Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Immigrazione / protezione umanitaria · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 9 settembre 2021, n. 24413
- La protezione umanitaria presuppone una condizione di vulnerabilità che esponga la persona, in caso di rimpatrio, alla privazione dei diritti fondamentali sotto la soglia della dignità.
- Il riconoscimento passa da un giudizio di comparazione tra la situazione del Paese d’origine e l’integrazione raggiunta in Italia (lavoro, legami familiari, sociali, durata della permanenza).
- Vale una sorta di proporzionalità inversa: più solida è l’integrazione, minore è la soglia di gravità richiesta nel Paese d’origine perché il rimpatrio risulti lesivo della dignità.
Il caso
Un richiedente, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale, invoca la protezione umanitaria (nella formulazione anteriore alle modifiche del 2018) facendo leva soprattutto sul proprio radicamento in Italia: lavoro, relazioni, durata della permanenza. Il nodo è come deve essere valutata l’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza e quale peso abbia rispetto alla situazione del Paese d’origine.
La decisione
Le Sezioni Unite confermano che la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale, fondata su una situazione di vulnerabilità della persona, e richiede un giudizio di comparazione. Il giudice deve mettere a confronto la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia.
La Corte precisa che la tutela della vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) va riferita all’intera rete di relazioni costruite nel Paese di accoglienza: legami familiari, affettivi e sociali, rapporti di lavoro ed economici. Opera una logica di proporzionalità inversa: la condizione del Paese d’origine pesa tanto meno quanto maggiore è il grado di integrazione dimostrato in Italia. L’integrazione, tuttavia, non vale da sola: deve correlarsi a una effettiva privazione dei diritti fondamentali in caso di rientro, al di sotto del nucleo minimo della dignità personale.
Il principio di diritto
Ai fini della protezione umanitaria occorre una valutazione comparativa tra la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente nel Paese d’origine e quella d’integrazione raggiunta in Italia: la condizione del Paese di provenienza assume rilievo decrescente man mano che cresce il radicamento, dovendosi comunque verificare che il rimpatrio determini una compromissione dei diritti fondamentali sotto la soglia della dignità.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è centrale per chi assiste richiedenti con un percorso di radicamento in Italia. Non basta né la sola integrazione (per quanto solida) né la sola difficile situazione del Paese d’origine: serve documentare entrambi i poli del confronto — contratti di lavoro, relazioni familiari e sociali, durata della permanenza da un lato; condizioni concrete di rientro dall’altro. I principi qui affermati orientano anche l’attuale protezione speciale, che ha raccolto in parte l’eredità della tutela umanitaria. Approfondimenti nella sezione T.U. Immigrazione.
Domande frequenti
Basta essere integrati in Italia per ottenere la protezione umanitaria?
No. L’integrazione è uno dei due poli del giudizio di comparazione: va messa a confronto con la situazione del Paese d’origine, verificando che il rimpatrio comprometta i diritti fondamentali sotto la soglia della dignità.
Che cosa si intende per «comparazione attenuata»?
È il rapporto di proporzionalità inversa tra i due fattori: più forte è l’integrazione raggiunta, minore è il livello di gravità richiesto nel Paese di origine perché il rientro risulti lesivo dei diritti della persona.
Quali legami contano per l’art. 8 CEDU?
L’intera rete di relazioni costruite in Italia: rapporti familiari, affettivi e sociali, di lavoro ed economici, oltre alla durata della permanenza sul territorio.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 9 settembre 2021, n. 24413.
- Art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione), nel testo anteriore al D.L. 113/2018; art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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