← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 72 apporta modifiche a disposizioni normative vigenti: D.P.R. 605/1973 (anagrafe tributaria), D.Lgs. 231/2001 (responsabilità degli enti) e codice penale.
  • Estende l’anagrafe tributaria alle operazioni effettuate al di fuori di rapporti continuativi e ai dati dei soggetti che effettuano tali operazioni per conto di terzi.
  • Inserisce nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-octies sulla responsabilità degli enti per ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro illecito e autoriciclaggio.
  • Introduce nel codice penale l’art. 648-quater sulla confisca obbligatoria per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Modifiche a disposizioni normative vigenti(1)

In vigore dal 29/12/2007

1. All’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: “l’esistenza dei rapporti” sono inserite le seguenti: “e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo”; b) dopo le parole: “dati anagrafici dei titolari” sono inserite le seguenti: “e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi”. 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all’articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole: “sia in fase di indagini preliminari” sono sostituite dalle seguenti: “sia ai fini delle indagini preliminari e dell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale”. 3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25-septies è inserito il seguente: “Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio). – 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.“. 4. Dopo l’articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente articolo: “Art. 648-quater (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di pro- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 73-Allegato 99 cedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648- ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.“. 5. All’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”. 6. All’articolo 22-bis, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) antiriciclaggio.“. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 3, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28.

La funzione delle disposizioni finali di coordinamento

L’art. 72 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 chiude il decreto antiriciclaggio con una serie di modifiche a disposizioni normative vigenti, inserendo le innovazioni sostanziali del decreto nel tessuto normativo preesistente. Si tratta di norme di coordinamento che non introducono nuovi istituti autonomi, ma modificano o integrano fattispecie già esistenti in tre aree: l’anagrafe tributaria (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605), la responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), e il codice penale. L’art. 72 è quindi una norma con valenza sistematica: completa la riforma del 2007 riportando gli effetti del decreto antiriciclaggio negli ordinamenti settoriali coinvolti. La norma è rimasta invariata nel tempo, in quanto le successive modifiche al decreto (D.Lgs. 90/2017, D.Lgs. 125/2019) hanno agito su altri articoli senza toccare queste disposizioni di coordinamento già efficaci.

Le modifiche all’anagrafe tributaria (D.P.R. 605/1973)

I commi 1 e 2 dell’art. 72 modificano l’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), che regola le comunicazioni all’anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari. Le modifiche si articolano in due interventi:

Comma 1, lettera a): l’obbligo di comunicazione viene esteso alle operazioni compiute al di fuori di un rapporto continuativo. Nella formulazione previgente, l’obbligo di segnalazione all’anagrafe tributaria riguardava i "rapporti" con i clienti; la modifica inserisce anche le "operazioni compiute al di fuori di un rapporto continuativo", colmando un vuoto per le operazioni occasionali (es. cambio valuta, operazioni di cassa senza conto corrente). Questa estensione è coerente con la logica del decreto antiriciclaggio, che assoggetta agli obblighi AML sia i rapporti continuativi sia le operazioni occasionali.

Comma 1, lettera b): l’obbligo di comunicazione dei dati anagrafici viene esteso ai "soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi". Questa integrazione consente all’Agenzia delle entrate (che gestisce l’anagrafe tributaria) di acquisire i dati dei mandatari, degli intermediari e di tutti coloro che agiscono in nome o per conto di terzi nelle operazioni finanziarie, rafforzando la tracciabilità fiscale e antiriciclaggio dei flussi.

Comma 2: modifica l’art. 7, undicesimo comma del D.P.R. 605/1973, relativo alla trasmissione dei dati alla Procura della Repubblica e all’Autorità giudiziaria. Le parole "sia in fase di indagini preliminari" vengono sostituite con "sia ai fini delle indagini preliminari e dell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale": la modifica amplia esplicitamente il perimetro della trasmissione dei dati anagrafe-tributaria anche alle funzioni della Direzione nazionale antimafia (DNA) nell’ambito del coordinamento delle indagini per reati di criminalità organizzata e terrorismo.

L’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001: responsabilità degli enti per riciclaggio

Il comma 3 dell’art. 72 inserisce nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 il nuovo art. 25-octies, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., aggiunto successivamente dalla L. 186/2014). Il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 25-octies è strutturato su due livelli:

  • Sanzione pecuniaria base: da 200 a 800 quote per i reati base. Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione è da 400 a 1.000 quote. Il valore della singola quota è determinato dal giudice ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 231/2001 (da 258 a 1.549 euro).
  • Sanzioni interdittive: nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la PA, esclusione da contributi pubblici, divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a due anni.

