Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Eredità giacente: come si tassano i redditi durante l’attesa di un erede

    In sintesi

    • Se nessuno ha ancora accettato l’eredità e la giacenza supera il periodo d’imposta di apertura della successione, i redditi prodotti dai beni ereditari sono tassati in via provvisoria (art. 187 TUIR): con le regole IRPEF se il chiamato è persona fisica o non è noto, con le regole IRES se è un ente.
    • Il curatore, entro 6 mesi dall’assunzione dell’incarico, deve presentare sia la dichiarazione dei redditi dell’eredità per gli anni scaduti, sia quella dei redditi dell’ultimo periodo d’imposta del defunto; poi prosegue con le dichiarazioni annuali ordinarie.
    • Quando l’erede accetta, i redditi tassati provvisoriamente confluiscono nel reddito complessivo dell’erede per ciascun anno (compreso quello di apertura della successione): si procede alla liquidazione definitiva, con riliquidazione delle dichiarazioni già presentate.
    • I redditi da corrispondere a più persone e non ancora imputati (art. 7, co. 3, TUIR) sono tassati provvisoriamente con l’aliquota del primo scaglione IRPEF (23% nel 2026), salvo conguaglio dopo l’accettazione.
    • Il curatore deve inoltre comunicare via raccomandata, entro 60 giorni, l’assunzione e la cessazione dell’incarico all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e resta soggetto agli stessi obblighi degli altri contribuenti anche ai fini IMU.

    Perché serve una tassazione «provvisoria»

    Quando un’eredità resta giacente — nessuno l’ha accettata e nessun chiamato è nel possesso dei beni — il tribunale nomina un curatore che amministra il patrimonio in attesa che qualcuno accetti. Ma i redditi di quel patrimonio (affitti di un immobile, interessi su un conto, dividendi di titoli) continuano a prodursi anno dopo anno, e vanno comunque tassati: il problema è che non si sa ancora chi sia il contribuente definitivo. L’art. 187 TUIR risolve il nodo con una tassazione «in via provvisoria»: le imposte si liquidano fin da subito, sui redditi effettivamente prodotti, ma in capo al patrimonio ereditario come soggetto provvisorio, non in capo a un erede che ancora non c’è.

    Il soggetto passivo sostanziale dell’imposta, chiarisce la disciplina, non è mai il patrimonio ereditario in sé, ma colui al quale l’eredità sarà infine attribuita: il patrimonio giacente è solo il tramite attraverso cui, nel frattempo, le imposte vengono calcolate e versate, in attesa del conguaglio finale.

    Quali regole si applicano: IRPEF o IRES

    La scelta del regime dipende dalla natura del chiamato all’eredità, cioè del soggetto a cui i redditi saranno infine imputati una volta individuato l’erede definitivo:

    • se il chiamato è una persona fisica, o non è ancora noto chi sia, i redditi dell’eredità giacente sono determinati secondo le norme IRPEF ordinarie (redditi fondiari, di capitale, diversi, a seconda della fonte);
    • se il chiamato è un ente (una fondazione, un’associazione), si applicano le norme IRES previste per gli enti non commerciali.

    Le stesse regole si applicano, per estensione, anche a due situazioni assimilate: l’eredità devoluta sotto condizione sospensiva non ancora verificata, e quella lasciata a un nascituro non ancora concepito. In entrambi i casi c’è la stessa incertezza di fondo sul titolare finale, e la stessa esigenza di tassare provvisoriamente i redditi prodotti nel frattempo.

    Un caso particolare riguarda i redditi dell’art. 7, co. 3, TUIR — quelli che, alla morte del titolare del diritto, sono dovuti a più persone e non ancora ripartiti tra loro (ad esempio crediti da liquidare pro quota). Se il chiamato è persona fisica o non è noto, questi redditi sono tassati in via provvisoria con l’aliquota del primo scaglione di reddito previsto dall’art. 12 TUIR (nel 2026, il 23% fino a 28.000 euro), un’aliquota «di comodo» in attesa di sapere a chi imputare davvero il reddito e a quale aliquota marginale effettiva.

    Gli obblighi dichiarativi del curatore

    Il curatore dell’eredità giacente non si limita ad amministrare i beni (inventario, riscossione crediti, pagamento debiti sotto il controllo del tribunale): ha anche una serie di scadenze fiscali proprie, fissate dall’art. 5-ter, D.P.R. 322/1998.

    Adempimento Termine
    Dichiarazione dei redditi dell’eredità per il periodo di apertura della successione e per gli eventuali periodi successivi già scaduti Entro 6 mesi dall’assunzione dell’incarico
    Dichiarazione dei redditi dell’ultimo periodo d’imposta del defunto (e del periodo precedente, se il termine non era ancora scaduto alla morte) Entro 6 mesi dall’assunzione dell’incarico
    Dichiarazioni annuali successive dell’eredità giacente, con reddito determinato provvisoriamente Alle scadenze ordinarie
    Obblighi contabili e di sostituto d’imposta, se nell’asse ci sono aziende commerciali o agricole Ordinari, dal periodo di assunzione
    Comunicazione di assunzione o cessazione dell’incarico all’Agenzia delle Entrate Entro 60 giorni, con raccomandata

    Una tutela pratica per il curatore: tutti i termini pendenti alla data di apertura della successione, e quelli con decorrenza anteriore all’assunzione delle sue funzioni, restano sospesi fino a quel momento e vengono poi prorogati di 6 mesi. Chi assume un incarico di curatela non si trova quindi già in ritardo su adempimenti pregressi che non poteva conoscere.

    Il curatore non è tenuto solo agli adempimenti sui redditi: rispetto agli altri tributi, ad esempio l’IMU sugli immobili dell’asse, è assoggettato agli stessi obblighi degli altri contribuenti, in quanto soggetto che, nel frattempo, amministra il possesso dei beni.

    Cosa succede quando arriva l’erede: conguaglio e riliquidazione

    La tassazione provvisoria, per definizione, non è quella finale. Quando il chiamato accetta l’eredità (o quando comunque cessa la curatela), i redditi già accertati durante la giacenza concorrono a formare il reddito complessivo dell’erede, per ciascun periodo d’imposta interessato — compreso quello in cui si è aperta la successione — e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. In pratica, le dichiarazioni presentate dall’erede per quegli stessi anni vengono riliquidate per tenere conto anche dei redditi ereditari, con eventuale conguaglio a debito o a credito rispetto a quanto versato provvisoriamente dal curatore.

    L’erede ha un obbligo di trasparenza specifico: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è cessata la curatela, deve comunicare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il defunto, i dati del curatore, quelli degli altri coeredi e la propria quota di eredità. È da questa comunicazione — o dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, se l’erede è inadempiente — che comincia a decorrere il termine per la liquidazione definitiva delle imposte.

    Esempio pratico

    • Tizio muore a marzo lasciando un appartamento locato e un conto titoli, senza eredi noti nelle vicinanze. Il tribunale nomina Caia curatrice a ottobre dello stesso anno. Poiché a fine anno la giacenza si è già protratta oltre il periodo d’imposta di apertura, Caia deve presentare, entro sei mesi dalla nomina, sia la dichiarazione dei redditi del defunto per l’anno del decesso, sia quella dell’eredità giacente per i canoni di locazione incassati dopo la morte, tassati provvisoriamente secondo le regole IRPEF.

    • Due anni dopo, Sempronio — parente lontano di Tizio rintracciato dal curatore — accetta l’eredità. I redditi da locazione tassati provvisoriamente nei due anni di giacenza confluiscono ora nel reddito complessivo di Sempronio per quegli stessi anni: l’Agenzia riliquida le sue dichiarazioni, con un conguaglio che tiene conto dell’aliquota marginale effettiva di Sempronio, diversa da quella provvisoria applicata durante la giacenza.

    • Se invece nessuno avesse accettato e l’eredità fosse diventata vacante, devoluta allo Stato, le imposte già liquidate in via provvisoria dal curatore sarebbero rimaste quelle definitive, senza un erede a cui riliquidare il dovuto.

    Domande frequenti

    Chi paga le imposte durante la giacenza, se non c’è ancora un erede?

    Le versa il curatore, attingendo al patrimonio ereditario che amministra: sono liquidate in via provvisoria in capo all’eredità giacente, in attesa di sapere chi sarà l’erede definitivo a cui imputarle.

    Cosa succede ai redditi già tassati se l’eredità diventa vacante invece che essere accettata?

    Se nessuno accetta e l’eredità è devoluta allo Stato per mancanza di altri successibili, non c’è un erede a cui riliquidare i redditi: la tassazione provvisoria applicata durante la giacenza resta, di fatto, quella definitiva per quegli anni.

    Il curatore deve occuparsi anche della dichiarazione di successione, oltre che dei redditi?

    Sì, sono due adempimenti distinti: la dichiarazione di successione (imposta sul valore dell’asse ereditario, da presentare nei termini ordinari) e le dichiarazioni dei redditi annuali dell’eredità giacente (imposta sui redditi prodotti dai beni durante l’amministrazione), disciplinate da norme diverse.

    Cosa rischia il curatore che non rispetta i termini di sei mesi?

    Si applicano le sanzioni ordinarie previste per l’omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ravvedibili secondo le regole generali; la sospensione e la proroga di sei mesi valgono solo per i termini pregressi all’assunzione dell’incarico, non per quelli che decorrono da quel momento in avanti.

    Da leggere insieme

  • Autofatture IVA: come si usano i codici TD20, TD21, TD26, TD27 e TD28

    In sintesi

    • La fattura elettronica prevede codici TipoDocumento specifici per autofatture e integrazioni: TD20 per la regolarizzazione di una fattura omessa o irregolare del fornitore, TD21 per lo splafonamento dell’esportatore abituale, TD26 per la cessione di beni ammortizzabili e i passaggi interni, TD27 per l’autoconsumo e le cessioni gratuite senza rivalsa, TD28 per gli acquisti da San Marino con IVA esposta in fattura cartacea.
    • Con TD20, dal D.Lgs. 87/2024 basta comunicare l’anomalia all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni per evitare la sanzione del 70% (minimo 250 euro): la trasmissione dell’autofattura tramite Sistema di Interscambio vale come comunicazione.
    • Con TD21 l’esportatore abituale che ha superato il proprio plafond regolarizza versando imposta, sanzione (70% dall’1.9.2024) e interessi, con tre modalità alternative: nota di variazione del fornitore, autofattura con versamento diretto, o regolarizzazione in sede di liquidazione periodica entro il 31 dicembre.
    • TD26 e TD27 non richiedono un debito d’imposta ulteriore: documentano operazioni comunque soggette a IVA con le regole ordinarie (cessione di un bene strumentale, autoconsumo), ma servono a distinguerle correttamente nel ciclo elettronico.
    • Dal 1° febbraio 2024 il codice TD28, nato per San Marino, si usa anche per segnalare operazioni con l’estero non correttamente assoggettate al reverse charge (art. 6, co. 9-bis.1, D.Lgs. 471/1997).

    Perché esistono questi codici

    Nella fatturazione elettronica ogni documento trasmesso al Sistema di Interscambio deve indicare un campo TipoDocumento che ne definisce la natura: fattura ordinaria (TD01), nota di credito (TD04), ma anche una lunga serie di codici dedicati alle autofatture — i documenti che il cessionario o committente emette al posto del fornitore, o che un soggetto emette verso se stesso — e alle integrazioni di fatture ricevute in regime di inversione contabile. La distinzione conta perché ciascun codice individua univocamente l’operazione sottostante, con effetti su liquidazione, dichiarazione annuale e controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate.

    TD20: la fattura che il fornitore non ha emesso

    Il codice TD20 documenta la regolarizzazione prevista dall’art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997: il cessionario o committente che, nell’esercizio di impresa, arte o professione, ha acquistato beni o servizi senza ricevere fattura nei termini di legge, o l’ha ricevuta irregolare, deve porre rimedio. Dal D.Lgs. 87/2024 la sanzione per chi non regolarizza è scesa dal 100% al 70% dell’imposta non autofatturata, minimo 250 euro — ma non si applica affatto se il soggetto passivo comunica l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa (o da quando è stata emessa quella irregolare). La trasmissione dell’autofattura TD20 tramite il Sistema di Interscambio, riportando l’imponibile, l’imposta dovuta e i dati del fornitore inadempiente, costituisce di per sé la comunicazione richiesta: nella compilazione, i dati dell’effettivo fornitore vanno nel campo cedente/prestatore, i propri dati nel campo cessionario/committente. L’autofattura va poi annotata sia nel registro delle vendite (per l’imposta a debito) sia in quello degli acquisti (per la detrazione, se spettante).

    TD21: lo splafonamento dell’esportatore abituale

    Chi acquista come esportatore abituale, avvalendosi della non imponibilità IVA nei limiti del proprio plafond (art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972), e supera quel limite, commette splafonamento: nei suoi confronti si applica una sanzione oggi pari al 70% dell’imposta non applicata (era 100-200% fino al 31 agosto 2024), oltre al recupero dell’imposta e degli interessi. La regolarizzazione, secondo la Risoluzione 16/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, può avvenire in tre modi:

    • richiedendo al proprio fornitore l’emissione di una nota di variazione in aumento per l’IVA non addebitata, con sanzione e interessi a carico dell’acquirente (versati con F24, codice tributo 8904 per la sanzione e 1991 per gli interessi);
    • emettendo direttamente un’autofattura con il codice TD21, indicando l’ammontare eccedente il plafond e la relativa imposta, versando imposta, interessi e sanzione ridotta con ravvedimento operoso;
    • assolvendo l’imposta e gli interessi in sede di liquidazione periodica, entro il 31 dicembre dell’anno in cui lo splafonamento si è verificato, versando solo la sanzione ridotta.

    Nella compilazione del TD21, cedente e cessionario coincidono con chi emette il documento; il campo data deve riportare la data dell’operazione di regolarizzazione, che deve comunque cadere nello stesso anno dello splafonamento; è possibile emettere un’autofattura per ogni fornitore oppure un documento riepilogativo con l’elenco delle fatture di riferimento in allegato.

