Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 148/2014 – Norme sugli stupefacenti del d.l. n. 272 del 2005 e decretazione d’urgenza

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    Con ordinanza la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005 in materia di stupefacenti, sollevate per difetto di omogeneità rispetto al contenuto originario del decreto-legge.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005 (in materia di sicurezza e di disciplina degli stupefacenti) erano stati introdotti in sede di conversione; più giudici li ritenevano disomogenei rispetto al contenuto, alle finalità e alla ratio originaria del decreto-legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Lecce, il Tribunale ordinario di Vibo Valentia e altri giudici hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, per difetto di omogeneità e dei requisiti di necessità e urgenza.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, sollevate in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost.

    Il principio

    Le questioni sull’omogeneità degli emendamenti introdotti in sede di conversione vanno sollevate con adeguata ricostruzione e motivazione: in difetto, sono manifestamente inammissibili. La Corte tornerà sul tema con la successiva sentenza n. 32 del 2014 sulla disciplina degli stupefacenti.

    Domande e risposte

    Qual era il vizio denunciato?

    Il difetto di omogeneità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter rispetto al contenuto e alle finalità originarie del decreto-legge, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.

    Come ha deciso la Corte in questa ordinanza?

    Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza esaminarle nel merito.

    Quale parametro era invocato?

    L’art. 77, secondo comma, della Costituzione, sui presupposti e i limiti della decretazione d’urgenza.

    Norme collegate

    • Art. 77 della Costituzione — secondo comma: è il parametro centrale, relativo ai presupposti di necessità e urgenza e all’omogeneità del decreto-legge e degli emendamenti in conversione.
  • Corte cost. n. 147/2014 – Scioglimento dei consigli di amministrazione degli IACP della Campania

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    Con ordinanza la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 4, della legge della Regione Campania n. 16 del 2010, che disponeva lo scioglimento immediato dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP).

    Di cosa si tratta

    L’art. 19, comma 4, della legge reg. Campania n. 16 del 2010 disponeva lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione degli IACP della Campania e la nomina di commissari straordinari da parte del Presidente della Giunta regionale. Un componente del CdA designato dalla Provincia di Caserta aveva impugnato il provvedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha sollevato, in sede cautelare, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge reg. Campania n. 16 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge reg. Campania n. 16 del 2010, senza pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    La questione sollevata in sede cautelare deve rispettare i requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza con adeguata motivazione: in difetto, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità senza esaminare il merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma campana?

    Lo scioglimento immediato dei consigli di amministrazione degli IACP e la nomina di commissari straordinari da parte del Presidente della Giunta regionale.

    Come si è conclusa la questione?

    Con una dichiarazione di manifesta inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito.

    Quali parametri erano evocati?

    Gli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2014 – Ufficio stampa della Regione siciliana e rapporti di lavoro

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    Con ordinanza la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 79 del 1976 relativa ai rapporti di lavoro dei componenti dell’Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione.

    Di cosa si tratta

    Due lavoratori, componenti dell’Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione siciliana con qualifica di redattore capo, avevano ricevuto la comunicazione di cessazione con efficacia retroattiva, e ne contestavano la legittimità davanti al giudice del lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della legge reg. siciliana n. 79 del 1976, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della legge reg. siciliana n. 79 del 1976, senza esaminare il merito.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare in modo adeguato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione: in difetto di una compiuta ricostruzione del quadro normativo e della sua applicabilità al caso, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che tipo di pronuncia è questa?

    Un’ordinanza di manifesta inammissibilità: la Corte non decide il merito della questione.

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 79 del 1976, sulla disciplina dell’Ufficio stampa della Presidenza regionale.

    Quali parametri erano evocati?

    Gli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2014 – Gettito tributario riservato allo Stato e autonomia finanziaria della Regione siciliana

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma statale che riservava allo Stato il maggior gettito tributario riscosso nel 2013 nel territorio della Regione siciliana in relazione ai contributi per la ricostruzione, in contrasto con l’autonomia finanziaria garantita dallo statuto siciliano.

    Di cosa si tratta

    L’art. 7-bis del d.l. n. 43 del 2013, oltre a prevedere contributi per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma dell’Abruzzo del 2009, riservava allo Stato il maggior gettito tributario derivante da quelle disposizioni riscosso nel 2013, anche nell’ambito del territorio della Regione siciliana.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013 in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto speciale (r.d.lgs. n. 455 del 1946), alle relative norme di attuazione in materia finanziaria e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario riscosso nel 2013 nel territorio della Regione siciliana; ha dichiarato inammissibile un’ulteriore censura.

