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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 14 TUI disciplina l'esecuzione coattiva dell'espulsione: trattenimento dello straniero in CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri) quando non sia possibile l'immediato allontanamento.
  • Il trattenimento è convalidato dal giudice di pace entro 48 ore; può durare fino a 120 giorni (180 in casi eccezionali), con proroghe motivate.
  • Restrizione della libertà personale ex art. 13 Cost.: garantiti diritti di difesa, comunicazione con difensore, traduttore, visita medica.
  • Sono esclusi dal trattenimento i minori, le vittime di tratta, le donne in gravidanza e le categorie vulnerabili ex art. 19 TUI.
  • La Corte di giustizia UE (El Dridi, Achughbabian) ha imposto che il trattenimento sia extrema ratio, proporzionato e revocabile se l'allontanamento è impossibile.
  • In alternativa al CPR possono essere disposte misure meno restrittive: consegna del passaporto, dimora obbligata, presentazione periodica alla PG.

Testo dell'articoloVigente

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per il rimpatrio (CPR).

Commento

Il trattenimento nei CPR: extrema ratio dell'espulsione

L'art. 14 del T.U. Immigrazione disciplina l'esecuzione coattiva dell'espulsione attraverso il trattenimento dello straniero nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR, già CIE - Centri di Identificazione ed Espulsione). Il trattenimento si applica quando l'allontanamento immediato non è possibile per ragioni tecniche (assenza documenti di viaggio, indisponibilità di voli, ritardo identificazione consolare) o per rischio di fuga. È misura di extrema ratio, soggetta a stringenti garanzie giurisdizionali, in coerenza con l'art. 13 Cost. (riserva di legge e di giurisdizione sulla libertà personale).

La convalida del giudice di pace

Il c. 1 prescrive che il trattenimento sia disposto dal Questore con provvedimento immediatamente esecutivo. Entro 48 ore il provvedimento va trasmesso al Giudice di pace per la convalida, che deve avvenire entro le 48 ore successive. La Corte costituzionale (sent. 105/2001, 222/2004) ha ribadito che il trattenimento è restrizione della libertà personale e dunque soggetto a riserva di giurisdizione: il giudice di pace verifica l'esistenza dei presupposti, la motivazione del provvedimento, la corretta traduzione. Se la convalida non interviene tempestivamente, il trattenimento perde efficacia.

Durata e proroghe

La durata massima del trattenimento è stata oggetto di numerosi interventi normativi. Attualmente la durata base è 30 giorni, prorogabile fino a 120 giorni complessivi (con proroghe motivate ogni 30 giorni), e in casi eccezionali fino a 180 giorni (D.L. 20/2023). Le proroghe sono disposte dal giudice di pace su istanza motivata del Questore. La Corte di giustizia UE (C-357/09 Kadzoev) ha richiamato l'attenzione sulla necessità che il prolungamento sia giustificato da prospettive concrete di rimpatrio: se l'allontanamento diviene impossibile, il trattenimento va revocato.

Condizioni di trattenimento e diritti

All'interno dei CPR lo straniero è titolare di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dalla CEDU: assistenza legale, comunicazione con difensore (anche d'ufficio se non scelto), interprete, visita medica, contatti con familiari e con autorità diplomatiche del Paese di origine, accesso ad associazioni di tutela. Le condizioni di detenzione sono state oggetto di numerose pronunce CEDU (Khlaifia c. Italia 2016): sovraffollamento, igiene precaria, mancanza di assistenza psicologica integrano violazione dell'art. 3 CEDU. Le strutture sono periodicamente ispezionate dal Garante nazionale dei diritti dei detenuti.

Misure alternative al trattenimento

Il c. 1-bis, introdotto in attuazione della Direttiva Rimpatri 2008/115/CE, prevede misure alternative meno restrittive al trattenimento: consegna del passaporto al Questore, obbligo di dimora in luogo determinato, obbligo di presentazione periodica alla polizia. Le misure alternative vanno preferite quando consentono comunque di raggiungere l'obiettivo del rimpatrio. La CGUE (El Dridi, C-61/11) ha imposto che le misure restrittive della libertà personale siano applicate solo quando le alternative siano effettivamente insufficienti.

Esclusioni e tutela rafforzata per i vulnerabili

Sono esclusi dal trattenimento in CPR i minori (anche se vicini alla maggiore età), le vittime di tratta o di sfruttamento, le donne in stato di gravidanza, le persone con gravi patologie fisiche o psichiche, le vittime di tortura. Per i richiedenti protezione internazionale opera una disciplina specifica del D.Lgs. 142/2015 (art. 6), con strutture dedicate. La giurisprudenza nazionale ed europea ha intensificato i controlli sull'effettiva valutazione di vulnerabilità prima del trattenimento, sanzionando il ricorso meccanico alla misura.

Prassi e linee guida

Ministero dell'Interno

Leggi il documento su www.interno.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: trattenimento in CPR per identificazione

Tizio, irregolare senza documenti, è destinatario di decreto di espulsione. Il Questore dispone trattenimento al CPR per identificazione consolare. Entro 48 ore il GdP convalida. Dopo 25 giorni il consolato rilascia il documento di viaggio: rimpatrio in voli charter.

Caso 2: Caia: vittima tratta esclusa

Caia, nigeriana sfruttata sessualmente, è identificata in un controllo. Le forze dell'ordine, valutata la vulnerabilità ex art. 18 TUI, escludono trattenimento e attivano programma di protezione.

Caso 3: Sempronio: revoca per impossibilità di rimpatrio

Sempronio, eritreo trattenuto da 100 giorni, non è rimpatriabile perché l'Eritrea non rilascia documenti. Il GdP, al rinnovo della proroga, valutata l'impossibilità concreta di rimpatrio (CGUE Kadzoev), revoca il trattenimento ex art. 14 c. 1.

Caso 4: Commento applicativo

Il trattenimento in CPR è extrema ratio: presupposti tassativi, convalida giurisdizionale entro 48 ore, durata massima 120-180 gg, alternative meno restrittive da privilegiare, esclusioni per vulnerabili. CEDU e CGUE intensificano il sindacato sulle condizioni materiali.

Domande frequenti

Cos'è un CPR?

Centro di Permanenza per i Rimpatri (già CIE): struttura dove è trattenuto lo straniero destinatario di espulsione in attesa dell'allontanamento. Disciplinato dall'art. 14 TUI. Restringe la libertà personale ex art. 13 Cost.

Quanto può durare il trattenimento?

Il termine base è 30 giorni, prorogabile fino a 120 giorni complessivi con proroghe motivate ogni 30 giorni, e fino a 180 in casi eccezionali. Il giudice di pace convalida e dispone le proroghe.

Chi non può essere trattenuto?

Minori, vittime di tratta o sfruttamento, donne in gravidanza, persone con gravi patologie, vittime di tortura, richiedenti protezione internazionale (con disciplina speciale ex D.Lgs. 142/2015 art. 6).

Quali diritti ha lo straniero nel CPR?

Assistenza legale (anche d'ufficio), interprete, visita medica, contatti con familiari e autorità diplomatiche, accesso ad associazioni di tutela. Le condizioni di detenzione sono controllate dal Garante nazionale e soggette al sindacato CEDU.

Esistono alternative al CPR?

Sì: consegna del passaporto, obbligo di dimora, presentazione periodica alla PG. Vanno preferite quando consentano comunque il rimpatrio, in attuazione della Direttiva Rimpatri 2008/115/CE e della giurisprudenza CGUE (El Dridi).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 52 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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