    TD26: cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni

    Il codice TD26 si usa per due situazioni distinte, entrambe riconducibili a beni strumentali dell’impresa: la cessione di beni ammortizzabili (ad esempio la vendita di un macchinario dismesso, che sconta l’IVA con le regole ordinarie sul valore di cessione) e i passaggi interni tra attività diverse dello stesso soggetto ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 633/1972 — la norma che disciplina l’esercizio di più attività, anche con contabilità IVA separata, da parte dello stesso contribuente. In quest’ultimo caso il trasferimento di un bene da un’attività all’altra è equiparato, ai fini IVA, a una cessione autonoma, proprio per evitare che la separazione contabile diventi un modo per aggirare la neutralità dell’imposta tra le diverse gestioni.

    TD27: autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa

    TD27 documenta le operazioni in cui cedente e cessionario coincidono nello stesso soggetto: l’autoconsumo, cioè la destinazione di beni o servizi dell’impresa al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’attività (art. 2, co. 2, n. 5, D.P.R. 633/1972), e le cessioni gratuite senza rivalsa, come gli omaggi ai clienti sopra la soglia che comporta l’applicazione dell’imposta. In entrambi i casi non c’è un cliente distinto a cui inviare la fattura: l’autofattura elettronica va emessa indicando i propri dati sia come cedente/prestatore sia come cessionario/committente. Per gli omaggi, in alternativa all’autofattura elettronica, resta possibile l’annotazione in un apposito registro, che evita l’obbligo del documento elettronico.

    TD28: acquisti da San Marino (e non solo)

    Il codice TD28 nasce per gli acquisti di beni da fornitori di San Marino documentati da fattura cartacea con IVA italiana esposta in rivalsa: il soggetto italiano che riceve questo tipo di documento trasmette il TD28 al Sistema di Interscambio per registrare correttamente l’operazione. Con le specifiche tecniche in vigore dal 1° febbraio 2024, l’utilizzo del TD28 si è esteso anche a un’ipotesi diversa: comunicare i dati di un’operazione con l’estero che non è stata correttamente assoggettata al regime del reverse charge — il caso disciplinato dall’art. 6, co. 9-bis.1, D.Lgs. 471/1997, in cui il cessionario residente ha ricevuto, anziché applicare l’inversione contabile, una fattura cartacea con IVA addebitata da un fornitore non stabilito (ma eventualmente identificato) in Italia. In assenza di frode, la sanzione applicabile in questo caso è formale, da 250 a 10.000 euro.

    Codice Quando si usa Riferimento
    TD20 Regolarizzazione di fattura omessa o irregolare del fornitore; comunicazione entro 90 giorni per evitare la sanzione del 70% Art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997
    TD21 Splafonamento dell’esportatore abituale, entro il 31 dicembre dell’anno della violazione Art. 7, co. 4, D.Lgs. 471/1997; Ris. 16/E/2017
    TD26 Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni tra attività separate Art. 36, D.P.R. 633/1972
    TD27 Autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa (omaggi); alternativa: registro degli omaggi Art. 2, co. 2, D.P.R. 633/1972
    TD28 Acquisti da San Marino con IVA in fattura cartacea; dall’1.2.2024 anche anomalie di reverse charge estero Art. 6, co. 9-bis.1, D.Lgs. 471/1997

    Esempio pratico

    • Alfa Srl riceve una consulenza da un fornitore che dimentica di emettere fattura. Passati quattro mesi senza documento, Alfa emette autofattura TD20 con imponibile e IVA relativi alla prestazione, la trasmette allo SdI entro 90 giorni dal termine di emissione previsto ed evita così la sanzione del 70%.

    • Beta Spa, esportatore abituale, a ottobre si accorge di aver acquistato senza IVA per 20.000 euro oltre il proprio plafond disponibile. Sceglie la strada dell’autofattura: emette un TD21 per l’eccedenza, versa imposta e interessi in liquidazione periodica entro il 31 dicembre, con la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso.

    • Sempronia, titolare di un’attività con due rami distinti a contabilità IVA separata (art. 36), trasferisce un furgone da un ramo all’altro: emette TD26 per documentare il passaggio interno, applicando l’IVA sul valore normale del mezzo.

    • Caio, imprenditore individuale, preleva dal magazzino aziendale un elettrodomestico per uso personale: emette autofattura TD27 sul valore normale del bene, oppure lo annota nel registro degli omaggi se rientra in quella casistica.

    Domande frequenti

    TD20 e TD21 sono obbligatori o esiste un’alternativa cartacea?

    Sono documenti da veicolare tramite il Sistema di Interscambio: la fatturazione elettronica è ormai la modalità ordinaria per questi adempimenti, salvo i soggetti esonerati dall’obbligo generale di e-fattura.

    Cosa succede se non uso il codice giusto tra i vari TD?

    Il tipo documento individua univocamente l’operazione sottostante: un codice errato può generare incoerenze nei controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate e nella precompilazione della dichiarazione IVA, anche se non necessariamente una sanzione autonoma se la sostanza dell’operazione è corretta.

    Per lo splafonamento è sempre necessario emettere il TD21?

    No: è una delle tre vie di regolarizzazione previste dalla prassi, alternativa alla richiesta di nota di variazione al fornitore o all’assolvimento diretto in sede di liquidazione periodica.

    TD28 riguarda solo San Marino?

    Nato per gli acquisti sammarinesi con IVA italiana in fattura cartacea, dal 1° febbraio 2024 il codice copre anche le comunicazioni di operazioni estere non correttamente gestite in reverse charge.

    Da leggere insieme

  • Ritenuta del 30% su compensi a non residenti: quando si applica

    In sintesi

    • Chi paga un compenso di lavoro autonomo a un professionista non residente per una prestazione svolta in Italia deve applicare una ritenuta del 30% a titolo d’imposta (definitiva, non un acconto), ai sensi dell’art. 25, comma 2, DPR 600/1973 — stesso codice tributo 1040 della ritenuta d’acconto ordinaria del 20%.
    • La ritenuta non si applica se la prestazione è svolta interamente all’estero: conta il luogo fisico in cui il professionista lavora, non la residenza di chi paga (art. 23 TUIR) — un consulente che opera dal proprio Paese per un cliente italiano non produce reddito imponibile in Italia.
    • Anche quando la prestazione è resa in Italia, le convenzioni contro le doppie imposizioni possono escludere la tassazione italiana: se il professionista non dispone di una “base fissa” (o di una stabile organizzazione) nel nostro Paese, la potestà impositiva resta allo Stato di residenza.
    • Per le società estere senza stabile organizzazione in Italia il discorso cambia: i loro redditi d’impresa non sono mai tassabili in Italia in assenza di una S.O., indipendentemente da dove la prestazione viene resa.
    • Il sostituto d’imposta italiano che non applica la ritenuta dovuta, o la applica in eccesso o in difetto senza adeguata documentazione, ne risponde in proprio nei confronti del Fisco.

    Il principio: conta dove si lavora, non chi paga

    La regola di fondo per la tassazione dei non residenti è nell’art. 23 TUIR, che individua i redditi “prodotti nel territorio dello Stato” secondo criteri diversi per ciascuna categoria reddituale. Per i redditi di lavoro autonomo il criterio è quello dell’attività esercitata nel territorio dello Stato: non conta dove risiede il committente né da dove parte il pagamento, ma il luogo fisico in cui il professionista materialmente rende la prestazione. Ne discende una conseguenza spesso sottovalutata: un consulente estero che lavora dal proprio Paese per un cliente italiano — anche in videoconferenza, anche con continuità — non produce reddito imponibile in Italia, perché l’attività non viene “esercitata” sul territorio italiano. È diverso il criterio previsto per i redditi d’impresa dei soggetti non residenti (art. 23, comma 1, lett. e, TUIR): qui la tassazione in Italia presuppone sempre l’esistenza di una stabile organizzazione, indipendentemente dal luogo materiale in cui viene svolta la singola prestazione.

    Le convenzioni: senza “base fissa” niente tassazione in Italia

    Quando la prestazione è invece resa fisicamente in Italia, la ritenuta interna del 30% resta il punto di partenza, ma non è detto sia l’ultima parola. L’art. 75 del DPR 600/1973 fa espressamente salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia: le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, una volta ratificate, prevalgono sulla norma interna. Per i redditi di lavoro autonomo, il modello di riferimento (nella versione tradizionale, ancora presente in molte convenzioni italiane) attribuisce la tassazione allo Stato di residenza del professionista, a meno che questi non disponga abitualmente, nell’altro Stato, di una base fissa per l’esercizio della sua attività — un concetto funzionalmente analogo alla stabile organizzazione delle imprese. Solo in presenza di questa base fissa l’Italia può tassare (e comunque limitatamente ai redditi a essa riferibili). In pratica, chi corrisponde compensi a un professionista non residente può, in presenza di convenzione e in assenza di base fissa in Italia del percipiente, applicare direttamente l’aliquota ridotta o l’esenzione già al momento del pagamento, raccogliendo dal professionista una dichiarazione di residenza fiscale estera e l’attestazione dei requisiti convenzionali; in alternativa, si applica la ritenuta piena del 30% e il professionista presenta successivamente istanza di rimborso, dimostrando i medesimi requisiti con la documentazione fiscale del proprio Paese di residenza.

    Tabella riassuntiva: quando scatta la ritenuta e quando no

    Caso Ritenuta Riferimento
    Prestazione di lavoro autonomo svolta in Italia, nessuna convenzione applicabile o requisiti non documentati 30% a titolo d’imposta, definitivo, cod. tributo 1040 Art. 25, co. 2, DPR 600/1973
    Prestazione svolta interamente all’estero Nessuna ritenuta Art. 23 TUIR (reddito non prodotto in Italia)
    Prestazione in Italia, Paese convenzionato, nessuna base fissa/S.O. del professionista in Italia Nessuna ritenuta (esenzione convenzionale) o rimborso successivo Convenzione bilaterale; art. 75 DPR 600/1973
    Compensi a una società estera senza stabile organizzazione in Italia Nessuna imposizione in Italia Art. 23, co. 1, lett. e), TUIR
    Compensi a non residenti per uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche in Italia 30% a titolo d’imposta (dal 26.7.2005) Art. 25, ultimo comma, DPR 600/1973

    Gli obblighi del sostituto d’imposta italiano

    Chi corrisponde il compenso — impresa, professionista o ente che agisce come sostituto d’imposta — deve versare la ritenuta con F24 (codice tributo 1040, lo stesso della ritenuta d’acconto domestica) entro il 16 del mese successivo al pagamento, rilasciare la Certificazione Unica al percipiente non residente e riepilogare il tutto nel modello 770. Nel caso di applicazione diretta dell’aliquota convenzionale ridotta o dell’esenzione, è essenziale conservare la documentazione che giustifica la scelta — dichiarazione di residenza fiscale del percipiente e attestazione dei requisiti richiesti dalla convenzione — perché in caso di controllo è il sostituto a dover dimostrare di aver applicato correttamente la norma più favorevole: un’esenzione concessa senza adeguata documentazione espone il sostituto stesso al recupero della ritenuta non versata, oltre a sanzioni e interessi.

    Esempio pratico

    • Caio, consulente informatico residente in Germania, lavora al 100% da remoto dal proprio ufficio tedesco per Beta Srl, cliente italiano: nessuna ritenuta, perché l’attività non è esercitata nel territorio dello Stato italiano, indipendentemente dal fatto che il pagamento parta dall’Italia.

    • Sempronia, avvocata residente in Francia, viene fisicamente in Italia per una settimana ad assistere un cliente in un arbitrato: qui la prestazione è resa in Italia. Se Beta Srl applicasse la ritenuta piena su un compenso di 10.000 euro, tratterrebbe 3.000 euro. Ma la convenzione Italia-Francia esclude la tassazione italiana in assenza di base fissa: fornendo la dichiarazione di residenza fiscale francese, Sempronia può evitare la ritenuta fin dal pagamento.

    • Alfa Srl paga una fattura a una società di consulenza inglese, senza alcuna sede né personale in Italia, per un progetto svolto interamente a Londra: nessuna ritenuta, perché si tratta di reddito d’impresa di un soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia.

    Domande frequenti

    Un professionista straniero che lavora per un cliente italiano paga sempre il 30%?

    No: la ritenuta del 30% si applica solo se la prestazione è materialmente svolta in Italia. Se il professionista lavora dal proprio Paese, il compenso non è imponibile in Italia, qualunque sia la residenza di chi paga.

    Cosa succede se il committente italiano non applica la ritenuta dovuta?

    Il sostituto d’imposta risponde in proprio della ritenuta non operata, con sanzioni e interessi, salvo dimostrare — con la documentazione corretta — che l’esenzione o la riduzione applicata era effettivamente spettante in base a una convenzione.

    L’esenzione convenzionale si applica automaticamente?

    No: va sempre documentata, con la dichiarazione di residenza fiscale del percipiente nello Stato estero e l’attestazione dei requisiti previsti dalla specifica convenzione applicabile.

    Qual è la differenza con la ritenuta del 20% sui professionisti italiani?

    È lo stesso articolo (art. 25 DPR 600/1973), ma per i residenti la ritenuta del 20% è un acconto scomputabile in dichiarazione; per i non residenti, in assenza di convenzione applicabile, il 30% è un’imposta definitiva che chiude la partita, senza dichiarazione dei redditi in Italia.

    Vale lo stesso principio per una società estera senza sede in Italia?

    No: per le società conta l’esistenza di una stabile organizzazione, non il luogo di esecuzione della singola prestazione. Senza S.O. in Italia, il reddito d’impresa del soggetto non residente non è mai tassabile qui.

