunitarie (D.L. 331/1993), che costituiscono un fatto generatore del tributo autonomo e distinto.

    La classificazione delle operazioni: una mappa necessaria

    Un punto spesso trascurato ma fondamentale per lavorare correttamente con l’IVA riguarda la classificazione delle operazioni. Non tutte le operazioni che “toccano” l’IVA sono uguali, e confondere le diverse categorie porta a errori applicativi — e a sanzioni — evitabili.

    Operazioni imponibili sono quelle che soddisfano tutti e tre i presupposti dell’art. 1 e alle quali si applica un’aliquota IVA (ordinaria al 22%, ridotta al 10% o al 4%). Queste operazioni fanno sorgere sia l’obbligo di applicare l’imposta sia il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti correlati. Rientrano in questa categoria anche le cosiddette operazioni imponibili ad aliquota zero — un’espressione tecnica che indica operazioni che si comportano come le imponibili ordinarie (e danno quindi diritto alla detrazione) ma alle quali non si applica materialmente nessuna imposta.

    Operazioni non imponibili sono quelle che, pur avendo i tre presupposti, beneficiano di un regime di non applicazione dell’imposta in ragione della loro proiezione internazionale. È il caso delle esportazioni, delle cessioni intracomunitarie, dei servizi connessi agli scambi internazionali. La non imponibilità è “relativa”: dipende dalla situazione in cui si trova il bene o il servizio (ad esempio, il fatto che sia destinato all’esportazione). Il vantaggio pratico di questa categoria, rispetto alle esenzioni, è che non pregiudica il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

    Operazioni esenti sono quelle indicate specificamente dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972 — e dalla direttiva agli artt. 132-135 — alle quali l’imposta non si applica per ragioni di politica legislativa (operazioni finanziarie, sanitarie, educative, immobiliari in certi casi). L’esenzione è “assoluta” e “oggettiva”: non dipende da fattori esterni ma dalla natura stessa dell’operazione, e riguarda un elenco tassativo che non ammette estensioni analogiche. Il costo dell’esenzione, a differenza della non imponibilità, è che pregiudica il diritto alla detrazione: chi effettua operazioni esenti non può detrarre l’IVA sugli acquisti correlati.

    Operazioni non soggette sono quelle cui manca uno dei tre presupposti dell’art. 1: o non sono cessioni né prestazioni (difetto oggettivo), o sono effettuate da un privato (difetto soggettivo), o avvengono fuori dal territorio rilevante (difetto territoriale). Queste operazioni sono completamente al di fuori del campo IVA: non danno luogo ad obblighi formali, né a diritti di detrazione.

    Operazioni escluse dalla base imponibile sono un caso particolare: operazioni che, pur non essendo soggette all’imposta, sono strettamente collegate ad altre operazioni imponibili e il cui valore è già compreso nella base imponibile di queste ultime. L’esempio classico è la formula commerciale “3×2”: il terzo bene ceduto gratuitamente non è soggetto a IVA autonomamente, perché il suo valore è già incluso nel prezzo — e quindi nella base imponibile — dei beni ceduti a pagamento.

    Operazioni senza pagamento dell’imposta sono operazioni normalmente imponibili per le quali, in presenza di particolari condizioni soggettive o oggettive, l’imposta viene sospesa o trasferita su un altro soggetto. Vi rientrano le cessioni agli esportatori abituali (lettera di intento), le operazioni nei depositi IVA, lo split payment nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e il reverse charge — sia interno sia nelle operazioni transfrontaliere — che trasferisce l’obbligo di applicare e versare l’imposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente.

    Operazioni in regime speciale sono operazioni soggette a IVA ma che non danno luogo al diritto di detrazione in capo all’acquirente. In queste ipotesi, l’applicazione dell’imposta coincide con il passaggio al consumo del bene o del servizio, e il meccanismo ordinario di rivalsa e detrazione viene derogato.

    Il rapporto tra i presupposti: non sono autonomi, dialogano tra loro

    Una lettura superficiale dell’art. 1 potrebbe indurre a pensare che i tre presupposti — oggettivo, soggettivo, territoriale — siano compartimenti stagni, ognuno con le sue regole e le sue norme di riferimento. Non è così.

    I presupposti interagiscono tra loro in modo che potremmo definire verticale, oltre che orizzontale. Orizzontalmente, concorrono insieme a determinare se un’operazione è IVA rilevante. Verticalmente, il presupposto oggettivo ha una preminenza logica sugli altri: è il primo a doversi verificare, e il suo accertamento condiziona anche il modo in cui si applica il presupposto soggettivo e quello territoriale.

    La norma europea, in questo, è più coerente di quella domestica. L’art. 2 della direttiva definisce l’operazione economica come condizione pregiudiziale per l’ingresso nel sistema IVA. L’art. 9 definisce il soggetto passivo in funzione dell’attività economica che svolge. Il principio di economicità pervade tutto il sistema: l’IVA si applica a operazioni economiche, effettuate da soggetti che svolgono attività economiche, in un territorio economicamente rilevante.

    Questa prospettiva aiuta a risolvere molti casi dubbi: quando ci si chiede se una certa somma di denaro ricevuta costituisca o meno il corrispettivo di un’operazione rilevante, la risposta passa sempre dall’analisi della sostanza economica del rapporto, non dalla sua forma giuridica.

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