La norma prevede inoltre che il Ministero della giustizia, sentito il parere della UIF, formuli le osservazioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 in relazione agli illeciti di cui all’art. 25-octies. Questa previsione garantisce che la UIF, nella sua qualità di autorità specializzata nell’analisi finanziaria, contribuisca alla valutazione degli aspetti tecnici della responsabilità degli enti per reati di riciclaggio.

L’art. 648-quater c.p.: la confisca obbligatoria

Il comma 4 dell’art. 72 inserisce nel codice penale l’art. 648-quater, che introduce la confisca obbligatoria dei beni costituenti prodotto o profitto dei reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro illecito (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) in caso di condanna o di patteggiamento. La confisca è obbligatoria (non facoltativa): il giudice deve disporla senza margini di discrezionalità, salvo il caso in cui i beni appartengano a persone estranee al reato. In caso di impossibilità di procedere alla confisca diretta dei beni specifici (perché alienati, dissipati, confusi con altri beni), è ammessa la confisca per equivalente (o per valore corrispondente): il giudice confisca somme di denaro o altri beni di valore corrispondente al prodotto o profitto del reato. Questa norma è particolarmente rilevante ai fini dell’antiriciclaggio perché introduce un deterrente economico sistematico: il riciclatore non solo rischia la pena detentiva ma perde anche i proventi del reato, eliminando il vantaggio economico che è la ragione stessa del riciclaggio.

L’impianto sistematico dell’art. 72

Le modifiche introdotte dall’art. 72 hanno un filo conduttore sistematico: assicurare la coerenza interna del sistema di contrasto al riciclaggio, che si sviluppa su più livelli normativi (tributario, amministrativo, penale) e richiede che ciascun livello sia aggiornato per recepire le nuove politiche di prevenzione. L’estensione dell’anagrafe tributaria alle operazioni fuori rapporto e ai terzi operanti per conto altrui rafforza la tracciabilità fiscale. La responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 responsabilizza le persone giuridiche come tali (non solo i loro organi) per i reati di riciclaggio commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La confisca obbligatoria priva i responsabili dei proventi illeciti. I tre livelli si completano a vicenda, costruendo un sistema di contrasto a più strati che rende strutturalmente meno conveniente il riciclaggio.

Considerazioni pratiche per il professionista

Per il commercialista che assiste società e persone giuridiche, l’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 (introdotto dall’art. 72) è di primaria rilevanza: il rischio di responsabilità dell’ente per reati di riciclaggio commessi nel suo interesse impone che i modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 includano protocolli specifici per la prevenzione di tali reati. I protocolli devono coprire: flussi informativi verso l’ODV (Organismo di vigilanza), procedure di adeguata verifica delle controparti, controlli sulle operazioni finanziarie inusuali, sistemi di segnalazione interna delle anomalie (whistleblowing interno). La mancata adozione o l’inefficace attuazione di tali protocolli espone l’ente a responsabilità amministrativa, con sanzioni pecuniarie e interdittive significative.

Domande frequenti

Cosa modifica l’art. 72 del D.Lgs. 231/2007 nell’ordinamento vigente?

Apporta tre modifiche di coordinamento: estende gli obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria (D.P.R. 605/1973) alle operazioni fuori rapporto e ai soggetti che operano per conto di terzi; inserisce l’art. 25-octies nel D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti per riciclaggio; introduce nel codice penale l’art. 648-quater sulla confisca obbligatoria.

Cosa prevede l’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 introdotto dall’art. 72?

Prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro illecito e autoriciclaggio commessi nel loro interesse. Le sanzioni includono una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 quote e sanzioni interdittive (es. interdizione dall’attività) fino a due anni.

Cos'è la confisca obbligatoria introdotta dall’art. 648-quater c.p.?

È la confisca obbligatoria (non facoltativa) dei beni costituenti prodotto o profitto dei reati di riciclaggio, impiego di denaro illecito e autoriciclaggio, disposta in caso di condanna o patteggiamento. Se i beni non sono direttamente confiscabili, è ammessa la confisca per equivalente su somme o beni di pari valore.

Come l’art. 72 rafforza la tracciabilità fiscale delle operazioni finanziarie?

Estende l’anagrafe tributaria alle operazioni effettuate al di fuori di rapporti continuativi e ai dati dei soggetti che effettuano operazioni per conto di terzi. Ciò consente all’Agenzia delle entrate di acquisire i dati anche di mandatari e intermediari che agiscono in nome o per conto altrui.

Il commercialista che assiste una società deve considerare il rischio D.Lgs. 231/2001 per il riciclaggio?

Sì. L’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 (introdotto dall’art. 72) impone che i modelli organizzativi 231 includano protocolli specifici per prevenire i reati di riciclaggio. La mancata adozione o l’inefficace attuazione di tali protocolli espone l’ente a sanzioni pecuniarie e interdittive autonome dalla responsabilità penale dei singoli.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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