    Da leggere insieme

  • IVA indetraibile: dove finisce nelle imposte dirette

    In sintesi

    • L’IVA che non si può detrarre non è una perdita secca: costituisce un onere deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo (R.M. 19.1.1980, n. 869).
    • Nell’indetraibilità oggettiva (beni/servizi esclusi per legge dalla detrazione, o pro-rata al 100%) l’IVA si aggiunge al costo del bene o servizio: si capitalizza sui beni strumentali entrando nell’ammortamento, confluisce nel costo delle merci e nelle rimanenze, o si deduce con le regole ordinarie per spese generali e servizi.
    • Nell’indetraibilità soggettiva da pro-rata parziale (minore del 100%), l’IVA indetraibile è di regola un costo generale deducibile secondo i limiti dell’art. 109, co. 5, TUIR — ma se si riferisce a un unico bene acquistato può essere imputata direttamente come onere accessorio di quel bene.
    • Lo stesso trattamento vale per l’IVA indetraibile a seguito dell’opzione per l’esonero dagli adempimenti contabili (art. 36-bis, D.P.R. 633/1972).

    Il principio: l’IVA non detratta diventa costo

    Quando un contribuente non può esercitare la detrazione dell’IVA sugli acquisti — per una preclusione oggettiva prevista dalla legge, o per effetto del pro-rata di detraibilità — quell’imposta non scompare dal punto di vista fiscale: si trasforma in un componente negativo di reddito, deducibile ai fini delle imposte dirette secondo le regole ordinarie applicabili al bene o al servizio a cui si riferisce. Il principio, stabilito da una risoluzione ministeriale già negli anni ’80 (R.M. 19.1.1980, n. 869) e mai superato, distingue però due situazioni molto diverse: l’indetraibilità oggettiva e quella soggettiva.

    Indetraibilità oggettiva: si aggiunge al costo del bene

    Si parla di indetraibilità oggettiva quando la legge esclude la detrazione per la natura stessa del bene o servizio acquistato (ad esempio nei casi tipici dell’art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972), oppure quando il pro-rata di detraibilità è pari allo 0% per effetto di un’attività integralmente esente (C.M. 30.5.1995, n. 154/E). In questi casi l’IVA segue sempre la stessa strada del bene o servizio a cui accede:

    • per i beni strumentali, viene capitalizzata nel valore del cespite e concorre, quindi, all’eventuale ammortamento insieme al resto del costo;
    • per le merci, entra nei costi di acquisto e, di conseguenza, nella base di valutazione delle rimanenze di fine esercizio;
    • per le spese generali e i servizi, viene dedotta integralmente o parzialmente secondo i principi ordinari degli artt. 96 e 109, TUIR (competenza, inerenza, eventuali limiti quantitativi propri della singola voce di spesa).

    Lo stesso trattamento si applica all’IVA indetraibile per effetto dell’opzione per l’esonero dagli adempimenti contabili (art. 36-bis, D.P.R. 633/1972, riservato a chi effettua prevalentemente operazioni esenti) e a quella derivante da un pro-rata di indetraibilità totale.

    Indetraibilità soggettiva da pro-rata parziale: la regola cambia

    Diverso il caso in cui l’indetraibilità dipenda da un pro-rata parziale, cioè inferiore al 100% ma superiore a zero, calcolato in base al rapporto tra operazioni imponibili e operazioni esenti dell’attività complessiva. In questa ipotesi l’IVA non detratta costituisce, come regola generale, un costo generale, deducibile per masse nei limiti e secondo i criteri dell’art. 109, co. 5, TUIR — cioè non riferito a un bene specifico, ma spalmato sull’insieme dei costi dell’esercizio secondo le stesse proporzioni con cui l’inerenza dei costi generali si rapporta ai ricavi imponibili ed esenti.

    C’è però un’eccezione pratica di rilievo: se l’IVA indetraibile per pro-rata si riferisce a un unico bene specificamente acquistato (ad esempio un macchinario), la prassi (C.M. 15.5.1997, n. 137/E) ammette che venga imputata direttamente come onere accessorio di quel bene, seguendo dunque le stesse regole dell’indetraibilità oggettiva (capitalizzazione e ammortamento) piuttosto che la logica del costo generale per masse.

    Il caso di auto e telefonia: dove finisce la quota indetraibile

    Per i beni a uso promiscuo — tipicamente le auto aziendali e i telefoni cellulari, per cui la detrazione IVA è ammessa solo in percentuale — la quota di imposta non detratta segue il principio generale dell’indetraibilità oggettiva legata a un bene specifico: si aggiunge al costo di acquisto del bene (o del canone di leasing/noleggio) e concorre, insieme al resto del costo, ai limiti di deducibilità propri di quella categoria di spesa previsti dal TUIR. In pratica, la quota di IVA non detratta su un’auto aziendale non è un costo a parte con una sua deducibilità autonoma: si somma al prezzo del veicolo e da lì segue gli ordinari tetti di deducibilità e i coefficienti di ammortamento applicabili al bene nel suo complesso.

    IVA non detratta per mancato esercizio del diritto

    Un’ultima ipotesi, distinta dall’indetraibilità prevista dalla legge, riguarda l’IVA che sarebbe astrattamente detraibile ma che il contribuente, per qualunque motivo, non ha portato in detrazione nei termini (ad esempio per un errore contabile non tempestivamente corretto). Anche in questi casi opera lo stesso principio di fondo: l’imposta non recuperata come credito segue il trattamento contabile e fiscale del costo a cui accede, incrementandolo, secondo la medesima logica applicata all’indetraibilità oggettiva.

    Tipo di indetraibilità A cosa si riferisce Trattamento nelle imposte dirette
    Oggettiva (per legge, pro-rata 100%, opzione art. 36-bis) Beni strumentali Capitalizzata sul cespite, dedotta via ammortamento
    Merci Inclusa nel costo di acquisto e nella valutazione delle rimanenze
    Spese generali e servizi Dedotta con i criteri ordinari (artt. 96 e 109 TUIR)
    Soggettiva (pro-rata parziale, sotto il 100%) Insieme degli acquisti dell’esercizio Costo generale per masse (art. 109, co. 5, TUIR); se riferita a un unico bene, imputabile come onere accessorio (C.M. 137/E/1997)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl acquista un macchinario per 20.000 euro più IVA (4.400 euro), ma svolge anche un’attività locativa esente che genera un pro-rata di detraibilità del 60%: può detrarre solo 2.640 euro di IVA. I restanti 1.760 euro, riferiti a un bene specifico, vengono capitalizzati sul costo del macchinario, che sale così a 21.760 euro, e ammortizzati insieme al resto.

    • Beta Spa, con lo stesso pro-rata del 60%, sostiene 10.000 euro di spese generali (utenze, cancelleria, consulenze) con 2.200 euro di IVA: può detrarne 1.320, mentre gli 880 euro indetraibili — non riferibili a un singolo bene — restano costo generale, deducibile secondo i criteri ordinari dell’art. 109, co. 5, TUIR.

    • Caio, professionista, acquista un’auto a uso promiscuo per 25.000 euro più IVA al 22% (5.500 euro): può detrarre il 40% dell’IVA, pari a 2.200 euro. I restanti 3.300 euro di IVA indetraibile si sommano al costo dell’auto, che sale a 28.300 euro, e da lì seguono gli ordinari limiti di deducibilità e ammortamento previsti per i veicoli.

    Domande frequenti

    L’IVA indetraibile per pro-rata è sempre deducibile al 100% dalle imposte dirette?

    Segue le regole ordinarie del costo a cui si riferisce: se è capitalizzata su un bene strumentale, la deduzione passa dall’ammortamento (quindi ripartita su più esercizi e soggetta agli eventuali limiti di quella categoria di beni, come le auto); se è costo generale, segue i criteri di inerenza e competenza dell’art. 109 TUIR.

    Cambia qualcosa se l’IVA è indetraibile per un’esenzione oggettiva (es. attività sanitaria)?

    No, il principio è lo stesso: l’imposta si aggiunge al costo del bene o servizio acquistato e segue il regime fiscale di quella spesa ai fini delle imposte dirette.

    L’IVA indetraibile concorre alla formazione del valore delle rimanenze?

    Sì, per le merci: essendo inclusa nel costo di acquisto, entra anche nella base di valutazione del magazzino a fine esercizio.

    Chi calcola il pro-rata di detraibilità e con quale periodicità?

    Il pro-rata si determina in base al rapporto tra operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni esenti effettuate nell’anno, con un meccanismo di acconto in corso d’anno (pro-rata provvisorio dell’anno precedente) e conguaglio nella dichiarazione IVA annuale.

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  • Voltura catastale dopo la successione: cos’è, quando è automatica e chi la fa

    In sintesi

    • La voltura catastale è l’aggiornamento delle intestazioni al Catasto: allinea il nome del nuovo proprietario ai dati catastali dell’immobile. È cosa diversa dalla trascrizione nei registri immobiliari, che rende l’acquisto opponibile ai terzi.
    • Con il modello telematico di dichiarazione di successione (in uso dal 2019), presentare la dichiarazione produce automaticamente anche la voltura: non serve una domanda separata, nella generalità dei casi.
    • Fanno eccezione — e restano con la vecchia procedura autonoma — gli immobili nei territori con Libro Fondiario (Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia), quelli gravati da oneri reali, i casi di trust e di eredità giacente o amministrata.
    • Dal 2025 esiste il servizio online «Voltura catastale web», che sta sostituendo la precedente «Voltura 2.0» per le domande presentate fuori dalla dichiarazione di successione unica.
    • Una domanda di voltura autonoma sconta l’imposta di bollo di 16 euro; non serve invece allegare gli estratti catastali, perché l’Ufficio li acquisisce d’ufficio tramite il sistema Sister.

    Cos’è la voltura e perché non coincide con la trascrizione

    Il Catasto è un archivio a fini prevalentemente fiscali e informativi: registra chi risulta intestatario di un immobile, la sua rendita, la consistenza. I registri immobiliari tenuti dalla Conservatoria, invece, servono a rendere opponibile ai terzi un acquisto (chi compra un immobile deve poter verificare, in quei registri, che il venditore ne sia davvero il titolare). Sono due formalità distinte, con funzioni diverse: la trascrizione tutela la sicurezza della circolazione giuridica, la voltura tiene aggiornato il catasto per le imposte immobiliari (IMU, imposte sui trasferimenti futuri) e per l’identificazione degli immobili.

    Con la successione, entrambe le formalità sono dovute quando nell’asse ci sono immobili o diritti reali immobiliari: la trascrizione dell’acquisto per causa di morte a favore degli eredi, e la voltura per aggiornare l’intestatario catastale. Storicamente le due pratiche viaggiavano su binari distinti e con adempimenti separati; oggi, per la generalità delle successioni, il percorso è stato unificato in un unico modello.

    La regola oggi: voltura automatica con la dichiarazione di successione

    Dal 2019 (Provvedimento Agenzia delle Entrate 21.10.2019) il modello telematico si chiama, non a caso, «dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale»: è un adempimento unico. Presentando la dichiarazione con i dati degli immobili caduti in successione, il contribuente (o il professionista o l’erede stesso, se presenta in autonomia) non deve fare alcuna ulteriore richiesta per aggiornare le intestazioni catastali: la voltura viene eseguita in automatico dall’Agenzia delle Entrate come conseguenza della dichiarazione stessa. Non è più necessario nemmeno allegare gli estratti catastali degli immobili: dal 2013 gli Uffici acquisiscono d’ufficio i dati tramite il sistema telematico di consultazione catastale (Sister).

    Ci sono però quattro situazioni in cui questa automazione non si applica, e la voltura catastale va richiesta separatamente, con le modalità della vecchia procedura:

    Situazione Voltura con la dichiarazione di successione
    Successione ordinaria, immobili nel sistema catastale ordinario Automatica: nessuna domanda separata
    Immobili nei territori a Libro Fondiario (Trento, Bolzano, zone di Trieste e Gorizia) No: domanda di voltura autonoma
    Immobili gravati da oneri reali particolari No: domanda di voltura autonoma
    Successioni con trust testamentario No: domanda di voltura autonoma
    Eredità giacente o amministrata (manca ancora un erede accertato) No: domanda di voltura autonoma

    In questi casi la domanda di voltura resta un adempimento a sé, presentato con le modalità tradizionali (oggi confluite nel servizio online «Voltura catastale web», attivato dall’Agenzia delle Entrate nel 2025 in sostituzione della precedente «Voltura 2.0 – Telematica»).

    Il caso particolare dell’usufrutto estinto per morte

    Una novità del 2025 riguarda un’ipotesi specifica e spesso trascurata: la morte del titolare di un usufrutto, uso o abitazione su un immobile, quando quel diritto si estingue e la piena proprietà si consolida in capo al nudo proprietario (o si verifica un diritto di accrescimento tra più titolari). In questi casi l’art. 8, D.Lgs. 139/2024 stabilisce che l’aggiornamento dell’intestazione catastale è fatto d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, in base alle comunicazioni dell’Anagrafe tributaria, senza tributi né oneri per l’interessato. Se però il diritto si estingue a favore di più soggetti con diritto di accrescimento, chi ne beneficia deve comunque presentare, entro un anno dal decesso, una domanda di voltura (comunque in esenzione da tributi): questa è l’unica ipotesi in cui la mancata presentazione della domanda è espressamente sanzionata, ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 650/1972, con effetto per i decessi dal 1° gennaio 2025 e sanzionabilità operativa dal 1° gennaio 2026.

    Per la generalità delle successioni con trasferimento di piena proprietà, invece, non esiste una sanzione autonoma per «omessa voltura»: la voltura viaggia dentro la dichiarazione di successione, quindi un ritardo si traduce semplicemente in un ritardo della dichiarazione stessa, con le sue proprie sanzioni.

    Costi e quando serve un tecnico

    Una domanda di voltura catastale autonoma (nei casi che restano fuori dall’automazione) sconta l’imposta di bollo di 16 euro. La voltura ricompresa nella dichiarazione di successione telematica, invece, segue il regime fiscale della dichiarazione stessa e non richiede un bollo separato per l’aggiornamento delle intestazioni.

