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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 43 TUI definisce la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: comportamento che ha lo scopo o l'effetto di privare lo straniero di un diritto.
  • Forme: diretta (trattamento meno favorevole esplicito), indiretta (disposizione neutra che mette in posizione di svantaggio), molestia, ordine di discriminare.
  • Ambiti tutelati: lavoro (assunzione, retribuzione, carriera), alloggio, servizi pubblici, istruzione, sanità, accesso a beni e servizi.
  • Si combina con D.Lgs. 215/2003 (parità di trattamento razziale) e D.Lgs. 216/2003 (occupazione) di recepimento direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE.
  • L'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, presso Presidenza del Consiglio) raccoglie segnalazioni e promuove azioni positive.
  • L'azione civile contro la discriminazione è disciplinata dall'art. 44 TUI: tutela giurisdizionale rapida.

Testo dell'articoloVigente

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica.

Commento

Definire la discriminazione: una norma di portata sistemica

L'art. 43 del T.U. Immigrazione fornisce una definizione tecnica di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ricognitiva del diritto antidiscriminatorio europeo (Direttiva 2000/43/CE) e internazionale (Convenzione ONU 1965 contro la discriminazione razziale). La norma estende il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) all'ambito della concreta erogazione di diritti e servizi, riconoscendo che le forme di esclusione possono essere sottili e indirette. Si combina con i D.Lgs. 215/2003 e 216/2003 che recepiscono le direttive antidiscriminazione UE.

Forme di discriminazione

Il c. 1 distingue: (a) discriminazione diretta: trattamento esplicito meno favorevole rispetto a quanto sia, sia stato o sarebbe trattato un'altra persona in una situazione analoga; (b) discriminazione indiretta: una disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento apparentemente neutro che metta una persona in posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre, salvo che sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima e i mezzi siano appropriati e necessari; (c) molestia: comportamento indesiderato che leda la dignità o crei clima ostile; (d) ordine di discriminare: anche se non eseguito.

Ambiti tutelati

Il c. 2 elenca gli ambiti: (a) accesso al lavoro, alle prestazioni di lavoro, alla retribuzione, alla carriera, alla formazione professionale; (b) accesso all'alloggio, anche locazione privata e ERP; (c) accesso ai servizi sociali e socioassistenziali, sanitari, scolastici; (d) accesso ai pubblici servizi; (e) accesso a beni e servizi erogati al pubblico (commercio, ristorazione, alberghi, attività di intermediazione); (f) esercizio dei diritti fondamentali: voto, manifestazione, libertà religiosa, libertà di stampa.

L'UNAR e le politiche antidiscriminazione

L'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) è istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Funzioni: (a) raccolta delle segnalazioni di discriminazione (Contact Center 800.901.010); (b) assistenza alle vittime nella tutela legale; (c) azioni positive per prevenire la discriminazione (campagne di sensibilizzazione, formazione); (d) monitoraggio e ricerca sui fenomeni discriminatori; (e) coordinamento con organismi UE (FRA) e organismi nazionali (associazioni, sindacati, Garante).

Coordinamento con D.Lgs. 215/2003 e 216/2003

L'art. 43 si combina con: D.Lgs. 215/2003 di recepimento della Direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; D.Lgs. 216/2003 di recepimento della Direttiva 2000/78/CE per la parità in materia di occupazione e condizioni di lavoro (estesa anche a religione, disabilità, età, orientamento sessuale). I D.Lgs. ampliano e specificano la tutela, in particolare per il lavoro. La giurisprudenza nazionale ed europea ha sviluppato un corpus consolidato di precedenti.

Rapporti con il diritto penale

Le condotte gravemente discriminatorie integrano anche reati: art. 604-bis c.p. (propaganda razzista, istigazione a delitti per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), art. 604-ter c.p. (circostanza aggravante della finalità di discriminazione), L. 654/1975 di ratifica della Convenzione ONU 1965, modificata e integrata. Il sistema combina tutela civile (art. 44 TUI), penale (artt. 604-bis e 604-ter c.p.) e amministrativa (UNAR). Le pene sono significativamente aggravate per i reati commessi con finalità di discriminazione.

Prassi e linee guida

Dipartimento Pari Opportunità

Leggi il documento su www.pariopportunita.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: assunzione discriminatoria

Tizio, marocchino, candidato a un'assunzione, è rifiutato per la sua origine. Forma di discriminazione diretta ex art. 43 c. 1 lett. a TUI. Azione civile ex art. 44 TUI: condanna del datore con risarcimento.

Caso 2: Caia: locazione negata

Caia, peruviana regolare, richiede un appartamento in locazione. Il proprietario nega per origine. Discriminazione diretta in ambito alloggio (art. 43 c. 2 lett. b). Tutela ex art. 44, condanna e risarcimento.

Caso 3: Sempronio: bando ERP discriminatorio

Sempronio, ucraino regolare, vede un bando di edilizia pubblica che richiede 15 anni di residenza nel Comune. Discriminazione indiretta. Corte cost. 168/2014 ha annullato simili requisiti. UNAR e tutela giurisdizionale.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 43 TUI è la norma definitoria della discriminazione: 4 forme (diretta, indiretta, molestia, ordine), ambiti tutelati (lavoro, alloggio, servizi, beni), coordinamento con D.Lgs. 215-216/2003 e art. 604-bis/ter c.p. UNAR raccoglie segnalazioni e promuove azioni positive.

Domande frequenti

Cos'è la discriminazione ai sensi dell'art. 43 TUI?

È ogni comportamento che, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, abbia lo scopo o l'effetto di privare lo straniero di un diritto o di porlo in posizione di svantaggio. Forme: diretta, indiretta, molestia, ordine di discriminare.

Qual è la differenza tra discriminazione diretta e indiretta?

Diretta: trattamento esplicito meno favorevole (es. rifiuto di assunzione per origine). Indiretta: criterio neutro che svantaggia indirettamente (es. requisito di anzianità di residenza decennale per case popolari).

In quali ambiti opera l'art. 43?

Lavoro (assunzione, retribuzione, carriera), alloggio, servizi sociali e sanitari, istruzione, pubblici servizi, accesso a beni e servizi al pubblico (commercio, ristorazione, alberghi), esercizio di diritti fondamentali.

Cos'è l'UNAR?

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, presso la Presidenza del Consiglio. Raccoglie segnalazioni (Contact Center 800.901.010), assiste le vittime, promuove azioni positive, monitora i fenomeni, coopera con FRA e organismi nazionali.

La discriminazione è anche reato?

Sì, nei casi gravi. L'art. 604-bis c.p. punisce propaganda razzista e istigazione a delitti per motivi discriminatori. L'art. 604-ter c.p. aggrava le pene per reati commessi con finalità di discriminazione. La L. 654/1975 ratifica la Convenzione ONU 1965.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 52 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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