Indice
In sintesi
- L'art. 36 TUI disciplina l'ingresso e il soggiorno per cure mediche: visto speciale per stranieri che intendano sottoporsi a trattamenti sanitari in Italia.
- Requisiti: impegno scritto della struttura sanitaria italiana (pubblica o privata accreditata); deposito cauzionale del 30% del costo presunto; alloggio.
- Il visto D per cure mediche è rilasciato dal consolato; ingresso in Italia con prosecuzione del permesso di soggiorno per cure mediche.
- La durata del permesso è pari alla durata stimata delle cure; rinnovabile se le cure proseguono.
- Non si rientra nelle quote del decreto flussi: ingresso libero per esigenze sanitarie.
- Per le donne in gravidanza e i minori in cura opera tutela rafforzata: in alcuni casi, regolarizzazione del soggiorno anche se irregolare ex art. 31 c. 3 TUI.
Testo dell'articoloVigente
Art. 36 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Ingresso e soggiorno per cure mediche. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il turismo sanitario regolamentato
L'art. 36 del T.U. Immigrazione disciplina l'ingresso e il soggiorno per cure mediche, canale speciale per gli stranieri che intendano sottoporsi a trattamenti sanitari in Italia. La norma riflette un duplice scopo: (a) sul piano migratorio, consentire l'ingresso per esigenze umanitarie connesse alla salute; (b) sul piano economico-sanitario, valorizzare l'eccellenza del sistema sanitario italiano in alcune specialità (oncologia, cardiologia, ortopedia, neurochirurgia, riproduzione assistita). Il sistema è regolamentato per evitare abusi e garantire la copertura delle prestazioni.
Procedura e requisiti
Il c. 1 prevede che il visto per cure mediche è rilasciato sulla base di: (a) impegno scritto della struttura sanitaria italiana, pubblica o privata accreditata, che accetta di prestare le cure (preventivo dettagliato con quantificazione dei costi); (b) deposito cauzionale di norma pari al 30% del costo presunto delle cure, presso la struttura medesima; (c) documentazione clinica attestante la patologia e la necessità delle cure; (d) alloggio idoneo per la durata del soggiorno; (e) mezzi di sussistenza per sé e per l'eventuale accompagnatore. Il consolato verifica e rilascia il visto D.
Il permesso di soggiorno per cure mediche
Entrato in Italia, lo straniero presenta al Questore domanda di permesso di soggiorno per cure mediche. La durata è pari alla durata stimata delle cure (può essere da pochi mesi a un anno o più). È rinnovabile se le cure proseguono o sono necessarie ulteriori prestazioni. Il permesso non consente lo svolgimento di attività lavorativa, salvo deroghe specifiche. È stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali per il bilanciamento tra esigenze sanitarie e regolarità del soggiorno.
Esenzione dal sistema delle quote
L'ingresso per cure mediche non rientra nelle quote del decreto flussi (art. 21 TUI): è libero, soggetto solo ai requisiti di sostenibilità economica della prestazione. La norma riflette il principio che la salute è valore prioritario, da non comprimere per ragioni amministrative. Le strutture italiane in molti casi hanno convenzioni con governi esteri per coprire le spese (es. paziente con prestazione pagata dal proprio sistema sanitario nazionale o da assicurazione).
Cure umanitarie e accompagnatori
Sono previsti regimi particolari per: (a) cure umanitarie di particolare gravità (es. malattie rare, gravi malformazioni in bambini): spese coperte da fondi pubblici, fondazioni, organizzazioni internazionali; ingresso facilitato; (b) accompagnatori: il familiare che accompagna il paziente (in particolare se minore o se gravemente ammalato) ottiene visto e permesso per assistenza, di durata e modalità collegate. Programmi specifici (es. accordi bilaterali) regolano l'accoglienza.
Tutela rafforzata per gravidanze e minori
Caso particolare: donne in gravidanza straniere già presenti in Italia anche irregolarmente possono ottenere permesso per cure mediche per la durata della gravidanza e fino a 6 mesi dopo il parto, in combinato disposto con l'art. 19 c. 2 lett. d TUI. Analogamente per minori in cura: l'art. 31 c. 3 consente al genitore di ottenere autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi allo sviluppo del minore. La tutela combina art. 32 Cost., art. 31 Cost., art. 8 CEDU.
Massime giurisprudenziali
Cass. SS.UU., sent. n. 9217/2016
Perché è importante: Cittadinanza dello straniero
Prassi e linee guida
Integrazione · Integrazione e politiche per gli stranieri
Min. Interno
Hub del Ministero dell'Interno su politiche di integrazione, cittadinanza e dialogo interculturale.
Leggi il documento su www.interno.gov.itPiani nazionali · Piano integrazione
Governo
Piani e indirizzi nazionali del Governo per l'integrazione dei cittadini stranieri.
Leggi il documento su www.governo.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: intervento cardiochirurgico
Tizio, libico, deve sottoporsi a intervento cardiochirurgico presso ospedale specializzato di Milano. Documenta impegno della struttura, deposito 50.000 euro, alloggio. Visto D, permesso 6 mesi. Operato con successo, rientro.
Caso 2: Caia: gravidanza in Italia
Caia, irregolare, è incinta. Si presenta in ospedale. Ottiene permesso per cure mediche ex art. 36 in combinato con art. 19. Assistenza prenatale e parto gratuita ex art. 35. Tutele fino a 6 mesi dopo il parto.
Caso 3: Sempronia: trapianto
Sempronia, georgiana, deve sottoporsi a trapianto. La struttura italiana ha accordo con Stato georgiano per copertura spese. Visto D, permesso 1 anno (durata cura + post-operatorio). Familiare accompagnatore ottiene visto a sua volta.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 36 TUI regola il turismo sanitario in Italia: visto per cure mediche, impegno della struttura, deposito cauzionale, fuori quote. Tutele rafforzate per gravidanze, minori, malattie rare. Bilancia esigenze sanitarie e controllo migratorio.
Domande frequenti
Come si ottiene il visto per cure mediche?
Con impegno scritto della struttura sanitaria italiana (preventivo), deposito cauzionale del 30%, documentazione clinica, alloggio, mezzi di sussistenza. Domanda al consolato italiano, rilascio del visto D.
Quanto dura il permesso?
Pari alla durata stimata delle cure (mesi o anni a seconda della patologia). Rinnovabile se le cure proseguono. Per le donne in gravidanza, fino a 6 mesi dopo il parto.
Si applica il decreto flussi?
No. L'ingresso per cure mediche è libero, fuori dalle quote. Il sistema è regolamentato per evitare abusi (verifica dell'impegno della struttura e del deposito cauzionale).
Posso lavorare con questo permesso?
Generalmente no. Il permesso per cure mediche non consente lo svolgimento di attività lavorativa, salvo deroghe specifiche per durata e modalità. Lo scopo è strettamente sanitario.
Esistono tutele per casi umanitari?
Sì. Per malattie rare o gravi situazioni umanitarie (es. bambini con malformazioni) ci sono programmi specifici con copertura spese da fondi pubblici, fondazioni o organizzazioni internazionali. L'ingresso è facilitato.
Vedi anche