    La semplice voltura — cioè il solo cambio di intestatario, a parità di dati oggettivi dell’immobile — non richiede un tecnico: la gestisce chi presenta la dichiarazione di successione, che può essere l’erede stesso, un CAF, un commercialista o un notaio (dal 2017 anche i geometri e i periti industriali con specializzazione edilizia possono essere incaricati della trasmissione telematica). Un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto) diventa necessario quando, oltre alla voltura, serve un aggiornamento tecnico del catasto: un immobile mai accatastato, una planimetria non più corrispondente allo stato dei luoghi, una variazione di consistenza. In questi casi si passa dalla semplice voltura alla procedura Docfa, che richiede la sottoscrizione di un professionista abilitato e comporta tempi e costi ulteriori rispetto alla voltura ordinaria.

    Esempio pratico

    • Tizio eredita da sua madre un appartamento regolarmente accatastato, senza difformità. Presenta la dichiarazione di successione telematica tramite un commercialista: la voltura catastale viene eseguita automaticamente, senza ulteriori pratiche né costi aggiuntivi rispetto a quelli della dichiarazione.

    • Caia eredita insieme al fratello un immobile su cui la madre aveva l’usufrutto e loro la nuda proprietà: alla morte della madre l’usufrutto si estingue e la piena proprietà si consolida. Se non c’è un diritto di accrescimento tra più nudi proprietari, l’aggiornamento è automatico e gratuito; se invece più fratelli hanno diritto di accrescimento reciproco, ciascuno deve presentare la domanda di voltura entro un anno dal decesso per far constare la propria quota accresciuta, sempre senza tributi.

    • Sempronio eredita un rustico mai censito con la rendita definitiva: prima della dichiarazione di successione serve un geometra che lo accatasti con procedura Docfa e attribuisca la rendita provvisoria; solo dopo si potrà procedere con dichiarazione e voltura.

    Domande frequenti

    Devo presentare una domanda di voltura separata dopo la dichiarazione di successione?

    Nella maggior parte dei casi no: dal 2019 il modello di dichiarazione di successione telematica include la domanda di voltura catastale, che viene eseguita automaticamente. Serve una domanda separata solo per immobili nei territori a Libro Fondiario, gravati da oneri reali, o in caso di trust o eredità giacente.

    Devo allegare le visure catastali alla dichiarazione?

    No: dal 2013 l’Agenzia delle Entrate acquisisce d’ufficio i dati catastali degli immobili tramite il proprio sistema telematico (Sister), senza bisogno che il contribuente li alleghi.

    Se non faccio la voltura, rischio sanzioni?

    Per le successioni ordinarie, la voltura è parte della dichiarazione di successione: un ritardo si traduce in un ritardo della dichiarazione stessa. Esiste una sanzione autonoma solo nel caso specifico del diritto di accrescimento su usufrutto, uso o abitazione estinti per morte, se la domanda non arriva entro un anno.

    Chi paga la voltura, gli eredi in solido o ciascuno per la propria quota?

    La dichiarazione di successione, e con essa la voltura, può essere presentata anche da uno solo degli obbligati con effetto per tutti: non serve che ciascun erede presenti una propria pratica separata, salvo le eccezioni che restano fuori dall’automazione.

    La voltura serve anche per i terreni, non solo per i fabbricati?

    Sì: la voltura riguarda qualunque immobile o diritto reale immobiliare caduto in successione, fabbricati e terreni, con le stesse regole.

    Da leggere insieme

  • Deposito IVA: cosa si introduce, i vantaggi e come funziona l’estrazione

    In sintesi

    • Il deposito IVA (art. 50-bis, D.L. 331/1993) è un luogo fisico dove i beni possono essere introdotti, custoditi e lavorati senza applicare l’IVA, che resta sospesa fino al momento dell’estrazione.
    • Dal 1° aprile 2017 (D.L. 193/2016) non ci sono più limiti sul tipo di beni introducibili né sui soggetti che possono estrarli: qualunque bene, nazionale o comunitario, può entrare in regime di deposito.
    • Chi estrae i beni per utilizzarli o commercializzarli in Italia deve autofatturare l’operazione e versare l’IVA con F24 entro il giorno 16 del mese successivo all’estrazione, senza possibilità di compensazione.
    • Dal 2017 l’estrattore deve prestare una garanzia commisurata all’imposta, salvo che sia un operatore economico autorizzato (AEO) o un soggetto di riconosciuta affidabilità.
    • Possono gestire un deposito IVA magazzini generali, depositi franchi e doganali già autorizzati, oppure soggetti che ottengono un’autorizzazione ad hoc; per i depositi conto terzi serve una società di capitali con capitale non inferiore a 516.456,90 euro.

    Cosa sono e a cosa servono

    Il deposito IVA è un luogo fisico situato in Italia in cui la merce viene introdotta, staziona e infine viene estratta, secondo la definizione della circolare dell’Agenzia delle Entrate 24 marzo 2015, n. 12/E. Il meccanismo consente che, per determinate operazioni, l’IVA eventualmente dovuta sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, anziché all’importazione o alla cessione: un vantaggio finanziario non da poco per chi opera con merci destinate a più passaggi commerciali prima del consumo effettivo in Italia. Sono qualificabili come depositi IVA i magazzini generali, i depositi franchi e i punti franchi già autorizzati dalla dogana, i depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa e i depositi doganali.

    Nei depositi è consentito introdurre, custodire e sottoporre a lavorazione beni nazionali e comunitari, a condizione che non siano destinati alla vendita al dettaglio all’interno del deposito stesso. Dal 1° aprile 2017, con le modifiche del D.L. 193/2016, è caduta ogni limitazione sulla tipologia di beni introducibili: in precedenza il regime era riservato a specifiche categorie di merci trattate nelle borse merci (indicate nella Tabella A-bis del D.L. 331/1993, oggi abrogata).

    Le tre fasi: introduzione, custodia, estrazione

    Le operazioni agevolate dal regime del deposito IVA si distribuiscono su tre momenti distinti, ciascuno con proprie regole:

    • All’introduzione: gli acquisti intracomunitari di beni introdotti in deposito, le immissioni in libera pratica di beni extra-UE destinati al deposito (con pagamento dei soli dazi doganali, IVA sospesa), le cessioni di beni eseguite mediante introduzione nel deposito. In tutti questi casi la fattura reca la dicitura di non applicazione dell’imposta con il riferimento alla specifica lettera del comma 4 dell’art. 50-bis.
    • Durante la custodia: le cessioni di beni già presenti nel deposito (senza limite al numero di passaggi), le prestazioni di servizi comprese le lavorazioni e manipolazioni usuali — eseguibili nel deposito senza limiti di tempo, o in locali limitrofi entro 60 giorni — e il trasferimento dei beni verso un altro deposito IVA.
    • All’estrazione: l’esportazione verso Paesi extra-UE, la cessione intracomunitaria con spedizione in un altro Stato membro, oppure l’utilizzazione o commercializzazione del bene in Italia. Solo quest’ultima ipotesi comporta il pagamento effettivo dell’IVA; le prime due restano operazioni non imponibili e concorrono al plafond dell’esportatore abituale.

    L’estrazione: autofattura, F24 e garanzia

    Quando l’estrazione avviene per utilizzare o commercializzare il bene in Italia, il soggetto che estrae deve necessariamente essere un soggetto passivo IVA italiano (se non residente e privo di stabile organizzazione, deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente). Dal 1° aprile 2017 la procedura prevede che l’IVA relativa a beni di provenienza nazionale sia versata dal gestore del deposito, in nome e per conto di chi estrae, tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, senza possibilità di compensazione con altri crediti. Il soggetto che estrae emette un’autofattura da registrare nel registro degli acquisti; se i beni erano stati introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, si procede invece con l’integrazione della fattura originaria, annotata nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall’estrazione e nel registro acquisti entro il mese successivo.

    Una novità sostanziale della riforma del 2017 è l’obbligo, per chi estrae, di prestare un’idonea garanzia commisurata all’imposta dovuta. La garanzia non è richiesta per i soggetti di riconosciuta affidabilità e notoria solvibilità, come gli operatori economici autorizzati (AEO), né per chi è esonerato dalla cauzione per i diritti doganali. La stessa logica di garanzia si applica già in dogana per l’immissione in libera pratica di beni extra-UE destinati al deposito, obbligatoria dal 12 settembre 2011 e svincolata solo quando l’estrattore comunica al depositario i dati della liquidazione IVA.

    Se chi estrae è un esportatore abituale che vuole utilizzare il proprio plafond per non versare l’IVA in F24, deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni estrazione, indicando come destinatario il gestore del deposito, trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnare al depositario la ricevuta, che questi riscontra a sua volta in via telematica.

    Chi può gestire un deposito IVA

    Possono gestire un deposito IVA, senza bisogno di autorizzazione specifica, le imprese che conducono magazzini generali, depositi franchi o punti franchi già muniti di autorizzazione doganale. I titolari di depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa e di depositi doganali possono utilizzarli come depositi IVA previa comunicazione all’Agenzia delle Dogane e delle Entrate. Un terzo gruppo di soggetti può invece ottenere, su richiesta, un’autorizzazione ad hoc alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio: la domanda va corredata da certificato di iscrizione al Registro delle imprese, certificato dei carichi pendenti, casellario giudiziario e certificato antimafia; il richiedente non deve essere sottoposto a procedimenti penali per reati finanziari, aver riportato condanne per gli stessi reati, aver commesso violazioni gravi e ripetute alla disciplina IVA, né trovarsi in procedura fallimentare o di liquidazione. L’esame dell’istanza si conclude entro 180 giorni dal ricevimento.

    Se il deposito custodisce beni per conto terzi, l’autorizzazione può essere rilasciata solo a società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.), a società cooperative o enti con capitale o fondo di dotazione non inferiore a 516.456,90 euro. Il gestore risponde solidalmente con il soggetto passivo per la mancata o irregolare applicazione dell’IVA all’estrazione se non rispetta gli obblighi di tenuta del registro delle movimentazioni: per questo, in pratica, è opportuno che il depositario raccolga sempre prova idonea del regolare assolvimento dell’imposta da parte di chi estrae.

    Fase Operazione Regime IVA
    Introduzione Acquisto intracomunitario con introduzione in deposito Senza applicazione dell’imposta (art. 50-bis, co. 4, lett. a)
    Introduzione Immissione in libera pratica di beni extra-UE destinati al deposito Solo dazi doganali, IVA sospesa con garanzia (lett. b)
    Introduzione Cessione di beni eseguita mediante introduzione in deposito Non soggetta, dall’1.4.2017 senza limiti di tipologia (lett. c)
    Custodia Cessioni nel deposito, lavorazioni (60 gg. se in locali limitrofi), trasferimento in altro deposito Senza applicazione dell’imposta (lett. e, h, i)
    Estrazione Esportazione o cessione intracomunitaria Non imponibile, concorre al plafond (lett. f, g)
    Estrazione Utilizzo o commercializzazione in Italia Autofattura + F24 entro il 16 del mese successivo, senza compensazione

    Esempio pratico

    • Alfa Srl importa un lotto di componenti elettronici da un fornitore extra-UE e li introduce direttamente in un deposito IVA gestito da un magazzino generale: paga solo i dazi doganali, l’IVA resta sospesa. Dopo tre mesi vende parte del lotto a Beta Spa, che li estrae per rivenderli in Italia: Beta emette autofattura e il gestore del deposito versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo, prestando la garanzia richiesta.

    • Tizio, titolare di una ditta individuale con status di esportatore abituale, estrae dallo stesso deposito una partita di merce per rivenderla all’estero: compila una dichiarazione d’intento per l’estrazione, la trasmette all’Agenzia delle Entrate e la consegna al depositario, evitando così il versamento immediato dell’IVA nei limiti del proprio plafond.

    • Se invece Sempronia estrae beni per spedirli a un cliente in Germania, l’operazione è una cessione intracomunitaria non imponibile: nessuna IVA da versare, ma va compilato il modello Intra.

    Domande frequenti

    Il deposito IVA fa risparmiare l’imposta?

    No, la sospende: l’IVA resta dovuta, ma il pagamento è rinviato al momento dell’estrazione per il consumo o la commercializzazione in Italia. Il vantaggio è finanziario (si evita di anticipare l’imposta su merci che restano in transito o in stoccaggio) e non di risparmio d’imposta.

    Serve un’autorizzazione per introdurre beni in un deposito IVA?

    Non per chi introduce: l’autorizzazione riguarda il gestore del deposito. Dal 2017 tutti i soggetti passivi possono introdurre ed estrarre beni da un deposito IVA, senza requisiti di iscrizione pluriennale alla Camera di Commercio come richiesto in passato.

    Cosa succede se l’introduzione è solo documentale, senza spostare fisicamente la merce?

    Il regime richiede l’introduzione fisica dei beni nel deposito: la prassi dell’Agenzia delle Entrate esclude il cosiddetto “deposito virtuale” basato sulla sola presa in carico dei documenti.

    Chi paga se il gestore del deposito sbaglia l’applicazione dell’IVA?

    Il gestore risponde in solido con il soggetto passivo per la mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, salvo dimostri di aver agito in buona fede con la diligenza di un operatore avveduto (Corte di Giustizia UE, causa C-499/10).

