- Disciplina l'esecuzione della sorveglianza speciale e delle misure connesse.
- L'esecuzione e curata dal questore della provincia di residenza o dimora abituale.
- Decorre dal momento di notifica del decreto definitivo o esecutivo.
- Il questore impartisce alle forze di polizia le istruzioni necessarie per i controlli.
- Eventuali violazioni sono comunicate al pubblico ministero per i reati ex articolo 75.
Testo dell'articoloVigente
Art. 11 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione.
2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.
Stesso numero, altri codici
- Art. 11 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento
- Art. 11 D.Lgs. 209/2005 — Attività assicurativa
- Art. 11 D.Lgs. 42/2004 — Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
- Art. 11 CAD — Articolo abrogato
- Art. 11 Codice Civile: Persone giuridiche pubbliche
- Articolo 11 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Esecuzione amministrativa della misura
L'articolo 11 stabilisce che l'esecuzione delle misure di prevenzione personali e affidata al questore della provincia in cui il proposto ha la residenza o la dimora abituale. La scelta riflette la natura amministrativa dell'esecuzione: una volta che il tribunale ha definito contenuto, durata e prescrizioni, spetta al questore tradurre il decreto in atti concreti di vigilanza e controllo. La decisione del giudice e quindi il presupposto, ma il momento esecutivo resta affidato all'autorita di pubblica sicurezza.
Inizio dell'esecuzione
L'esecuzione inizia dal momento della notifica del decreto e dell'avviso al sottoposto, con la consegna della "carta di permanenza" che riporta in sintesi le prescrizioni. Il termine di durata della misura decorre da tale notifica, salvo specifiche regole quando il sottoposto sia detenuto: in quel caso, l'articolo 14 e la giurisprudenza chiariscono che la decorrenza si sposta al momento della cessazione della detenzione.
Compiti del questore
Il questore impartisce istruzioni alle forze di polizia per i controlli periodici, definisce le modalita di presentazione presso il commissariato, autorizza eventuali allontanamenti temporanei ex articolo 12 per ragioni di lavoro o salute, valuta le segnalazioni delle forze di polizia su possibili violazioni. Il sottoposto ha l'obbligo di comunicare i cambi di residenza, le partenze e i rientri secondo quanto stabilito dal decreto.
Coordinamento con la magistratura
Le violazioni delle prescrizioni sono comunicate al pubblico ministero competente per l'eventuale apertura di un procedimento ex articolo 75 (mancata osservanza di prescrizioni della sorveglianza speciale, punita con la reclusione fino a tre anni, sei nei casi di obbligo di soggiorno). Il questore segnala inoltre al tribunale ogni elemento sopravvenuto rilevante per la modifica o la cessazione della misura, in particolare quando vi siano nuove condotte sintomatiche di pericolosita.
Tutela dei diritti durante l'esecuzione
L'esecuzione deve rispettare i diritti fondamentali del sottoposto: i controlli vanno svolti con modalita proporzionate, evitando perquisizioni o accessi reiterati ingiustificati. Sul piano lavorativo, le prescrizioni devono essere compatibili con il diritto al lavoro: in caso di contrasto fra prescrizioni e orari, l'interessato puo chiedere al questore o al tribunale modifiche temporanee. La giurisprudenza ha annullato esecuzioni che avevano configurato una sorta di sorveglianza pervasiva senza giustificazione concreta.
Considerazioni operative
L'esecuzione e una fase spesso sottovalutata dal sottoposto, ma incide profondamente sulla vita quotidiana. La consegna della carta di permanenza e il momento giusto per chiedere immediatamente al difensore una lettura puntuale delle prescrizioni, individuando potenziali criticita rispetto a lavoro, famiglia, salute. La presentazione di tempestive istanze ex articolo 12 per autorizzazioni di routine evita problemi successivi. Il rapporto con il questore non deve essere conflittuale: una documentazione regolare del percorso lavorativo e formativo costruisce un curriculum utile in vista di una eventuale revoca anticipata della misura.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Carta di permanenza e prescrizioni
Caso 2: Caso 2 — Allontanamento temporaneo per cure
Domande frequenti
Chi cura l'esecuzione della sorveglianza speciale?
Il questore della provincia in cui il proposto ha residenza o dimora abituale. Impartisce istruzioni alle forze di polizia per controlli periodici e gestisce le autorizzazioni accessorie.
Quando inizia la decorrenza della misura?
Dalla notifica del decreto e dalla consegna della carta di permanenza. Se il sottoposto e detenuto, la decorrenza si sposta alla cessazione della detenzione.
Cosa accade se il sottoposto viola le prescrizioni?
Il questore comunica la violazione al pubblico ministero per la valutazione del reato ex articolo 75 (reclusione fino a tre anni o sei nei casi piu gravi).
Vedi anche