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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il patteggiamento quando, in dibattimento, gli viene contestata un’aggravante già risultante dagli atti d’indagine.
Di cosa si tratta
Durante un processo per guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero contestava in dibattimento due circostanze aggravanti già desumibili dagli atti fin dall’inizio. Le parti chiedevano di patteggiare la pena per il fatto aggravato, ma la richiesta era tardiva perché i termini erano già decorsi.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 517 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma, ottava sezione penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere l’applicazione della pena (art. 444) a seguito della contestazione in dibattimento di un’aggravante che già risultava dagli atti d’indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Il principio
Quando la contestazione «tardiva» di un’aggravante deriva da un errore del pubblico ministero su elementi già noti, precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali lede il diritto di difesa e il principio di uguaglianza: la scelta del rito dipende dalla concreta impostazione dell’accusa.
Domande e risposte
Cos’è la contestazione suppletiva «tardiva»?
È la contestazione, in dibattimento, di un’aggravante che in realtà risultava già dagli atti d’indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, frutto di un errore o di una rilettura del pubblico ministero.
Cosa cambia per l’imputato?
Può chiedere il patteggiamento anche per il fatto aggravato contestato in ritardo, recuperando una facoltà difensiva che la decorrenza dei termini gli aveva precluso.
Perché la norma violava la Costituzione?
Perché faceva dipendere l’accesso al rito speciale dalla maggiore o minore completezza dell’imputazione formulata dal pubblico ministero, discriminando irragionevolmente l’imputato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — violato per l’irragionevole discriminazione nell’accesso ai riti speciali
- Art. 24 della Costituzione — leso nel diritto di difesa, di cui il patteggiamento è una modalità di esercizio