    Da leggere insieme

  • Dividendi da paradisi fiscali: tassazione integrale ed esimenti

    In sintesi

    • I dividendi che provengono da una società residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (paradiso fiscale) non godono né del 26% riservato alle persone fisiche né dell’esclusione IRES al 95%: sono imponibili per l’intero ammontare (100%), salvo dimostrare un’esimente.
    • La definizione di paradiso fiscale è nell’art. 47-bis TUIR: per le partecipazioni di controllo si confronta la tassazione effettiva estera con il 50% di quella italiana virtuale; per le partecipazioni non di controllo si confronta l’aliquota nominale estera con il 50% dell’aliquota nominale italiana (quindi, con l’IRES al 24%, sotto il 12%).
    • Esistono due esimenti alternative: la prima (attività economica effettiva nel Paese estero, con personale, attrezzature, attivi e locali propri) e la seconda (dalla partecipazione non è derivato l’effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale), entrambe dimostrabili anche con interpello (art. 11, L. 212/2000).
    • Per le persone fisiche, la dimostrazione di un’esimente riduce l’imponibile al 50%; per i soggetti IRES la seconda esimente porta all’esclusione del 95% (come per i dividendi ordinari), la prima esimente all’esclusione del 50% con credito d’imposta indiretto.
    • Gli utili si considerano “provenienti” da un paradiso fiscale anche quando arrivano indirettamente, attraverso catene di controllo o società interposte (sub-holding “conduit”) in Paesi a fiscalità ordinaria: non basta interporre una società UE per evitare la tassazione integrale.
    • Resta sempre disponibile, in ogni regime, il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR) sugli utili effettivamente assoggettati a tassazione.

    Cos’è un paradiso fiscale per il fisco italiano oggi

    Dal D.Lgs. 142/2018, che ha recepito le direttive ATAD, la nozione di Stato o territorio a fiscalità privilegiata non si basa più su una lista fissa di Paesi, ma su un test comparativo disciplinato dall’art. 47-bis TUIR, applicabile sia ai fini IRPEF (dividendi a persone fisiche, art. 47) sia ai fini IRES (art. 89, che vi rinvia espressamente). Il test cambia a seconda che il socio residente detenga o meno il controllo della società estera, nel senso previsto dall’art. 167, comma 2, TUIR (voti, anche indiretti o tramite fiduciarie, oppure influenza dominante):

    • con partecipazione di controllo: si confronta la tassazione effettiva estera con il 50% della tassazione effettiva che la società avrebbe scontato se fosse stata residente in Italia (confronto sempre riferito all’IRES);
    • senza controllo: si confronta l’aliquota nominale estera con il 50% dell’aliquota nominale italiana, tenendo conto anche di eventuali regimi speciali che riducono il prelievo effettivo pur senza toccare l’aliquota di legge (ad esempio agevolazioni riservate solo a certe categorie di imprese o a certe zone).

    Non sono mai considerati paradisi fiscali, per espressa previsione normativa, gli Stati UE o SEE con cui l’Italia ha un accordo che assicuri un adeguato scambio di informazioni: la tassazione integrale riguarda solo il resto del mondo, quando il test sopra descritto è superato.

    Persone fisiche: quando salta il 26% e si paga su tutto

    Per un socio persona fisica che non opera in regime d’impresa, i dividendi “normali” (Paesi non black list) scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, che chiude la partita. Per i dividendi da un paradiso fiscale la regola cambia radicalmente (art. 47, comma 4, TUIR): l’intero importo concorre a formare il reddito complessivo IRPEF, tassato con le aliquote progressive ordinarie (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000, 43% oltre, più addizionali), e non con l’imposta sostitutiva. È un regime pensato apposta per essere più oneroso e disincentivare la localizzazione di redditi in giurisdizioni a bassa tassazione. Resta comunque riconosciuto il credito d’imposta ex art. 165 TUIR per le imposte già pagate a titolo definitivo nel Paese estero sugli stessi utili.

    Società IRES: dal 100% al 95%, passando per il 50%

    Per i soggetti IRES la disciplina (art. 89, comma 3, TUIR) prevede, in base a quanto viene dimostrato, tre possibili regimi:

    Situazione Quota imponibile del dividendo Condizione
    Nessuna esimente dimostrata 100% Regime integrale, aliquota IRES piena sull’intero dividendo
    Dimostrata la prima esimente (attività economica effettiva) 50% Anche con interpello; credito d’imposta indiretto per le imposte estere, nel limite del 50% del dividendo
    Dimostrata la seconda esimente (nessuna localizzazione dei redditi nel paradiso) 5% Richiede un’istanza di interpello secondo le modalità dell’art. 167, co. 5, lett. b), TUIR

    Il regime “intermedio” al 50% è quello con più incognite operative: comporta anche il riconoscimento di un credito d’imposta indiretto per le imposte assolte dalla partecipata estera sugli utili maturati durante il possesso, ma nel limite del 50% del dividendo, e va aggiunto in aumento al dividendo lordo prima di calcolare la quota imponibile.

    Utili “provenienti” anche indirettamente: le triangolazioni

    La tassazione integrale non colpisce solo chi detiene una partecipazione diretta in una società black list: si estende anche a chi la controlla indirettamente, attraverso una o più società interposte residenti in Paesi a fiscalità ordinaria (anche UE). La norma vuole colpire chi, di fatto, è il “dominus” dell’investimento e conosce la reale localizzazione della partecipata, evitando che una società-schermo (sub-holding “conduit”) interposta serva solo a far apparire “puliti” dividendi che in realtà arrivano da un paradiso fiscale. Il requisito del controllo va verificato su ciascun anello della catena: se il socio italiano controlla tutte le società interposte fino a quella black list, i dividendi restano integralmente tassati anche se transitano per due o tre Paesi a fiscalità ordinaria; se invece il controllo si interrompe a un certo anello (una partecipazione di minoranza in una delle società intermedie), la tassazione integrale non si applica. Quando la partecipazione nella società black list è indiretta, il socio deve inoltre ricostruire analiticamente quale parte del dividendo proviene dagli utili del paradiso fiscale: in assenza di documentazione adeguata (delibere della società estera, contabilizzazione separata delle riserve), si presume che vengano distribuiti per primi, fino a concorrenza, proprio gli utili di provenienza black list.

    Le due esimenti e come si dimostrano

    Sia per le persone fisiche sia per le società, la tassazione integrale (o quella al 100% per l’IRES) non si applica se il contribuente dimostra una delle due esimenti dell’art. 47-bis, comma 2, TUIR:

    • prima esimente: la società estera svolge un’attività economica effettiva nel Paese in cui è insediata, tramite personale, attrezzature, attivi e locali propri — non basta una sede fittizia o una casella postale;
    • seconda esimente: dal possesso della partecipazione non è derivato, fin dal primo periodo, l’effetto di localizzare redditi nel paradiso fiscale — tipicamente perché quei redditi sarebbero comunque tassati altrove in modo adeguato.

    La dimostrazione può avvenire tramite un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate (art. 11, comma 1, lett. b, L. 212/2000): per la seconda esimente ai fini IRES l’interpello, nelle forme previste per la disciplina CFC, è di fatto necessario per accedere al regime più favorevole (95%); per la prima esimente la dimostrazione può avvenire anche in dichiarazione, ferma restando l’opportunità di un interpello preventivo per avere certezza. Una precisazione utile: non si considerano “provenienti” da un paradiso fiscale i dividendi che corrispondono a utili formati in anni in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti in quel periodo, anche se nel frattempo lo Stato è stato riclassificato come privilegiato.

    Esempio pratico

    • Alfa Srl detiene il controllo totalitario di una società con sede in un Paese dove l’aliquota nominale è dell’8%: sotto il 12% (metà dell’IRES italiana al 24%), quindi paradiso fiscale ai sensi dell’art. 47-bis. Incassa un dividendo di 100.000 euro e non riesce a dimostrare alcuna esimente: imponibile 100.000 euro, IRES 24.000 euro.

    • Se invece Alfa Srl dimostra con interpello che la controllata svolge davvero attività industriale con personale e uffici propri (prima esimente), l’imponibile scende a 50.000 euro (IRES 12.000 euro), con in più il credito d’imposta indiretto per le imposte pagate all’estero, nel limite del 50% del dividendo.

    • Tizio, persona fisica che non esercita attività d’impresa, riceve 20.000 euro di dividendi da una società con sede in un paradiso fiscale, senza poter dimostrare alcuna esimente: niente ritenuta del 26%, i 20.000 euro si sommano agli altri redditi e scontano le aliquote IRPEF ordinarie fino al 43%, oltre alle addizionali comunale e regionale.

    Domande frequenti

    Tutti i dividendi esteri pagano il 26%?

    No. Il 26% (ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva) vale per i dividendi da Paesi non black list. Quelli da un paradiso fiscale, per una persona fisica non imprenditore, sono imponibili per intero alle aliquote IRPEF ordinarie.

    Come faccio a sapere se un Paese è un “paradiso fiscale” nel 2026?

    Non esiste più una lista fissa di Stati: bisogna applicare il test dell’art. 47-bis TUIR, confrontando la tassazione effettiva (se la partecipazione è di controllo) o l’aliquota nominale (se non lo è) del Paese estero con la metà di quella italiana.

    Cosa vuol dire che gli utili possono provenire “indirettamente” da un paradiso fiscale?

    Vuol dire che anche se il dividendo arriva formalmente da una società con sede in un Paese a fiscalità ordinaria, se quella società a sua volta controlla (o è controllata insieme ad altre interposte) una società black list, la parte di utile riferibile a quest’ultima resta tassata integralmente.

    Basta interporre una società UE per evitare la tassazione integrale?

    No: l’Agenzia delle Entrate considera queste strutture come possibili “conduit” e ricostruisce la reale provenienza degli utili lungo tutta la catena partecipativa.

    Il credito d’imposta per le tasse pagate all’estero si perde con la tassazione integrale?

    No: resta sempre disponibile, ai sensi dell’art. 165 TUIR, per le imposte effettivamente pagate a titolo definitivo nel Paese estero sugli stessi utili.

    Da leggere insieme

  • Rinuncia all’eredità: gli effetti fiscali per chi rinuncia e per chi subentra

    In sintesi

    • Chi rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) non è mai stato erede: per effetto retroattivo (art. 521 c.c.) non deve l’imposta di successione e non risponde dei debiti del defunto, nemmeno per il periodo tra il decesso e la rinuncia (Cass. n. 21006/2021).
    • La quota del rinunciante si devolve agli altri chiamati o, per rappresentazione, ai suoi discendenti (art. 522 e 467 c.c.): questi ultimi godono della propria franchigia, calcolata sul rapporto di parentela con il defunto, non su quello con il rinunciante.
    • Chi rinuncia entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione (12 mesi) è esonerato dal presentarla (art. 28, co. 5, D.Lgs. 346/1990); se la rinuncia arriva prima che qualcun altro l’abbia presentata, sposta anche la decorrenza del termine per i nuovi chiamati (art. 31, co. 2).
    • I creditori del rinunciante danneggiati dalla rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità al posto suo, solo per soddisfarsi sui beni ereditari (art. 524 c.c.), entro 5 anni dalla rinuncia; diverso è il destino dei debiti del defunto, che il rinunciante non eredita mai.
    • Il diritto di rinunciare si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.), ma scende a 3 mesi per chi è già nel possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.), trascorsi i quali senza inventario si diventa eredi puri e semplici.

    Perché chi rinuncia non paga l’imposta di successione

    La regola fiscale discende direttamente dal codice civile. L’art. 521 c.c. stabilisce che chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato: la rinuncia non produce un trasferimento di beni dal rinunciante a un terzo, semplicemente cancella, con effetto retroattivo alla data di apertura della successione, la sua posizione di chiamato. Se non c’è mai stata devoluzione di beni al rinunciante, non c’è materia imponibile: l’imposta di successione colpisce solo chi acquista effettivamente l’eredità, e chi rinuncia non acquista nulla.

    Il punto è stato ribadito dalla Cassazione anche sul fronte dei debiti tributari del defunto: con la sentenza n. 21006/2021 la Corte ha affermato che il chiamato che ha validamente rinunciato non risponde delle imposte del de cuius, neppure per il periodo intercorso tra l’apertura della successione e la rinuncia, e neppure se nel frattempo aveva presentato la dichiarazione di successione. Presentare la dichiarazione o versare le imposte come chiamato non equivale infatti ad accettare: sono adempimenti fiscali, non un atto che «presuppone necessariamente la volontà di accettare» nel senso dell’art. 476 c.c. (accettazione tacita). Chi ha versato imposte in questa veste, e poi rinuncia validamente, ha diritto a chiedere il rimborso di quanto pagato da non-erede.

    Attenzione alla differenza con altri atti a titolo gratuito: quando la rinuncia riguarda non l’eredità ma un diritto reale già acquisito (ad esempio un usufrutto), la sua natura può essere diversa e rilevare come atto a titolo gratuito autonomamente tassabile. Ma la rinuncia all’eredità in senso proprio, fatta prima di qualunque accettazione, resta fuori dal perimetro dell’imposta di successione per definizione.

    Dove va la quota del rinunciante e chi ne eredita la franchigia

    La quota di chi rinuncia non resta senza titolare: si accresce agli altri chiamati che avrebbero concorso con lui, salvo il diritto di rappresentazione (art. 522 c.c.). Se il rinunciante era solo, l’eredità si devolve a chi sarebbe stato chiamato se egli fosse mancato. La rappresentazione (art. 467 c.c.) fa subentrare i discendenti del rinunciante nel suo stesso luogo e grado: tipicamente, se un figlio rinuncia all’eredità del genitore, i suoi figli (nipoti del defunto) prendono il suo posto.

    Il punto fiscale spesso frainteso è quello delle franchigie. Le franchigie dell’imposta di successione (1.000.000 di euro per coniuge e parenti in linea retta, 100.000 euro per fratelli e sorelle, 1.500.000 euro per i beneficiari con handicap grave) sono fruibili per intero da ciascun beneficiario, in base al valore della quota a lui attribuita e al proprio rapporto di parentela con il defunto — non con il rinunciante. Un nipote che subentra per rappresentazione al padre rinunciante non «eredita» la franchigia del padre: ne ha una propria, calcolata sul suo grado di parentela con il nonno defunto (in questo caso, in linea retta, quindi la franchigia piena di 1.000.000 di euro). Questo è spesso un vantaggio pratico: più beneficiari finali significano più franchigie applicabili, ciascuna per intero.