    Il principio

    L’autonomia finanziaria della Regione siciliana, garantita dallo statuto speciale, impedisce allo Stato di riservarsi unilateralmente il maggior gettito tributario riscosso nel territorio regionale di competenza.

    Domande e risposte

    Cosa riservava allo Stato la norma censurata?

    Il maggior gettito tributario derivante dalle disposizioni sui contributi per la ricostruzione, riscosso nel 2013 anche nel territorio della Regione siciliana.

    Perché è incostituzionale?

    Perché lede l’autonomia finanziaria della Regione siciliana garantita dagli artt. 36 e 37 del suo statuto speciale e dalle norme di attuazione in materia finanziaria.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No: una delle questioni sollevate dalla Regione siciliana è stata dichiarata inammissibile.

  • Corte cost. n. 144/2014 – Zone a burocrazia zero e autonomia della Valle d’Aosta

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima, per la parte applicabile alla Regione Valle d’Aosta, la disciplina statale sulle «zone a burocrazia zero» estesa all’intero territorio nazionale, e dichiara cessata la materia del contendere per le censure della Provincia autonoma di Trento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, commi da 1 a 6, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) estendeva in via sperimentale a tutto il territorio nazionale la disciplina delle «zone a burocrazia zero», già prevista dall’art. 43 del d.l. n. 78 del 2010, incidendo su procedimenti amministrativi di competenza delle autonomie speciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l’art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 183 del 2011, evocando, tra gli altri parametri, le norme dei rispettivi statuti speciali e gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 183 del 2011, nella parte in cui era destinato ad applicarsi ai procedimenti amministrativi nelle materie di competenza della Valle d’Aosta; ha dichiarato cessata la materia del contendere per le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento.

    Il principio

    Lo Stato non può estendere uniformemente all’intero territorio nazionale, comprese le autonomie speciali, una disciplina che incide su procedimenti amministrativi di competenza regionale, senza rispettare le attribuzioni garantite dagli statuti speciali.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «zone a burocrazia zero»?

    Aree in cui erano previste procedure amministrative semplificate; la legge di stabilità 2012 ne estendeva la disciplina a tutto il territorio nazionale.

    Perché la norma è illegittima per la Valle d’Aosta?

    Perché si applicava anche ai procedimenti amministrativi nelle materie di competenza primaria e attuativa della Regione, violando l’autonomia statutaria.

    Cosa è successo alle censure di Trento?

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché era venuto meno l’interesse alla decisione su quelle questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 143/2014 – Raddoppio del termine di prescrizione per l’incendio colposo

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma del codice penale che raddoppiava il termine di prescrizione per il reato di incendio colposo, rendendolo paradossalmente più lungo di quello previsto per l’incendio doloso.

    Di cosa si tratta

    Per effetto dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., il termine di prescrizione dell’incendio colposo (art. 449, in relazione all’art. 423 cod. pen.) era raddoppiato a dodici anni, mentre l’incendio doloso (art. 423 cod. pen.) si prescriveva in sette anni secondo la regola generale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., in riferimento all’art. 3 della Costituzione, denunciando l’irragionevole maggiore durata della prescrizione per l’ipotesi colposa rispetto a quella dolosa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva che i termini di prescrizione fossero raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 cod. pen.).

    Il principio

    È irragionevole, e quindi lesivo del principio di eguaglianza, prevedere un termine di prescrizione più lungo per la versione colposa di un reato rispetto a quella dolosa, identiche quanto a condotta ed evento e distinte solo per l’elemento soggettivo meno grave.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma censurata?

    Il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di incendio colposo, portandolo a dodici anni.

    Dov’era l’irragionevolezza?

    Nel fatto che l’incendio colposo si prescriveva in tempi più lunghi (dodici anni) rispetto all’incendio doloso (sette anni), pur essendo connotato da un elemento soggettivo meno grave.

    Quale parametro è stato violato?

    L’art. 3 della Costituzione, sul principio di eguaglianza e ragionevolezza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza: è l’unico parametro, violato dal trattamento prescrizionale più severo per l’ipotesi colposa rispetto a quella dolosa.
  • Corte cost. n. 142/2014 – Tassazione dei compensi arretrati dei membri delle commissioni tributarie

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che assoggettava a tassazione ordinaria i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo d’imposta successivo a quello di riferimento, anziché alla più favorevole tassazione separata prevista per gli arretrati.

