Categoria: T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 — Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
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Art. 10 D.Lgs. 286/1998 — Respingimento
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti previsti dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato. -
Art. 11 D.Lgs. 286/1998 — Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
Art. 11 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
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Art. 12 D.Lgs. 286/1998 — Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa. -
Art. 13 D.Lgs. 286/1998 — Espulsione amministrativa
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato. -
Art. 14 D.Lgs. 286/1998 — Esecuzione dell’espulsione
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). -
Art. 15 D.Lgs. 286/1998 — Espulsione a titolo di misura di sicurezza
Art. 15 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Espulsione a titolo di misura di sicurezza. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
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Art. 16 D.Lgs. 286/1998 — Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
Art. 16 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
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Art. 17 D.Lgs. 286/1998 — Allontanamento dal territorio nazionale di cittadini di Stati membri dell’Unione europea
1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, salvo quelle eventualmente più favorevoli. -
Art. 18 D.Lgs. 286/1998 — Soggiorno per motivi di protezione sociale
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, il questore rilascia uno speciale permesso di soggiorno. -
Art. 19 D.Lgs. 286/1998 — Divieti di espulsione e di respingimento
1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. -
Art. 20-bis D.Lgs. 286/1998 — Misure di protezione temporanea
1. Lo straniero proveniente da un Paese non appartenente all’Unione europea può richiedere una protezione temporanea per gravi calamità che non consentano il rientro in condizioni di sicurezza. -
Art. 20 D.Lgs. 286/1998 — Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, le misure di protezione temporanea da adottarsi.