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Materia: Immigrazione / protezione internazionale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9581
- L’orientamento sessuale integra l’appartenenza a un particolare gruppo sociale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (art. 8 del D.Lgs. 251/2007).
- Per negare la protezione non basta verificare che l’omosessualità non sia reato nel Paese d’origine.
- Occorre accertare se quel Paese garantisca una protezione adeguata contro gravi minacce provenienti anche da privati (inclusa la persecuzione in ambito familiare).
Il caso
Un cittadino straniero chiede protezione internazionale dichiarando di temere persecuzioni nel Paese d’origine a causa del proprio orientamento sessuale. La domanda viene respinta; tra gli argomenti, il rilievo che nello Stato di provenienza l’omosessualità non è punita come reato. Il richiedente lamenta però minacce e violenze provenienti anche dall’ambiente familiare e sociale, a fronte delle quali lo Stato non lo tutela.
La decisione
La Corte ribadisce che l’orientamento sessuale è un fattore idoneo a identificare un particolare gruppo sociale, la cui appartenenza, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 251/2007, costituisce motivo di persecuzione rilevante per lo status di rifugiato. Decisivo è il piano dell’effettività della tutela: per escludere la protezione non è sufficiente accertare che, nel Paese d’origine, l’omosessualità non sia considerata reato.
Occorre invece verificare se quello Stato offra una protezione adeguata contro gravi minacce ai diritti fondamentali provenienti anche da soggetti privati (familiari, comunità di appartenenza). Se le autorità locali non sono in grado o non intendono fornire tale protezione, la persecuzione — pur originata da privati — resta rilevante e può fondare il riconoscimento dello status. La valutazione della credibilità del racconto va condotta senza fare leva su nozioni stereotipate dell’orientamento sessuale.
Il principio di diritto
Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato per persecuzione legata all’orientamento sessuale non basta verificare l’assenza di norme che incriminano l’omosessualità nel Paese d’origine: occorre accertare se lo Stato assicuri una protezione effettiva e adeguata contro le minacce gravi ai diritti fondamentali, anche se provenienti da privati.
Implicazioni pratiche
La pronuncia sposta il baricentro dalla legge formale alla realtà effettiva: anche dove l’omosessualità non è reato, la persona può essere esposta a persecuzioni che lo Stato tollera o non è in grado di contrastare. Per la difesa è essenziale allegare informazioni sul Paese d’origine (COI) aggiornate sull’effettiva capacità delle autorità di proteggere le persone LGBTQ, e il giudice ha un dovere di cooperazione istruttoria nell’acquisirle. Vietato fondare il diniego su stereotipi. Vedi la sezione T.U. Immigrazione.
Domande frequenti
Se nel mio Paese l’omosessualità non è reato posso comunque essere rifugiato?
Sì, è possibile. La Cassazione chiarisce che l’assenza di reato non basta a negare lo status: va verificato se lo Stato protegge effettivamente dalle persecuzioni, anche di privati.
Le persecuzioni da parte di familiari contano?
Sì. Le minacce gravi provenienti da soggetti privati rilevano se lo Stato d’origine non offre una protezione adeguata contro di esse.
Come si valuta la credibilità del racconto?
Senza ricorrere a nozioni stereotipate sull’orientamento sessuale, sulla base di un esame complessivo e del dovere di cooperazione istruttoria del giudice.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9581.
- Artt. 7 e 8 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (atti e motivi di persecuzione; appartenenza a particolare gruppo sociale); art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951.
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