Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 184/2014 – Patteggiamento e contestazione tardiva di una circostanza aggravante

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il patteggiamento quando, in dibattimento, gli viene contestata un’aggravante già risultante dagli atti d’indagine.

    Di cosa si tratta

    Durante un processo per guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero contestava in dibattimento due circostanze aggravanti già desumibili dagli atti fin dall’inizio. Le parti chiedevano di patteggiare la pena per il fatto aggravato, ma la richiesta era tardiva perché i termini erano già decorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 517 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma, ottava sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere l’applicazione della pena (art. 444) a seguito della contestazione in dibattimento di un’aggravante che già risultava dagli atti d’indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.

    Il principio

    Quando la contestazione «tardiva» di un’aggravante deriva da un errore del pubblico ministero su elementi già noti, precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali lede il diritto di difesa e il principio di uguaglianza: la scelta del rito dipende dalla concreta impostazione dell’accusa.

    Domande e risposte

    Cos’è la contestazione suppletiva «tardiva»?

    È la contestazione, in dibattimento, di un’aggravante che in realtà risultava già dagli atti d’indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, frutto di un errore o di una rilettura del pubblico ministero.

    Cosa cambia per l’imputato?

    Può chiedere il patteggiamento anche per il fatto aggravato contestato in ritardo, recuperando una facoltà difensiva che la decorrenza dei termini gli aveva precluso.

    Perché la norma violava la Costituzione?

    Perché faceva dipendere l’accesso al rito speciale dalla maggiore o minore completezza dell’imputazione formulata dal pubblico ministero, discriminando irragionevolmente l’imputato.

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  • Corte cost. n. 183/2014 – Ricorso straordinario per errore di fatto e procedimento de libertate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 625-bis del codice di procedura penale, che riserva il ricorso straordinario per errore di fatto al solo condannato. L’ordinanza di rimessione presentava gravi carenze e l’effetto preclusivo di una precedente decisione.

    Di cosa si tratta

    Un difensore aveva proposto ricorso straordinario per errore di fatto lamentando di non aver ricevuto l’avviso d’udienza in cassazione in un procedimento sulle misure cautelari. La norma, però, riserva questo rimedio al «condannato», non all’indagato sottoposto a misura cautelare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 625-bis del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Giudice rimettente: la Corte di cassazione, terza sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non descriveva adeguatamente i fatti e non chiariva se la misura cautelare fosse ancora attuale, incidendo sulla rilevanza; inoltre un precedente analogo ricorso era già stato dichiarato inammissibile, con formazione di un «giudicato cautelare». Il richiamo alla sentenza n. 113 del 2011 è stato ritenuto non pertinente.

    Il principio

    La carente descrizione della fattispecie e la mancata verifica della perdurante attualità della misura cautelare rendono la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Chi può proporre il ricorso straordinario dell’art. 625-bis?

    Secondo la norma, la persona condannata, contro una sentenza che definisce il processo: non l’indagato destinatario di un’ordinanza cautelare.

    Perché la questione è inammissibile?

    Per le carenze descrittive dell’ordinanza di rimessione e perché non era chiaro se la misura cautelare fosse ancora in essere, con riflessi sulla rilevanza.

    Cos’è il «giudicato cautelare»?

    È l’effetto preclusivo che deriva dalla definizione della fase incidentale: un precedente ricorso analogo era già stato dichiarato inammissibile.

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  • Corte cost. n. 182/2014 – Competenza del TAR Lazio sullo scioglimento dei Comuni per mafia

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    La Corte costituzionale ha salvato la norma che concentra presso il TAR Lazio le controversie sullo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose. La scelta è ragionevole, vista la natura di misura governativa straordinaria di tali provvedimenti.

    Di cosa si tratta

    Tre cittadini avevano impugnato davanti al TAR Campania il decreto di scioglimento del Comune di Giugliano per condizionamento mafioso. Il codice del processo amministrativo, però, riserva queste cause al TAR Lazio, sede di Roma, impedendo al giudice campano sia di decidere sia di pronunciarsi sulla domanda cautelare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 135, comma 1, lettera q), e gli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 25, 76, 125, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per la parte sui provvedimenti dell’art. 142 (non rilevante) e non fondate le restanti censure. La concentrazione presso il TAR Lazio è giustificata dalla natura di «misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio» dello scioglimento, atto di alta amministrazione dei vertici dello Stato. Non fondata anche la censura sul divieto di pronuncia cautelare da parte del giudice incompetente.

