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Testo dell'articoloVigente
Art. 15 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Espulsione a titolo di misura di sicurezza. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
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Vedi anche
→T.U. Immigrazione art. 14 - Art. 14 D.Lgs. 286/1998 - Esecuzione dell’espulsione→T.U. Immigrazione art. 16 - Art. 16 D.Lgs. 286/1998 - Espulsione a titolo di sanzione sostitu…→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→D.Lgs. 36/2023 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 36/2023 - Principio del risultato→Art. 13 D.Lgs. 286/1998 – Espulsione amministrativa→Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine→Art. 18 D.Lgs. 286/1998 – Soggiorno per motivi di protezione sociale→Art. 11 D.Lgs. 286/1998 – Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera→Art. 19 D.Lgs. 286/1998 – Divieti di espulsione e di respingimento→Art. 10-bis D.Lgs. 286/1998 – Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato→Art. 10 D.Lgs. 286/1998 – Respingimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'espulsione del condannato: tre regimi a confronto
L'art. 15 del T.U. Immigrazione disciplina l'espulsione a titolo di misura di sicurezza, una delle tre forme di espulsione giudiziale previste dal sistema. Si affianca all'espulsione amministrativa (Prefetto, Ministro) e all'espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa. Ciascuna ha presupposti, procedimento, conseguenze diverse. La misura di sicurezza dell'art. 15 si applica al condannato per reati gravi, presupposta la pericolosità sociale, e si esegue successivamente all'espiazione della pena. Non sostituisce la pena, la integra.
Presupposti soggettivi e oggettivi
Il presupposto oggettivo è la condanna per uno dei reati indicati: associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990), terrorismo (artt. 270-bis, 280, 280-bis c.p.), riduzione in schiavitù e tratta di persone (artt. 600-601-602 c.p.), reati con pena edittale massima superiore a determinate soglie. Il presupposto soggettivo è la pericolosità sociale: probabilità che lo straniero, anche dopo l'espiazione, commetta nuovi reati. La pericolosità va accertata in concreto, ai sensi dell'art. 203 c.p., considerando precedenti, comportamento intramurario, condizioni socio-economiche.
Procedimento di applicazione
L'espulsione è disposta con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo del magistrato di sorveglianza. Il giudice valuta autonomamente la pericolosità sociale al momento dell'applicazione e, soprattutto, dell'esecuzione. La pena va espiata prima dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che la legge consenta l'esecuzione anticipata. È fatto salvo il diritto di difesa: lo straniero è ascoltato, può presentare memorie, è assistito da difensore (anche d'ufficio). Il decreto è impugnabile con i mezzi ordinari del processo penale (appello, cassazione).
Esecuzione e coordinamento con il sistema penitenziario
L'esecuzione avviene dopo l'espiazione della pena, mediante accompagnamento alla frontiera. Se lo straniero ha goduto di benefici alternativi alla detenzione (affidamento in prova, semilibertà), l'espulsione si esegue al termine del beneficio. Lo straniero condannato può essere autorizzato a tornare in Italia decorso un certo periodo, salvo permanga la pericolosità: il divieto di rientro ha natura non perpetua. La giurisprudenza ha precisato che l'espulsione come misura di sicurezza non è incompatibile con la concessione della liberazione anticipata o di altri benefici penitenziari, se compatibili con la pericolosità residua.
Revoca e cessazione della pericolosità
La pericolosità sociale è accertamento dinamico: può venir meno per condotta carceraria virtuosa, percorso di rieducazione, mutate condizioni di salute, consolidamento di legami familiari. In tal caso il magistrato di sorveglianza, su istanza del condannato o d'ufficio, può revocare la misura. La revoca preserva al condannato la possibilità di restare in Italia dopo la pena, con permesso di soggiorno (eventualmente solo per attesa occupazione). La revoca può essere parziale: ad esempio, sostituita da misure meno afflittive.
Rapporti con l'art. 19 TUI e i divieti
I divieti di espulsione dell'art. 19 TUI si applicano anche all'espulsione come misura di sicurezza: non possono essere espulsi i minori, le donne in gravidanza, i conviventi di familiari italiani/UE entro il secondo grado, i richiedenti asilo, le persone esposte a persecuzione (non-refoulement). La giurisprudenza ha affermato che la valutazione di proporzionalità rispetto all'art. 8 CEDU (vita familiare) si applica anche in sede di espulsione giudiziale: il giudice deve bilanciare gravità del reato, pericolosità, legami familiari, durata del soggiorno.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 245/2011
Perché è importante: Diritto al matrimonio dello straniero
Prassi e linee guida
Permessi di soggiorno
Hub del Ministero dell'Interno su visti, permessi di soggiorno e relativi adempimenti.
Politiche del lavoro
Hub del Ministero del Lavoro su disciplina, ingresso e tutela dei lavoratori stranieri.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: condanna per associazione mafiosa
Tizio, albanese, condannato a 8 anni per 416-bis c.p. Il giudice dispone espulsione ex art. 15 TUI come misura di sicurezza: pericolosità sociale accertata. Esecuzione dopo espiazione della pena.
Caso 2: Caia: pericolosità venuta meno
Caia, marocchina, condannata per traffico stupefacenti, in carcere ha frequentato corsi di formazione, ha figli minori italiani conviventi. Il magistrato di sorveglianza revoca l'espulsione per cessazione della pericolosità ex art. 15 c. 2.
Caso 3: Sempronio: divieto ex art. 19
Sempronio, eritreo richiedente asilo, condannato per reato grave. La misura di espulsione è disposta ma sospesa in attesa della decisione sulla protezione. Se status di rifugiato riconosciuto, divieto di espulsione ex art. 19 TUI.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 15 TUI è strumento di prevenzione speciale: lega l'espulsione alla pericolosità sociale accertata dopo condanna per reati gravi. Si distingue dall'amministrativa (art. 13) e dalla sostitutiva (art. 16). Soggetta ai divieti dell'art. 19 e al bilanciamento ex art. 8 CEDU.
Domande frequenti
Cos'è l'espulsione come misura di sicurezza?
È la misura accessoria disposta dal giudice penale alla condanna per reati gravi, presupposta la pericolosità sociale dello straniero ex art. 203 c.p. Si esegue dopo l'espiazione della pena ex art. 15 TUI.
Per quali reati si applica?
Reati gravi indicati dalla legge: associazione mafiosa (416-bis), terrorismo (270-bis, 280), tratta e schiavitù (600-602), traffico stupefacenti (art. 74 DPR 309/90), e altri con pena edittale elevata.
Si può revocare?
Sì, dal magistrato di sorveglianza per cessazione della pericolosità sociale (condotta virtuosa, percorso rieducativo, legami familiari consolidati). La revoca consente al condannato di restare in Italia dopo la pena.
Quale differenza con l'espulsione amministrativa?
L'amministrativa (art. 13) è disposta da Prefetto o Ministro per irregolarità di soggiorno o motivi di ordine pubblico. La misura di sicurezza (art. 15) è disposta dal giudice penale alla condanna per reati gravi, presupposta la pericolosità.
Si applicano i divieti dell'art. 19?
Sì. Anche all'espulsione giudiziale si applicano i divieti dell'art. 19 TUI: minori, donne in gravidanza, conviventi di familiari italiani/UE, richiedenti asilo, vittime di tortura. Vige inoltre il bilanciamento ex art. 8 CEDU.