Indice
- Individua i destinatari della prevenzione personale per pericolosita qualificata.
- Comprende indiziati di mafia, terrorismo, eversione, scambio elettorale politico-mafioso e altri reati spia.
- E la porta d'ingresso per la sorveglianza speciale piu incisiva e per le misure patrimoniali.
- Richiede gravi indizi di appartenenza, non semplici sospetti.
- Consente, per i casi piu gravi, l'applicazione disgiunta della misura patrimoniale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 4 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all' articolo 416-bis c.p. ; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all' articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o del delitto di cui all' articolo 418 del codice penale ; (20) c) ai soggetti di cui all'articolo 1; (26) d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284 , 285 , 286 , 306 , 438 , 439 , 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all' articolo 270-sexies del codice penale ; (20) e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell' articolo 1 della legge n. 645 del 1952 , in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; (20) g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per il delitto di cui all' articolo 421-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497 , e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive. i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all' articolo 416 del codice penale , finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; (20) i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice . (20) (44)
Commento
Pericolosita qualificata: la base della prevenzione antimafia
L'articolo 4 elenca le categorie soggettive su cui si fonda la prevenzione qualificata, cioe quella mirata al contrasto di mafia, terrorismo ed eversione. Le lettere a) e b) riguardano gli indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta e ad altre consorterie tipizzate dall'articolo 416-bis del codice penale, nonche di concorso esterno o di scambio elettorale politico-mafioso ex articolo 416-ter. Le lettere successive estendono l'ambito a indiziati di reati di terrorismo, eversione, traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani e altri delitti spia.
Standard indiziario rafforzato
La nozione di indiziato rilevante ai fini dell'articolo 4 e piu rigorosa di quella richiesta per una semplice misura cautelare. Servono gravi indizi, cioe elementi specifici, plurimi e convergenti, idonei a fondare un giudizio di appartenenza attuale o pregressa a sodalizi criminali. Non bastano voci correnti o frequentazioni episodiche: la giurisprudenza richiede una motivazione che ricostruisca ruoli, dinamiche e contributi concreti.
Funzione di apertura alle misure patrimoniali
Lo snodo cruciale dell'articolo 4 sta nel fatto che gli indiziati delle lettere a), b), i-bis) ed altre ipotesi indicate dall'articolo 16 sono i soggetti rispetto ai quali il tribunale puo disporre, anche disgiuntamente dalla misura personale, sequestro e confisca di prevenzione. La prevenzione patrimoniale antimafia trova qui la sua premessa soggettiva: senza riconducibilita del proposto a una delle categorie del 4, le misure piu incisive sui beni non sono praticabili.
Aggiornamenti normativi recenti
Il legislatore ha esteso piu volte le categorie dell'articolo 4 includendo, tra l'altro, indiziati di atti persecutori, di reati contro la pubblica amministrazione di rilievo associativo e di violenza domestica nelle ipotesi piu gravi. Tali estensioni hanno suscitato dibattito perche allargano l'area della prevenzione personale ben oltre il suo nucleo storico antimafia. La Corte costituzionale ha confermato la legittimita del modello, purche le categorie restino sufficientemente determinate.
Coordinamento con i reati associativi
L'applicazione dell'articolo 4 si coordina con i procedimenti penali in corso. Un'archiviazione o un'assoluzione nel penale non precludono di per se l'applicazione della misura di prevenzione, perche i due procedimenti hanno autonomia di valutazione, ma il tribunale deve dare conto degli elementi alla luce dei nuovi sviluppi. Inversamente, la misura di prevenzione non sostituisce ne anticipa la condanna penale e non comporta annotazioni nel casellario giudiziale come pena.
Considerazioni operative
Per il difensore del proposto e centrale lavorare sull'attualita degli elementi: un indizio risalente perde efficacia se non e accompagnato da condotte recenti. La giurisprudenza richiede una verifica di permanenza della pericolosita al momento della decisione, non al momento dei fatti originari. L'esistenza di percorsi di reinserimento, contratti di lavoro stabili, allontanamento documentato dagli ambienti criminali sono elementi che possono incidere sulla valutazione finale del tribunale, anche quando gli indizi originari fossero gravi.
Massime giurisprudenziali
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 4880/2015
Perché è importante: Pronuncia "Spinelli": ricostruisce in modo organico autonomia, perimetro probatorio e principio di correlazione temporale tra pericolosità e acquisti.
Cass. II, sent. n. 8736/2020
Perché è importante: Tassativizza la nozione di "indiziato di appartenere" superando letture estensive.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 24/2019
Inammissibilità/infondatezza per le ipotesi qualificate
A differenza della pericolosità generica, la Corte ha ritenuto compatibili con il principio di determinatezza le ipotesi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 d.lgs. 159/2011, in quanto ancorate a fattispecie penali tipizzate (art. 416-bis c.p. e altri delitti associativi).
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Direttiva · Linee guida documentazione antimafia
Ministero dell'Interno
Il Ministero dell'Interno emana direttive e circolari sulla documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni) e sui rapporti tra accertamenti prefettizi e proposte di prevenzione patrimoniale che muovono dalla pericolosità qualificata di cui all'art. 4.
Leggi il documento su www.interno.gov.itCasi pratici
Caso 1: Caso 1 — Indiziato di mafia con riscontri convergenti
Caso 2: Caso 2 — Estensione alle ipotesi non mafiose
Domande frequenti
Chi sono i soggetti pericolosi qualificati dell'articolo 4?
Indiziati di appartenenza a mafia, camorra, 'ndrangheta, terrorismo, eversione, scambio elettorale politico-mafioso, traffico di stupefacenti, tratta e altri reati spia indicati nelle lettere a) e seguenti.
Cosa significa essere indiziato ai fini dell'articolo 4?
Esistenza di elementi specifici, plurimi e convergenti, che fondino un giudizio attuale o pregresso di appartenenza al sodalizio criminale. Non bastano sospetti o frequentazioni occasionali.
Un'archiviazione nel penale preclude la misura di prevenzione?
No. I due procedimenti sono autonomi. Il tribunale della prevenzione valuta gli elementi alla luce dei propri criteri, ma deve tener conto degli sviluppi del procedimento penale.
Vedi anche