    Il principio

    La deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale è legittima quando è disposta in vista di uno scopo legittimo, connessa razionalmente al fine e necessaria: tali requisiti ricorrono per gli atti dell’amministrazione centrale dello Stato in materia di ordine pubblico.

    Domande e risposte

    Perché queste cause vanno al TAR Lazio?

    Perché lo scioglimento per infiltrazioni mafiose è un provvedimento dell’amministrazione centrale dello Stato, adottato con d.P.R. previa delibera del Consiglio dei ministri, che trascende gli interessi locali.

    La concentrazione viola il giudice naturale?

    No: l’art. 25 Cost. richiede che il giudice sia individuato in base a criteri generali predeterminati dalla legge, non in base alla prossimità geografica.

    Il giudice incompetente può concedere misure cautelari?

    No: consentirlo significherebbe permettere a un giudice individuato in violazione delle regole di competenza di incidere sulla controversia, in contrasto proprio con gli artt. 24 e 111 Cost.

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  • Corte cost. n. 181/2014 – Prorogatio del Consiglio regionale e legge approvata prima delle elezioni

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    La Corte costituzionale ha deciso il ricorso dello Stato contro una legge omnibus del Friuli-Venezia Giulia approvata poco prima delle elezioni. Inammissibili le censure sulla prorogatio (il mandato non era scaduto); fondate invece alcune censure su singole disposizioni in materia di ambiente, personale e progressioni.

    Di cosa si tratta

    Una legge regionale «omnibus» del Friuli-Venezia Giulia era stata approvata a ridosso delle elezioni regionali. Lo Stato sospettava un intervento di captatio benevolentiae verso gli elettori e contestava anche specifiche norme su materiale litoide, assunzioni di personale e progressioni economiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata l’intera legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, in riferimento agli artt. 121 e 122 Cost., allo statuto speciale e ai principi sulla prorogatio, oltre a singole disposizioni in riferimento all’art. 117 Cost. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sull’intera legge: la prorogatio presuppone la scadenza del mandato, che qui non c’era stata, e i parametri invocati non erano pertinenti. Ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 28, dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 10, comma 5, per contrasto con la competenza statale e con i principi di coordinamento della finanza pubblica; cessata la materia del contendere sull’art. 10, commi 1 e 2.

    Il principio

    L’istituto della prorogatio riguarda solo l’intervallo tra la scadenza del mandato e l’insediamento del nuovo organo: prima della scadenza non vi può essere prorogatio. La Corte ha tuttavia segnalato la lacuna del legislatore regionale, che non disciplina i poteri del Consiglio nella fase pre-elettorale.

    Domande e risposte

    Che cos’è la prorogatio?

    È il regime per cui un organo elettivo, dopo la scadenza del mandato, resta in carica con poteri limitati all’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo organo.

    Perché le censure generali sono inammissibili?

    Perché la legge era stata approvata prima della scadenza del mandato del Consiglio, quindi non in regime di prorogatio: i parametri invocati erano inconferenti.

    Quali norme sono state annullate?

    L’art. 3, comma 28 (materiale litoide e tutela dell’ambiente), l’art. 7, commi 1, 2 e 3 (limiti di spesa per il personale) e l’art. 10, comma 5 (progressioni economiche), per violazione della competenza statale e del coordinamento della finanza pubblica.

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  • Corte cost. n. 163/2014 – Istigazione alla corruzione e subornazione del consulente tecnico: inammissibilità

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sull’art. 322, secondo comma, del codice penale, sollevata dalle Sezioni unite penali della Cassazione in tema di trattamento sanzionatorio dell’offerta o promessa di denaro al consulente tecnico del pubblico ministero.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava l’offerta di denaro al consulente tecnico del pubblico ministero per una falsa consulenza. Le Sezioni unite ritenevano che tale condotta fosse punita più gravemente di situazioni analoghe (come la subornazione del perito del giudice), con possibile irragionevole disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 322, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui per l’offerta o promessa di denaro al consulente tecnico del pubblico ministero prevedeva una pena superiore a quella dell’art. 377, primo comma, in relazione all’art. 373 c.p. Giudice rimettente: la Corte di cassazione, Sezioni unite penali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dalle Sezioni unite penali della Cassazione.