    Di cosa si tratta

    L’art. 39, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 stabiliva che i compensi ai membri delle commissioni tributarie corrisposti entro il periodo d’imposta successivo a quello di riferimento concorressero alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie, con applicazione dell’aliquota massima anche su somme di competenza di annualità precedenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 in riferimento agli artt. 3, 53 e 104 della Costituzione, riguardo a un giudice che aveva percepito compensi arretrati tassati ad aliquota ordinaria massima.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.

    Il principio

    Assoggettare i compensi arretrati a tassazione ordinaria con aliquota massima, anziché alla tassazione separata propria dei redditi maturati in anni precedenti, è irragionevole e contrasta con il principio di capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Quali compensi riguarda la decisione?

    I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo d’imposta successivo a quello di competenza, cioè gli arretrati.

    Qual era il problema fiscale?

    La norma li faceva concorrere al reddito con tassazione ordinaria e aliquota massima, invece della più favorevole tassazione separata propria degli arretrati.

    Quali principi costituzionali rilevano?

    La ragionevolezza (art. 3) e la capacità contributiva (art. 53), oltre al richiamo all’art. 104 sull’ordinamento giudiziario.

    Norme collegate

    • Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva: l’imposizione deve essere coerente con l’effettiva capacità economica espressa dagli arretrati.
    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dalla disparità di trattamento fiscale degli arretrati.
    • Art. 104 della Costituzione — richiamato in relazione allo status e all’ordinamento dei giudici tributari.
  • Corte cost. n. 141/2014 – Leggi finanziarie della Regione Campania e Piano di rientro sanitario

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    La Corte costituzionale, riuniti due ricorsi statali, dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni delle leggi finanziarie della Regione Campania per il 2011 e per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario, respingendo invece altre censure.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato moltissimi commi dell’art. 1 della legge finanziaria regionale 2011 della Campania (legge reg. n. 4 del 2011) e disposizioni della successiva legge reg. n. 3 del 2012, attuativa del Piano di rientro del settore sanitario, regione soggetta a vincoli di risanamento dei conti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni delle leggi reg. Campania n. 4 del 2011 e n. 3 del 2012, evocando, tra gli altri parametri, gli artt. 3, 38, 81, 117 e 120 della Costituzione, oltre ai vincoli derivanti dal Piano di rientro sanitario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’ampia serie di commi dell’art. 1 della legge reg. Campania n. 4 del 2011; ha dichiarato non fondate alcune questioni (commi 75 e 78, lettera a), ha dichiarato estinto il processo o cessata la materia del contendere per altre disposizioni.

    Il principio

    Le Regioni sottoposte a Piano di rientro sanitario incontrano vincoli stringenti derivanti dai parametri finanziari e dal coordinamento della finanza pubblica: le disposizioni regionali che li violano sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Quante norme regionali erano in discussione?

    Moltissime: il ricorso 2011 censurava decine di commi dell’art. 1 della legge finanziaria campana, oltre a disposizioni della legge attuativa del Piano di rientro sanitario.

    Qual è stato l’esito complessivo?

    Un esito misto: numerose dichiarazioni di illegittimità, alcune questioni non fondate, altre estinte o con cessazione della materia del contendere.

    Perché pesa il Piano di rientro sanitario?

    Perché impone alla Regione vincoli di risanamento dei conti che limitano la sua autonomia legislativa in materia di spesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 140/2014 – Restituzione degli atti sulla sospensione dell’esecuzione per furto aggravato

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    Con ordinanza la Corte costituzionale dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente perché, dopo l’ordinanza di rimessione, è mutato il quadro normativo sulla questione relativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti dei condannati per furto aggravato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. escludeva la sospensione dell’esecuzione, anche per pene non superiori a tre anni, nei confronti dei condannati per furto (art. 624 cod. pen.) aggravato da due o più circostanze. Il caso riguardava un condannato a una pena residua inferiore ai limiti di legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 27 e 77 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, senza pronunciarsi nel merito, in conseguenza del mutamento del quadro normativo (ius superveniens) intervenuto dopo l’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, sopravviene una modifica normativa che incide sulla disposizione censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della nuova disciplina.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte non decide nel merito ma rinvia il fascicolo al giudice rimettente perché rivaluti la questione alla luce dei mutamenti normativi sopravvenuti.

    Cosa prevedeva la norma censurata?

