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Materia: Immigrazione / protezione umanitaria · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 novembre 2019, n. 29459
- L’abrogazione della protezione umanitaria operata dal D.L. 113/2018 (cd. decreto sicurezza) non è retroattiva.
- Alle domande già presentate prima dell’entrata in vigore della riforma continua ad applicarsi la disciplina previgente, più favorevole.
- Anche qui il riconoscimento poggia su un giudizio di comparazione tra la situazione del Paese d’origine e l’integrazione raggiunta in Italia.
Il caso
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (poi convertito) ha soppresso il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendolo con casi tipici più ristretti. Si pone l’interrogativo del regime intertemporale: che cosa accade alle numerose domande già presentate prima della riforma e ancora pendenti? Si applica la nuova disciplina, più restrittiva, o quella anteriore?
La decisione
Le Sezioni Unite affermano che la normativa introdotta dal D.L. 113/2018 non ha effetto retroattivo: alle domande di riconoscimento di un permesso per motivi umanitari presentate prima dell’entrata in vigore della riforma si applica la disciplina previgente. La protezione umanitaria, espressione del diritto costituzionale d’asilo (art. 10 della Costituzione), è un diritto che sorge nel momento dell’ingresso in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti fondamentali.
La Corte ribadisce inoltre il metodo: la cosiddetta orizzontalità dei diritti fondamentali impone, ai fini del riconoscimento, una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, raffrontata alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza. Non basta perciò un generico disagio: occorre il rischio concreto di una privazione dei diritti fondamentali in caso di rientro.
Il principio di diritto
Le norme introdotte dal D.L. 113/2018 in tema di protezione umanitaria non si applicano alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, regolate dalla disciplina previgente; il riconoscimento richiede un giudizio di comparazione tra la condizione del richiedente nel Paese d’origine e il grado d’integrazione raggiunto in Italia.
Implicazioni pratiche
La sentenza ha avuto un impatto enorme sul contenzioso pendente: ha evitato che migliaia di domande già proposte fossero valutate con le regole più severe sopravvenute. Per chi opera nel settore, individuare con precisione la data di presentazione della domanda è decisivo per capire quale disciplina si applichi. Sul piano del merito, resta centrale il giudizio di comparazione poi affinato dalle SS.UU. 24413/2021. Vedi la sezione T.U. Immigrazione.
Domande frequenti
Chi ha presentato la domanda prima del decreto del 2018 che protezione ottiene?
Continua ad applicarsi la protezione umanitaria nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018: l’abrogazione non è retroattiva e non travolge le domande già presentate.
La protezione umanitaria è collegata al diritto d’asilo?
Sì. La Cassazione la inquadra come espressione del diritto costituzionale d’asilo (art. 10 Cost.), che sorge in presenza di una condizione di vulnerabilità per rischio ai diritti fondamentali.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 13 novembre 2019, n. 29459.
- Art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; D.L. 4 ottobre 2018, n. 113; art. 10 della Costituzione.
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