Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 29 L. 300/1970 – Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 si siano costituite nell’ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall’articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell’articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.
Modifiche e vicende: Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.
Inquadramento: Articolo tuttora vigente che disciplina la fusione delle R.S.A. costituite dalle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale.
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 29 originario.
In sintesi
Articolo 29 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali». Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.. Articolo tuttora vigente che disciplina la fusione delle R.S.A. costituite dalle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale.