1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive.
Categoria: T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 — Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
-
Art. 32 D.Lgs. 286/1998 — Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 31 e ai minori comunque affidati può essere rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi di cui all’art. 5. -
Art. 33 D.Lgs. 286/1998 — Comitato per i minori stranieri
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per i minori stranieri. -
Art. 34 D.Lgs. 286/1998 — Assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale. -
Art. 35 D.Lgs. 286/1998 — Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome. -
Art. 36 D.Lgs. 286/1998 — Ingresso e soggiorno per cure mediche
Art. 36 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Ingresso e soggiorno per cure mediche. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
-
Art. 37 D.Lgs. 286/1998 — Assistenza per vittime di violenza o grave sfruttamento
Art. 37 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Assistenza per vittime di violenza o grave sfruttamento. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
-
Art. 38 D.Lgs. 286/1998 — Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi. -
Art. 39 D.Lgs. 286/1998 — Accesso ai corsi delle università
Art. 39 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Accesso ai corsi delle università. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
-
Art. 40 D.Lgs. 286/1998 — Centri di accoglienza
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo. -
Art. 41 D.Lgs. 286/1998 — Assistenza sociale
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni di assistenza sociale. -
Art. 42 D.Lgs. 286/1998 — Misure di integrazione sociale
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, favoriscono le iniziative di integrazione sociale.