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Testo dell'articoloVigente
Art. 26 St. lav. – Contributi sindacali
L. 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
[Comma abrogato dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 a seguito di referendum popolare] [Comma abrogato dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 a seguito di referendum popolare]
È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 a seguito di referendum popolare).
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Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 1 - Art. 1 SIC - Finalità→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Cost. art. 4 - Diritto al lavoro→Art. 25 L. 300/1970 – Diritto di affissione→Art. 27 L. 300/1970 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali→Art. 24 L. 300/1970 – Permessi non retribuiti→Art. 28 L. 300/1970 – Repressione della condotta antisindacale→Art. 23 L. 300/1970 – Permessi retribuiti→Art. 29 L. 300/1970 – Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali→Art. 22 L. 300/1970 – Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali→Art. 30 L. 300/1970 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Articolo 26 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Contributi sindacali». Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, art. 1). La norma sulla riscossione obbligatoria dei contributi sindacali attraverso la trattenuta in busta paga è stata abrogata per via referendaria. La trattenuta permane oggi solo su mandato individuale espresso del lavoratore.