    Il principio

    Quando la questione poggia su una premessa interpretativa o su una richiesta che esorbita dai poteri della Corte — come la rideterminazione delle cornici edittali in materia penale, riservata al legislatore — la pronuncia è di inammissibilità e la norma censurata non viene scrutinata nel merito.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, nell’ambito di un procedimento penale relativo all’offerta di denaro a un consulente tecnico del pubblico ministero.

    Qual era il dubbio di costituzionalità?

    Che punire più gravemente l’offerta al consulente tecnico del pubblico ministero rispetto ad analoghe condotte verso il perito del giudice violasse l’art. 3 Cost. per disparità di trattamento.

    Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità?

    Che la Corte non valuta nel merito la legittimità della norma, la quale resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 162/2014 – Divieto di fecondazione eterologa: illegittimità costituzionale

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo previsto dalla legge n. 40 del 2004, nei casi di sterilità o infertilità assolute e irreversibili.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 40 del 2004 vietava in modo assoluto il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con gameti donati da terzi. Tre tribunali, investiti dalle domande di coppie colpite da gravi forme di sterilità, hanno dubitato della legittimità costituzionale di tale divieto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU). Giudici rimettenti: i Tribunali ordinari di Milano, Firenze e Catania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui vieta alla coppia il ricorso alla PMA di tipo eterologo in presenza di una patologia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili; ha inoltre dichiarato illegittimi l’art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3», e l’art. 12, comma 1.

    Il principio

    Il divieto assoluto di fecondazione eterologa, in presenza di patologie che causino sterilità o infertilità assolute e irreversibili, è costituzionalmente illegittimo: comprime in modo irragionevole il diritto della coppia di formare una famiglia e la tutela della salute, anche psichica.

    Domande e risposte

    Che cos’è la fecondazione eterologa?

    È la tecnica di procreazione medicalmente assistita in cui almeno uno dei gameti (ovulo o spermatozoo) proviene da un donatore esterno alla coppia.

    Cosa ha deciso esattamente la Corte?

    Ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa per le coppie con sterilità o infertilità assolute e irreversibili, eliminando anche le sanzioni e le limitazioni connesse a quel divieto.

    Il divieto vale ancora?

    No, nei limiti indicati dalla sentenza: per le coppie affette dalle patologie descritte la fecondazione eterologa non può più essere vietata in modo assoluto.

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  • Corte cost. n. 180/2014 – Doppia raccomandata al Fondo di garanzia per le vittime della strada

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’obbligo di inviare la richiesta di risarcimento sia all’impresa designata sia alla CONSAP. Si tratta di un adempimento meramente formale che non aggrava in modo sostanziale la posizione del danneggiato.

    Di cosa si tratta

    Nei sinistri risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Codice delle assicurazioni private impone di comunicare la richiesta risarcitoria, con raccomandata, sia all’impresa designata sia alla CONSAP. In un giudizio promosso da un terzo trasportato, il Tribunale di Macerata riteneva questo doppio invio un onere lesivo del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 287, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha richiamato la propria ordinanza n. 73 del 2012, che aveva già dichiarato manifestamente infondata una questione testualmente identica sollevata dallo stesso Tribunale. Stante l’assoluta identità di contenuto, la questione è stata di nuovo dichiarata manifestamente infondata per le stesse ragioni.

    Il principio

    L’invio della doppia raccomandata è un adempimento meramente formale, coerente con la delega e funzionale al rafforzamento della tutela del danneggiato attraverso l’eventuale intervento della CONSAP: non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «doppia raccomandata»?

    È l’obbligo di inviare la richiesta di risarcimento, contemporaneamente, all’impresa designata e alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, e non più all’una o all’altra disgiuntamente.

    Perché non viola il diritto di difesa?

    Perché secondo la Corte si tratta di un mero adempimento formale che non incide in modo sostanziale sulla possibilità di agire in giudizio del danneggiato.

    Perché la questione era già stata decisa?

    Lo stesso Tribunale aveva sollevato una questione identica, già dichiarata manifestamente infondata con l’ordinanza n. 73 del 2012.

