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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Individua le categorie di persone cui possono applicarsi le misure di prevenzione personali.
  • Comprende soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e chi vive di proventi di attivita criminose.
  • Include chi compie atti idonei a offendere l'integrita fisica, morale o l'ordine pubblico.
  • Richiede elementi di fatto concreti, non sospetti generici.
  • E la norma base per il foglio di via e l'avviso orale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto , comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa , che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Commento

Funzione della norma nel sistema di prevenzione

L'articolo 1 apre il libro primo del Codice antimafia e fissa il perimetro soggettivo della prevenzione personale comune, cioe quella applicabile anche fuori dai casi di indiziato di appartenenza mafiosa. La disposizione individua tre categorie: chi e dedito abitualmente a traffici delittuosi, chi vive abitualmente, anche in parte, con proventi di attivita delittuose e chi commette atti preparatori, obiettivamente rilevanti, lesivi dell'integrita fisica o morale dei minori, della sanita, della sicurezza o della tranquillita pubblica. Si tratta della cornice da cui discendono le misure piu lievi del sistema, come il foglio di via obbligatorio dell'articolo 2 e l'avviso orale dell'articolo 3.

Standard probatorio: elementi di fatto, non sospetti

La giurisprudenza costituzionale e di legittimita ha chiarito che la cosiddetta pericolosita generica non puo poggiare su mere voci correnti o sull'appartenenza a un certo ambiente. Servono elementi di fatto, cioe condotte oggettivamente accertate e ricostruibili nel tempo, sintomatiche di una abituale dedizione delittuosa. La Corte costituzionale, con la sentenza 24 del 2019, ha dichiarato l'illegittimita della categoria dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica per indeterminatezza, costringendo legislatore e prassi a una lettura piu rigorosa e tassativa.

Confronto con la pericolosita qualificata

La pericolosita generica dell'articolo 1 va tenuta distinta da quella qualificata dell'articolo 4, che riguarda indiziati di mafia, terrorismo, scambio elettorale politico-mafioso e altri reati spia. La prima ha base indiziaria ampia ma richiede accertamenti molto rigorosi; la seconda muove da gravi indizi di appartenenza ad associazioni criminali tipizzate. La distinzione e rilevante anche perche solo per gli indiziati ex articolo 4 lettere a) e b) le misure patrimoniali possono essere disposte in modo autonomo senza la previa applicazione di una misura personale.

Casistica applicativa

Rientrano tipicamente nella prima categoria persone con un curriculum giudiziario per furti, ricettazione, spaccio o frode sistematica, quando il tribunale ricostruisce uno stile di vita coerente con il delitto. Nella seconda categoria si collocano soggetti che, pur senza condanne, dimostrano un tenore di vita non giustificato da redditi leciti. La terza categoria, dopo la sentenza 24/2019, e rimasta come riferimento per condotte preparatorie verso minori o per situazioni di disturbo grave dell'ordine, ma con un binario interpretativo molto piu stretto.

Garanzie e diritto di difesa

Il proposto puo essere assistito da difensore fin dalla notificazione della proposta, ha diritto di consultare gli atti, di produrre memorie e di chiedere l'audizione di testi. La decisione e ricorribile in appello e per cassazione secondo l'articolo 10. L'inquadramento dell'articolo 1 e quindi solo il primo passo: senza una motivazione puntuale su elementi di fatto specifici, il giudice non puo passare alla concreta applicazione del foglio di via o dell'avviso orale.

Massime giurisprudenziali

Cass. Sezioni Unite, sent. n. 111/2018

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indicati dall'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 (coloro che vivono abitualmente con proventi di delittuose attività), la pericolosità deve fondarsi su una pluralità di delitti realmente commessi che abbiano effettivamente prodotto reddito; non sono sufficienti meri indizi né condotte sporadiche.

Perché è importante: Tassativizza la nozione di "vivere abitualmente con proventi" dopo CC 24/2019, escludendo automatismi e applicazioni indiziarie.

Cass. I, sent. n. 43826/2018

L'inquadramento del proposto nelle categorie di pericolosità generica richiede l'accertamento giudiziale, in concreto, dei fatti dai quali desumere la condotta abituale e il tenore di vita; la mera esistenza di precedenti penali non è di per sé sufficiente a fondare la misura.

Perché è importante: Onere motivazionale rafforzato sul giudice della prevenzione; conferma la lettura tassativizzante post-de Tommaso.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 24/2019

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a), d.lgs. 159/2011 (coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi) per violazione degli artt. 13, 25 e 117 Cost. in relazione all'art. 2 Prot. 4 CEDU, dopo la sentenza Grande Camera de Tommaso c. Italia (2017). Salvata invece la lett. b), purché interpretata con tassativizzazione.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Sentenza n. 177/1980

Storica pronuncia che dichiarò l'illegittimità della fattispecie "proclivi a delinquere" della L. 1423/1956, per indeterminatezza descrittiva incompatibile con i principi di legalità e tassatività che presidiano anche le misure di prevenzione.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi e linee guida

Linee guida · Documenti operativi

L'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati pubblica indicazioni operative per la gestione dei beni connessi alle proposte di prevenzione patrimoniale che muovono dall'inquadramento del proposto in una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4.

Leggi il documento su www.anbsc.it

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Pericolosita generica da stile di vita

Caso 2: Caso 2 — Insufficienza di precedenti risalenti

Domande frequenti

Chi sono i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali dell'articolo 1?

Le persone abitualmente dedite a traffici delittuosi, chi vive abitualmente di proventi di attivita criminose e chi compie atti idonei a ledere integrita fisica e morale dei minori, sanita, sicurezza o tranquillita pubblica.

Bastano i precedenti penali per applicare la misura?

No. Servono elementi di fatto specifici e attuali che dimostrino una dedizione abituale al delitto. I soli precedenti, soprattutto se risalenti, non bastano: occorre una ricostruzione coerente dello stile di vita.

Cosa ha cambiato la sentenza Corte cost. 24/2019?

Ha dichiarato incostituzionale per indeterminatezza la categoria dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, rendendo piu rigoroso l'accertamento dei presupposti dell'articolo 1 e imponendo una lettura tassativa delle altre categorie.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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