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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 22 della L. 300/1970 tutela i dirigenti delle RSA, i candidati alle elezioni della commissione interna e i membri di commissione interna da trasferimenti arbitrari disposti dal datore di lavoro. Il trasferimento dall'unità produttiva di questi soggetti è subordinato al preventivo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza: senza questo assenso, il provvedimento di trasferimento è inefficace. La tutela si estende anche ai candidati alle elezioni della commissione interna (fino alla fine del terzo mese successivo all'elezione) e a tutti gli altri soggetti protetti (fino alla fine dell'anno successivo alla cessazione dell'incarico). La norma rinvia espressamente anche ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18, che disciplinano la reintegra nel posto di lavoro, per garantire un presidio reale contro i trasferimenti ritorsivi o discriminatori. Il coordinamento con l'art. 18 (tutela reale contro licenziamenti illegittimi) e con i CCNL (che spesso ampliano le categorie protette e i termini temporali) è essenziale per una lettura integrata della norma.

Testo dell'articoloVigente

Art. 22 L. 300/1970 Statuto Lavoratori — Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali

In vigore dal 20/05/1970

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

Commento

L'articolo 22 presidia la stabilità funzionale delle rappresentanze sindacali aziendali contro uno degli strumenti di pressione più efficaci a disposizione del datore di lavoro: il trasferimento. Trasferire un delegato sindacale in una sede lontana, separandolo dalla base di lavoratori che lo ha eletto, può neutralizzarne l'azione senza il costo politico di un licenziamento esplicito. Il nulla osta sindacale preventivo richiesto dalla norma costituisce un contropotere efficace: il datore di lavoro non può unilateralmente decidere il trasferimento, ma deve ottenere l'assenso dell'organizzazione di appartenenza del dirigente RSA. Questo meccanismo riflette la logica dello Statuto, che considera le RSA come soggetti collettivi, non come singoli dipendenti privilegiati.

Il campo di applicazione soggettivo è preciso: i dirigenti delle RSA ex art. 19, i candidati nelle elezioni della commissione interna (durante il periodo sensibile pre-elettorale) e i membri della commissione interna. Per i candidati, la tutela copre fino alla fine del terzo mese successivo all'elezione della commissione — una finestra temporale che protegge il candidato anche nel periodo immediatamente post-elettorale, quando la ritorsione sarebbe più facile. Per gli altri soggetti, la tutela si estende per un anno dalla cessazione dell'incarico, riconoscendo che il rischio ritorsivo non cessa con il mandato. Il rinvio ai commi 4-7 dell'art. 18 — con effetti di reintegra nel posto di lavoro — garantisce che la violazione del nulla osta non sia sanabile con una mera indennità economica, ma comporti il ripristino della situazione precedente.

Sul piano pratico, la giurisprudenza ha precisato che il nulla osta deve essere esplicito e preventivo: non è sufficiente una mancata opposizione o un silenzio del sindacato. Il datore di lavoro che intende trasferire un dirigente RSA deve richiedere formalmente l'assenso all'organizzazione di appartenenza, attendere la risposta e procedere soltanto in presenza di autorizzazione. In caso di rifiuto del nulla osta, il datore può rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere una valutazione sulla legittimità del trasferimento, ma l'onere di provare le ragioni produttive dell'operazione è interamente suo. I CCNL integrano spesso questa procedura, prevedendo tavoli di confronto preventivi con il sindacato sui piani di mobilità che coinvolgono rappresentanti sindacali.

Casi pratici

Caso 1: Trasferimento senza nulla osta e ricorso d'urgenza del sindacato

Un delegato RSA di uno stabilimento chimico con 300 dipendenti viene incluso in un piano di mobilità che lo assegna a una sede a 180 km di distanza, senza che l'azienda abbia richiesto o ottenuto il nulla osta dalla federazione sindacale di appartenenza. Il sindacato presenta ricorso d'urgenza ex art. 28 e art. 22. Il tribunale del lavoro, in camera di consiglio, accerta la violazione procedurale e ordina la revoca immediata del trasferimento, condannando l'azienda alla reintegra del lavoratore nell'unità produttiva originaria e al pagamento delle spese di giudizio. L'azienda dovrà avviare la procedura di richiesta del nulla osta se intende procedere con il trasferimento.

Caso 2: Richiesta di nulla osta e rifiuto motivato del sindacato

Un'azienda della grande distribuzione, in seguito a una ristrutturazione della rete commerciale, chiede formalmente alla federazione sindacale il nulla osta per trasferire un dirigente RSA dalla sede di Milano a quella di Torino. Il sindacato nega il nulla osta, ritenendo il trasferimento strumentale a indebolire la rappresentanza sindacale nello stabilimento milanese in un momento di rinnovo contrattuale. L'azienda ricorre al tribunale sostenendo che il trasferimento risponde a genuine esigenze organizzative. Il giudice, esaminata la documentazione, accerta che le esigenze produttive sono reali ma non impongono necessariamente il trasferimento di quel specifico soggetto: rigetta il ricorso aziendale, confermando la legittimità del nulla osta negato.

Domande frequenti

Cosa succede se il datore di lavoro trasferisce un dirigente RSA senza il nulla osta sindacale?

Il trasferimento è inefficace. Il lavoratore può rifiutarsi di eseguirlo senza incorrere in sanzioni disciplinari, e il giudice del lavoro, su ricorso del sindacato ex art. 28, può ordinare la revoca immediata del provvedimento e la reintegra nell'unità produttiva di provenienza. Il datore è tenuto anche al risarcimento del danno.

Il nulla osta sindacale può essere negato senza motivazione?

La norma non impone al sindacato di motivare il diniego. Il nulla osta è uno strumento di autotutela collettiva che il sindacato esercita a protezione dell'interesse organizzativo della rappresentanza. Il datore che ritiene il rifiuto arbitrario può agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti la legittimità del trasferimento, ma l'onere probatorio rimane a suo carico.

Un candidato non eletto alla commissione interna gode della tutela dell'art. 22?

Sì, fino alla fine del terzo mese successivo all'elezione della commissione interna in cui era candidato. La tutela per i candidati non distingue tra eletti e non eletti, riconoscendo che anche il candidato non eletto può essere oggetto di ritorsioni per la sua partecipazione al processo elettorale sindacale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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