    Aspetto Chi rinuncia Chi subentra (rappresentazione/accrescimento)
    Imposta di successione Non dovuta: non è mai stato erede Dovuta sulla quota acquisita, con franchigia propria
    Debiti del defunto Mai dovuti, nemmeno per il periodo pre-rinuncia (Cass. 21006/2021) Dovuti nei limiti scelti in sede di accettazione
    Dichiarazione di successione Esonerato se rinuncia entro il termine di presentazione (art. 28, co. 5, TUS) Obbligato, con termine che riparte dalla rinuncia se anteriore alla dichiarazione

    Rinuncia e debiti: due piani distinti (defunto e rinunciante)

    Bisogna tenere separati due rapporti di debito, spesso confusi. Il primo è quello con i debiti del defunto: rinunciando, il chiamato non ne risponde affatto, punto già chiarito sopra. Il secondo, diverso, è quello con i creditori personali del rinunciante: se un chiamato ha debiti propri ed evita l’eredità (anche solo per non far entrare quei beni nel proprio patrimonio aggredibile) i suoi creditori possono reagire con l’azione dell’art. 524 c.c. Questa norma consente ai creditori danneggiati dalla rinuncia di farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità al posto del rinunciante, ma solo per soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti: non diventano eredi a tutti gli effetti, e l’eccedenza resta devoluta secondo le regole ordinarie. L’azione si prescrive in 5 anni dalla rinuncia, e prescinde dalla prova della frode: basta il danno oggettivo ai creditori.

    Per il chiamato che valuta la rinuncia proprio per sottrarsi ai debiti del defunto, quindi, il rischio non è verso i creditori del defunto (che restano estranei), ma eventualmente verso i propri creditori, se la rinuncia a un’eredità capiente li danneggia.

    Termini: dieci anni, tre mesi, e la dichiarazione di successione

    Il diritto di accettare — e quindi, specularmente, la possibilità di rinunciare invece di accettare — si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.). Chi però è già nel possesso dei beni ereditari, a qualunque titolo, ha un termine molto più stretto: deve fare l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione (art. 485 c.c.); se non lo completa in tempo diventa erede puro e semplice, con tutte le conseguenze sui debiti.

    Sul fronte fiscale, la rinuncia interagisce con il termine di 12 mesi per la dichiarazione di successione in due modi. Se il chiamato rinuncia prima che la dichiarazione sia stata presentata (da lui o da altri obbligati in solido), è esonerato dal presentarla (art. 28, co. 5, D.Lgs. 346/1990): l’obbligo passa a chi subentra. Se invece la rinuncia arriva quando nessuno ha ancora dichiarato, l’evento «mutamento della devoluzione» fa slittare la decorrenza del termine di 12 mesi per chi subentra (art. 31, co. 2, D.Lgs. 346/1990): il nuovo chiamato ha un anno pieno da quando la rinuncia gli attribuisce la qualità di erede, non dalla data del decesso.

    Esempio pratico

    • Tizio muore lasciando un’eredità con più debiti che beni. Suo figlio Caio rinuncia entro due mesi, davanti al notaio, prima che chiunque presenti la dichiarazione di successione: Caio non deve l’imposta, non deve la dichiarazione, e non risponde dei debiti di Tizio. La sua quota si devolve ai figli di Caio (nipoti di Tizio) per rappresentazione, che diventano nuovi chiamati con un anno di tempo, da quel momento, per decidere e dichiarare.

    • Caio ha debiti verso Sempronia, sua creditrice, per 40.000 euro. Se l’eredità di Tizio era capiente e la rinuncia di Caio pregiudica Sempronia, questa può chiedere al giudice, entro 5 anni dalla rinuncia, di essere autorizzata ad accettare l’eredità al posto di Caio, ma solo per prelevare fino a 40.000 euro dai beni ereditari: il resto resta ai discendenti di Caio.

    • Sempronio, altro chiamato, aveva presentato la dichiarazione di successione e versato una prima imposta come coerede prudenziale, poi scopre debiti nascosti e rinuncia comunque, in tempo utile perché non ha compiuto atti di accettazione tacita (non ha venduto né usato i beni). Avendo rinunciato validamente, la Cassazione gli riconosce l’irresponsabilità per i debiti del defunto anche per il periodo già trascorso, e il diritto al rimborso dell’imposta versata da non-erede.

    Domande frequenti

    Se rinuncio, devo comunque presentare la dichiarazione di successione?

    No, se rinunci entro il termine ordinario di 12 mesi dall’apertura della successione e nessuno l’ha ancora presentata: l’art. 28, co. 5, D.Lgs. 346/1990 esonera chi ha rinunciato in tempo utile. L’obbligo passa a chi subentra al tuo posto.

    Posso rinunciare dopo aver già pagato l’imposta di successione?

    Sì, se non hai compiuto atti di accettazione tacita (art. 476 c.c.): aver presentato la dichiarazione o versato l’imposta come chiamato non equivale ad accettare. Una volta rinunciato validamente, hai diritto al rimborso di quanto versato, non essendo più considerato erede (effetto retroattivo, art. 521 c.c.).

    I debiti del defunto passano ai miei figli se rinuncio?

    No: rinunciando sei considerato come se non fossi mai stato chiamato, quindi non trasmetti alcun debito. La tua quota si devolve ai tuoi discendenti per rappresentazione come nuovi chiamati diretti all’eredità del defunto, non come tuoi eredi: rispondono solo se a loro volta accettano.

    I miei creditori possono impedirmi di rinunciare?

    Non possono impedirtelo, ma possono reagire: se la rinuncia li danneggia, l’art. 524 c.c. permette loro di farsi autorizzare ad accettare l’eredità al tuo posto, limitatamente a soddisfare il loro credito sui beni ereditari, entro 5 anni dalla rinuncia.

    Quanto costa l’atto di rinuncia?

    Oltre agli onorari notarili (se non si opta per il cancelliere del tribunale, gratuito salvo diritti di cancelleria), l’atto sconta l’imposta di registro in misura fissa, la stessa prevista per gli atti pubblici privi di autonomo contenuto patrimoniale: non è un’imposta proporzionale sul valore dell’eredità, perché la rinuncia non trasferisce nulla al rinunciante.

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  • Sanzioni IVA 2026: la tabella completa dopo il D.Lgs. 87/2024

    In sintesi

    • Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il D.Lgs. 87/2024 ha ridisegnato le sanzioni IVA: dichiarazione omessa 120% (era 120-240%), infedele 70% (era 90-180%), fatturazione/registrazione irregolare 70% con minimo 300 euro (era 90-180%, minimo 500).
    • Per il reverse charge la sanzione fissa scende alla forbice 500-10.000 euro (era 500-20.000) e quella proporzionale al 5% dell’imponibile, minimo 1.000 euro (era 5-10%).
    • L’omesso versamento resta al 25% (dal 30% ante riforma), dimezzato al 12,5% per ritardi entro 90 giorni, con lo sprint dei primi 15 giorni ridotto a 1/15 al giorno.
    • La detrazione illegittima è punita col 70% fisso dell’imposta detratta (non più fino al 90%); l’errore di aliquota o di regime va invece da 250 a 10.000 euro, senza perdita del diritto alla detrazione salvo frode.
    • Chi non riceve fattura (o la riceve irregolare) e non regolarizza con TD20 entro 90 giorni rischia il 70% dell’imposta non autofatturata, minimo 250 euro — ma comunicare l’anomalia all’Agenzia in tempo evita la sanzione.

    Dichiarazione IVA: omessa e infedele

    Sulla dichiarazione annuale la riforma ha ridotto sensibilmente il carico sanzionatorio. La dichiarazione omessa con imposta dovuta costa il 120% dell’IVA dovuta, minimo 250 euro; se la dichiarazione arriva comunque, anche se omessa nei termini, con un ritardo superiore a 90 giorni ma entro i termini per l’accertamento e prima di controlli formali, la sanzione scende al 75%. Se non risulta imposta dovuta, la sanzione è fissa da 250 a 2.000 euro (150-1.000 euro per la tardiva oltre 90 giorni).

    La dichiarazione infedele — IVA dichiarata inferiore al dovuto o credito superiore allo spettante — è punita con il 70% della maggiore imposta o della minore eccedenza, minimo 150 euro. L’aggravante per frodi (fatture false, operazioni inesistenti, artifici) porta la sanzione dal 105% al 150%: un intervallo comunque più contenuto del precedente 135%-270%, anche se il D.Lgs. 87/2024 ha ampliato la forbice dell’aggravante base da “metà” a “dalla metà al doppio”. Se non ci sono condotte fraudolente e lo scostamento è inferiore al 3% dell’imposta dichiarata (comunque sotto i 30.000 euro complessivi), la sanzione ordinaria si riduce di un terzo. La richiesta di un rimborso non spettante è sanzionata separatamente con il 22% del credito rimborsato.

    Fatturazione, registrazione e detrazione

    Sul fronte documentale, l’art. 2, D.Lgs. 87/2024 ha modificato l’art. 6, D.Lgs. 471/1997 riducendo in modo diffuso le cornici edittali. Per operazioni imponibili documentate o registrate irregolarmente la sanzione è ora il 70% fisso dell’imposta relativa (non più 90-180%), minimo 300 euro (non più 500). Per operazioni non imponibili, esenti o non soggette la sanzione scende al 5% dei corrispettivi non documentati (non più 5-10%), minimo 300 euro; se la violazione non incide nemmeno sul reddito, resta la forbice fissa 250-2.000 euro.

    Anche la mancata emissione di scontrini o ricevute, o l’emissione per importi inferiori al reale, scende dal 90-180% al 70% dell’imposta corrispondente, minimo 300 euro. Sul fronte della detrazione illegittima, la riforma riscrive integralmente il comma 6 dell’art. 6: la sanzione per chi detrae indebitamente scende a un 70% fisso; per l’ipotesi di applicazione di un’aliquota superiore a quella dovuta, o di IVA erroneamente applicata a operazioni esenti, non imponibili o non soggette, resta la sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, ma il diritto alla detrazione è ora limitato alla sola imposta effettivamente dovuta in base alla natura dell’operazione, salvo casi di frode o abuso del diritto. Un chiarimento importante: se la violazione sfocia in dichiarazione infedele, si applica solo la sanzione del 70% per infedeltà, evitando il cumulo tra le due sanzioni.

    Reverse charge: le sanzioni dell’art. 6, commi 9-bis

    Violazione Sanzione dall’1.9.2024 Norma
    Cessionario/committente che non applica il reverse charge dovuto Da 500 a 10.000 euro; 5% dell’imponibile (min. 1.000 €) se l’operazione non risulta in contabilità Art. 6, co. 9-bis
    Emissione di fattura con IVA per operazioni da assoggettare a reverse charge 250-10.000 €; 90-180% (min. 500 €) se con intento di frode consapevole al cessionario Art. 6, co. 9-bis.1
    Inversione contabile applicata senza i requisiti 250-10.000 €; 90-180% (min. 500 €) se con intento di frode consapevole al cedente Art. 6, co. 9-bis.2
    Inversione contabile su operazioni esenti/non imponibili/non soggette (operazioni inesistenti) Nessuna sanzione, salvo operazioni inesistenti: 5-10% dell’imponibile (min. 1.000 €) Art. 6, co. 9-bis.3

    Resta ferma, se il cessionario non avrebbe comunque potuto detrarre l’imposta, la sanzione dell’indebita detrazione (70%), salvo che la violazione configuri già dichiarazione infedele: anche qui vale la regola dell’alternatività tra le due sanzioni per evitare il cumulo sullo stesso fatto.

    Omesso versamento e regolarizzazione della fattura

    L’omesso o insufficiente versamento periodico, dell’acconto o del saldo resta fissato al 25% di ogni importo non versato (era il 30% fino al 31 agosto 2024), dimezzato al 12,5% se il ritardo non supera i 90 giorni; per i primissimi 15 giorni la riduzione arriva a 1/15 per ogni giorno di ritardo (il meccanismo dello “sprint” alla base del ravvedimento operoso).

    Chi acquista beni o servizi senza ricevere fattura, o con fattura irregolare, deve regolarizzare con autofattura TD20 (art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997): la sanzione, ridotta dal 100% al 70% dell’imposta non autofatturata (minimo 250 euro), non si applica se l’acquirente comunica l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, con gli strumenti che questa mette a disposizione, entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa (o da quando è stata emessa quella irregolare). È il superamento del vecchio meccanismo di autofatturazione più versamento immediato: oggi basta la comunicazione tempestiva per evitare la sanzione.

    Esempio pratico

    • Alfa Srl presenta la dichiarazione IVA 2026 con un’imposta a debito di 40.000 euro invece dei 55.000 realmente dovuti, senza alcuna condotta fraudolenta: sanzione per infedele dichiarazione pari al 70% di 15.000 euro, cioè 10.500 euro (oltre l’imposta e gli interessi), riducibile con ravvedimento operoso.

    • Beta Spa registra una fattura di vendita indicando un’IVA di 1.000 euro invece dei 1.800 dovuti: sanzione del 70% sulla differenza di 800 euro, cioè 560 euro, con minimo di 300 euro comunque superato.

    • Caio, artigiano in regime ordinario, riceve una fattura irregolare da un fornitore a marzo 2026 e se ne accorge subito: se comunica l’anomalia all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni non paga alcuna sanzione; se lascia passare il termine, rischia il 70% dell’IVA non regolarizzata, minimo 250 euro.

    Domande frequenti

    Le sanzioni IVA post 1° settembre 2024 si applicano anche a chi ha violato prima di quella data?

    No: la riforma vale per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le violazioni precedenti restano le vecchie misure (ad esempio 90-180% per la fatturazione irregolare, 30% per l’omesso versamento), salvo che la nuova disciplina risulti più favorevole e sia applicabile per il principio del favor rei nei procedimenti ancora aperti.

    Il ravvedimento operoso si applica anche alle sanzioni IVA?