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  • Corte cost. n. 179/2014 – Contributo socio-ambientale sui rifiuti e potestà impositiva regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul cosiddetto «contributo socio-ambientale» previsto dalla legge della Regione Puglia sui rifiuti. Il giudice rimettente era partito da un presupposto interpretativo errato: il contributo grava sui Comuni che usano l’impianto, non sul gestore privato.

    Di cosa si tratta

    Il Comune sede di un impianto di smaltimento rifiuti riceveva somme a copertura del «costo socio-ambientale». Nel giudizio tra la società Tradeco e il Comune di Altamura, il Tribunale di Bari dubitava che questa prestazione avesse natura tributaria e fosse imposta in assenza di una legge statale che ne fissasse i «paletti» (tipologia, scopo, metodo di calcolo).

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia n. 17 del 1993, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione (questi ultimi nel testo anteriore alla riforma del Titolo V del 2001). Giudice rimettente: il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione e ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La lettura della norma mostra che i titolari passivi del rapporto sono i Comuni che fruiscono del servizio, e non il gestore dell’impianto: cadeva quindi l’analogia con la legge piemontese già dichiarata illegittima dalla sentenza n. 280 del 2011.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale fondata su un presupposto interpretativo erroneo della norma censurata è manifestamente infondata: prima di dubitare della legge occorre interpretarla correttamente.

    Domande e risposte

    Che cos’è il contributo socio-ambientale?

    Una somma che, secondo la legge pugliese, copre i costi socio-ambientali connessi alla gestione dell’impianto di smaltimento, ripartita tra i Comuni che vi conferiscono i rifiuti in proporzione alle quantità conferite.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché il giudice riteneva il contributo a carico del gestore privato, mentre la norma lo pone a carico dei Comuni utenti: l’intero ragionamento poggiava su un errore di lettura.

    Che differenza c’è con la sentenza n. 280 del 2011?

    In quel caso la legge della Regione Piemonte aveva introdotto un tributo a carico del gestore dell’impianto, ed era stata dichiarata illegittima; la disciplina pugliese, invece, non grava sul gestore.

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  • Corte cost. n. 161/2014 – Conflitto tra poteri sull’insindacabilità di un deputato: ammissibilità

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’appello di Bologna contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse da un deputato. Si tratta della sola fase di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Camera dei deputati aveva dichiarato «insindacabili» alcune opinioni espresse da un deputato. La Corte d’appello di Bologna, investita di una causa civile su quelle dichiarazioni, ha ritenuto leso il proprio potere giurisdizionale e ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio riguarda il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto dalla deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013 sull’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato. Ricorrente: la Corte d’appello di Bologna, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati.

    La decisione della Corte

    Nella fase prevista dall’art. 37 della legge n. 87 del 1953, la Corte ha riconosciuto la legittimazione della Corte d’appello e della Camera dei deputati e la sussistenza della «materia di un conflitto», dichiarando ammissibile il conflitto e disponendo le notifiche, restando impregiudicato il merito.

    Il principio

    È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con cui un organo giurisdizionale contesta la deliberazione di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.; in questa fase la Corte verifica solo i requisiti soggettivo e oggettivo, senza decidere il merito.

    Domande e risposte

    Cosa accerta la Corte in questa ordinanza?

    Solo l’ammissibilità del conflitto: che vi siano due poteri legittimati e una reale materia di conflitto, senza stabilire chi abbia ragione.

    Non rileva la forma dell’atto introduttivo?

    No: la Corte precisa che conta la rispondenza ai contenuti richiesti dalla legge n. 87 del 1953, non la veste formale di ordinanza dell’atto con cui è sollevato il conflitto.

    Cosa accade ora?

    Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni e depositati in cancelleria, aprendo la fase di merito.

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  • Corte cost. n. 160/2014 – Legge della Regione Sardegna e copertura finanziaria: cessata materia del contendere

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    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso statale contro alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2013, impugnate per asserita violazione dell’equilibrio di bilancio e del coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato in via principale una legge regionale sarda in materia di interventi finanziari, contestando le modalità di copertura degli oneri. Nel corso del giudizio sono mutate le circostanze su cui si fondava il ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 1° febbraio 2013, n. 2, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (equilibrio di bilancio e coordinamento della finanza pubblica). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    Il principio

    Quando vengono meno, nel corso del giudizio, le ragioni del contendere — ad esempio per il sopravvenuto assetto della copertura finanziaria — la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    Significa che è venuto meno l’oggetto della lite: la Corte chiude il giudizio senza decidere se le norme fossero o meno legittime, perché non vi è più nulla da decidere.

