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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Immigrazione / protezione umanitaria · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 novembre 2019, n. 29459

In sintesi
  • L’abrogazione della protezione umanitaria operata dal D.L. 113/2018 (cd. decreto sicurezza) non è retroattiva.
  • Alle domande già presentate prima dell’entrata in vigore della riforma continua ad applicarsi la disciplina previgente, più favorevole.
  • Anche qui il riconoscimento poggia su un giudizio di comparazione tra la situazione del Paese d’origine e l’integrazione raggiunta in Italia.

Il caso

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (poi convertito) ha soppresso il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendolo con casi tipici più ristretti. Si pone l’interrogativo del regime intertemporale: che cosa accade alle numerose domande già presentate prima della riforma e ancora pendenti? Si applica la nuova disciplina, più restrittiva, o quella anteriore?

La decisione

Le Sezioni Unite affermano che la normativa introdotta dal D.L. 113/2018 non ha effetto retroattivo: alle domande di riconoscimento di un permesso per motivi umanitari presentate prima dell’entrata in vigore della riforma si applica la disciplina previgente. La protezione umanitaria, espressione del diritto costituzionale d’asilo (art. 10 della Costituzione), è un diritto che sorge nel momento dell’ingresso in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti fondamentali.

La Corte ribadisce inoltre il metodo: la cosiddetta orizzontalità dei diritti fondamentali impone, ai fini del riconoscimento, una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, raffrontata alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza. Non basta perciò un generico disagio: occorre il rischio concreto di una privazione dei diritti fondamentali in caso di rientro.

Il principio di diritto

Le norme introdotte dal D.L. 113/2018 in tema di protezione umanitaria non si applicano alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, regolate dalla disciplina previgente; il riconoscimento richiede un giudizio di comparazione tra la condizione del richiedente nel Paese d’origine e il grado d’integrazione raggiunto in Italia.

Implicazioni pratiche

La sentenza ha avuto un impatto enorme sul contenzioso pendente: ha evitato che migliaia di domande già proposte fossero valutate con le regole più severe sopravvenute. Per chi opera nel settore, individuare con precisione la data di presentazione della domanda è decisivo per capire quale disciplina si applichi. Sul piano del merito, resta centrale il giudizio di comparazione poi affinato dalle SS.UU. 24413/2021. Vedi la sezione T.U. Immigrazione.

Domande frequenti

Chi ha presentato la domanda prima del decreto del 2018 che protezione ottiene?

Continua ad applicarsi la protezione umanitaria nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018: l’abrogazione non è retroattiva e non travolge le domande già presentate.

La protezione umanitaria è collegata al diritto d’asilo?

Sì. La Cassazione la inquadra come espressione del diritto costituzionale d’asilo (art. 10 Cost.), che sorge in presenza di una condizione di vulnerabilità per rischio ai diritti fondamentali.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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