    Sì, a tutte quelle qui indicate, con le riduzioni ordinarie in base al momento in cui avviene la regolarizzazione spontanea: più si è tempestivi, più la sanzione si riduce.

    Dichiarazione infedele e indebita detrazione si sommano?

    No: dal D.Lgs. 87/2024 le due sanzioni sono alternative sullo stesso fatto. Se la violazione configura dichiarazione infedele, si applica solo la sanzione del 70% prevista per l’infedeltà.

    Cosa rischia chi non fa la comunicazione LIPE o la invia con dati sbagliati?

    La comunicazione delle liquidazioni periodiche omessa, incompleta o infedele è sanzionata da 500 a 2.000 euro (art. 11, co. 2-ter, D.Lgs. 471/1997), non toccata dalla riduzione generale della riforma 2024.

    Da leggere insieme

  • Affrancamento dei disallineamenti: la sostitutiva al 18% dopo la riforma

    In sintesi

    • Fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda sono fiscalmente neutrali: i maggiori valori iscritti in bilancio dopo l’operazione non sono riconosciuti ai fini fiscali e generano disallineamenti civilistico-fiscali da monitorare nel quadro RV della dichiarazione.
    • L’art. 176, comma 2-ter, TUIR consente di affrancarli con un’imposta sostitutiva: dopo il D.Lgs. 192/2024 l’aliquota è unica al 18% per l’IRES più il 3% per l’IRAP (oltre a eventuali addizionali o maggiorazioni), al posto dei vecchi scaglioni del 12-14-16%.
    • Il versamento è in unica soluzione entro il saldo delle imposte dell’esercizio dell’operazione (niente più tre rate) e l’opzione va esercitata nella dichiarazione relativa all’esercizio in cui l’operazione è posta in essere.
    • I maggiori valori si considerano riconosciuti dal periodo d’imposta dell’opzione; se i beni sono realizzati prima del terzo periodo d’imposta successivo, scatta la recapture: costo fiscale ridotto e sostitutiva scomputata.
    • Il nuovo regime vale per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024; per quelle del 2023 restano scaglioni 12-14-16%, opzione anche nella dichiarazione successiva, tre rate e sorveglianza di 4 anni.
    • Abrogato anche l’affrancamento «derogatorio» al 16% per avviamento, marchi e altri intangibili con deduzione accelerata: oggi la strada è una sola.

    Perché nascono i disallineamenti

    Le operazioni straordinarie in neutralità funzionano per continuità dei valori fiscali: la conferitaria, l’incorporante o la beneficiaria subentrano nei valori fiscalmente riconosciuti che i beni avevano presso il dante causa, qualunque sia il valore a cui li iscrivono in bilancio. Se in sede di conferimento l’azienda viene periziata e iscritta a valori correnti, o se dal disavanzo di fusione emergono maggiori valori su impianti, immobili o avviamento, quei plusvalori contabili non si ammortizzano fiscalmente: ogni anno l’impresa opera variazioni in aumento in dichiarazione e compila il prospetto di riconciliazione del quadro RV, fintanto che valori civili e fiscali non tornano a coincidere. Il doppio binario costa: ammortamenti civilistici indeducibili e, in caso di vendita del bene, plusvalenza fiscale calcolata sul valore storico più basso.

    L’affrancamento serve esattamente a chiudere questa forbice: pagando un’imposta sostitutiva, i maggiori valori diventano riconosciuti anche ai fini fiscali, con ammortamenti deducibili pieni e costo fiscale allineato in caso di realizzo.

    Il nuovo regime: 18% più 3%, tutto e subito

    L’art. 12 del D.Lgs. 192/2024 ha riscritto il comma 2-ter dell’art. 176 TUIR. La società conferitaria (e, per rinvio, l’incorporante nella fusione ex art. 172, comma 10-bis, e la beneficiaria nella scissione ex art. 173, comma 15-bis) può optare per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, di un’imposta sostitutiva con aliquota del 18% per l’IRES e del 3% per l’IRAP, cui si sommano eventuali addizionali o maggiorazioni e, per i soggetti con aliquote IRAP maggiorate (banche e assicurazioni), la differenza rispetto all’aliquota ordinaria. Spariscono i vecchi scaglioni (12% fino a 5 milioni, 14% tra 5 e 10, 16% oltre) e sparisce l’affrancamento derogatorio al 16% con deduzione accelerata per avviamento e marchi: la relazione al decreto parla di una disciplina unificata dentro il TUIR.

    Tre regole operative. L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’operazione è posta in essere (non più, in alternativa, in quella successiva). Il versamento è in unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte relative a quell’esercizio. I maggiori valori si considerano riconosciuti dal periodo d’imposta dell’opzione; ma se i beni affrancati sono ceduti prima del terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale si riduce dei valori affrancati e del maggior ammortamento dedotto, con scomputo della sostitutiva versata (recapture, ridotta di un anno rispetto al passato). Restano fuori dal perimetro gli oneri pluriennali, gli immobili-merce e le immobilizzazioni finanziarie; il riallineamento non è più vincolato alle categorie omogenee e può coprire anche divergenze preesistenti all’operazione.

    Profilo Regime previgente (operazioni fino al 2023) Regime D.Lgs. 192/2024 (operazioni dal 1.1.2024)
    Aliquota sostitutiva 12% fino a 5 mln, 14% da 5 a 10, 16% oltre; derogatorio 16% per gli intangibili 18% IRES + 3% IRAP, aliquota unica
    Opzione Dichiarazione dell’esercizio dell’operazione o del successivo Solo dichiarazione dell’esercizio dell’operazione
    Versamento Tre rate Unica soluzione entro il saldo
    Periodo di sorveglianza (recapture) Realizzo ante 4° periodo successivo Realizzo ante 3° periodo successivo
    Oggetto Categorie omogenee per le immobilizzazioni materiali Singoli elementi dell’attivo, anche solo alcuni

    Affrancamento mirato o riallineamento a saldo globale

    Il D.Lgs. 192/2024 (artt. 10-12) ha costruito attorno al nuovo 176, comma 2-ter, un sistema generale di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali — incluse quelle da cambi di principi contabili — con due percorsi alternativi: per singole fattispecie, con la sostitutiva del 18% + 3% se il saldo è positivo (indeducibile se negativo); oppure per saldo globale, sommando algebricamente tutte le differenze e tassando l’eventuale saldo positivo ad aliquote ordinarie IRES e IRAP in tassazione separata, mentre il saldo negativo si deduce in quote costanti su un orizzonte pari alla durata residua della fattispecie e comunque non inferiore a 10 anni. Le basi IRES e IRAP viaggiano distinte. La scelta è di convenienza: l’affrancamento mirato al 18% conviene tipicamente su avviamento e fabbricati con lunghi ammortamenti; il saldo globale può interessare chi ha divergenze contrapposte che si compensano.

    Attenzione a non confondere questo istituto con l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta introdotto dalla stessa riforma con la sostitutiva del 10%: lì si liberano poste del patrimonio netto per distribuirle senza tassazione in capo alla società; qui si riconoscono fiscalmente i maggiori valori dell’attivo. I due affrancamenti possono anche coesistere dopo la stessa operazione, ma rispondono a bisogni diversi.

    Esempio pratico

    • Alfa Srl conferisce l’azienda in Beta Spa nel 2026; la perizia fa emergere in bilancio maggiori valori per 2 milioni: 1,2 milioni di avviamento e 800.000 euro sul fabbricato. Beta opta nell’ambito di Redditi 2027 (periodo d’imposta 2026) per l’affrancamento integrale: sostitutiva 2.000.000 × (18% + 3%) = 420.000 euro, versati in unica soluzione entro il saldo 2027.

    • Dal 2026 Beta deduce gli ammortamenti sui valori affrancati: sull’avviamento 1.200.000/18 = 66.667 euro l’anno, sul maggior valore del fabbricato 800.000 × 3% = 24.000 euro l’anno. A regime (IRES 24% + IRAP 3,9%) il beneficio annuo supera i 25.000 euro: la sostitutiva si «ripaga» in circa 16-17 anni, prima se i beni saranno ceduti dopo il periodo di sorveglianza con costo fiscale pieno.

    • Se Beta vendesse il fabbricato nel 2027 (prima del terzo periodo successivo all’opzione), scatterebbe la recapture: costo fiscale ridotto degli 800.000 affrancati e del maggior ammortamento dedotto, con scomputo della relativa sostitutiva.

    Domande frequenti

    Quanto costa affrancare i maggiori valori dopo una fusione nel 2026?

    Il 18% di sostitutiva IRES più il 3% per l’IRAP sui maggiori valori che si scelgono di affrancare (oltre a eventuali maggiorazioni per banche e assicurazioni), da versare in unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte dell’esercizio dell’operazione.

    Conviene ancora affrancare con l’aliquota salita al 18%?

    Dipende dall’orizzonte: il 21% complessivo si confronta con il 24% IRES più il 3,9% IRAP che si risparmiano sugli ammortamenti futuri e sulla minor plusvalenza in caso di vendita. Il differenziale si è ristretto rispetto al vecchio 12-16%, quindi il calcolo di convenienza va fatto voce per voce — l’avviamento, che si deduce in 18 anni, resta il candidato tipico.

    L’affrancamento vale anche per scissioni e fusioni o solo per i conferimenti?

    Vale per tutte e tre: la disciplina è scritta nell’art. 176, comma 2-ter, per i conferimenti, ma gli artt. 172 e 173 TUIR la richiamano espressamente per l’incorporante nella fusione e per la beneficiaria nella scissione, con le stesse modalità e condizioni.

    Posso affrancare solo alcuni beni?

    Sì: l’opzione può riguardare in tutto o in parte i maggiori valori, riferiti ai singoli elementi dell’attivo (immobilizzazioni materiali e immateriali). Non è più richiesto il riallineamento per categorie omogenee; restano esclusi oneri pluriennali, beni-merce e immobilizzazioni finanziarie.

    Che fine ha fatto l’affrancamento al 16% dell’avviamento con deduzione in 5 anni?

    È stato abrogato dal D.Lgs. 192/2024 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024: il regime derogatorio dell’art. 15 del D.L. 185/2008 sopravvive solo per le operazioni ante riforma, alle quali continuano ad applicarsi anche i vecchi scaglioni, le tre rate e la sorveglianza quadriennale.

    Da leggere insieme

  • Ferie non godute: quando si monetizzano e come funziona l’indennità

    In sintesi

    • Le ferie non si possono monetizzare mentre il rapporto di lavoro prosegue: il divieto riguarda le 4 settimane minime di legge (art. 10, D.Lgs. 66/2003) e vale salvo il caso di cessazione del rapporto.
    • Di queste 4 settimane, almeno 2 vanno godute entro l’anno di maturazione (consecutive, se il lavoratore lo chiede), le altre 2 entro i 18 mesi successivi al termine di quell’anno.
    • Le ferie aggiuntive previste da CCNL o contratto individuale, oltre il minimo legale di 4 settimane, possono invece essere monetizzate anche in costanza di rapporto, se il contratto lo prevede.
    • Alla cessazione del rapporto spetta sempre l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, calcolata sulla retribuzione globale di fatto in proporzione ai giorni residui.
    • L’indennità sostitutiva segue la tassazione IRPEF ordinaria come normale retribuzione, non la tassazione separata riservata al TFR: non compare nell’elenco dell’art. 17 del TUIR.

    Il divieto di monetizzazione in costanza di rapporto

    L’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 66/2003 riconosce a ogni lavoratore un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che questo periodo minimo non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. È una regola di ordine pubblico, che recepisce il diritto europeo alle ferie annuali retribuite: le ferie servono al recupero psicofisico del lavoratore, non sono un pezzo di stipendio che si può convertire in denaro a piacimento. Un accordo tra datore e lavoratore che preveda il pagamento delle ferie al posto della loro effettiva fruizione è quindi nullo, per la parte che riguarda le 4 settimane minime di legge.

    Il divieto conosce alcune eccezioni: restano monetizzabili anche in costanza di rapporto le ferie maturate e non godute prima del 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003) e, soprattutto, le ferie eccedenti il minimo legale — cioè quelle che CCNL o contratto individuale attribuiscono in più rispetto alle 4 settimane, quando la disciplina collettiva o individuale ne prevede espressamente la sostituibilità con un’indennità.

    Come si scandiscono le 4 settimane minime

    La legge non si limita a fissare la durata minima, ma ne impone anche la scansione temporale, per evitare che le ferie si accumulino indefinitamente:

    • almeno 2 settimane vanno godute nel corso dell’anno di maturazione, consecutive se il lavoratore ne fa richiesta;
    • le restanti 2 settimane vanno godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

    Il datore di lavoro ha l’onere organizzativo di consentire e sollecitare la fruizione entro questi termini: se le ferie residue superano il limite dei 18 mesi per fatto imputabile all’organizzazione aziendale, il lavoratore non perde il diritto a goderle (le ferie non si prescrivono automaticamente per il solo decorso del termine), ma l’azienda si espone a contestazioni e, nei rapporti con la pubblica amministrazione o in caso di ispezione, a possibili rilievi.

    Situazione Monetizzazione ammessa?
    4 settimane minime di legge, rapporto in corso No (art. 10 co. 2, D.Lgs. 66/2003)
    4 settimane minime di legge, alla cessazione del rapporto Sì — indennità sostitutiva obbligatoria
    Ferie aggiuntive da CCNL oltre il minimo, rapporto in corso Sì, se il contratto collettivo/individuale lo prevede
    Ferie maturate prima del 29/4/2003 Sì

    L’indennità sostitutiva a fine rapporto

    Quando il rapporto di lavoro cessa — per dimissioni, licenziamento, pensionamento o scadenza del termine — le ferie maturate e non ancora godute non possono più essere fruite in natura: al lavoratore spetta un’indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione globale di fatto (comprensiva quindi degli elementi fissi e continuativi della paga, non della sola paga base) in proporzione ai giorni di ferie residui. L’indennità va corrisposta insieme alle altre competenze di fine rapporto, ma non fa parte del TFR: sono due voci distinte, calcolate e liquidate separatamente.

