Autore: Andrea Marton

  • Art. 36 T.U.B. — Fusioni e trasformazioni

    Art. 36 T.U.B. — Fusioni e trasformazioni

    Art. 36 T.U.B. – Fusioni e trasformazioni.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.

    1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all’articolo 37 -bis , comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.

    2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

    3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57.”

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  • Art. 35 T.U.B. — Operativita’

    Art. 35 T.U.B. — Operativita’

    Art. 35 T.U.B. – Operativita’.

    In vigore dal 16/02/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

    “1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia puo’ autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operativita’ prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita’.

    2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivita’, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonche’ ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia.”

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  • Art. 37 T.U.B. — Utili

    Art. 37 T.U.B. — Utili

    Art. 37 T.U.B. – Utili.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita’ previste dalla legge.
    3. La quota di utili che non e’ assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non e’ utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualita’.”

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  • Art. 37 bis T.U.B. — Gruppo Bancario Cooperativo

    Art. 37 bis T.U.B. — Gruppo Bancario Cooperativo

    Art. 37 bis T.U.B. – Gruppo Bancario Cooperativo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:

    a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l’esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;

    b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

    c) le società bancarie e finanziarie controllate dalla capogruppo, come definite dall’articolo 59;

    c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c) .

    1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) ; il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d’Italia ai sensi del comma 7 -bis . Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall’ articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 .

    2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 22, comma 1.

    2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell’organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.

    3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

    a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;

    b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono:

    1) l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari per l’attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

    2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

    3) l’esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

    c) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune;

    d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell’adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.

    3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

    3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest’ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all’approvazione preventiva della Banca d’Italia.

    4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.

    5. L’adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l’esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.

    6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli articoli 2359-bis , 2359-ter , 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile .

    7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo. Il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare l’adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia:

    a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

    Abrogato [ b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo; ]

    c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

    7-bis. La Banca d’Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l’efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell’articolo 37 -ter , con particolare riferimento:

    a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

    b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all’adesione al medesimo;

    c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis.

    8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.”

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  • Art. 38 T.U.B. — Nozione di credito fondiario

    Art. 38 T.U.B. — Nozione di credito fondiario

    Art. 38 T.U.B. – Nozione di credito fondiario.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
    2. La Banca d’Italia, in conformita’ delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli  stessi, nonche’ le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.”

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  • Art. 37 ter T.U.B. — Costituzione del gruppo bancario cooperativo

    Art. 37 ter T.U.B. — Costituzione del gruppo bancario cooperativo

    Art. 37 ter T.U.B. – Costituzione del gruppo bancario cooperativo (1).

    In vigore dal 15/04/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

    “1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d’Italia:

    a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 37-bis;

    b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre societa’ che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

    2. La Banca d’Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell’articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l’idoneita’ del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

    3. A seguito dell’accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all’articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall’articolo 31, comma 1.

    4. Il contratto e’ trasmesso alla Banca d’Italia, che provvede all’iscrizione del gruppo nell’albo dei gruppi. Successivamente, si da’ corso all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 5 decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016 n. 49. Vedasi anche l’art. 2 (Disposizioni attuative) del citato decreto-legge n. 18 del 2016.

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  • Art. 39 T.U.B. — Ipoteche

    Art. 39 T.U.B. — Ipoteche

    Art. 39 T.U.B. – Ipoteche.

    In vigore dal 01/09/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Ai fini dell’iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

    2. Quando la stipulazione del contratto e l’erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell’iscrizione gia’ presa, l’annotazione dell’avvenuto pagamento e dell’eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l’ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall’annotazione stessa.

    3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione e’ garantito dall’ipoteca iscritta fino a concorrenza dell’importo effettivamente dovuto per effetto dell’applicazione di dette clausole. L’adeguamento dell’ipoteca si verifica automaticamente se la nota d’iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.

    4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate alla revocatoria di cui all’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.

    5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o piu’ immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38.

    6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale puo’ ottenersi l’accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorche’ in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia.

    6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l’identita’ del richiedente, la data certa del titolo e l’accatastamento delle singole porzioni per le quali e’ richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine e’ aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in piu’ di cinquanta quote.

    6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente puo’ presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione e’ situato l’immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall’atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l’inizio dell’ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell’atto stesso.

    6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell’ammortamento e’ pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l’ammortamento stesso e’ regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell’iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l’inizio e la durata dell’ammortamento ed il tasso relativo.

    7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonche’ dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalita’ ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta’.”

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  • Art. 40 T.U.B. — Estinzione anticipata e risoluzione del contratto

    Art. 40 T.U.B. — Estinzione anticipata e risoluzione del contratto

    Art. 40 T.U.B. – Estinzione anticipata e risoluzione del contratto. (N.D.R.: Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 DLG 4 agosto 1999 n. 342 la disposione del secondo comma del presente articolo non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.)

    In vigore dal 19/10/1999

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 6

    “1. I debitori hanno facolta’ di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita’ di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.
    2. La banca puo’ invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.”

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  • Art. 42 T.U.B. — Nozione di credito alle opere pubbliche

    Art. 42 T.U.B. — Nozione di credito alle opere pubbliche

    Art. 42 T.U.B. – Nozione di credito alle opere pubbliche.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilita’.
    2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilita’ deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.
    3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’art. 46.
    4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.”

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  • Art. 40 bis T.U.B. — Cancellazione delle ipoteche

    Art. 40 bis T.U.B. — Cancellazione delle ipoteche

    Art. 40 bis T.U.B. – Cancellazione delle ipoteche.

    In vigore dal 29/04/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 6

    “1. Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile e in deroga all’articolo 2847 del codice civile, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorche’ annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita.

    2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalita’ determinate dall’Agenzia del territorio.

    3. L’estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalita’ previste dal codice civile per la rinnovazione dell’ipoteca, che l’ipoteca permane. In tal caso l’Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all’annotazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

    4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo e fino all’avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.

    5. Per gli atti previsti dal presente articolo non e’ necessaria l’autentica notarile.

    6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.”

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