1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica.
Categoria: T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 — Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
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Art. 44 D.Lgs. 286/1998 — Azione civile contro la discriminazione
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole. -
Art. 45 D.Lgs. 286/1998 — Fondo nazionale per le politiche migratorie
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie. -
Art. 46 D.Lgs. 286/1998 — Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie. -
Art. 47 D.Lgs. 286/1998 — Organismo nazionale di coordinamento integrazione
Art. 47 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Organismo nazionale di coordinamento integrazione. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
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Art. 48 D.Lgs. 286/1998 — Modifiche al codice penale e altre disposizioni penali
Art. 48 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Modifiche al codice penale e altre disposizioni penali. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
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Art. 49 D.Lgs. 286/1998 — Disposizioni finali
Art. 49 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Disposizioni finali. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).