    Sul piano fiscale, l’indennità per ferie non godute segue la tassazione IRPEF ordinaria, sommandosi al reddito di lavoro dipendente dell’anno in cui viene erogata: a differenza del TFR e delle altre indennità di fine rapporto, che l’art. 17 del TUIR sottopone a tassazione separata per attenuare l’effetto della progressività su un importo maturato in più anni, l’indennità ferie non compare in quell’elenco e viene quindi tassata come una normale mensilità di stipendio.

    Ferie, malattia e onere della prova

    Se durante il periodo di ferie già programmato interviene una malattia certificata, le ferie si sospendono e il periodo non goduto per malattia va recuperato in altra data: prevale la funzione di recupero psicofisico propria della malattia. Alla cessazione del rapporto, se il datore sostiene di aver già pagato o fatto godere tutte le ferie maturate, è lui a dover fornire la prova: la giurisprudenza più recente (Cass. 16603/2024) ha chiarito che il lavoratore deve solo dimostrare di non aver fruito delle ferie maturate, mentre spetta al datore provare di averlo tempestivamente invitato a goderle, avvisandolo con chiarezza che altrimenti le avrebbe perse.

    Esempio pratico

    • Tizio si dimette dopo 8 anni in Alfa Srl con 12 giorni di ferie maturate e mai godute nell’ultimo anno di lavoro: alla cessazione, oltre al TFR, riceve un’indennità sostitutiva calcolata sulla sua retribuzione globale di fatto giornaliera moltiplicata per i 12 giorni residui, tassata come reddito ordinario insieme all’ultima busta paga.

    • Caia lavora per Beta Spa, il cui CCNL riconosce 30 giorni di ferie annue contro i 20 giorni lavorativi minimi di legge (equivalenti alle 4 settimane): per i 10 giorni eccedenti, se il contratto collettivo lo consente, Beta Spa può liquidarle un’indennità anche restando il rapporto in corso, mentre i 20 giorni minimi restano soggetti al divieto di monetizzazione.

    • Sempronio lascia l’azienda e questa sostiene di avergli già pagato tutte le ferie arretrate: dovrà dimostrarlo documentalmente, provando di averlo invitato a fruirne e di averlo avvisato del rischio di perderle, non bastando la sola affermazione generica.

    Domande frequenti

    Posso chiedere io la monetizzazione delle ferie invece di prenderle?

    No, per le 4 settimane minime di legge: il divieto dell’art. 10 D.Lgs. 66/2003 è inderogabile e vale anche se è il lavoratore a proporlo, salvo che il rapporto stia per cessare o si tratti di ferie eccedenti il minimo previste dal CCNL.

    Le ferie non godute entro 18 mesi si perdono?

    Il diritto in sé non si estingue automaticamente, ma il superamento del termine può comportare responsabilità organizzative per il datore ed è un campanello d’allarme: conviene sempre sollecitare per iscritto la programmazione delle ferie residue.

    L’indennità sostitutiva ferie si tassa come il TFR?

    No: il TFR segue la tassazione separata prevista dall’art. 17 del TUIR, mentre l’indennità per ferie non godute concorre al reddito ordinario dell’anno di erogazione, tassata con le aliquote IRPEF progressive come una normale busta paga.

    Chi deve provare che le ferie non sono state godute?

    Il lavoratore deve solo provare di non averle godute; è il datore di lavoro a dover dimostrare di averlo invitato tempestivamente a fruirne, avvisandolo che altrimenti le avrebbe perse (Cass. 16603/2024).

    Se sono in malattia durante le ferie programmate, cosa succede?

    Le ferie si sospendono per il periodo coperto da certificato medico e vanno recuperate in altra data: malattia e ferie non possono coesistere sugli stessi giorni.

    Da leggere insieme

  • Family buy out: il passaggio generazionale con la newco dei figli

    In sintesi

    • Il family buy out (FBO) è la variante familiare del leveraged buy out: i figli (o alcuni familiari) costituiscono una newco, la finanziano in parte con debito e acquistano la società di famiglia, spesso incorporandola poi per fusione; l’obiettivo è tenere l’impresa nella famiglia liquidando il genitore o i rami non interessati.
    • Se l’operazione si chiude con la fusione, scatta l’art. 2501-bis c.c. (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento): progetto con le risorse finanziarie per il rimborso, relazione degli amministratori con piano economico-finanziario, attestazione di ragionevolezza degli esperti e relazione del revisore — adempimenti non derogabili nemmeno con il consenso unanime dei soci.
    • Il MLBO non viola il divieto di assistenza finanziaria (art. 2358 c.c.): la deroga è espressa; resta vietato che la target finanzi o garantisca direttamente il debito della newco.
    • Sul piano fiscale valgono i principi della circolare 6/E/2016: gli interessi passivi della newco sono inerenti e deducibili nei limiti dell’art. 96 TUIR, la newco è «vitale» ai fini del riporto delle perdite e l’operazione non è abusiva quando realizza un reale cambio dell’assetto proprietario (Cass. ord. 6623/2022).
    • Il punto critico del FBO è proprio questo: se la compagine di newco coincide con quella dei venditori, l’operazione rischia la contestazione di abuso del diritto come mera monetizzazione; il subentro effettivo dei figli al genitore è la ragione extrafiscale che regge la struttura.
    • L’alternativa a costo fiscale minimo resta il patto di famiglia con l’esenzione dall’imposta di donazione (art. 3, comma 4-ter, TUS), quando non serve monetizzare il fondatore.

    Come si costruisce un family buy out

    Lo schema ricorrente parte da una società operativa di famiglia (la target) controllata dal genitore fondatore, con uno o più figli coinvolti nella gestione. I figli costituiscono una newco, capitalizzandola con mezzi propri — spesso conferendo le quote della target già in loro possesso, o quote ricevute in donazione dal genitore — e la newco contrae un finanziamento con cui acquista dal fondatore (e dagli altri familiari uscenti) le partecipazioni residue. A quel punto il debito viene servito con i flussi della target: o attraverso i dividendi distribuiti alla newco (eventualmente con l’opzione per il consolidato fiscale, che consente di compensare gli interessi passivi della holding con il reddito della target), oppure con la fusione tra newco e target — il merger leveraged buy out — che unifica debito e cassa in un solo soggetto. Per il genitore che vende, la plusvalenza sulle quote sconta l’imposta sostitutiva del 26% come in qualsiasi cessione di partecipazioni.

    Il risultato è un passaggio generazionale in cui il fondatore viene liquidato a valori di mercato senza che i figli debbano disporre subito dell’intero prezzo: è l’azienda stessa, con la propria capacità di generare cassa, a finanziare nel tempo il ricambio. Per la stessa ragione l’operazione richiede una target con flussi stabili e prevedibili: il piano di rimborso tipico corre su un orizzonte di alcuni anni e non tollera aziende in perdita.

    Assistenza finanziaria e art. 2501-bis: i binari civilistici

    Prima della riforma societaria, il buy out con fusione era sospettato di aggirare il divieto per la società di accordare prestiti o garanzie per l’acquisto delle proprie azioni (art. 2358 c.c.). La riforma del 2003 ha sciolto il nodo: le fusioni tra società di cui una abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra non violano i divieti degli artt. 2357, 2357-quater e 2358 c.c., ma devono seguire il procedimento rafforzato dell’art. 2501-bis c.c.. Restano invece vietate le condotte in cui la target presta assistenza diretta: erogare un finanziamento alla newco per rimborsare il debito o garantirlo verso i terzi finanziatori. Lecite, per contro, la costituzione di garanzie sui beni acquisiti, la cessione di cespiti non strategici della target e il rimborso del debito con dividendi o riserve disponibili.

    Il procedimento dell’art. 2501-bis impone quattro presidi: il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante; la relazione degli amministratori deve esporre le ragioni dell’operazione e contenere un piano economico e finanziario con le fonti di copertura e gli obiettivi; gli esperti attestano la ragionevolezza delle indicazioni del progetto; al progetto va allegata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale della target o dell’acquirente. Non si applicano le semplificazioni previste per le incorporazioni di società interamente possedute, e la dottrina esclude che i soci possano rinunciare a questi adempimenti anche all’unanimità: le tutele servono ai creditori, non solo ai soci.

    Il fisco: deducibilità degli interessi e confine dell’abuso

    Sul versante tributario il quadro è stato stabilizzato dalla circolare 6/E del 30 marzo 2016: le operazioni di LBO/MLBO hanno una causa unica — l’acquisizione del controllo della target — e gli interessi passivi sul debito di acquisizione sono inerenti e deducibili nei limiti del ROL (art. 96 TUIR), sia in caso di fusione sia quando la compensazione avviene nel consolidato fiscale. La newco, benché veicolo senza struttura, è considerata economicamente vitale ai fini del riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi post fusione, e i conferimenti iniziali dei soci sono fisiologici (in questo senso anche le risposte 480 e 465 del 2020; la risposta 22/2024 precisa che i requisiti devono permanere fino all’attuazione della fusione). La Cassazione ha confermato la linea: con l’ordinanza 6623/2022 ha escluso l’abuso del diritto per un MLBO sorretto da valide ragioni extrafiscali, anche solo organizzative o gestionali, dirette a configurare un nuovo assetto proprietario-gestionale della target.

    È qui che il family buy out va maneggiato con cura. Quando i figli che controllano la newco subentrano davvero al genitore nella proprietà e nella guida dell’impresa, il cambio di assetto c’è, ed è la ragione economica dell’operazione. Quando invece la compagine della newco replica quella dei venditori — gli stessi soci che vendono a sé stessi tramite il veicolo, incassando il prezzo finanziato a debito — l’operazione somiglia a un leveraged cash out: una monetizzazione dei plusvalori con trasformazione dei futuri dividendi in capital gain al 26%, priva di sostanza riorganizzativa e quindi esposta alla contestazione ex art. 10-bis L. 212/2000. Tra i due estremi la valutazione è caso per caso: quote effettivamente cedute, ruoli gestionali, uscita reale del fondatore e dei rami familiari liquidati sono gli elementi che documentano la sostanza.

    Passaggio Cosa accade Presidio da rispettare
    1. Costituzione newco I figli apportano capitale e/o le quote già detenute Conferimento di quote: regimi artt. 177 o 175 TUIR da valutare
    2. Finanziamento La newco contrae il debito di acquisizione Niente garanzie o prestiti diretti della target (art. 2358 c.c.)
    3. Acquisto dal fondatore La newco compra le quote residue; il venditore sconta il 26% Prezzo a valore di mercato, perizia opportuna
    4. Fusione (eventuale) Newco e target si fondono (MLBO) Art. 2501-bis: risorse nel progetto, piano economico-finanziario, esperti, revisore
    5. Rimborso del debito Flussi della target al servizio del debito Interessi deducibili nei limiti dell’art. 96 TUIR (circ. 6/E/2016)

    Esempio pratico

    • Tizio, 70 anni, controlla il 100% di Alfa Srl (valore 5 milioni, utile medio 700.000 euro l’anno). I figli Caio e Sempronia, già in azienda, costituiscono Beta Srl con 500.000 euro di mezzi propri; Beta ottiene un finanziamento di 4,5 milioni e acquista l’intero capitale di Alfa. Tizio incassa 5 milioni e paga il 26% sulla plusvalenza; Beta incorpora Alfa ex art. 2501-bis e rimborsa il debito in 8 anni con i flussi della società.

    • Il progetto di fusione indica come fonti di rimborso i flussi di cassa attesi (business plan asseverato dagli esperti) e la vendita di un immobile non strategico da 800.000 euro: operazione lecita, perché è la newco a disporre dei beni dopo la fusione, non la target a garantire prima.

    • Variante a rischio: Tizio vende ad una newco partecipata al 90% da sé stesso e al 10% dai figli, restando amministratore unico. Nessun reale cambio di assetto proprietario-gestionale: la struttura si espone alla contestazione di abuso, perché l’unico effetto apprezzabile è la monetizzazione dei plusvalori con la leva sul patrimonio sociale.

    Domande frequenti

    Il family buy out è legale?

    Sì: è una delle forme tipiche di leveraged buy out e, quando si conclude con la fusione, è espressamente disciplinato dall’art. 2501-bis c.c. La liceità civilistica richiede il rispetto del procedimento rafforzato; la tenuta fiscale richiede ragioni extrafiscali reali, prima fra tutte l’effettivo subentro generazionale.

    Gli interessi sul debito della newco sono deducibili?

    Sì, nei limiti del 30% del ROL (art. 96 TUIR): la circolare 6/E/2016 ha riconosciuto che il debito di acquisizione è inerente perché funzionale all’acquisto del controllo della target, sia con la fusione sia nel consolidato fiscale.

    Quando conviene il patto di famiglia al posto del family buy out?

    Quando il fondatore non ha bisogno di monetizzare: il patto di famiglia trasferisce l’azienda o le partecipazioni ai discendenti con l’esenzione dall’imposta di donazione (art. 3, comma 4-ter, TUS, a condizioni di prosecuzione o controllo per 5 anni), liquidando i legittimari non assegnatari. Il FBO serve invece proprio a pagare chi esce, con la leva del debito.

    La società di famiglia può garantire il finanziamento dei figli?

    No: la target non può accordare prestiti né fornire garanzie, dirette o per interposta persona, per l’acquisto delle proprie quote (art. 2358 c.c.). Le garanzie possono essere costituite dalla newco sui beni acquisiti, e dopo la fusione il patrimonio unificato risponde fisiologicamente del debito.

    Quanto paga il genitore che vende alla newco dei figli?

    Il 26% sulla plusvalenza (prezzo meno costo fiscale delle quote), come in ogni cessione di partecipazioni da parte di una persona fisica. Il carico può ridursi se il costo fiscale è stato rivalutato con i regimi di rideterminazione previsti dalla legge.

    Da leggere insieme

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