    L’esclusione della sospensione dell’ordine di esecuzione, anche per pene non superiori a tre anni, per i condannati per furto aggravato.

    Quali parametri erano stati evocati?

    Gli artt. 3, 27 e 77 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 139/2014 – Omesso versamento di ritenute previdenziali senza soglia di punibilità

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, che è punito penalmente senza una soglia di punibilità: la diversa disciplina rispetto ai reati tributari non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il datore di lavoro che omette il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti è punito penalmente, senza alcuna soglia minima di importo, a differenza dell’omesso versamento di ritenute fiscali (art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000), per il quale opera una soglia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, lamentando l’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’omesso versamento di ritenute fiscali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983 sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Il principio

    Le situazioni dell’omesso versamento di ritenute previdenziali e di quelle fiscali non sono assimilabili: la diversa scelta del legislatore sulla soglia di punibilità rientra nella sua discrezionalità e non viola il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa rischia il datore che non versa le ritenute previdenziali?

    La sanzione penale prevista dall’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, senza che sia prevista una soglia minima di importo.

    Perché il giudice riteneva la norma incostituzionale?

    Perché la riteneva irragionevolmente più severa rispetto all’omesso versamento di ritenute fiscali, dotato di soglia di punibilità.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondata la questione: le due fattispecie non sono comparabili e la scelta sulla soglia rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — primo comma: è l’unico parametro evocato, sul principio di eguaglianza e ragionevolezza, ritenuto non violato.
  • Corte cost. n. 138/2014 – Conferenza di servizi e dissenso a tutela dell’ambiente

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano sulla disciplina del superamento del dissenso espresso in conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e della salute.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49 del d.l. n. 78 del 2010 aveva ridisegnato gli effetti del dissenso in conferenza di servizi, consentendo che il mancato raggiungimento dell’intesa, anche a tutela di interessi ambientali, paesaggistici o sanitari, fosse superato con deliberazione del Consiglio dei ministri, pure in materie di competenza regionale e provinciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 49, comma 3, lettera b), e comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale, al principio di leale collaborazione e agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, letti congiuntamente all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni impugnate, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 49, comma 3, lettera b), e comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano.

    Il principio

    Il giudizio in via principale richiede censure adeguatamente argomentate e riferite alle effettive competenze statutarie: in difetto di tali requisiti la questione è dichiarata manifestamente inammissibile, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la norma impugnata?

    Il superamento del dissenso espresso in conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, tramite deliberazione del Consiglio dei ministri.

    Come si è conclusa la questione?

    Con una dichiarazione di manifesta inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito.

    Quali parametri erano evocati?

    Norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, il principio di leale collaborazione e gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 137/2014 – Funzioni sui servizi idrici e autonomia delle Province di Trento e Bolzano

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    La Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione, dichiara che non spettava allo Stato attribuire all’Autorità per l’energia elettrica e il gas poteri sul servizio idrico nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano, e annulla le relative previsioni del d.P.C.m. 20 luglio 2012.

    Di cosa si tratta

    Con il d.P.C.m. 20 luglio 2012 lo Stato aveva individuato le funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas relative alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, estendendole anche al territorio delle Province autonome, che rivendicavano la propria competenza in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha promosso conflitto di attribuzione in relazione all’art. 3, comma 1, del d.P.C.m. 20 luglio 2012, lamentando la lesione delle proprie competenze statutarie in materia di gestione delle acque e del servizio idrico, garantite dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato attribuire all’Autorità per l’energia elettrica e il gas poteri, compiti e funzioni sul servizio idrico nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano e, per l’effetto, ha annullato le lettere e) ed o) dell’art. 3, comma 1, del decreto, nella parte in cui si riferivano a tali Province.

    Il principio

    Le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico nelle Province autonome rientrano nelle competenze garantite dallo statuto speciale: lo Stato non può estendervi unilateralmente, con atto secondario, i poteri dell’Autorità nazionale.

    Domande e risposte

    Che tipo di giudizio è questo?

    Un conflitto di attribuzione tra enti, in cui la Provincia autonoma di Trento contestava un atto statale lesivo delle proprie competenze.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che non spettava allo Stato attribuire all’Autorità nazionale poteri sul servizio idrico nelle Province autonome e ha annullato in parte qua il d.P.C.m.

    Su cosa si fonda l’autonomia provinciale qui?

    Sullo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che riserva alle Province la gestione e l’utilizzazione delle acque e i relativi servizi.