    Chi aveva impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale, lamentando il contrasto con l’equilibrio di bilancio e il coordinamento della finanza pubblica.

    Le norme regionali sono state dichiarate incostituzionali?

    No: la Corte non si è pronunciata nel merito, limitandosi a dichiarare cessata la materia del contendere.

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  • Corte cost. n. 178/2014 – Testo unico sul turismo della Regione Umbria: illegittime varie norme su professioni e concorrenza

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni del testo unico sul turismo della Regione Umbria (legge reg. n. 13 del 2013), tra cui la disciplina sulla gestione tecnica delle agenzie di viaggio, perché invasive di competenze statali in materia di professioni e di tutela della concorrenza. Una questione è dichiarata non fondata.

    Di cosa si tratta

    Il testo unico umbro sul turismo regolava, tra l’altro, i requisiti professionali per la gestione tecnica delle agenzie di viaggio e altri aspetti dell’attività turistica. Lo Stato riteneva che alcune norme invadessero la disciplina delle professioni e ostacolassero la concorrenza, riservate alla competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della legge reg. Umbria 12 luglio 2013, n. 13, in riferimento all’art. 117, primo, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 63, comma 2, 68 e 73, comma 4, della legge reg. Umbria n. 13 del 2013, dichiarando invece non fondata la questione sull’art. 63, comma 1, lettera b).

    Il principio

    Nella disciplina del turismo la Regione deve rispettare i limiti delle competenze statali: l’individuazione delle figure professionali con i relativi titoli abilitanti spetta ai principi fondamentali dello Stato, e le misure regionali non possono comprimere la tutela della concorrenza riservata alla legislazione statale.

    Domande e risposte

    Che cosa disciplinava il testo unico umbro impugnato?

    Tra l’altro, i requisiti professionali per la gestione tecnica delle agenzie di viaggio e altri aspetti dell’attività turistica.

    Perché alcune norme sono state annullate?

    Perché invadevano la competenza statale in materia di professioni (individuazione di figure e titoli) e di tutela della concorrenza.

    La Corte ha annullato tutte le norme?

    No: la questione sull’art. 63, comma 1, lettera b), è stata dichiarata non fondata.

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  • Corte cost. n. 159/2014 – Competenza funzionale del TAR Lazio sui beni confiscati: inammissibile e non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sul codice del processo amministrativo, nella parte in cui concentra presso il TAR del Lazio la competenza sulle controversie relative all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

    Di cosa si tratta

    Il codice del processo amministrativo attribuisce in via funzionale e inderogabile al TAR del Lazio, sede di Roma, le cause riguardanti l’Agenzia per i beni confiscati. Il giudice calabrese riteneva irragionevole questa deroga ai normali criteri territoriali di competenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 13, 14, 15, 16 e 135, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo): la prima questione in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega) sugli artt. 13-16; la seconda, sugli artt. 14 e 135, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost. Giudice rimettente: il TAR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 13, 14, 15 e 16 sollevata in riferimento all’art. 76 Cost., e non fondata la questione sugli artt. 14 e 135, comma 1, lettera p), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost.

    Il principio

    La concentrazione presso il TAR del Lazio della competenza funzionale inderogabile sulle controversie relative all’Agenzia per i beni confiscati non è in contrasto con i parametri costituzionali sulla competenza e sul giusto processo; la connessa censura di eccesso di delega è inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché le cause vanno al TAR del Lazio?

    Perché il codice del processo amministrativo attribuisce a quel tribunale la competenza funzionale inderogabile sulle controversie relative all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.

    Che differenza c’è tra le due decisioni?

    Sulla censura di eccesso di delega (art. 76 Cost.) la questione è stata dichiarata inammissibile; sulla violazione dei criteri di competenza e del giusto processo è stata respinta nel merito come non fondata.

    La concentrazione della competenza è legittima?

    Sì: la Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore non violi i parametri costituzionali invocati.

    Norme collegate